Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
Nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (nella specie semilibertà), la sua scissione, funzionale alla possibilità di fruizione del beneficio, non è di competenza del giudice dell'esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 41340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41340 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2674
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 10225/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DE DO OB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 26 gennaio 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta, presentata nell'interesse di DE DO OB, di specificare, ai fini di una nuova domanda di ammissione al regime di semilibertà da rivolgere al Tribunale di sorveglianza di Ancona (che già il 18 settembre 2008 aveva rigettato identica domanda, ritenendo insussistenti le condizioni di accesso al beneficio), i singoli aumenti di pena per i reati "satellite" in relazione alle condanne riportate. Osservava che, nel caso di cumulo di pena riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di una misura alternativa ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, non può procedersi - diversamente da quanto avviene per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto - allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detta misura, ne' può considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato che non consente l'applicazione della misura alternativa alla detenzione, dal momento che il vigente ordinamento, considerato nel suo complesso, non prevede in alcun modo un possibile ordine di espiazione di pene detentive della medesima specie in cumulata esecuzione, vigendo il principio dell'unitarietà dell'esecuzione della pena.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (seguito da memoria illustrativa) il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento.
Deduce violazione di legge, rilevando l'erroneità del principio anzidetto e spiegando che il DE DO non aveva commesso alcuno dei reati contemplati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis (non potendo al medesimo applicarsi le nuove disposizioni sulla recidiva reiterata introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251). MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
Pur dovendo ritenersi, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto siano state inflitte per delitti che comportano, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, esclusione o limitazione di misure alternative alla detenzione, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l'espiazione delle pene relative a quei delitti, l'esclusione o la limitazione non debbano più operare (v., tra le ultime, Cass. 1, 18 marzo 2009, Trubia, RV 243316), il ricorso è, tuttavia, manifestamente infondato poiché, quando si tratta di accordare benefici di cui alla legge anzidetta, non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disintegrazione della pena unica in funzione dell'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta ad emettere provvedimenti concessori di misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario (v., ex plurimis, Cass. 1, 2 febbraio 1999, Pistone, RV 212673; Cass. 1, 2 ottobre 2008, Confl., comp. in proc. Riina, RV 241311).
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009