TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 30
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere, illogicità della motivazione, irragionevolezza, grave difetto d’istruttoria, falsa applicazione del Regolamento comunale, erroneità dei presupposti, mancata applicazione dell’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021 e della Risoluzione MEF n. 3/DF/2022

    Il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione. L'attività di produzione e trasporto di energia da fonti rinnovabili, svolta da una società privata, non può essere equiparata né a un servizio pubblico né a un'attività strumentale ad esso, in quanto non è rivolta direttamente al beneficio dei cittadini/utenti. Pertanto, non si applica il regime agevolativo previsto per l'erogazione diretta del servizio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, illogicità della motivazione, irragionevolezza, grave difetto d’istruttoria, falsa applicazione del Regolamento comunale, erroneità dei presupposti, mancata applicazione dell’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021 e della Risoluzione MEF n. 3/DF/2022

    Il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione. L'attività di produzione e trasporto di energia da fonti rinnovabili, svolta da una società privata, non può essere equiparata né a un servizio pubblico né a un'attività strumentale ad esso, in quanto non è rivolta direttamente al beneficio dei cittadini/utenti. Pertanto, non si applica il regime agevolativo previsto per l'erogazione diretta del servizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 30
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo