Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04336/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4336 del 2022, proposto da
C&C VE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Tassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Foiano di Val RT, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) del provvedimento del Comune di Foiano di Val RT - Area Tecnico-manutentiva prot. n. 6246/2022 del 30 giugno 2022, avente a oggetto “ Autorizzazione Unica della Regione Campania di cui al D.D n. 344 del 20/05/2014 e successive varianti non sostanziali rilasciate dalla Regione Campania con D.D. n. 247 del 05/12/2016 e D.D. n. 44 dell’08/03/2021, quest’ultimo rettificato dalla Regione Campania con D.D. n. 53 del 13/04/2021 per la costruzione, messa in esercizio e manutenzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 13,2 MW da realizzare nel comune di VE in Val RT (BN) ed opere connesse che interessano i comuni di LI, OL e Foiano di Val RT - Concessione occupazione permanente del sottosuolo delle strade comunali ”;
b) del Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2021 e modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 2 aprile 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foiano di Val RT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa RI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento prot. n. 3286 dell’8 aprile 2022, è stata rilasciata alla ricorrente società C&C VE la concessione per l’occupazione del sottosuolo delle strade di proprietà del Comune di Foiano di Val RT per la posa di cavi elettrici, al fine di collegare l’impianto eolico, autorizzato dalla Regione Campania, alla Rete di Trasmissione Nazionale, per una lunghezza complessiva di 1556 ml.
Il canone annuo dovuto per l’occupazione veniva stabilito applicando la tariffa annuale di 30 euro per metro, in applicazione della delibera di Giunta n. 29 del 12 marzo 2022 (avente a oggetto “ Approvazione tariffe per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Legge n. 160/2016 artt. 816-847. Anno 2022 ”), ridotta a un quarto, secondo quanto previsto dall’articolo 47 ( Modalità di applicazione del canone ), comma 4, del Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Foiano di Val RT, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2021 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 2 aprile 2022.
2. Con la nota ENEL-CCC-29/04/2022-0000203, avente a oggetto “ Richiesta di rettifica valorizzazione canone unico patrimoniale per la concessione di suolo pubblico ai fini della costruzione, messa in esercizio e manutenzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di 13,2 MW da realizzare nel comune di VE in Val RT (BN), ed opere connesse che interessano i Comuni di LI (BN), VE in Val RT (BN), OL (BN) e Foiano di Val RT (BN) ”, la società C&C VE ha chiesto al Comune di Foiano di Val RT di “ riquantificare … il canone unico patrimoniale secondo la tariffa minima di 800 euro annui ”, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il comma 831 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, alla luce della norma d’interpretazione autentica di cui all’articolo 5, comma 14- quinquies , lettera b), del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021.
3. Con il provvedimento prot. n. 4456 del 10 maggio 2022, il Comune di Foiano di Val RT ha revocato il precedente provvedimento prot. n. 3286 dell’8 aprile 2022 (di concessione dell’occupazione del sottosuolo delle strade di proprietà comunale per la posa dei cavi elettrici alla società C&C VE), avendo ritenuto “ necessario formulare una istanza di interpello ex articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 all’Agenzia delle Entrate in relazione alla corretta interpretazione delle norme tributarie ”.
4. Con nota ENEL-CCC-09/06/2022-0000239, acquisita al prot. n. 5559/2022 dell’11 giugno 2022, la società C&C VE ha diffidato l’Amministrazione comunale “ al ritiro immediato ” della revoca “ nell’esercizio doveroso dell’autotutela amministrativa ”, sostenendo che “ a fronte del danno solo paventato e ipotetico per l’ente locale vi è invece la certezza del danno subito e subendo da parte della Scrivente, causato dall’indebito ritardo sulle attività propedeutiche all’entrata in esercizio dell’impianto ”.
5. Infine, con l’impugnato provvedimento prot. n. 6246/2022 del 30 giugno 2022, il Comune di Foiano di Val RT ha deliberato:
- di concedere “ per quanto di competenza, alla società C&C VE S.r.l. … la occupazione del sottosuolo delle strade esistenti di proprietà comunale per la posa dei cavi elettrici al fine di collegare l’impianto eolico, autorizzato dalla Regione Campania di cui al D.D. n. 344 del 20/05/2014 e successive varianti non sostanziali rilasciate dalla Regione Campania con D.D. n. 247 del 05/12/2016 e D.D. n. 44 dell’08/03/2021, quest’ultimo rettificato dalla Regione Campania con D.D. n. 53 del 13/04/2021, alla Rete di Trasmissione Nazionale, per una lunghezza complessiva di 1556 ml, così come indicato negli elaborati tecnici allegati all’istanza ”;
- che “ La società C&C VE S.r.l., ha l’obbligo di dotarsi di qualsiasi ulteriore autorizzazione/nulla osta o quant’altro necessario da rilasciarsi da altri Enti o Autorità, atteso che la presente concessione riguarda esclusivamente la occupazione permanente di una porzione di strade comunali, ma non autorizza l’esecuzione di lavori ”;
- che “ il canone da corrispondere per ogni anno di effettiva occupazione o porzione di anno è pari ad € 11.670/anno (diconsi undicimilaseicentosettanta/00 Euro/anno). Si precisa che tale canone, per le annualità successive, sarà commisurato in virtù della tariffa annuale deliberata dall’Ente ai sensi di legge ” .
Il canone è stato determinato – nuovamente – applicando “ la tariffa standard, di cui al combinato disposto dei commi 826 e 829 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, così come disciplinata dal regolamento comunale ”, ovvero moltiplicando la “ tariffa annuale vigente = €/ml 30,00/4 ” (pari a €/ml 7,50) per la lunghezza del cavidotto (1556 ml).
Il provvedimento si fonda sulla seguente motivazione (in adesione al parere legale acquisito dal Comune con prot. n. 6040 del 23 giugno 2022):
- “ l’attività di "produzione", non essendo svolta direttamente a beneficio dei cittadini/utenti, non può essere annoverata, nemmeno in senso lato, tra i servizi pubblici ”;
- “ l’applicazione del regime agevolativo (tariffa forfetaria) all’attività di produzione dell’energia non appare rispondente alla ratio a cui è ispirata detta agevolazione ”;
- “ L’applicazione della tariffa forfettaria nella misura minima di € 800,00, costituisce una agevolazione per le aziende che comporta un elevato sacrificio economico per l’amministrazione locale che, in quanto tale, può trovare una ragionevole giustificazione se applicata ad attività che, sebbene non effettuate a beneficio diretto del consumatore, siano essenziali per la fornitura del servizio pubblico e, quindi, rivestano un interesse pubblico primario ”;
- “ questa valutazione è già stata operata dal legislatore, allorché … per alcune attività, quali la trasmissione e il dispacciamento dell’energia, ha ritenuto necessario che il servizio rientrasse tra le "attività regolate", mentre l’attività di produzione dell’energia è stata lasciata al libero mercato e alla libera iniziativa privata ”.
6. Avverso tale provvedimento – e contro il Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico – la ricorrente muove le seguenti censure: eccesso di potere; illogicità della motivazione; irragionevolezza; grave difetto d’istruttoria; falsa applicazione del Regolamento comunale in materia di canone unico; erroneità dei presupposti; mancata applicazione dell’articolo 5, comma 14- quinquies , del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021 n. 215; mancata applicazione della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 22 marzo 2022, per la quale “ fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale ”.
7. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
7.1. La questione che si pone è se sia o meno legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non assimilare – ai fini della determinazione del canone dovuto dalla concessionaria – l’attività di produzione di energia eolica alle attività di “ fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete ”.
Giova, al riguardo, rilevare che:
- l’articolo 63 ( Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ( Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali ), al comma 2, lettera f), stabiliva “ per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, [la previsione] di un canone determinato forfetariamente ”;
- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 ( Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ), che ha abrogato la normativa precedente, stabilisce che:
a) “ La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare è la seguente:
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00 ” (comma 826);
b) “ Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 ” (comma 831);
- con l’articolo 5 ( Disposizioni urgenti in materia fiscale ), comma 14- quinquies , lettera b), del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021 (nel testo applicabile ratione temporis ), si è precisato che “ Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: … b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro ”;
- con la delibera di Giunta n. 29 del 12 marzo 2022, avente a oggetto “ Approvazione tariffe per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Legge n. 1260/2016 artt. 816-847). Anno 2022 ”, l’Amministrazione ha stabilito che:
a) la tariffa del canone unico patrimoniale per le occupazioni con cavidotti e condutture sovrastanti o sottostanti il territorio comunale diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019 è di 30,00 euro al metro quadrato;
b) per le occupazioni con cavidotti e condutture sovrastanti o sottostanti il territorio comunale, alle quali non corrispondono un numero definito di utenze, la tassazione si applica al metro quadro e pertanto il metro lineare è da intendersi metro quadro;
- il Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Foiano di Val RT, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2021 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 2 aprile 2022, al Capo IV ( Occupazioni di spazi ed aree pubbliche ), articolo 47 ( Modalità di applicazione del canone ), comma 4, a sua volta stabilisce che “ Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua, di cui al comma 826 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta a un quarto ”.
7.2. Alla luce del quadro normativo sopra riportato, la ricorrente (invocando anche l’interpretazione che della disposizione ha dato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una propria Risoluzione, che tuttavia non ha portata normativa) sostiene che “ fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 (…) e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale ” e che ogni dubbio al riguardo sarebbe stato fugato dalla richiamata norma interpretativa, laddove include tra le occupazioni “ direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete ” anche quelle “ effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale ” (pagina 12-13 del ricorso).
7.3. Il Comune di Foiano di Val RT, costituitosi in giudizio, rappresenta che il Consiglio di Stato (nella vigenza del richiamato articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, rispetto al quale tuttavia la normativa sopravvenuta si pone in sostanziale continuità) ha costantemente ritenuto che “ la misura agevolativa della determinazione forfetaria … secondo lo stesso tenore letterale della disposizione può trovare applicazione solo per l’attività di erogazione dei servizi pubblici e per attività strumentali a questi ultimi.
In tale categoria non possono rientrare attività … consistenti non già nella "erogazione" di un servizio pubblico (energia), bensì in quella, ontologicamente diversa, di "produzione e trasporto" dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, giacché solo la prima, cioè quella di erogazione di energia in favore direttamente dei cittadini, può essere effettivamente considerata un servizio pubblico, laddove la seconda (produzione di energia da fonti rinnovabile) non è rivolta a diretto beneficio dei cittadini, quali utenti, trattandosi soltanto di un’attività presupposta alla successiva erogazione del servizio energetico.
Nemmeno può ammettersi un’interpretazione estensiva della norma agevolativa: infatti, anche a prescindere dalla considerazione dell’inequivoco tenore letterale, già rilevato, e dalla sua ratio di favor per la prestazione di servizi pubblici (non ragionevolmente riscontrabile in relazione alla diversa ipotesi di produzione e trasporto di energia), dal punto di vista sistematico essa ha natura speciale, recando una deroga alle regole generali (criteri) di determinazione della tariffa dovuta, ciò che ne impone una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza possibilità di applicazioni in via analogica …
Il che conduce correttamente a escludere che l’attività di mera produzione e trasporto energia, posta al di fuori d’un diretto regime d’erogazione all’utenza, possa rientrare nei pubblici servizi ammessi dell’agevolazione.
Nemmeno tale attività di produzione e trasporto può essere sic et simpliciter fatta rientrare nell’ambito di quelle strumentali ai servizi pubblici, trattandosi di attività del tutto distinte e autonome, anche dal punto di vista economico, e ricadenti in segmenti di mercato ben diversi (cfr. ancora Cons. Stato, 1786-1788/2013, cit.; 3810/2013, cit.).
In tale contesto le censure dell’appellante, secondo le quali anche l’attività di produzione d’energia, in presenza di connessione alla rete nazionale, assurgerebbe a pubblico servizio perché funzionale alla soddisfazione dell’utenza, non sono condivisibili né trovano fondamento nei citati precedenti di questo Consiglio di Stato.
Anche a fronte di connessione alla rete, infatti, l’attività dell’operatore rimane di mera produzione e trasporto d’energia, non comportando alcuna erogazione al pubblico; la confluenza del relativo prodotto nel circuito della rete nazionale fa sì che altro e distinto soggetto, curando la (diversa) attività di distribuzione, eroghi il servizio a beneficio dell’utenza; ma ciò in nulla incide sulle precedenti attività di produzione e trasporto, che tali evidentemente rimangono …
Allo stesso modo, privi di rilievo risultano i richiami all’art. 1, comma 4, l. n. 10 del 1991 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) per qualificare l’attività di produzione d’energia da fonti rinnovabili alla stregua di servizio pubblico in sé.
Anche su tale punto i precedenti di questo Consiglio di Stato, dai quali non v’è ragione di discostarsi, hanno chiarito come tali disposizioni, pur riconoscendo la pubblica utilità e l’interesse generale all’utilizzazione delle fonti d’energia rinnovabili, attengano ad altri e specifici aspetti riguardanti, in particolare, la realizzazione delle opere (equiparate a quelle dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche: art. 1, comma 4, l. n. 10 del 1991) e il conseguente regime semplificato per l’ottenimento del titolo abilitativo (art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003). Ciò che non rileva al fine di poter qualificare l’attività produttiva alla stregua di erogazione di pubblico servizio ” (sezione quinta, sentenza 23 aprile 2019 n. 2572, e giurisprudenza ivi richiamata).
Sempre secondo la difesa del Comune, a scardinare tale ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie, non può utilmente invocarsi la norma d’interpretazione autentica, la quale continua a non contemplare l’attività di produzione tra quelle (ancorché indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo) strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
7.4. Il Collegio ritiene di aderire a quanto affermato dal Consiglio di Stato sulla questione di diritto qui esaminata, in relazione all’attività di produzione e trasporto di energia da fonti rinnovabili:
“ Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, anche di legittimità, le norme che dispongono trattamenti agevolativi o esentivi sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, anche alla luce della ratio della specifica disposizione agevolativa introdotta con l’art. 63, comma 2, lett. f), citato [e poi riproposta, inalterata nella sostanza, dall’articolo 1 della legge n. 160 del 2019] , finalizzata, come precisato dal giudice di prima istanza, a favorire e incentivare l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia, ed a semplificare le procedure per la realizzazione delle opere necessarie alla costruzione ed all’esercizio dei relativi impianti.
L’attività in questione non può essere riconducibile né nell’ambito di quella svolgente un servizio pubblico, né in quella strumentale al servizio pubblico. L’assunto è in linea con l’indirizzo della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui la determinazione forfettaria del canone dovuto per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è subordinata alla ricorrenza di puntuali presupposti, di carattere soggettivo ed oggettivo. In particolare, l’agevolazione presuppone, dal punto di vista soggettivo, che il soggetto occupante le aree pubbliche svolga attività di erogazione dei pubblici servizi ovvero attività strumentali ai servizi medesimi; dal punto di vista oggettivo, poi l’attività di erogazione ovvero quella strumentale deve essere in atto, atteso che il canone deve essere commisurato al numero delle utenze (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 2005; Cons. Stato, sez.V, 27 marzo 2013, n. 1786; v. anche Cass. n. 23257 del 2020 in tema di TOSAP). L’indicata previsione rende evidente che l’agevolazione in parola si ricollega alla peculiarità dell’attività che viene svolta attraverso l’occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentali a questi ultimi) e – soprattutto – alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), in quanto, solo in tal modo, trova ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell’amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie). Il legislatore ha così effettuato, direttamente a livello normativo, una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell’ente locale, comune e provinciale, di ricavare un’entrata dall’utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all’utilità derivante dall’erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all’ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile. Da ciò si desume, chiaramente, che la misura agevolativa della determinazione forfettaria, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo il suo stesso tenore letterale, può trovare applicazione solo per l’attività di erogazione di energia effettuata in favore direttamente dei cittadini. A sostegno dell’assunto (oltre alla piana lettura della disposizione), anche la ratio della disposizione agevolativa [predicabile anche per la formulazione normativa vigente] che, dal punto di vista logico, ancor prima che giuridico, giustifica la diversità di tariffa e l’applicazione del regime favorevole con la circostanza che l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire direttamente in favore dei cittadini utenti.
Né è consentito effettuare una interpretazione estensiva, trattandosi di una norma di natura speciale, recando una deroga alle regole (generali) di determinazione della tariffa dovuta, sicché, come si è detto in premessa, è consentita solo una interpretazione rigorosamente conforme al tenore letterale, senza possibilità di applicazioni analogica o di interpretazione estensive.
Nella specie, inoltre, l’attività svolta [dalla ricorrente] non consiste nella erogazione di un servizio pubblico, ma in una attività lucrativa, costituendo una tipica manifestazione dell’attività di impresa finalizzata alla realizzazione ed alla percezione di utili.
Va precisato che l’attività svolta dalla società ricorrente si concretizza nella ‘produzione e trasporto’ dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, giacché solo l’attività di erogazione di energia direttamente in favore dei cittadini può essere effettivamente considerata un servizio pubblico, laddove quella di produzione e trasporto di energia da fonti rinnovabili non è rivolta, direttamente ed esclusivamente, ma solo eventualmente ai cittadini, quali utenti, trattandosi soltanto di attività presupposta alla successiva attività di erogazione del servizio di energia.
Da siffatti rilievi, consegue che la determinazione forfettaria del COSAP per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ex art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997 non si applica all’attività di produzione e trasporto dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili che sia svolta da una società privata, in quanto la produzione di energia di fonti rinnovabili non costituisce servizio pubblico, come, al contrario, l’erogazione della stessa alla generalità degli utenti.
In definitiva, poiché, secondo il Legislatore, solo l’attività di erogazione in atto di servizi pubblici in favore di cittadini giustifica il regime agevolativo di cui si discute, la decisione impugnata in parte qua, non merita censura ” (sezione quinta, sentenza 25 novembre 2022, n. 10382; in termini, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 24 ottobre 2023, n. 9185).
8. In applicazione dei canoni ermeneutici così formulati dal Consiglio di Stato, il Collegio ritiene legittima la determinazione del Comune di Foiano di Val RT.
9. La complessità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente
RI LO, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LO | LO EV |
IL SEGRETARIO