Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2025, proposto da
Impresa Individuale VO CE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mandatoriccio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del 14 luglio 2025, prot. n. 7543, con cui il Comune di Mandatoriccio - Area Affari Generali, ha posto il veto all'attività di “ Gestione autorimesse - Autorimessa a cielo aperto - Parcheggio ” di cui alla SCIA presentata dalla ditta ricorrente il 7 luglio 2025;
- ove occorra, del parere istruttorio dell'Ufficio urbanistico ivi citato del 9 luglio 2025;
- ove occorra, del precedente divieto prot. n. 6726 del 25 giugno 2025 del Comune di Mandatoriccio - Area Affari Generali e del parere urbanistico del 20 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale il Comune di Mandatoriccio (CS) ha disposto il “ divieto immediato di prosecuzione dell’attività ” in relazione alla SCIA dalla stessa presentata il 7 luglio 2025.
1.1. In fatto, ha riferito che:
- con certificazione rilasciata in data 28 dicembre 2018, prot. n. 7881, il Comune di Mandatoriccio, su istanza del legale rappresentante della ricorrente, ha accertato la compatibilità urbanistica di un parcheggio da realizzare in area “V5” di “Rispetto ferroviario” nell’ambito del foglio di mappa n. 1, particelle 321, 4, 352 e 802;
- in data 29 gennaio 2024, il predetto ha acquisito la disponibilità della particella 321, per effetto di un contratto di comodato gratuito dell’area finalizzato all’uso parcheggio;
- in data 31 marzo 2025, la ricorrente ha presentato una Segnalazione certificata di inizio attività per “ Apertura attività di autorimessa a cielo aperto ”, con riferimento a tutte le predette particelle, per un totale di mq. 2700;
- tuttavia, con nota prot. n. 6726 del 25 giugno 2025, il Comune di Mandatoriccio ha inibito la prosecuzione dell’attività, deducendo la mancata compatibilità urbanistica e la mancata disponibilità di alcune particelle tra quelle indicate; nonché l’assenza di autorizzazione da parte della Rete Ferroviaria Italiana;
- in data 7 luglio 2025, la ditta VO CE, prendendo atto del rilievo dell’assenza di disponibilità in relazione ad alcune particelle, ha presentato una diversa SCIA con un nuovo e più ristretto progetto di parcheggio, limitando l’area da utilizzare alla sola particella 321 (di circa 900 mq), che era entrata nella propria disponibilità per effetto del riferito contratto di comodato;
- senonché, il Comune di Mandatoriccio è intervenuto con il provvedimento oggi gravato.
1.2. In diritto, ha dedotto un unico motivo, rubricato “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 e dei principi in materia di fascia di rispetto ferroviaria ”.
2. Il Comune, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, ai sensi dell’art.55, co.10, c.p.a., fissando l’udienza di discussione del merito del ricorso.
4. Quindi, all’udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è fondato.
6. Il Comune ha adottato il provvedimento gravato sulla base della “ nota dell’Ufficio Urbanistica di Mandatoriccio a firma del responsabile dell’Area Tecnica prodotta in data 09/07/2025 ed inserita sul portale CalabriaSUAP (DPR 160/2010) sezione “verifiche” e “comunicazioni” per la quale: “l’attività proposta è in contrasto con la destinazione urbanistica vigente e pertanto non compatibile con le previsioni del P.R.G., ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 160/2010, si esprime PARERE TECNICO NEGATIVO, con le seguenti motivazioni: 1. L’attività segnalata non risulta compatibile con la destinazione urbanistica dello strumento urbanistico generale vigente; 2. L’area risulta assoggettata a vincolo di fascia di rispetto ferroviario; 3. L’insediamento dell’attività risulterebbe in contrasto con la normativa urbanistica e con i vincoli speciali di inedificabilità, rendendo l’intervento non assentibile ”.
Il provvedimento gravato si fonda, pertanto, su due ragioni:
- l’incompatibilità urbanistica del progetto;
- la violazione del vincolo di fascia di rispetto ferroviario.
7. Dagli atti e dai documenti di causa, risultano, tuttavia, evidenti i vizi di istruttoria e di motivazione.
7.1. Quanto alla riferita incompatibilità urbanistica, deve condividersi il rilievo difensivo ove è rimarcata la contraddittorietà del provvedimento con la certificazione che il medesimo Comune aveva rilasciato alla ricorrente il 28 dicembre 2018, con cui si era accertata la compatibilità urbanistica per la realizzazione di un parcheggio su un’area anche più vasta, giacché comprendente non solo la particella n.321 (di circa 900 mq), oggetto della SCIA sulla quale ha inciso il provvedimento gravato, ma, altresì, le particelle nn. 4, 352 e 802, per una superficie di 2.700 mq.
A fronte di ciò, il provvedimento gravato, laddove si limita a riferire meramente l’esistenza di “ un contrasto con la destinazione urbanistica vigente ”, senza null’altro aggiungere, si rivela evidentemente immotivato e, quindi, viziato.
7.2. Quanto al rispetto della fascia di rispetto ferroviaria, l’art.49 d.P.R. 11 luglio 1980, n.753, dispone, al riguardo, che “ Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ”.
Ebbene, come evidenziato dalla ricorrente, la SCIA presentata il 7 luglio 2025 ha ad oggetto la realizzazione, sull’area interessata, di un parcheggio all’aperto, per il quale non è prevista la costruzione di “ edifici o manufatti ”, non rientrando pertanto nella fattispecie disciplinata dalla richiamata disposizione normativa.
Né gli elementi forniti da ultimo da parte di RFI in data 1° settembre 2025, circa l’apertura di un varco non autorizzato di accesso alla proprietà ferroviaria e la presenza di un mero gazebo di legno in posizione laterale rispetto al muro di cinta sembrano poter assumere rilevanza decisiva in senso contrario, rispetto alla vertenza di cui si discute.
Anche sotto il profilo in esame, il provvedimento si palesa, pertanto, viziato.
8. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento gravato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
9. Le peculiarità del procedimento giustificano che non venga addossata al Comune la rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 14 luglio 2025, prot. n. 7543, del Comune di Mandatoriccio, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD EA, Presidente
LA TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TE | RD EA |
IL SEGRETARIO