Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2758
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Sentenza 26 febbraio 2001

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L'art. 88, comma terzo, cod. proc. pen., nel disporre la inapplicabilità, in caso di esclusione della parte civile, della disposizione dell'art. 75, comma terzo dello stesso codice - che, in via di eccezione, stabilisce la necessità di sospendere il processo civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art. 185 cod. pen. ove l'azione civile sia proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile ovvero dopo la sentenza penale di primo grado - , non pone alcuna distinzione tra le due ipotesi di sospensione previste dal citato art. 75, comma terzo, con la conseguenza che entrambe devono ritenersi inapplicabili per il caso di esclusione della parte civile dal processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2758
    Data del deposito : 26 febbraio 2001

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