Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
L'art. 88, comma terzo, cod. proc. pen., nel disporre la inapplicabilità, in caso di esclusione della parte civile, della disposizione dell'art. 75, comma terzo dello stesso codice - che, in via di eccezione, stabilisce la necessità di sospendere il processo civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art. 185 cod. pen. ove l'azione civile sia proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile ovvero dopo la sentenza penale di primo grado - , non pone alcuna distinzione tra le due ipotesi di sospensione previste dal citato art. 75, comma terzo, con la conseguenza che entrambe devono ritenersi inapplicabili per il caso di esclusione della parte civile dal processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente
Dott. Rafaele CORONA Consigliere
Dott. GIORDANO NAPOLETANO Consigliere
Dott. GIOVANNA SCHERILLO Consigliere
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
RM RO, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Pisanelli n. 2, presso l'avv. Stefano di Meo, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Benedetto Tusa di Milano;
- ricorrente -
contro
RM SA, elettivamente domiciliata in Roma, via Bitossi n. 22, presso l'avv. Placido De Salvo, che, in unione agli avv.ti Guido Bomparola e Raffaele Scudieri di Milano, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza di sospensione del processo del giudice istruttore del Tribunale di Milano in data 13/15.12.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.10.2000 dal Relatore Cons. Francesco Paolo Fiore. Lette le richieste 7.6.2000 del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel giugno 1998, RO NA ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la zia SA NA perché, accertata e dichiarata la falsificazione delle scritture di riempimento e delle firme di traenza e di girata degli assegni prodotti, nonché del testamento olografo del defunto suo genitore PP NA, sia condannata al pagamento di più somme di danaro, oltre al risarcimento dei danni subiti per tali falsificazioni.
SA NA si è costituita ed ha resistito alla domanda, invocando peraltro la sospensione del processo in attesa della definizione di quello penale, nei di lei confronti pendente per falsità in atti.
Con ordinanza del 13/15 dicembre 1999, il giudice istruttore del Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del processo civile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in relazione agli artt. 75, comma terzo, e 88, comma terzo, c.p.p..
Avverso tale provvedimento di sospensione, comunicato il 22 dicembre 1999, RO NA ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 19 gennaio 2000 ed illustrato in memoria finale.
SA NA ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata ordinanza del giudice a quo, siccome espressamente resa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in relazione agli artt. 75, comma terzo, e 88, comma terzo, c.p.p., è tipico provvedimento di sospensione necessaria (non già facoltativa, come invece ipotizzato nelle richieste del P.M.) del processo civile, come tale impugnabile e sindacabile in cassazione, in sede di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., nel testo vigente a seguito della legge 26.11.1990 n. 353 (art. 6). Ed in effetti, sulla premessa che l'azione civile in oggetto era stata esercitata in sede propria soltanto dopo la sentenza penale di primo grado, pur se dapprima l'attore NA era stato escluso quale parte civile dal processo penale, il giudice a quo ha disposto la sospensione del processo civile ex art. 295 c.p.c., affermando l'applicabilità nella specie del comma terzo dell'art. 75 c.p.p. dal momento che la diversa previsione del terzo comma dell'art. 88 c.p.c. (d'inapplicabilità del terzo comma dell'art. 75 c.p.p. nel caso di esclusione della parte civile dal processo penale) riguarderebbe solo l'ipotesi di esercizio dell'azione in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, di cui alla prima parte della stessa disposizione dell'art. 75 c.p.c., e non anche l'altra ipotesi di proposizione dell'azione in sede civile dopo la sentenza penale di primo grado.
Siffatto provvedimento, come sostenuto in primo luogo dal ricorrente, risulta reso in violazione di legge, e, in quanto tale, deve essere annullato.
Con riguardo all'ipotesi di esclusione della parte civile dal processo penale, la lettera dell'art. 88 c.p.p. non pone, invero, alcun limite o misura all'inapplicabilità in esso articolo prevista della disposizione del terzo comma dell'art. 75 c.p.c. Il terzo comma dell'art. 88 c.p.p. prevede, infatti, che "nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 311, disposizione -quest'ultima- che, nel sistema attualmente in vigore di tendenziale autonomia tra giudizio civile e giudizio penale (v. Cass. n. 9440/98, n. 4179/97 e n. 3992/97), stabilisce in via di eccezione la necessità di sospendere il processo civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. allorquando l'azione civile è proposta nei confronti dell'imputato "dopo la costituzione di parte civile nel processo penale" ovvero "dopo la sentenza penale di primo grado". Non v'è dubbio, dunque, sul piano del suo tenore letterale, che, quanto alla sopraindicata inapplicabilità, il comma terzo dell'art. 88 c.p.p. non esprima (diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo) alcuna distinzione tra le due citate ipotesi di sospensione del processo civile, di cui al terzo comma dell'art. 75 c.p.p., così che entrambe debbono ritenersi inapplicabilì per il caso di esclusione della parte civile dal processo penale, quand'anche l'azione sia stata esercitata in sede civile dopo la sentenza penale di primo grado.
Ne è conferma, del resto, sul piano logico e sistematico, la stessa disciplina generale dei rapporti tra azione civile ed azione penale, di cui al Titolo V del Libro I del codice di procedura penale, lì dove segnatamente prevede sia la prosecuzione dell'azione civile in sede propria, se iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale (art. 75, comma secondo), e sia l'assenza di pregiudizio per l'esercizio dell'azione in sede civile ad opera della parte civile esclusa dal processo penale (art. 88, comma secondo), così evidenziando che l'esclusione della parte civile dal processo penale non possa di regola pregiudicarle l'esercizio e la prosecuzione in sede propria dell'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p.. Risultando, quindi, che il giudice a quo ha illegittimamente reso l'impugnato provvedimento di sospensione, ne va disposta la cassazione con rimessione delle parti al medesimo giudice per la prosecuzione del processo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti innanzi al Tribunale di Milano per la prosecuzione del processo;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 4 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2001