Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
Nel computo della pena detentiva da espiare deve essere calcolata anche la custodia cautelare riferita ad altro reato, per il quale non sia ancora intervenuta condanna definitiva, commesso in epoca successiva a quello per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, senza che rilevi l'eventuale ingiustizia e l'esecuzione "sine titulo" della detenzione preventiva sofferta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2000, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 30/3/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 2351
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 28312/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP UA n. il 07.05.1961
avverso ordinanza del 27.10.1999 TRIBUNALE di SALERNO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Dottor Mario Iannelli: Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 27/10/1998 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da RE SQ diretta ad ottenere il computo del periodo di custodia cautelare in carcere e domiciliare subita per altro reato in relazione alla pena residua da espiare di cui all'ordine di esecuzione del P.M. emesso in data 12/1/1998 relativamente alla sentenza del Tribunale di Salerno 18/9/1997, irrevocabile il 31/10/1997. Nella motivazione il Tribunale, al fine della esclusione del computo, ha ritenuto in particolare che la custodia cautelare computabile ai fini del calcolo della pena residua da espiare in relazione ad una condanna per altro reato debba necessariamente essere "sine titulo" nel senso di ingiustificata restrizione. Pertanto, secondo il Tribunale, la richiesta fungibilità della pena non poteva essere applicata, trattandosi nel caso di specie di detenzione cautelare fondata su titolo custodiale attuale e legittimo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 657 c.p.p. sul rilievo che per rendere possibile il computo della pena espianda della custodia cautelare per un reato diverso non è richiesto che sia stata sofferta "sine titulo" e, quindi, l'accertamento della sua ingiustizia.
Il ricorso merita accoglimento.
Invero nel caso di specie è applicabile l'art. 657 co. 1 c.p.p., secondo cui, nel determinare la pena detentiva da eseguire,
il Pubblico Ministero computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Dalla interpretazione letterale di tale norma emerge con assoluta evidenza che l'ingiustizia o l'espiazione "sine titulo" della custodia cautelare non siano requisiti richiesti per la detrazione della stessa dalla durata della pena da espiare inflitta per un reato diverso. In tal caso unico requisito richiesto ai fini della fungibilità della custodia cautelare sofferta per altro reato è quello previsto dal quarto comma dell'art. 657 c.p.p., secondo cui la fungibilità è possibile solo nel caso che la custodia cautelare sia successiva alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Come giustamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la esclusione, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, dell'ingiustizia o dell'espiazione "sine titulo" della custodia cautelare trova la sua "ratio" nella esigenza di ridurre al minimo, in omaggio del principio del "favor libertatis", l'eventualità di una restrizione della libertà personale, che potrebbe rivelarsi ingiusta o inutile, laddove, invece, l'imputazione ad una pena da eseguire della detenzione subita per altro reato, per il quale non sia ancora intervenuta la condanna definitiva, consente di evitare siffatta possibilità. Tale interpretazione trova ulteriore conforto nella relazione al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale, ove si afferma il principio che la detenzione non convalidata da un titolo definitivo (la cui giustificazione è pertanto ancora "sub iudice") debba essere comunque imputata alla pena definitiva da eseguire, senza necessità di accertamento della eventuale ingiustizia della detenzione stessa.
Pertanto - poiché nel computo della pena detentiva da espiare deve essere calcolata anche la custodia cautelare in corso per altro reato, commesso in epoca successiva al reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, senza necessità di accertamento della eventuale ingiustizia della detenzione - l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, che procederà a nuova deliberazione, adeguandosi al suddetto principio di diritto.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2000