Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
In caso di pena cumulata, parte della quale riferibile a reati ostativi, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, alla fruizione di misure alternative alla detenzione, dovendosi considerare detta parte (per il principio del "favor rei") come quella espiata per prima, il relativo computo va effettuato tenendo conto anche delle eventuali riduzioni per liberazione anticipata, concesse ai sensi dell'art. 54 del citato ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 47660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47660 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
47660/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/11/2003
SENTENZA
N.5317703
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FULGENZI RENATO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SILVESTRI GIOVANNI CONSIGLIERE 11 N. 007757/2003 2. Dott.DE NARDO GIUSEPPE
11 3. Dott. URBAN GIANCARLO 11
4. Dott. DUBOLINO PIETRO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IA FE N. IL 05/03/1934
avverso ORDINANZA del 09/10/2002
di REGGIO CALABRIA TRIB. SORVEGLIANZA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
URBAN GIANCARLO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delelieye, die he diets l'emullamento dell'ordinense inperpuste, communis-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta conia studio, dal Sig. DIENT per diritti € 0.77
11 17.12.03. il IL CANCELLIERE
ottobre 2002, il Tribunale di Sorveglianza di Con ordinanza in data
Reggio Calabria rigettava l'istanza di conversione degli arresti domiciliari in detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 656 comma 10 e 4 bis comma 1 ord. pen.
proposta nell' interesse di IA FE, ritenuto che la riduzione della pena ottenuta per liberazione anticipata non debba essere considerata ai fini di stabilire se la pena sia stata effettivamente espiata, in relazione alla applicazione del beneficio richiesto.
Avverso tale decisione propone ricorso il Geria, rilevando la erronea interpretazione accolta dal Tribunale di Sorveglianza, anche in applicazione di quanto deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 30 giugno
1999 n. 14.
Insiste quindi per l' annullamento del provvedimento.
Il ricorso e' fondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale in data 27 luglio 1994
n. 361 (che ha stabilito il principio che “l'art. 4 bis, comma primo, primo periodo, della legge n. 354 del 1975 (come sostituito dall'art. 15, comma primo, lett. a, del d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992) va interpretato nel senso
-
conforme a Costituzione che le misure alternative alla detenzione sono concedibili anche in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, uno dei quali
"ostativo" alla concessione dei benefici, se la pena relativa a quest' ultimo sia gia' stata espiata: l'opposta interpretazione (emergente nelle piu' recenti sentenze della Cassazione, ma non qualificabile come diritto vivente) comporterebbe infatti un' irragionevole discriminazione - lesiva dell' art. 3 Cost. - di situazioni tra loro assimilabili, finendo col diversificare il regime dei presupposti di applicazione delle misure alternative, in relazione al dato contingente dell' esistenza di un rapporto esecutivo in atto, a sua volta dipendente da circostanze meramente casuali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).") la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite si e' uniformata, rivedendo l' indirizzo seguito in precedenza, con sentenza 30 giugno 1999 n. 14 ric. Ronga, affermando che “nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato e' scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi.". Ne' la sentenza della Corte Costituzionale, ne' quella della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
hanno posto limitazioni di sorta a tale nuovo indirizzo, nel senso indicato dall' ordinanza impugnata, e cioe' che non si dovrebbe tener conto, ai fini indicati, della liberazione anticipata concessa ai sensi dell' art. 54 ord. pen.
Al contrario, e' pacificamente recepito il principio orientato nella stessa logica, che quando si debba eseguire una pena cumulata, parte della quale inflitta per taluno dei delitti indicati come ostativi nell' art. 4 bis dell' ordinamento penitenziario, deve darsi luogo, per il principio del "favor rei", allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo, fermo restando che, per il resto, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarieta' (Cass. Sez. 1^, 14 novembre 2001 n. 45735 ric. Caroppo).
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l' ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Sienna Wen Roge
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
12 DIC 2003
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani
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