Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Anche la custodia cautelare subita nell'ambito di procedimento definito con condanna a pena condizionalmente sospesa va computata, ricorrendo le altre condizioni di legge, ai fini della determinazione della pena da eseguire per altro reato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non è d'ostacolo a tale computo l'eventualità di una revoca della sospensione condizionale per sopravvenuto delitto nel quinquennio, in tal caso divenendo eseguibile l'intera pena inflitta per entrambi i reati, mentre, in caso contrario, la custodia, una volta decorso il quinquennio ed estintosi il reato, correttamente deve ritenersi sofferta "sine titulo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 13583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13583 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTI Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 674
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 024272/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TRANI;
nei confronti di:
1) MI GI N. IL 21/07/1970;
avverso ORDINANZA del 27/05/2008 TRIBUNALE di TRANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M., che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 27.05.2008 (poi materialmente corretta con successivo provvedimento 01.07.2008) il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'incidente proposto da LM SE, accoglieva la sua istanza di computo, ex art. 657 c.p.p., comma 1, della custodia cautelare sofferta da costui dal 05.02.2001 al 15.03.2002, per reato commesso il 05.02.2001, nell'ambito del procedimento conclusosi con sentenza 15.03.2002 della Corte d'appello di Bari (pena sospesa), da fruire sulla pena definitiva di cui alla sentenza 08.07.2004 del Tribunale di Trani per fatti commessi fino al 06.12.1999. 2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trani che motivava il gravame formulando la seguente deduzione per violazione di legge: - l'art. 657 c.p.p., comma 1, si riferirebbe a custodia per procedimento ancora in corso, il che non è nella fattispecie;
- l'estinzione del reato, per il decorso dei cinque anni, essendo stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, renderebbe inapplicabile la chiesta fungibilità.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Deve, dapprima, essere ribadita la pacifica diversità delle ipotesi contemplate dal comma 1 (computo delle custodie cautelari sofferte) e dal comma 2, (fungibilità in senso stretto) dell'art. 657 c.p.p.. Ciò posto, deve essere disattesa l'interpretazione che dell'art. 657 c.p.p., comma 1, prospetta il ricorrente P.M., secondo cui il computo della custodia cautelare relativa ad altro reato, nel determinare la pena detentiva da eseguire, sarebbe consentito solo ove il relativo procedimento sia ancora in corso. Siffatta limitazione non è, infatti, espressa dalla citata norma che - anzi - con la esplicita dizione "anche se la custodia è ancora in corso", chiaramente apre l'anzidetta previsione "anche" a custodie cautelari già in sè concluse. In sostanza la previsione del comma 1, si applica in via generale: custodia in corso o cessata, per lo stesso o per altro reato. Ciò posto, è del tutto evidente che la previsione del comma 2 (cui pare erroneamente ispirarsi il ricorrente P.M.) non si attaglia al caso, come il presente, in cui la custodia cautelare da calcolare si riferisca a reato sul quale è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena. In sostanza il quadro disegnato dalla legge, in tal caso, risulta - logicamente e con coerenza di sistema - che la custodia cautelare sofferta per un reato sul quale sia applicato il beneficio ex art. 163 c.p., sia calcolata intanto e comunque, salvo poi - come è ovvio - rivedere la posizione in conseguenza di eventuali modifiche che possano intervenire nella fase esecutiva;
in particolare: se il beneficio della pena sospesa non verrà revocato, la custodia cautelare sofferta diverrà sine titulo, e dunque bene è stata già calcolata in detrazione su altro reato, se invece detto beneficio dovesse essere poi revocato, la conseguenza sarebbe che tutta la pena diventa eseguibile, e dunque - a quel punto - sarà tenuto debito conto della pena già in precedenza portata in detrazione. - In definitiva il ricorso del P.M. contro l'ordinanza 27.05.2008, infondato, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 Febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009