Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2001, n. 45735
CASS
Sentenza 14 novembre 2001

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Massime1

In tema di misure alternative alla detenzione, qualora trattisi di soggetto nei confronti del quale si debba eseguire una pena cumulata, parte della quale inflitta per taluno dei delitti indicati come ostativi nell'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, deve darsi luogo, per il principio del "favor rei", allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo, fermo restando che, per il resto, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarietà per cui, con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semilibertà, detto limite dev'essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione.

Commentario1

  • 1Il cumulo materiale per i reati ostativi e non ostativi
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2002

    di Alberto Marcheselli I provvedimenti sotto riportati si occupano di una questione di notevole rilevanza pratica. Vengono cumulate in un provvedimento del Pubblico Ministero pene per reati di cui all'art. 4 bis, primo gruppo, e pene per reato non qualificato. Il soggetto non collabora con la giustizia, né si trova in una delle situazioni equiparate. E' pacifico che, ai fini della ammissibilità del permesso premio, egli debba aver espiato prima tutta la pena per il reato ostativo. E' prassi costante, nel quadro del favor rei, che si ritenga espiata prima, nel caso di cumulo, la pena per il reato ostativo. Il punto controverso è: oltre alla pena per il reato ostativo, il condannato deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2001, n. 45735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45735
Data del deposito : 14 novembre 2001

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