Sentenza 14 novembre 2001
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, qualora trattisi di soggetto nei confronti del quale si debba eseguire una pena cumulata, parte della quale inflitta per taluno dei delitti indicati come ostativi nell'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, deve darsi luogo, per il principio del "favor rei", allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo, fermo restando che, per il resto, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarietà per cui, con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semilibertà, detto limite dev'essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione.
Commentario • 1
- 1. Il cumulo materiale per i reati ostativi e non ostativiRedazione · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2002
di Alberto Marcheselli I provvedimenti sotto riportati si occupano di una questione di notevole rilevanza pratica. Vengono cumulate in un provvedimento del Pubblico Ministero pene per reati di cui all'art. 4 bis, primo gruppo, e pene per reato non qualificato. Il soggetto non collabora con la giustizia, né si trova in una delle situazioni equiparate. E' pacifico che, ai fini della ammissibilità del permesso premio, egli debba aver espiato prima tutta la pena per il reato ostativo. E' prassi costante, nel quadro del favor rei, che si ritenga espiata prima, nel caso di cumulo, la pena per il reato ostativo. Il punto controverso è: oltre alla pena per il reato ostativo, il condannato deve …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2001, n. 45735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45735 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO OV - Presidente - del 14/11/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. " DE AR PE " N. 6247
3. " HE NG " REGISTRO GENERALE
4. " NZ OV " N. 013448/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PP SI n. il 01/09/1968
avverso ordinanza del 07/02/2001 Tribunale Sorveglianza di Taranto Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Gemelli Torquato Lette le conclusioni del P.G.: ann. con rinvio
Con l'ordinanza in data 7/2/2001 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della misura alternativa della semilibertà nei confronti di SI PP, per non avere questi espiato la pena nella misura indicata dal 2^ comma dell'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, così argomentando:
1) la condanna comprendeva uno dei reati di cui all'art. 4 bis della L. n. 354/75 per il quale il 2^ comma dell'art. 4 del D.L. n. 152/91 conv. nella L. n. 203/91 prevede quale presupposto temporale per la misura in questione l'avvenuta espiazione di almeno 2/3 della pena inflitta;
2) a detta norma speciale, non avendo natura di legge penale, non si applica il principio dell'irretroattività;
3) sciolto il cumulo delle pene per calcolare la pena irrogata per il reato ostativo, procedendosi quindi, per il principio del "favor rei", al computo della relativa sanzione sì da darne la precedenza espiativa, gli altri rapporti esecutivi acquistano la loro autonomia, beneficiando del minor termine (almeno metà della pena inflitta) ai fini della possibilità di applicare la misura alternativa;
4) nel caso in esame il reato ostativo risulta espiato alla data del 13/12/2000: da questa va calcolato il decorso della metà della pena irrogata per i reati residui, entità non raggiunta nella specie.
Argomenta, infine, il provvedimento impugnato sull'inesistenza della qualità di collaborante, comunque, in capo al PP. Avverso l'ordinanza suindicata il PP e il suo difensore hanno proposto distinti ricorsi. Il primo, fatto cenno alla disciplina di cui all'art. 4 bis citato, sostiene di trovarsi nelle condizioni di chi ha raggiunto un adeguato grado di rieducazione, con riferimento alle sentenze n. 445/97 e n. 137/99 della Corte Costituzionale, sicché il beneficio richiesto potrebbe essergli applicato. Il difensore censura il calcolo della metà della pena espiata per i reati residui (a quello ostativo espiato), per non essere stata considerata quale data di inizio quella del momento in cui è cominciata l'esecuzione dell'intero rapporto di pene cumulate. Censura, altresì, l'applicabilità del presupposto temporale, introdotto col D.L. 152/91 conv. nella L. 203/91, ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella (nella specie il reato ostativo si sarebbe concluso il 13/12/90 con la cessazione della permanenza). Contesta, infine, il mancato riconoscimento della "collaborazione impossibile o comunque inesigibile" e chiede inltre - analogamente alle conclusioni del PP - l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Osserva la Corte, anzitutto, che in maniera adeguata e congrua il Tribunale di Sorveglianza ha dato ragione della insussistenza di ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile. Inoltre, la condanna è intervenuta in epoca successiva al D.L. 306/92 conv. nella L. 356/92: consegue che non sono applicabili nel caso in esame le sentenze della Corte Costituzionale indicate nei motivi redatti personalmente dal PP.
Diventa, quindi, rilevante l'esame degli altri motivi di ricorso, che sono fondati nei termini che si esporranno. Anzitutto, rileva il "dies commissi delicti" per espressa disposizione normativa (art. 4 c. 1 D.L. 152/91 conv. nella L. 203/91) che prevede, quale presupposto temporale per l'applicazione della semilibertà, in riferimento a condanne per i reati indicati nell'art. 4 bis co. 1 dell'ordinamento penitenziario, che siano stati espiati almeno i due terzi della pena inflitta e che i delitti siano stati commessi dopo la data di entrata in vigore del decreto in discorso. Detto accertamento (epoca di commissione del reato o cessazione della relativa permanenza) non è stato operato dal Tribunale di sorveglianza: nell'ipotesi in cui i reati abbiano preceduto l'entrata in vigore della normativa citata, verrebbe meno la limitazione in discorso.
L'altra questione rilevante - nell'ipotesi in cui i reati siano stati commessi successivamente al vigore del citato decreto - è quella dello scioglimento del cumulo per il principio del "favor rei" - giurisprudenza consolidata -, nel senso che va calcolata per prima l'espiazione del reato ostativo alla concessione della misura alternativa e poi, secondo i "normali" presupposti temporali, l'espiazione di almeno metà della pena inflitta per i residui reati. Ma va tenuto presente che, ad ogni fine diverso da quello di "favorire" il condannato, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarietà, sicché per gli altri reati compresi nel cumulo il calcolo del momento iniziale per raggiungere la metà della pena inflitta comincia a decorrere dal primo giorno di carcerazione;
non già dalla data di scadenza della pena eseguita per il reato ostativo.
Pertanto, va annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto, per nuovo esame alla luce dei principi suesposti.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Taranto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001