Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2018, n. 348
CASS
Sentenza 27 novembre 2018

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In tema di reati alimentari, ai fini della sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 5, lett. b), legge 30 aprile 1962 n. 283, il pericolo di alterazione dell'alimento non può essere desunto in via automatica dalla mera inosservanza delle temperature indicate dal produttore sulla confezione, avendo tali segnalazioni valore di mero suggerimento per il venditore. (In motivazione, la Corte ha precisato che le disposizioni contenute nei Regolamenti UE del 29 aprile 2004, nn. 852, 853, 854 ed 882 - che definiscono le norme sostanziali e le procedure di controllo in tema di sicurezza alimentare – non conferiscono al produttore poteri precettivi nei confronti dei commercianti al dettaglio in merito alle modalità di conservazione dei prodotti destinati alla vendita).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2018, n. 348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 348
Data del deposito : 27 novembre 2018

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