Sentenza 10 novembre 2020
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2020, n. 10162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10162 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
1 0 162-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO Sent. n. sez. 2260/2020 Presidente - UP - 10/11/2020 SERGIO DI PAOLA R.G.N. 26114/2019 SERGIO BELTRANI Relatore VINCENZO TUTINELLI MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 11/01/2019 dalla CORTE di APPELLO di BOLOGNA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso;
udito. per l'imputato, l'Avv. ALBERTO ZAZA D'AULISIO, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO GI TI ha proposto ricorso per tre motivi contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bologna, decidendo all'esito di una rimessione in termini, ha confermato la condanna riportata dall'imputato in primo grado in ordine ai reati di danneggiamento, nonché di concorso in rapina aggravata e lesioni alla pena irrogata dal Tribunale), chiedendone l'annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Deve premettersi che, all'esito della disposta rimessione in termini, l'imputato aveva proposto appello deducendo motivi di gravame riguardanti unicamente l'affermazione di responsabilità, lamentando tra l'altro di non aver potuto fornire la propria ricostruzione dei fatti che gli erano stati contestati perché non a conoscenza del processo. In tal senso depone inequivocabilmente il riepilogo dei motivi di appello presente nella sentenza impugnata (f. 1), che, d'altro canto, neppure il ricorrente contesta.
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 179, comma 1, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., lamentando difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullità delle sentenze di primo e di secondo grado e degli atti pregressi.
2.1. Il motivo, dedotto per la prima volta in questa sede, non anche come motivo di appello, non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deducendo violazioni di legge in ipotesi già deducibili, ma in precedenza non dedotte.
2.2. Un orientamento di questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 37185 del 01/07/2019, Rv. 277339) ha ritenuto che la celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina, in virtù dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado. L'orientamento certamente dominante (Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770; Sez. 5, sentenza n. 54921 del 08/06/2016, Rv. 268406; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, Rv. 276994; Sez. 1, n. 28711 del 30/09/2020, n.m.) ritiene, al contrario, che la mancata applicazione delle disposizioni in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato determini una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore. 1 Tale assunto, condiviso anche dalla dottrina prevalente, appare corretto, ove si consideri, da un lato, che il predetto vizio non attiene all'omessa citazione dell'imputato od all'assenza del difensore (art. 179, comma 1, cod. proc. pen.), dall'altro, che esso non è espressamente qualificato come nullità assoluta da una specifica disposizione di legge (art. 179, comma 2, cod. proc. pen.).
2.3. In considerazione di ciò, la nullità asseritamente dedotta, non assoluta e quindi non insanabile e non deducibile e/o rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., e vizi di motivazione, lamentando la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C).
3.1. Il motivo è manifestamente infondato. Essendo stata contestata, ritenuta e non esclusa la recidiva pluriaggravata, specifica infraquinquennale ex art. 99, comma 3, cod. pen. (la cui subvalenza nel giudizio ex art. 69 c.p. non ne comporta la non computabilità ai fini della determinazione del termine di prescrizione: cfr. Sez. U, sentenza n. 20808 del 25/10/2018, Rv. 275319, in motivazione), i reati de quibus non sarebbero stati comunque prescritti alla data della sentenza di appello.
3.2. Peraltro, l'imputato è stato dichiarato contumace in data 16/01/2014; nei suoi confronti si è proceduto in assenza a partire dal 08/07/2014: per tale ragione non gli fu notificato l'estratto contumaciale. Correttamente, pertanto, la Corte di appello non ha computato tempo intercorso tra il 21/06/2016 (data dell'apparente giudicato) ed il 24/05/2018 (data della notificazione all'imputato dell'ordinanza di rimessione in termini), durante il quale il procedimento, ai fini de quibus, non pendeva;
nessuna disposizione legittima, infatti, l'assunto del difensore, secondo il quale la sospensione opererebbe soltanto dalla data di presentazione della richiesta di rimessine in termini. D'altro canto, questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 14001 del 03/02/2020, Rv. 279102) ha già chiarito, in linea di principio, mutatis mutandis, che, in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte 2 dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175. 4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine alla rapina di cui al capo A).
4.1. Il motivo è privo della necessaria specificità, poiché reitera doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello che, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha motivato la contestata affermazione di responsabilità valorizzando (f. 1 s. della sentenza impugnata) le dichiarazioni della p.o., precise, dettagliate e motivatamente ritenute attendibili, anche perché riscontrate dalle dichiarazioni della moglie e soprattutto dal certificato medico attestante l'effettività delle lesioni riferite.
4.2. Deve, per completezza riferirsi che il ricorrente, pur avendo enunciato un riferimento all'art. 628, comma 3, nella "testatina riepilogativa" del terzo motivo, non ha poi, nella seguente esposizione delle proprie ragioni, esplicitato alcuna doglianza riferibile alla circostanze aggravanti del reato.
5. Non potrebbe in ogni caso porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.>> (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
6. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. + 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 novembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Mirella cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 MAR. 2021 IL MADI IL CANCELLIERE E CANCELLERE R P U S T HelliClaudia Piane R O C