Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali la sentenza che rechi il dispositivo e la motivazione riguardanti un soggetto imputato in un altro processo. (In motivazione la Corte ha chiarito che la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2013, n. 51000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51000 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3101
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 30234/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IO N. IL 03/03/1945 CO EN N. IL 13/01/1981;
avverso la sentenza n. 67/2012 TRIBUNALE di BENE VENTO, del 02/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 luglio 2012 - la cui motivazione è stata depositata l'11 agosto 2012 - il Tribunale di Benevento ha condannato alla pena di Euro 1500 di ammenda OV ON e OV ZO per il reato di cui all'art. 110 c.p., L. n. 157 del 1992, art. 3 e 30, lett. c), perché, in concorso tra loro, catturavano illecitamente uccelli (cardellini) con una rete in zona vietata.
2. Ha presentato ricorso in data 26 ottobre 2012 il difensore adducendo mancanza di motivazione e conseguente nullità ex art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c, in quanto la sentenza reca il dispositivo e la motivazione di altra pronuncia emessa a carico di tale ZZ AE. Peraltro il 14 settembre 2012 in calce alla sentenza impugnata il giudice che l'aveva emessa ha steso il seguente provvedimento: "Per mero errore materiale (refuso informatico) in data 11 agosto 2012 è stata depositata la motivazione della sentenza emessa nei confronti di ZZ AE depositata nel medesimo giorno;
ciò è dipeso da un mero errore informatico tant'è che appena rilevato dalla Cancelleria in data odierna è stata depositata la motivazione afferente a OV ON e OV ZO già redatta in data 11 agosto 2012 quindi nei termini assegnati. Si allega la predetta motivazione". In data 17 gennaio 2013 il difensore quindi presentava ricorso avverso il provvedimento di modifica ex art. 130 c.p.p. del 14 settembre 2012, notificato al contumace OV ON e non ancora notificato a OV ZO, adducendo cinque motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 130 c.p.p.: la correzione consistente nella sostituzione per intero della motivazione e del dispositivo è avvenuta de plano, senza avviso alle parti, violando il secondo comma della norma che richiama l'art. 127 c.p.p. e quindi cagionando una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. per cui l'ordinanza va annullata senza rinvio. Il secondo motivo denuncia ancora violazione dell'art. 130 c.p.p. ma sotto il profilo della incompetenza funzionale: competente sarebbe stato il giudice della impugnazione essendo stato proposto tempestivamente ricorso per cassazione: di qui nullità assoluta dell'ordinanza. Il terzo motivo denuncia abnormità della ordinanza in quanto la correzione ex art. 130 c.p.p. è effettuabile solo laddove gli errori o le omissioni non comportino la nullità dell'atto ovvero non ne apportino modificazione essenziale. Il quarto motivo denuncia mancanza della motivazione della sentenza poiché questa non fa riferimento agli imputati. Il quinto motivo denuncia vizio motivazionale essendo la motivazione allegata in sostituzione della precedente comunque insufficiente sulla qualificazione giuridica del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
Considerate le modalità in cui si è svolta la vicenda processuale, i motivi riversati in entrambi i ricorsi possono essere valutati congiuntamente, in quanto tutti denunciano l'inadeguata conformazione della sentenza impugnata, depositata con motivazione e dispositivo attinenti a un altro processo celebrato nei confronti di un diverso imputato. Di questo ha dato conto lo stesso Tribunale, con il provvedimento del 14 settembre 2012 - da cui è sortito il secondo ricorso -, nel quale tuttavia mal governa l'art. 130 c.p.p., "forzandolo" a correggere quale errore materiale quella che, in effetti, è - oltre allo scambio di dispositivo - una totale assenza di motivazione. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione d'errore materiale (da ultimo Cass. sez. 1, 9 gennaio 2013 n. 1674; Cass. sez. 2, 9 dicembre 2011- 21 marzo 2012 n. 10948; Cass. sez. 6, 18 marzo 2011 n. 13590; Cass. sez. 4, 27 ottobre 2010 n. 41618 e Cass. sez. 1, 1 ottobre 2009 n. 41571), non si può non dare atto che, come ha evidenziato il ricorrente, l'ambito applicativo dell'art. 130 non si estende a coprire una fattispecie di tal genere e, comunque, a priori, non può essere la procedura di correzione d'errore materiale svincolata dal contraddittorio, dovendosi riversare in udienza camerale ex art. 127 c.p.p. senza spazio ad alcuna correzione de plano, pena l'integrazione di una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. (v. ancora Cass. sez. 1, 9 gennaio 2013 n. 1674, nonché Cass. sez. 3, 3 dicembre 2008-16 gennaio 2009 n. 1460 e Cass. sez. 1, 9 marzo 2006 n. 14268). La nullità dell'ordinanza consegue, dunque, già dalla modalità di emissione, che non ha consentito l'esercizio del contraddittorio. Peraltro, è evidente, come già anticipato, che non trattavasi di fattispecie riconducibile all'art. 130, rimedio finalizzato ad aspetti meramente materiali, dalla cui erroneità non può conseguire nullità alcuna e che non attengono alle valutazioni in cui si esplica la cognizione giurisdizionale. È infatti rimediabile con la procedura della correzione dell'errore materiale, perché non da luogo a nullità (nel caso in esame invece sussistente ex art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 3), la mancanza di motivazione della sentenza che richieda un intervento dal contenuto oggettivamente vincolato tale da escludere integrazioni di tipo valutativo (cfr. da ultimo Cass. sez. 2, 15 maggio 2012 n. 20958 e Cass. sez. 2, 12 maggio 2009 n. 23542, che concerne un caso proprio analogo a quello in esame, evidenziando che "la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice", così da escludere, quindi, l'applicabilità dell'articolo 130).
Da quanto esposto consegue che, non potendo avere alcuna incidenza correttiva sulla sentenza impugnata il provvedimento del 14 settembre 2012 - a sua volta nullo,come si è rilevato - la sentenza impugnata risulta nulla ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 3. Assorbito ogni altro profilo, la suddetta sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Benevento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013