Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura "de plano" il decreto che dispone il giudizio, modificando l'organo giudicante davanti al quale dispone il giudizio, nonostante che così facendo abbia individuato il giudice competente, in quanto l'omessa osservanza della procedura prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. comporta la sottrazione ad ogni controllo del suo operato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 14268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14268 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 09/03/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 916
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 019083/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UT NI, N. IL 09/04/1932;
2) TU RM, N. IL 12/08/1949;
3) COMUNE DI NAPOLI;
4) PARTE CIVILE;
5) PARTE CIVILE;
avverso DECRETO del 22/11/2004 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERÒ FRANCNI;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1 - Il difensore di AN UT e IN UO ricorre in Cassazione avverso il decreto con il quale il Gup presso il Tribunale di Napoli ha disposto la correzione del suo precedente decreto che disponeva il rinvio a giudizio degli imputati presso il tribunale collegiale di Napoli, anziché presso lo stesso tribunale in composizione monocratica e rileva che, sebbene il decreto di citazione non sia, di per sè, atto autonomamente impugnabile, nella specie il medesimo e, soprattutto, il decreto che ne dispone la correzione, deve essere considerato atto anomalo, perché si pone del tutto al di fuori dell'ordinamento e, come tale, ricorribile immediatamente per Cassazione.
2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il formalismo che caratterizza il nostro sistema processuale, e del quale l'interprete deve doverosamente tener conto, impone di non considerare che, grazie al provvedimento correttivo, il rinvio a giudizio è stato disposto davanti al giudice competente e che pertanto si è rispettato il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e nemmeno di considerare che ciò è avvenuto attraverso la tempestiva notifica del provvedimento stesso, ma di considerare, invece, che non è stato rispettato l'iter formale attraverso il quale si sarebbe dovuti giungere a tale determinazione. Nella specie, il ricorso investe, insieme al decreto di rinvio a giudizio corretto, il provvedimento di correzione. Il provvedimento che ha disposto il rinvio a giudizio, quindi, - come ineccepibilmente rileva il procuratore generale requirente, che si cita letteralmente - non risulta impugnato di per sè (ciò che, stante il suo carattere di mero impulso processuale (Corte. Costit. N. 71/96), destinerebbe all'inammissibilità il ricorso, alla stregua del principio di tassatività delle, impugnazioni) ma per la "correzione" che ha subito e che è suscettibile di formare oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. Ciò posto, per quanto non dedotto, risulta preliminare e decisivo il rilievo concernente l'omessa osservanza della procedura camerale ex art. 127 c.p.p., prescritta dall'art. 130 c.p.p., comma 2, dato che, nella specie, il provvedimento impugnato è stato adottato de plano. Invero l'osservanza della procedura camerale, avrebbe consentito la proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 7, laddove analogo rimedio non sarebbe direttamente esperibile contro l'ordinanza de plano in questione, alla stregua del principio di tassatività delle impugnazioni.
Premesso che il vizio dell'abnormità è rilevabile d'ufficio quando incida in termini essenziali sul thema decidendum (Cass. Sez. 5^, 25.10.94, PM/CARBONE; Sez. 6^, 19.10.90, SIC A), non può allora che risultare irrimediabilmente anomalo il provvedimento, di un organo che, tenuto all'osservanza di una procedura che lo sottopone a controllo, pretenda di sottrarsi, semplicemente decidendo di "saltare" la procedura stessa (Cass. Sez. 4^, 17.9.03, PERI). Nello stesso senso, questa Corte Suprema (Sez. 5^, 26.1.94,n. 378) aveva già avuto modo di statuire che, ove non si bollasse di abnormità una tale decisione, si legittimerebbe - attraverso l'insindacabilità così assicurata - ogni possibile arbitrarietà, in evidente contraddizione con la logica del sistema che vuole l'organo" decidente sottoposto a controllo. In casi della stessa specie, comunque, la stessa Corte (Sez. 4^, 17.9.03, PERI;
Sez. 6^, 28.11.01, n. 3574, Sez. 6^, 10.2.97, INDORATO;
Sez. 6^, 13.2.96, CORVAGLIA;
Sez. 6^, 26.1.96, MANCINI;
Sez. 1^, 20.5.93, SCORZA) ha ribadito che la violazione del contraddittorio, prescritto per la correzione ex art. 130 cod. proc. pen., si risolve in un vizio che porta all'annullamento del provvedimento impugnato. Per l'anzidetto, indipendentemente dall'esame delle altre deduzioni, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con restituzione degli atti allo stesso giudice a quo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento del 20 ottobre 2004 e rinvia al Gup del tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006