Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
È nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato. (La Corte ha in proposito chiarito che non è possibile nel caso di specie rimediare all'errore attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen. in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice).
Commentario • 1
- 1. sentenza d'appello con errore nel dispositivoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2024
Si può ricorrere alla correzione dell'errore materiale nel caso di sentenza d'appello con errore nel dispositivo e nella motivazione relativi ad altro imputato? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: mancanza e illogicità della motivazione e correzione errore materiale La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, il quale aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2009, n. 23542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23542 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Нитми
42 23542 /0 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Antonio Esposito - Presidente UDIENZA PUBBLICA
DEL 12.5.09 Dr. Francesco Bartolini - Consigliere R.G. N. 15707/2006
Dr. Laurenza Nuzzo Consigliere SENTENZA
N.... Dr. Antonio Manna - Consigliere rel.
Dr. Giovanni Diotallevi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OC LU, n. il 24.4.83, avverso la sentenza 11.10.2005 della Corte d'Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dr. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17.3.03 il Tribunale di Bari condannava OC LU alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa (con il beneficio della sospensione condizionale) per il reato p. e p. ex art. 628 c.p.
A seguito di gravame proposto dall'imputato la Corte d'Appello di Bari, all'udienza dell'11.10.2005, nella contumacia del OC emetteva il seguente dispositivo: "letto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa dal Tribunale di
Bari, in composizione collegiale, in data 17-3-2003 e appellata da OC LU, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione."
La sentenza veniva poi depositata in motivazione il 25.10.2005.
Il OC ricorreva contro la pronuncia della Corte territoriale, di cui chiedeva l'annullamento perché l'estratto contumaciale notificatogli riguardava il dispositivo e la motivazione di altra sentenza emessa a carico di persona diversa ed in ordine ad una differente pronuncia di primo grado.
1- Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che effettivamente l'impugnata sentenza, mentre nel foglio relativo all'epigrafe reca, correttamente, il nominativo del OC e la sentenza di primo grado a suo carico emessa dal Tribunale di Bari il 17.3.03, nei fogli ad esso materialmente uniti mediante punti metallici e relativi a motivazione e dispositivo
è, invece, manifestamente relativa ad altro processo, ad altra pronuncia impugnata e ad altro imputato (CI LE, imputato del delitto p. e p. ex art. 648 c.p., appellante contro la sentenza 27.2.2003 del Tribunale di Foggia).
Ciò risulta tanto dagli atti a disposizione di questa Corte quanto dalla copia notificata all'imputato contumace, di guisa che il vizio non è relativo soltanto a quest'ultima.
Orbene, se per il dispositivo soccorre il principio per cui prevale quello letto in udienza rispetto a quello riportato in sentenza, non altrettanto può avvenire per la motivazione.
Né sarebbe possibile fare ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, atteso che per consolidato orientamento di questa Corte la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p. non è consentita ove determini la modifica essenziale del provvedimento su aspetti implicanti la discrezionalità del giudice: nel caso di specie la motivazione che costituisce l'aspetto più
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qualificante in cui si manifestano le ragioni dell'apprezzamento operato dal giudice in punto di fatto e di diritto - manca del tutto, perché quella che risulta spillata al foglio contenente l'intestazione (corretta) della sentenza è manifestamente relativa a sentenza impugnata, imputato e fatto totalmente diversi.
In altre parole, in sostanza la sentenza in discorso deve considerarsi come graficamente priva del requisito essenziale di cui all'art. 546 co. 1° lett. e) c.p.p.
e, perciò, nulla ex art. 125 co. 3° c.p.p.
In proposito è appena il caso di rimarcare che il vizio riscontrato determina solo la nullità e non l'inesistenza della pronuncia in oggetto, posto che il dispositivo letto in udienza (v. sopra) è ex se provvedimento decisorio idoneo a passare in
W cosa giudicata se non impugnato (cfr. Cass. Sez. V n. 14989 del 15.10.2004, dep.
21.4.2005; Cass. Sez. V n. 584 dell'11.3.2005, non massimata;
Cass. Sez. II n.
449 del 12.4.2005, non massimata;
Cass. n. 916/2005, rv. 230826; Cass. n.
42379/2004, rv. 230362; Cass. n. 23547/2004, rv. 229219; Cass. n. 21659/2004,
rv. 229197; Cass. n. 20280/2004, rv. 229095; Cass. n. 8106/2004, rv. 228745;
Cass. n. 839/76, rv. 132633; sempre per la nullità e non per l'inesistenza - della
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sentenza graficamente priva di motivazione cfr. altresì Cass. Sez. II n. 16829 del
9.4.2008, dep. 23.4.2008 e numerose altre).
All'annullamento consegue il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di
Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di
Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in data 12.5.09.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Esposito/ Dr. Antonio Manna
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