Articolo 456 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 455Articolo 457
Versione
6 maggio 1952
Art. 456.
(Compimento delle operazioni di ricupero eseguito dall'autorita' marittima)


L'autorita' marittima mercantile al termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 453.
Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se e' intervenuto per la determinazione del valore delle cose riciperate, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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