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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito,
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., della seguente:
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 107 Parte_1 CodiceFiscale_1
presso l'avv. Giovanni Actis (c.f. ) che la rappresenta e difende, in uno all'avv. Danilo CodiceFiscale_2
UC (c.f. ), in virtù di procura a margine dell'atto di appello. CodiceFiscale_3
APPELLANTE
E
in persona dell'Amministratore CO , con sede legale in Cellole alla Controparte_1 CP_2
Via Isonzo n. 3 (P. Iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Montecuollo (C.F. P.IVA_1 [...]
), con il quale ha eletto domicilio in Cellole alla Via Bari n. 2, in virtù di procura alle liti allegata C.F._4
alla comparsa di costituzione depositata telematicamente.
APPELLATA
E
con sede in Napoli alla Via Calabria n. 15 (P. Iva: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Cellole alla via Bari n. 2 presso il procuratore costituito in primo grado, avv. Giacomo Montecuollo.
pagina 1 di 15 APPELLATA CONTUMACE
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in CP_2 CodiceFiscale_5
Cellole alla Via Bari n.2 presso l'avv. Giacomo Montecuollo (C.F. ) da cui è CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa depositata telematicamente il 26.9.24;
IC RI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Nel riportarci all'atto di appello, ai documenti prodotti, al verbale di mediazione
negativo, alle note conclusive dell'1-3-12.2025, si conclude come da atto di appello, verbali e note conclusive,
impugnando ogni avverso dedotto, richiesta, eccezione. Si ribadisce il giudicato interno sui capi della sentenza
non impugnati da controparte.
PER : “E' presente, per l'interveniente e Controparte_1 CP_2 CP_2
per l'appellata l'avv. Giacomo Montecuollo il quale si riporta alla propria comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta depositata in data 16.07.2021, all'atto di intervento depositato in data 26.09.2024 per
, a tutti i pregressi verbali, atti di parte e documenti versati in giudizio e alle autorizzate note CP_2
illustrative depositate in data 2/12/2025, chiedendone l'integrale accoglimento e contestuale rigetto
dell'appello. In ogni caso, si voglia: 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto e per
l'effetto, in ogni caso, confermare la sentenza gravata;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in
fatto ed in diritto e, per l'effetto, in ogni caso, confermare la sentenza gravata;
3) Con vittoria di spese e
compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la ha chiesto al Tribunale di S. Maria Capua Controparte_3
Vetere di ingiungere a il pagamento della somma di € 46.200,00 oltre interessi e spese legali. Parte_1
A sostegno della domanda la società ricorrente ha dedotto che, con contratto del 02.11.2010, Parte_1
le affidava in appalto lavori di ristrutturazione e finitura dell'immobile sito in Cellole alla via Caravaggio
[...]
n. 99 e che, con l'art. 7 di detto contratto, la committente nominava quali propri rappresentanti nei rapporti con pagina 2 di 15 l'impresa appaltatrice i figli e . CP_4 Controparte_5
Ha ancora dedotto l'istante che il corrispettivo dei lavori eseguiti, accettati e mai contestati dalla controparte, ammontava a € 108.000,00 oltre iva, computati a misura come da contratto, e che, a fronte di tale importo la aveva versato soltanto acconti restando debitrice della somma di € 42.000,00 oltre Iva come Pt_1
risultava dalla ricognizione di debito sottoscritta dal rappresentante contrattuale della committente
[...]
avente il seguente tenore testuale: “Da tot. 108.000 acc. 66.250 Conto finito € 42.000,00”. CP_4
Il provvedimento monitorio, emesso il 25.10.2011 e notificato il 15.11.2011, è stato tempestivamente opposto dall'ingiunta che ha citato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Controparte_3
chiedendo la revoca dell'ingiunzione di pagamento adottata in suo danno. In particolare, l'opponente ha disconosciuto il preteso atto di riconoscimento di debito non contenente alcun riferimento al contratto di appalto,
privo di data e luogo di sottoscrizione e contenente una mera elencazione di numeri.
Ha ancora eccepito di aver corrisposto alla tutto quanto dovuto in relazione al Controparte_3
contratto concluso e che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte presentando una serie di vizi,
immediatamente contestati all'impresa appaltatrice al termine dei lavori stessi, così riassumibili: a) non corretta posa in opera del porfido esterno e delle relative fughe;
b) intonaco del vano garage con notevoli macchie di umidità; c) non corretta posa in opera della pavimentazione, lato ingresso pedonale;
d) rottura mattonelle al piano terra;
e) mancanza di stucco alle mattonelle del vano scala. La committente ha infine eccepito che i lavori,
iniziati nell'ottobre del 2009, venivano consegnati con notevole ritardo solo alla fine del mese di luglio del 2011.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'opponente ha quindi chiesto di dichiarare l'inesistenza, nullità e/o inefficacia dell'atto di ricognizione di debito posto a fondamento del ricorso monitorio e di rigettare la domanda proposta dalla Ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al Controparte_3
pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dei lavori eseguiti, nonché al pagamento di € 30.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'opera, chiedendo, in subordine, la compensazione parziale delle somme richieste da controparte con il maggior credito vantato.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda Controparte_3
riconvenzionale proposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nello specifico l'opposta ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento della ricognizione di debito in quanto non proveniente dal suo sottoscrittore. Ha inoltre eccepito il maturare della decadenza prevista dall'art.
pagina 3 di 15 1667 c.c. essendo la contestazione dei lavori tardivamente intervenuta solo alcuni mesi dopo la loro ultimazione e successivamente all'atto di riconoscimento di debito che poteva essere qualificato come accettazione dell'opera. Relativamente al ritardo nell'ultimazione dei lavori contestatole dall'opponente, la società opposta ha infine ha eccepito che lo stesso era da addebitare ad una serie di ulteriori lavorazioni ulteriori richieste in corso d'opera dalla committente e che in ogni caso, proprio per tale motivo, le parti avevano concordemente modificato l'art. 4 del contratto di appalto eliminando la clausola penale originariamente prevista.
Con atto depositato il 15.04.2019 è volontariamente intervenuta nel giudizio la Controparte_1
producendo un atto di cessione in proprio favore del credito vantato dalla nei confronti Controparte_3
di . Parte_1
La causa, istruita mediante il deposito di documenti, il raccoglimento dell'interrogatorio formale deferito all'opponente, l'escussione di quattro testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del corrispettivo delle opere appaltate e la stima dei costi da sostenere per eliminare i vizi, è stata decisa con sentenza n. 1345/2021, depositata il 27.04.21 e notificata lo stesso giorno, che ha così statuito: “a) in
accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al Parte_1
pagamento in favore di quale cessionaria del credito della Controparte_1 Controparte_3
della somma di € 19.470,28, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
c) rigetta le domande riconvenzionali
proposte da;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_1 Parte_1
controparti, che liquida in complessivi € 4.200,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
con attribuzione in favore dell'avv. Giacomo Montecuollo dichiaratosene anticipatario;
e) pone le spese di CTU
definitivamente a carico di ”. Parte_1
Tale decisione, per quanto in questa sede rileva, è stata così motivata: “Va premesso che risulta
documentato oltre che non contestato che le parti in data 02.11.2010 hanno sottoscritto un contratto di appalto
per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà di e che quest'ultima Parte_1
ha corrisposto all'appaltatrice la somma di € 66.250,00.
Va, inoltre, premesso che al documento prodotto in atti dall'odierna opponente sin dalla procedura
monitoria, indicante come somma ancora dovuta la somma di € 42.000,00, non può darsi valore di
riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. Invero, come rilevato anche dal giudice precedentemente
assegnatario del presente procedimento nel provvedimento del 10.4.2014, sebbene la contestazione
pagina 4 di 15 dell'autenticità della sottoscrizione di un soggetto che abbia agito in nome e per conto di un altro, ove operata
dal soggetto rappresentato, non è riconducibile alla disciplina dettata dagli artt. 214 e ss. c.c., tale
contestazione può essere utilizzata ai fini della valutazione dell'autenticità della sottoscrizione del
rappresentante secondo il libero apprezzamento del giudice del merito alla stregua degli elementi acquisiti
(Cass. 7769/90; Cass. 4077/85).
Inoltre, tale atto contiene unicamente il riferimento a delle somme senza nessuna indicazione del rapporto
contrattuale a cui si riferiscono e, nella specie, al contratto di appalto stipulato tra le parti, né è suffragato da
fatture riguardanti gli importi già versati e dallo stato di avanzamento dei lavori, oltre a non essere indicata la
data ed il luogo della redazione dello stesso.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'opposta, l'opponente non ha in alcun atto riconosciuto che
per i lavori eseguiti veniva concordata la somma di € 108.000,00, oltre IVA. Pertanto, in considerazione della
circostanza che l'art. 2 del contratto di appalto in questione prevede che l'importo netto dell'appalto sarà
determinato alla fine dell'opera e valorizzato tra le parti, e che nessun documento risulta redatto dalle parti
circa l'importo complessivo delle opere appaltate, per la quantificazione dei lavori eseguiti dalla
[...]
in favore di rilevante risulta la consulenza tecnica espletata nel corso del Controparte_3 Parte_1
giudizio. Va, preliminarmente, superata l'eccezione di nullità della detta consulenza per violazione del
contradditorio...
Ciò detto e tornando alla quantificazione dei lavori eseguiti dalla in favore di Controparte_3
, va rilevato che il CTU, sulla base del contratto di appalto e delle successive note integrative, Parte_1
prodotte in atti, ha analiticamente individuato le opere eseguite dalla prima e ne ha quantificato l'ammontare in
€ 82.719,28. In risposta alle osservazioni del CTP di parte opposta che ha lamentato il mancato computo di
alcune lavorazioni, il CTU con relazione integrativa depositata in data 25.1.2017 ha rilevato che il lavoro
riguardante la tramezzatura interna non è quantificabile senza adeguata documentazione non presente in atti e
che i lavori relativi alla canna fumaria, al muro perimetrale, agli zoccolini battiscopa e agli intonaci interni
sono già stati computati. Relativamente alle altre lavorazioni indicate il CTU ha quantificato in € 3.001,00 il
prezzo delle stesse. Può, quindi, concludersi, sulla base della consulenza espletata, che questo giudice fa propria
in quanto adeguatamente argomentata ed immune da vizi logici e tecnici, che la somma dovuta da Parte_1
per i lavori eseguiti dalla ammonta ad € 85.720,28. Pertanto, avendo l'opponente
[...] Controparte_3
pagina 5 di 15 già corrisposto, come non contestato, la somma di € 66.250,00, la stessa deve corrispondere all'opposta la
somma residua di € 19.470,28.
Passando alla valutazione della domanda riconvenzionale proposta da , va rilevato che Parte_1
l'art. 1667 c.c. stabilisce, al primo comma, che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera e che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità e i vizi erano da
lui riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore; al secondo comma,
che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore i vizi e le difformità entro sessanta
giorni dalla scoperta. È stato, tuttavia, precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “con riguardo ai vizi
dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad
alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art.
1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima
dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi
comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma
prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di
prescrizione” (Cass. 14584/04)...
D'altro canto, relativamente al contratto di appalto, già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha
affermato che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il
discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata
espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi,
gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole
dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta
al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e
delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata
dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col
principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. 19146/13).
Ciò detto in punto di diritto, va osservato che con l'atto di opposizione non ha contestato Parte_1
la mancata ultimazione delle opere commissionate alla ma unicamente la presenza di vizi Controparte_3
nelle opere eseguite. Ed invero, nel detto atto, l'opponente ha dedotto che le opere sono state ultimate e
pagina 6 di 15 l'immobile è stato consegnato nel mese di luglio del 2011, dolendosi della tardiva consegna dei lavori.
La consegna dei lavori nel mese di luglio del 2011 è stata contestata da parte opposta, la quale ha
eccepito che i lavori sono stati ultimati e consegnati nel mese di maggio del 2011. Ebbene, in presenza della
contestazione di parte opposta circa la data di ultimazione dei lavori ed in considerazione del fatto che, in
applicazione dei principi sopra espressi, il termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi riscontrati va fatto
decorrere dalla consegna dell'opera, gravava sull'opponente l'onere di dimostrare il momento dell'avvenuta
consegna. Tuttavia, dai documenti prodotti e dall'istruttoria espletata, non emerge adeguata e sufficiente prova
circa il momento di ultimazione e consegna dei lavori.
Invero, dei quattro testi escussi, sola la teste ha dichiarato di ricordare quando sono Testimone_1
terminati i lavori e nello specifico nel mese di luglio del 2011. Tuttavia, la dichiarazione della detta teste non
risulta pienamente attendibile, sia perché, come dalla stessa dichiarato, la teste oltre ad essere compagna del
figlio dell'opponente doveva trasferirsi nell'abitazione ove sono stati eseguiti i lavori e sia perché la
dichiarazione risulta contraddittoria.
Invero, in un primo momento la teste ha dichiarato di essersi recata spesso sui luoghi di causa durante
l'esecuzione dei lavori mentre in un secondo momento ha dichiarato di non aver assistito all'esecuzione degli
stessi. Va, inoltre, aggiunto che la denuncia dei vizi con raccomandata del 30.8.2011, depositata in atti, in
risposta alla raccomandata inviata dalla controparte per il pagamento delle somme dovute, risulta
assolutamente generica. Nella detta denuncia, invero, si fa riferimento in modo generico a vizi riscontrati nei
lavori eseguiti dalla senza alcuna ulteriore precisazione. Controparte_3
Infine, va rilevato che comunque dei vizi riscontrati dal CTU agli intonaci, al rivestimento in mattoncini
delle facciate, alla pavimentazione e alla posa in opera della canna fumaria, non vi è alcun riferimento nell'atto
introduttivo a quello relativo al rivestimento in mattoncini delle facciate e a quello relativo alla canna fumaria.
Inoltre, il vizio relativo alla pavimentazione non risulta pienamente riconducibile all'attività posta in essere
dalla atteso che dalla istruttoria espletata ed in particolare dalle dichiarazioni delle testi Controparte_3
indotte dall'opponente, emerge che la pavimentazione è stata completata da altra ditta.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente tesa alla eliminazione dei vizi riscontrati va,
quindi, rigettata.
Parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente tesa ad ottenere il
pagina 7 di 15 pagamento della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori commissionati. Invero, l'opposta ha depositato
in atti un documento di rettifica del contratto di appalto, sottoscritto da entrambe le parti e non disconosciuto,
con il quale le parti hanno concordato di eliminare la clausola penale prevista nel contratto di appalto, a causa
di alcuni ritardi non imputabili alla ditta esecutrice...
§§§§§§
Con atto notificato il 18.05.2021 ed iscritto a ruolo il 25.05.2021 ha proposto tempestivo Parte_1
appello avverso tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla, previa sospensione della sua efficacia esecutività, in aderenza alle seguenti richieste: “in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla
NO nel giudizio di primo grado si condanni la a titolo di Parte_1 Controparte_3
risarcimento danni per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, al
pagamento della somma di €. 27.996,05 ovvero, in subordine, della somma determinata dal c.t.u di euro
12.994,21 per le attività necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nell'esecuzione dei suindicati
lavori, così come indicati ed accertati dal c.t.u, oltre interessi e rivalutazione;
in accoglimento della domanda
e/o eccezione di compensazione spiegata dalla NO nel giudizio di primo grado si dichiari la Parte_1
compensazione delle somme liquidate alla appaltatrice a titolo di residuo corrispettivo (euro 19.470,28) con il
credito dalla NO a titolo di danni e conseguentemente si condanni la Parte_1 Controparte_3
al pagamento in favore della appellante della residua somma ad essa dovuta per i danni conseguenti alla
[...]
esecuzione non a regola d'arte delle opere e dei lavori eseguiti dalla appellata;
4. Vittoria di spese ed onorari
del doppio grado di giudizio ed in subordine compensazione parziale delle spese di giudizio di primo grado. In
via istruttoria si chiede, ai sensi dell'art. 257 comma 2° c.p.c., che sia disposta la rinnovazione dell'esame del
teste , per chiarimenti sulla sua deposizione resa nel giudizio di primo grado, nonché disporre Testimone_1
c.t.u. per la esatta quantificazione degli incrementi dei danni dovuti dalla così come Controparte_3
Per_ determinati dal consulente ing. di parte appellante nelle note del 21.04.2016”.
Con comparsa depositata il 16.07.2021 si è costituita la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2
impugnata con vittoria delle spese processuali da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di intervento volontario depositata il 26.09.2024 si è inoltre costituita in proprio CP_2
producendo un “atto di cessione di credito ed accollo del debito” sottoscritto il 22.08.2022, con cui la
[...]
pagina 8 di 15 le attribuiva il credito litigioso, e chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni invitando le parti ed esperire tentativo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D. lgs. n. 28 del 2010, e a documentare l'esito dello stesso.
In data 18.06.2025 il procuratore dell'appellante ha depositato verbale negativo di mediazione. Con
ordinanza comunicata il 18.07.25 la causa è stata poi rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza.
§§§§§§
Con il proposto appello lamenta l'erroneo rigetto, sotto svariati aspetti, della domanda Parte_1
riconvenzionale proposta in prime cure per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi delle opere realizzate dall'appaltatore, e rappresentati dai costi da sostenere per la loro eliminazione, nonostante l'accertamento di vizi e costi da parte del consulente tecnico di ufficio.
Deduce in primo luogo l'appellante che l'art. 1665 co. 4 c.c., pur non fornendo la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti da cui occorre presumere la sua sussistenza e, in particolare,
prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente - alla quale è
parificabile l'immissione nel possesso - e come fatto concludente la ricezione della stessa senza riserve, anche se non si sia proceduto a verifica. Prosegue l'appellante osservando che occorre distinguere tra "consegna" e
"accettazione" dell'opera in quanto la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente una volta ultimata l'opera, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Muovendo da tali principi l'istante deduce che, dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado è emerso che non manifestava alcun “gradimento” per i lavori realizzati dalla Parte_1 Controparte_3
contestando la mancata esecuzione a regola d'arte degli stessi sia durante la loro esecuzione sia al momento della cessazione di attività nel mese di luglio del 2011.
pagina 9 di 15 Si evidenzia, al riguardo, come il teste si sia così espressa: “Ero presente in alcune Testimone_2
occasioni quando la si lamentava dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte...ricordo che la Pt_1
si lamentava di come era stato messo il porfido all'esterno, tanto è vero che a seguito di pioggia si Pt_1
formarono delle pozzanghere. Altri danni che ho potuto constatare sono tracce di umidità nelle pareti esterne
ma anche nell'ingresso della scalinata del portone principale, nel garage…” La teste aveva Testimone_1
inoltre dichiarato: “...che la NO , al momento in cui la ditta gli chiese il pagamento dei Pt_1 CP_3
lavori, contestò sia il ritardo che i vizi suddetti. Tale circostanza si verificò a luglio 2011, quando io ero
personalmente presente…”.
Il legale rappresentante della società appaltatrice non si era poi presentato per rispondere all'interrogatorio formale a lui deferito con conseguente possibilità per il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, valutando ogni altro elemento probatorio.
Tale circostanza non era stata invece minimamente considerata dal giudice di primo grado nonostante la mancata risposta all'interrogatorio potesse fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il suo convincimento sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Assolutamente a torto il tribunale aveva poi ritenuto non attendibile la deposizione di , Testimone_1
compagna di uno dei figli dell'appellante che aveva riferito dell'ultimazione dei lavori nel luglio del 2011, non sussistendo alcun principio di necessaria inattendibilità connessa all'esistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità tra il teste e una delle parti. Allo stesso mondo non rilevava il fatto, valorizzato dall'autore della sentenza impugnata, che la teste doveva andare ad abitare nello stabile in cui sono stati eseguiti i lavori trattandosi di circostanza assolutamente neutra e comunque irrilevante rispetto al dato riferito della ultimazione dei lavori nel luglio del 2011.
Non sussisteva, inoltre, alcuna contraddizione interna nelle dichiarazioni della testimone la cui deposizione risultava piana, precisa, lineare e convergente con quanto riferito anche dalla teste . Tes_2
Quanto sostenuto dalla società appaltatrice circa la consegna dei lavori nel mese di maggio del 2011 non aveva poi trovato alcuna conferma nella deposizione dei suoi testi e tanto meno nel comportamento della la quale formalizzava la prima richiesta scritta di pagamento in data 18 agosto 2011 mentre Controparte_3
era molto più logico e aderente alla realtà ritenere che tale richiesta di pagamento fosse intervenuta poco dopo l'abbandono del cantiere, avvenuto solo alla fine del mese di luglio 2011, così come dedotto e provato pagina 10 di 15 dall'appellante in corso di causa.
La sentenza di primo grado era infine da considerare errata nella parte in cui aveva rilevato che la denuncia dei vizi operata dalla con raccomandata del 30.8.2011, inviata in risposta alla richiesta scritta Pt_1
di pagamento della controparte, conteneva un generico riferimento a vizi dei lavori eseguiti dalla
[...]
“senza alcuna ulteriore precisazione”, ponendosi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale CP_3
secondo cui la denunzia dei vizi ex art. 1667 c.c. non deve essere necessariamente specifica ed analitica,
bastando anche una sintetica indicazione a conservare l'azione di garanzia del committente per quei difetti che sia possibile accertare nella loro consistenza solo dopo la denunzia.
§§§§§§
Le doglianze sin qui esposte sono fondate e conducono all'accoglimento del proposto gravame. Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare come, per giurisprudenza di legittimità costante ed ampiamente consolidata,
l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata ex art. 1667, comma 2, c.c., presuppone che un'accettazione dell'opera - espressa o tacita -
sia stata anteriormente manifestata dal committente al momento della consegna o della verifica e che la scoperta sia avvenuta dopo tale accettazione (cfr. in termini già cass. 1177 del 14.04.1972 e, da ultimo, cass. 18409 del
07.07.2025). Altrettanto pacifica in giurisprudenza è poi l'affermazione secondo cui, in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili.
Ciò in quanto la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima - anche per facta concludentia - il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera conosciuti o riconoscibili ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo
(cfr. per il distinguo cass. n. 7260 del 12.05.2003, cass. n. 19019 del 31.07.2017, cass. n. 15711 del 21.06.2013).
L'art. 1665 c.c., pur non fornendo la nozione di accettazione tacita dell'opera appaltata, indica infatti le circostanze ed i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede, come presupposto dell'accettazione tacita, la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la sua pagina 11 di 15 ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce poi una “quaestio facti” rimessa all'apprezzamento del giudice del merito (per tali principi, oltre alle pronunce già citate, cfr. cass. 10452 del 03.06.2020 e 13224 del 16.05.2019).
Il committente che non abbia accettato l'opera non è dunque tenuto ad alcun adempimento, da dover curare a pena di decadenza per far valere la garanzia per vizi dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667,
primo comma, cod. civ., solo l'accettazione comporta liberazione da quella garanzia.
Pertanto, prima dell'accettazione dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia per i vizi comunque rilevabili i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna. Prima
dell'accettazione non vi è pertanto onere di denuncia (cfr. così cass. n. 14584 del 30.07.2004 e, negli stessi termini, cass. n. 9174 dell'11.12.1987).
Ciò premesso, occorre passare a rilevare come le risultanze istruttorie conducano univocamente ad escludere che, nella fattispecie in esame, vi sia stata alla consegna dell'opera una manifestazione implicita di gradimento, insita nella sua ricezione senza riserve, tale da condurre a ravvisare la sua accettazione tacita e la conseguente necessità di una tempestiva denunzia per poter far valere la garanzia per vizi. La teste Tes_1
escussa all'udienza del 26.09.2019, ha infatti reso le seguenti dichiarazioni: “Conosco la NO
[...]
in quanto sono la compagna del figlio . La conosco dall'anno 2006 circa. Parte_1 CP_4
All'epoca dei fatti già ero la compagna del figlio di parte opponente. Durante l'esecuzione dei lavori per cui è
causa mi recavo spesso con il mio compagno nell'abitazione di parte opponente, in quanto i lavori ci
interessavano direttamente dovendoci trasferire nella predetta abitazione una volta pronta. La ditta alla
quale erano stati commissionati i lavori è la L'abitazione dell'opponente è una palazzina Controparte_3
di tre piani. I lavori avevano ad oggetto la ristrutturazione di tutta la palazzina. In particolare dovevano essere
rifatti i pavimenti esterni ed interni, i balconi, i camini. Non ricordo quando cominciarono i lavori. Ricordo che
dovevano termine a febbraio 2011; lo ricordo bene in quanto come detto mi dovevo trasferire lì con il mio
compagno. I lavori sono terminati a luglio 2011. I lavori non furono eseguiti a regola d'arte in quanto i
massetti, il pavimento e il camino presentavano dei vizi. Tuttora il camino della parte in cui vivo, sita nella parte
superiore della palazzina, non si accende. I mattoncini posti sulla parte all'esterno dell'abitazione dopo la
chiusura del cantiere si sono gonfiati e sono caduti. Non ero presente durante l'esecuzione dei lavori e quindi
non ho assistito a contestazioni durante l'esecuzione ma ricordo che c'erano difetti e vizi dell'opera eseguita e
pagina 12 di 15 che la NO al momento in cui la ditta gli chiese il pagamento dei lavori contestò sia il Pt_1 CP_3
ritardo che i vizi suddetti. Tale circostanza si verificò a luglio 2011, quando io ero personalmente presente. A
luglio 2011 la ditta abbandonò il cantiere senza completare i lavori e senza togliere le CP_3
impalcature…Ricordo che la NO doveva pagare una somma residua che si rifiutò di corrispondere Pt_1
a causa dei vizi predetti...”.
Detta deposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non può essere ritenuta inattendibile valorizzando un rapporto tra la teste e l'appellante che non è nemmeno di affinità posto che la non è la nuora della in assenza di un rapporto di coniugio con il figlio dell'appellante. Tes_1 Pt_1
Allo stesso modo del tutto neutra e insuscettibile di valorizzazione per affermare l'inattendibilità della teste è la circostanza che ella dovesse andare ad abitare nella palazzina interessata dai lavori. La contraddizione rilevata dal tribunale, inoltre, non sussiste non essendovi alcuna inconciliabilità tra l'affermazione della testimone di non aver assistito a contestazioni di vizi in corso d'opera, pur essendosi recata spesso sui luoghi, e la parallela dichiarazione di aver personalmente riscontrato l'esistenza di difetti esecutivi e di essersi trovata presente nel luglio del 2011 quando l'appaltatore lasciava il cantiere e la si rifiutava di pagargli il saldo Pt_1
in considerazione dei difetti dell'opera realizzata.
L'attendibilità della teste, come pure l'esistenza di contestazioni pregresse, è inoltre confermata dalla deposizione dell'altra testimone - - la quale ha riferito circostanze in parte sovrapponibili ed Testimone_3
in parte integrative dell'altra deposizione dichiarando quanto segue: “…La viveva nella casa durante il Pt_1
periodo in cui venivano eseguiti i lavori. Io frequentavo la casa della stessa durante quel periodo. I lavori
commissionati consistevano nella ristrutturazione di una parte dell'appartamento e nell'ultimazione
dell'appartamento sito all'ultimo piano che era ancora allo stato grezzo e poi nella sistemazione delle parti
esterne. Ricordo che la ditta alla quale furono affidati i lavori si chiamava presente in alcune Parte_2
occasioni quando la si lamentava dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte…ricordo che la Pt_1
si lamentava di come era stato messo il porfido all'esterno, tanto è vero che a seguito di pioggia si Pt_1
formarono delle pozzanghere...Altri danni che ho potuto constatare sono tracce di umidità nelle pareti esterne
ma anche nell'ingresso della scalinata del portone principale, nel garage…”.
Non rileva, inoltre, che alcuni dei vizi indicati dalla teste (quello relativo alla canna fumaria e Tes_1
quello al rivestimento in mattoncini) non siano stati menzionati nell'atto di opposizione posto essi sono indicati pagina 13 di 15 Per_ nella perizia di parte a firma dell'ing. , depositata ancor prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 co.
6. c.p.c., sono stati riscontrati dal consulente d'ufficio e la stessa teste ha riferito della manifestazione di taluni difetti solo in epoca successiva alla consegna delle opere. La mancata presentazione del legale rappresentante della per rendere l'interrogatorio formale deferitogli, e in particolare la CP_3 Controparte_3
mancata risposta al capo 2) che recita “vero che durante l'esecuzione dei lavori sono stati prontamente
denunciati i vizi e le difformità delle opere realizzate”, pur non producendo l'effetto automatico della ficta
confessio rappresenta, infine, un fatto qualificato, riconducibile nell'ambito del comportamento processuale della parte, cui il giudice può attribuire, nel concorso di altri elementi, valore di ammissione dei fatti dedotti.
Deve pertanto concludersi che l'appellante, non avendo accettato l'opera ricevendone la consegna senza rimostranze, non aveva oneri di tempestiva denunzia per poter far valere la garanzia per vizi dell'appaltatore.
Restano di conseguenza assorbite le restanti doglianze concernenti: a) la riconducibilità dei vizi in esame ai “gravi difetti” previsti dall'art. 1669 c.c. con conseguente applicabilità del più lungo termine di decadenza previsto per la loro denunzia di un anno dalla scoperta;
b) la spettanza dell'onere della prova dell'ultimazione dei lavori e della relativa data;
c) l'inapplicabilità delle disposizioni speciali previste dagli art. 1667 e 1668 c.c. in caso di mancata ultimazione di lavori e la necessità di ricorrere, in tal caso, ai principi generali in tema di responsabilità per inadempimento di cui agli art. 1453 e 1454 c.c.
Per quel che attiene poi alla stima dei costi da affrontare per porre rimedio ai vizi delle opere appaltate,
ritiene la Corte che essi siano stati correttamente contabilizzati dal CTU in € 12.994,21, come da computo metrico allegato alla relazione peritale, apparendo sovrastimata la quantificazione del consulente di parte in quale ha ritenuto che detto importo vada incrementato di altri € 15.000,84.
La somma dovuta dall'opponente agli aventi causa della al netto dei costi da Controparte_3
affrontare per l'eliminazione dei vizi, è dunque di € 85.720,28 - € 12.994,21 = € 72.726,07.
Tenuto conto dell'importo di € 66.250,00, già versato in corso d'opera dall'appellante, residua dunque la somma di € 6.476,07.
La riforma della sentenza impugnata, che ha condotto all'accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale proposta da , impone di procedere ex novo alla regolamentazione delle Parte_1
spese processuali a prescindere dall'ultimo motivo di gravame con cui l'appellante deduce che le stesse andavano compensate quanto meno parzialmente tenuto conto del fatto che “il provvedimento monitorio
pagina 14 di 15 concesso per euro 46.200/00 è stato revocato con riduzione della pretesa della appaltatrice per euro
19.000/00”.
Stante la reciproca soccombenza determinatasi per effetto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, e la rilevantissima riduzione del credito azionato in via monitoria, si stima pertanto equo dichiarare le spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1345/2021 pubblicata il 27.04.2021,
[...]
così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dei capi b), c), d) ed e) di detta sentenza, condanna Parte_1
al pagamento in favore di , quale cessionaria del credito di della
[...] CP_2 Controparte_1
minor somma di € 6.476,07 dichiarando le spese del giudizio di primo grado, ivi incluse quelle di c.t.u.,
interamente compensate tra le parti.
2) Dichiara le spese del giudizio di appello interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 05.12.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_6
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