Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso in cui i beni della persona giuridica di cui è stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca per un valore corrispondente al profitto del reato risultino gravati da ipoteca, deve ritenersi legittima l'estensione della misura cautelare reale ai beni appartenenti alle persone fisiche autrici dello stesso reato fino alla concorrenza della somma per cui è stata iscritta l'ipoteca. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale successiva definitiva ablazione dei beni sui quali è stata costituita la causa di prelazione non pregiudica il diritto del creditore ipotecario, al quale, una volta soddisfatto, nella veste di soggetto attivo del rapporto obbligatorio subentra lo Stato, in forza delle regole sulla surrogazione legale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2010, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 26/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere - 1487/10
- Presidente - SENTENZA Dott. FILIBERTO PAGANO
Dott. GIULIANO CASUCCI N. 24420/2010- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MATILDE CAMMINO
- Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO
- Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RI LA N. IL 28/12/1950
2) RI GO IA N. IL 15/09/1942
3) GN EL N. IL 18/05/1954
4) TU LO N. IL 02/01/1947
avverso l'ordinanza n. 1/2010 TRIB. LIBERTA' di ENNA, del
17/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ділчаний А'Дидево DIOTALLEVI;
che ha concluso feril rigetes dei m ors
Udit i difensor Avv.;
UM CA, IM UG RI, SA
IR e GA Michele hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Enna, in data 17 marzo 2010, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello del
P.M. è stato autorizzato il sequestro preventivo di somme di denaro , beni o altre utilità appartenenti ai ricorrenti, fino all'ammontare complessivo di euro 654.846,86. Il Gip di Enna, infatti, con ordinanza del 25 gennaio 2010, in parziale accoglimento della di sequestro richiesta preventivo avanzata ex artt. 19 e 53 d.lgs.
231/2001, aveva disposto la misura cautelare nei confronti della soc. EnnaEuno s.p.a., quanto a somme di denaro, beni о altre utilità fino alla concorrenza di euro 8.915.010,08, e aveva rigettato invece la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalete di somme di denaro, beni o altre utilità fino alla identica concorrenza, pari all'asserito delitto di truffa contestato, appartenenti agli indagati persone fisiche, tra cui gli odierni ricorrenti. Il tribunale, dunque, in parziale accoglimento dell'impugnazione del p.m. ha autorizzato il sequestro preventivo, nei limiti sopra descritti, importo pari all'ipoteca legale che grava su uno : dei beni sequestrati alla s.p.a. Enna Euno, che pertanto è stato sottratto dall'importo totale, e
che, su questo punto, ha fatto ritenere sussistente l'interesse del p.m. all'impugnazione e ad ottenere il sequestro sui beni dei ricorrenti per la somma
equivalente, con vincolo di solidarietà tra gli imputati concorrenti. A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti hanno
dedotto i seguenti motivi: a) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), in relazione agli artt.322 ter, 640 quater '
240 c.p., nonché in relazione agli artt. 19,
comma 2 e 53 d.lgs. 231/2001; violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 321, comma 2 c.p.p.
giudici di merito I ricorrenti lamentano che applicazione del abbiano fatto un'erronea principio solidaristico dell'obbligazione,
aggredendo solo parzialmente i beni della società, che in realtà sarebbero stati capienti al fine di garantire l'equivalente del profitto del reato, e sottoponendo invece a misura cautelare reale anche i beni degli attuali ricorrenti, in presenza dell'ipoteca legale gravante sui beni societari. In particolare,
secondo il ricorrente, sarebbe pacifica la
copertura della somma costituente il prezzo/
profitto del reato in base al valore dei beni della società; peraltro, secondo il ricorrente, una volta operata la scelta di aggredire il
patrimonio sociale, non potevano essere sottoposti a vincolo cautelare reale i beni
delle persone fisiche, ai sensi degli artt. 19 e
+53 d.lgs. 231/2001; pena una evidente sproporzione rispetto al valore dei beni
sottoposti a sequestro.
b) Violazione ex art. 606 comma 1, lett. b), in relazione agli artt., 240 c.p., nonché in relazione agli artt. 19, comma 1 d.lgs.
231/2001; violazione dell'art. 606 lett. b)
c.p.p. in relazione all'art. 2808 c.c.; violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 321, comma 2 c.p.p.;
Il ricorrente denuncia l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale nel ritenere l'iscrizione ipotecaria prevalente sulle sottese al sequestroragioni pubblicistiche alla confisca, con preventivo finalizzato
conseguente necessario scomputo dell'importo dell'ipoteca dal valore del bene stesso. In realtà i diritti acquisiti dai terzi in buona
fede sarebbero stati salvaguardati ex art. 19
d.lgs. 231/2001, anche perché l'eccedenza del all'importo sequestrato valore rispetto deve al danneggiato, nel caso di essere retrocessa specie la Soc. Enna Euno s.p.a., dispiegando pienamente le sue funzioni di garanzia.
I ricorsi sono infondati.
Occorre sottolineare che, nel caso di specie, il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato con chiarezza e i termini della precisione sottostanti allaquestione e le ragioni necessità della apposizione del vincolo del
sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca per equivalente, delle somme di denaro e/o dei beni degli imputati fino alla concorrenza degli importi complessivamente addebitati, una volta accertata l'intera entità
del profitto del reato, con riferimento ai reati richiamati dall'art. 640 quater c.p.
Deve ritenersi dunque esente da censure logico giuridiche le valutazioni relative all'entità
del patrimonio sequestrato, non essendovi, tra l'altro, scale di priorità da osservare nella individuazione dei beni da sequestrare.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può interessare
indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere
duplicata о comunque eccedere nel "quantum"
l'ammontare complessivo dello stesso (Cass.,
sez. V, 3 febbraio 2010, n. 10810, C.E.D. cass.,
n. 246364; Cass., sez. F., 28 luglio 2009, n.
33409, C.E.D. cass. n. 244839; Cass., sez. VI, 6
marzo 2009, n. 18536, C.E.D. cass., n. 243190;
SS.UU., 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci)). Tale
conferma nell'analogo conclusione trova affermato dalle Sezioni principio di diritto,
unite in tema di responsabilità da reato degli enti, in base al quale nel caso di illecito applicarsi il principio deve plurisoggettivo implica l'imputazione solidaristico che dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel
"quantum" 1'ammontare dellocomplessivo stesso. (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n.
26654, C.E.D. cass.. 239926). Deve precisarsi peraltro che, nell'ipotesi di buona fede da
parte del terzo, anche nel caso in cui lo stesso oggettivamenteabbia tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, l'applicazione della misura di sicurezza della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di ipoteca costituito a favore del medesimo
terzo sui beni immobili che ne sono oggetto (v.
nell'ipotesi di pegno, Cass., sez. I, 16 giugno
2009, n. 32648, C.E.D. cass., n. 244816; V.
anche Cass., Sez.un.,28 aprile 1999, n. 9,
C.E.D. cass., n.213511). La tutela del diritto di ipoteca e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta infatti l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato,
che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all'art. 1203 cod.
civ., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione ipotecaria. Nel caso in esame, dunque, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, correttamente disposto in relazione ai reati previsti dall'art. 640
quater c.p., può avere ad oggetto beni per un
valore equivalente non solo al profitto, ma anche al prezzo del reato, in quanto la suddetta disposizione richiama l'intero art. 322 ter c.p.
D'altra parte in tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca per equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato è aggravata per il Я obbligatoria, anche qualora il reato presupposto sia quello di truffa
conseguimento di erogazioni pubbliche (Cass., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, C.E.D. cass.,
247670). Gli adempimenti estimatori poi n.
correttamente potranno essere eseguiti all'esito definitivo del processo di cognizione, rimessi dunque alla fase esecutiva della confisca, con del P.M. organo demandato competenza all'esecuzione del provvedimento (Cass., sez.
III, 25 febbraio 2010, n. 12580, C.E.D. cass..
n. 246444).
Vanno dunque rigettati i ricorsi cui consegue,
per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Roma, 26 ottobre 2010
liereIl Consigliere estensore Il Presidente
Giovanni Diotallevi ber botaFaller ни й PaganoгадешьFili CANCELLERIA
IN DEPOSITATO
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