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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21649 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: Magistrato di Sorveglianza di Venezia nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI cheindividua la competenza in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, cui si era rivolto NE JE BO al fine di ottenere l’applicazione della liberazione anticipata con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, definitiva il 3 settembre 2023, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in favore del Magistrato di sorveglianza di Venezia.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Venezia con provvedimento in data 29 dicembre 2025 sollevava conflitto negativo di competenza, ricusando la propria competenza a provvedere in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso. In tale provvedimento il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato di non condividere l’orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione e di aderire al diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito. Tale orientamento prende le mosse dalla formulazione letterale dell’art. 63 L. 689/81 che ripartisce la competenza circa l’esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21649 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 11/03/2026 150/2022 fra magistrato di sorveglianza, competente per la semilibertà e la detenzione domiciliare, e il giudice che ha applicato la pena, quanto al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Nonostante, poi, l’art. 76 L. 689/81 estenda alle pene sostitutive le norme sull’ordinamento penitenziario, ciò non comporta una modifica alla competenza individuata dall’art. 68 cit.
3. Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha concluso individuando la competenza in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen. - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere della medesima istanza di concessione della liberazione anticipata al detenuto in espiazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. L’art 76 L. 689/81 consente l’applicazione alle pene sostitutive introdotte dal d. lgs. 150/2022 - in quanto compatibili – degli artt. 47 comma 12 bis, 51 bis, 51 quater e 53 bis Ord. pen. Per quanto qui interessa, l’art. 47 comma 12 bis cit. prevede la applicazione della liberazione anticipata all’affidato in prova al servizio sociale con rimando agli artt. 69, comma 8, che individua la competenza circa la riduzione di pena per la liberazione anticipata in capo al Magistrato di sorveglianza, all’art 69 bis, che disciplina il procedimento in materia di liberazione anticipata, nonché all’art.54. comma 3, Ord. pen. cheprevede quale causadi revoca della liberazione anticipata la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena, ma successivamente alla concessione del beneficio stesso. Le ulteriori norme richiamate dall’art. 76 L. 689/81 riguardano la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, la disciplina delle pene accessorie e le modalità di computo del periodo di permesso o di licenza;
si tratta, cioè, di richiami espliciti all’operatività - anche nel caso in cui il condannato stia scontano una pena sostitutiva – di istituti tipici dell’ordinamento penitenziario, così come la liberazione anticipata.
1.1.In forze di questa catena di rimandi normativi, dunque, è possibile affermare che la liberazione anticipata è concedibile al soggetto in espiazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e che competente a conoscere della liberazione anticipata è il magistrato di sorveglianza, per il richiamoalla disposizione di cuiall’art.69 comma 8 Ord. pen. La correttezza della ricostruzione normativa di cui sopra è stata affermata dal costante orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale 2 del magistrato di sorveglianza. (Vedi: Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518-01). (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, [...], Rv. 287687 – 01; Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, [...], Rv. 289436 - 01) 1.2.L’argomento contrario, speso dal Magistrato di sorveglianzasi fonda sul testo degli artt. 62 e 63 L. 689/81, ma appare poco conferente ai fini che qui rilevano. Infatti, l’art. 63 cit. individua nel giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo l’organo competente per l’esecuzione di tale pena sostitutiva, ma nulla dice circa la liberazione anticipata, che è istituto peculiare che non riguarda le modalità di esecuzione della pena sostitutiva, bensì una valutazione più ampia che ricomprende anche il grado di partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, e che può portare anche ad una riduzione della pena stessa. L’organo cui è demandata l’esecuzione della pena sostitutiva verifica e controlla il rispetto delle prescrizioni, anche al fine della eventuale revoca della pena sostitutiva, che è cosa diversa dalla valutazione circa la meritevolezza della liberazione anticipata che comporta un quid pluris rispetto al mero rispetto delle prescrizioni. La liberazione anticipata, infatti, è un istituto di carattere premiale che ha come finalità quella di « consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione» (C. Cost. n. 352 del 1991) Infatti, si è affermato che in tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, [...], Rv. 281057 - 01). Dunque è evidente che il controllo circa l’esecuzione della sanzione sostitutiva e la valutazione circa la concedibilità della liberazione anticipata hanno oggetto e finalità differenti e, dunque, è del tutto corretto individuare due competenze differenti: l’una, avente ad oggetto, appunto, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche ai fini della revoca, che si individua in ragione del chiaro disposto normativo in capo al giudice che ha disposto la pena sostitutiva;
l’altra che si individua in capo al magistrato di sorveglianza che è organo cui la valutazione e concessione del beneficio è demandata in via generale dalle norme dell’ordinamento penitenziario, esplicitamente richiamate anche con riguardo alle pene sostitutive introdotte dal d,lgs. 150/2022. 2. Per quanto fin qui osservato, dunque, la competenza a provvedere sulla istanza di concessione dellaliberazioneanticipata al detenuto NE, in espiazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è del Magistrato di sorveglianza di Venezia, cui debbono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
3 Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI cheindividua la competenza in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, cui si era rivolto NE JE BO al fine di ottenere l’applicazione della liberazione anticipata con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, definitiva il 3 settembre 2023, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in favore del Magistrato di sorveglianza di Venezia.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Venezia con provvedimento in data 29 dicembre 2025 sollevava conflitto negativo di competenza, ricusando la propria competenza a provvedere in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso. In tale provvedimento il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato di non condividere l’orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione e di aderire al diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito. Tale orientamento prende le mosse dalla formulazione letterale dell’art. 63 L. 689/81 che ripartisce la competenza circa l’esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21649 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 11/03/2026 150/2022 fra magistrato di sorveglianza, competente per la semilibertà e la detenzione domiciliare, e il giudice che ha applicato la pena, quanto al lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Nonostante, poi, l’art. 76 L. 689/81 estenda alle pene sostitutive le norme sull’ordinamento penitenziario, ciò non comporta una modifica alla competenza individuata dall’art. 68 cit.
3. Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha concluso individuando la competenza in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen. - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere della medesima istanza di concessione della liberazione anticipata al detenuto in espiazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. L’art 76 L. 689/81 consente l’applicazione alle pene sostitutive introdotte dal d. lgs. 150/2022 - in quanto compatibili – degli artt. 47 comma 12 bis, 51 bis, 51 quater e 53 bis Ord. pen. Per quanto qui interessa, l’art. 47 comma 12 bis cit. prevede la applicazione della liberazione anticipata all’affidato in prova al servizio sociale con rimando agli artt. 69, comma 8, che individua la competenza circa la riduzione di pena per la liberazione anticipata in capo al Magistrato di sorveglianza, all’art 69 bis, che disciplina il procedimento in materia di liberazione anticipata, nonché all’art.54. comma 3, Ord. pen. cheprevede quale causadi revoca della liberazione anticipata la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena, ma successivamente alla concessione del beneficio stesso. Le ulteriori norme richiamate dall’art. 76 L. 689/81 riguardano la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, la disciplina delle pene accessorie e le modalità di computo del periodo di permesso o di licenza;
si tratta, cioè, di richiami espliciti all’operatività - anche nel caso in cui il condannato stia scontano una pena sostitutiva – di istituti tipici dell’ordinamento penitenziario, così come la liberazione anticipata.
1.1.In forze di questa catena di rimandi normativi, dunque, è possibile affermare che la liberazione anticipata è concedibile al soggetto in espiazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e che competente a conoscere della liberazione anticipata è il magistrato di sorveglianza, per il richiamoalla disposizione di cuiall’art.69 comma 8 Ord. pen. La correttezza della ricostruzione normativa di cui sopra è stata affermata dal costante orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale 2 del magistrato di sorveglianza. (Vedi: Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518-01). (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, [...], Rv. 287687 – 01; Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, [...], Rv. 289436 - 01) 1.2.L’argomento contrario, speso dal Magistrato di sorveglianzasi fonda sul testo degli artt. 62 e 63 L. 689/81, ma appare poco conferente ai fini che qui rilevano. Infatti, l’art. 63 cit. individua nel giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo l’organo competente per l’esecuzione di tale pena sostitutiva, ma nulla dice circa la liberazione anticipata, che è istituto peculiare che non riguarda le modalità di esecuzione della pena sostitutiva, bensì una valutazione più ampia che ricomprende anche il grado di partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, e che può portare anche ad una riduzione della pena stessa. L’organo cui è demandata l’esecuzione della pena sostitutiva verifica e controlla il rispetto delle prescrizioni, anche al fine della eventuale revoca della pena sostitutiva, che è cosa diversa dalla valutazione circa la meritevolezza della liberazione anticipata che comporta un quid pluris rispetto al mero rispetto delle prescrizioni. La liberazione anticipata, infatti, è un istituto di carattere premiale che ha come finalità quella di « consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione» (C. Cost. n. 352 del 1991) Infatti, si è affermato che in tema di liberazione anticipata, allorché la pena venga espiata agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, [...], Rv. 281057 - 01). Dunque è evidente che il controllo circa l’esecuzione della sanzione sostitutiva e la valutazione circa la concedibilità della liberazione anticipata hanno oggetto e finalità differenti e, dunque, è del tutto corretto individuare due competenze differenti: l’una, avente ad oggetto, appunto, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche ai fini della revoca, che si individua in ragione del chiaro disposto normativo in capo al giudice che ha disposto la pena sostitutiva;
l’altra che si individua in capo al magistrato di sorveglianza che è organo cui la valutazione e concessione del beneficio è demandata in via generale dalle norme dell’ordinamento penitenziario, esplicitamente richiamate anche con riguardo alle pene sostitutive introdotte dal d,lgs. 150/2022. 2. Per quanto fin qui osservato, dunque, la competenza a provvedere sulla istanza di concessione dellaliberazioneanticipata al detenuto NE, in espiazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è del Magistrato di sorveglianza di Venezia, cui debbono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
3 Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4