Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17064
CASS
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Il fatto non è provato ovvero il fatto non sussiste

    Il motivo è considerato manifestamente infondato e generico, in quanto non affronta in concreto la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha congruamente argomentato sulla configurabilità del fatto tipico, sull'elemento oggettivo e soggettivo, sull'attendibilità del teste e sull'offensività delle condotte occupative.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del reato

    Il motivo è considerato aspecifico e manifestamente infondato, in quanto sollevato in maniera generica senza adeguata precisazione dell'intera sequela procedimentale. Inoltre, la permanenza del reato preclude la valutazione di prescrizione fino alla cessazione della condotta occupativa.

  • Inammissibile
    Vizi motivazionali e declaratoria di inammissibilità dell’appello

    Il motivo è considerato manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, non affrontando in concreto la motivazione della sentenza di primo grado.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e trattamento sanzionatorio

    Il motivo è considerato schiettamente fattuale e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto sussistente l'obiettiva gravità del danno connesso alla destinazione pubblicistica del bene e l'arbitraria sottrazione dell'alloggio popolare, con consistente protrazione temporale. La natura permanente del reato preclude la valutazione di particolare tenuità.

  • Inammissibile
    Vizi motivazionali e declaratoria di inammissibilità dell’appello

    Il motivo è considerato manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, non affrontando in concreto la motivazione della sentenza di primo grado.

  • Inammissibile
    Affermazione di responsabilità basata sulla mera convivenza

    Il motivo è considerato manifestamente infondato. I giudici di merito hanno adeguatamente chiarito che l'appartamento era risultato abusivamente occupato in maniera stabile da entrambi i ricorrenti, che vi abitavano insieme al figlio. Da tale destinazione ad abitazione coniugale si è ricavato un contributo partecipativo rilevante da parte della donna, nella piena consapevolezza dell'altruità dell'immobile.

  • Inammissibile
    Sussistenza dell’elemento soggettivo

    Il motivo è considerato manifestamente infondato. L'elemento soggettivo può essere desunto da ogni condotta consapevolmente diretta a stabilizzare l'occupazione. La consapevolezza dell'altruità del bene è stata desunta dalla stabile occupazione dell'immobile, a prescindere dalla notifica formale della diffida.

  • Inammissibile
    Mancata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione

    Il motivo è considerato aspecifico e manifestamente infondato, in quanto sollevato in maniera generica senza adeguata precisazione dell'intera sequela procedimentale. Inoltre, la permanenza del reato preclude la valutazione di prescrizione fino alla cessazione della condotta occupativa.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo è considerato schiettamente fattuale e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto sussistente l'obiettiva gravità del danno connesso alla destinazione pubblicistica del bene e l'arbitraria sottrazione dell'alloggio popolare, con consistente protrazione temporale. La natura permanente del reato preclude la valutazione di particolare tenuità.

  • Inammissibile
    Trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche

    Il motivo è considerato non deducibile, in quanto non articolato nell'atto di appello. Le doglianze relative alle attenuanti generiche non erano state proposte in appello, mentre quelle relative all'art. 62, n. 1, cod. pen. erano state compiutamente trattate dalla Corte di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17064
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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