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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17064 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. XXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a [...] il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Ottavio Porto, che ha chiesto per XXXXXXXXXXX: in via principale, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,perché il fatto non è provato ovvero perché il fatto non sussiste;
in via subordinata, l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
in via ulteriormente subordinata, l’annullamento con rinvio, in relazione ai vizi motivazionali e alla declaratoria di inammissibilità dell’appello; in via gradata, per l’annullamento con rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio;
per XXXXXXX: in via principale, l’annullamento senza rinvio, in relazione ai vizi motivazionali e alla declaratoria di inammissibilità dell’appello; in via subordinata, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato;
in via ulteriormente subordinata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17064 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 l’annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXX 3.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 581, 91 e 597 cod. proc. pen., nonché apparenza della motivazione e travisamento dell’atto di impugnazione, per quel che attiene la declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi di gravame per asserita genericità, laddove, invece, le censure difensive si sarebbero incentrate puntualmente su precisi passaggi motivazionali della sentenza di primo grado. La Corte di appello avrebbe di fatto equiparato impropriamente l’infondatezza e l’inammissibilità, desunta in realtà da una valutazione di non persuasività delle censure, senza neppure indicare i singoli luoghi incisi da aspecificità.
3.2. Violazione dell’art. 633 cod. pen., per erronea configurazione della condotta di invasione (non riferibile all’odierno ricorrente) e della permanenza (confusa con la presenza solo occasionale).
3.3. Violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla testimonianza di XXXXXX, soggetto istituzionalmente coinvolto nei fatti, che aveva assistito all’escussione di altri testi dell’accusa.
3.4. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in difetto di qualsiasi valutazione in concreto della effettiva offensività. 4. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 581, 91 e 597 cod. proc. pen., nonché apparenza della motivazione e travisamento dell’atto di impugnazione (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.1).
4.2. Violazione degli artt. 42 e 633 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità, basata 2 sulla mera convivenza dell’imputata, così introducendo una forma di responsabilità per fatto altrui.
4.3. Violazione degli artt. 43 e 633 cod. pen., con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che avrebbe dovuto essere esclusa, in assenza di notifica all’imputata di diffida dell’ente proprietario (atto amministrativo che costituirebbe «il presupposto logico-probatorio del dolo») e difettando, perciò, l’accertamento della coscienza dell’abusività dell’occupazione.
4.4. Violazione degli artt. 157ss cod. pen. e 129 cod. pen., con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, avuto riguardo alla commissione dei fatti in data 11 maggio 2017. 4.5. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.4).
4.6. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione al «trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche» 5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato.
2.1. Anche prima della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103 (e della successiva introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), era consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822- 01). Il giudice di appello, pertanto, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a 3 confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005-01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978-01).
2.2. Nel caso di specie, correttamente la Corte catanzarese ha ritenuto che i motivi di gravame non affrontassero in concreto la motivazione della sentenza impugnata. E, invero, l’ampio discorso giustificativo del Tribunale aveva speso congrue argomentazioni in tema di configurabilità del fatto tipico (pp. 5-6), sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo (pp. 4-5, 6-8), mancata emersione di ragioni di compromissione della genuinità delle dichiarazioni del teste XXXXXX (p. 9) e offensività tutt’altro che marginale delle condotte occupative, protratte per un tempo rilevante (pp. 10-11), del tutto trascurate dagli appellanti. Tali conclusioni, coerenti con le risultanze processuali, sono conformi ai princìpi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice.
2.3. Ferma restando l’intangibile ricostruzione della vicenda storica, quanto al fatto tipico delineato dalla norma incriminatrice, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente e ormai consolidata – da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi – ritiene che la nozione di “invasione” non presupponga una connotazione in termini di violenza, che può anche mancare in concreto, ma faccia riferimento al comportamento di colui che si introduce nell’immobile “arbitrariamente” (in quanto privo del diritto d’accesso) e vi permanga, di modo che la condotta può semplicemente consistere nell’occupazione contra ius (cfr., Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105-01; Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, 274671-01). Ciò premesso, non rilevano i mezzi o il modo attraverso cui avviene l’invasione/occupazione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose o l’inganno (Sez. 2, n. 39184 del 10/09/2025, Pede, Rv. 288972-01).
2.4. Inoltre, l’inosservanza del divieto di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. pen. non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., che concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare in astratto la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen. Una simile conseguenza, tuttavia, non può derivare dall’inosservanza della disposizione a presidio del rispetto dell'ordine di escussione dei testi, avente carattere meramente regolamentare e priva di sanzione processuale. La circostanza che l’operante XXXXXX, prima del suo esame, sia stato posto in condizione di assistere alla precedente attività istruttoria dibattimentale può semmai influire sulla valutazione di attendibilità, da parte del giudice, del contenuto delle dichiarazioni rese, da apprezzare unitamente a tutti gli altri elementi di rilievo (Sez. 1, n. 17066 del 21/12/2023, dep. 2024, Ranavolo, non mass.; Sez. 3, n. 10076 del 19/10/2023, dep. 2024, Tanzillo, non mass.; Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013, dep. 2014, Calì, Rv. 259036-01;Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaioli, Rv. 247312-01; Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107-01. Analogamente, in tema di escussione del consulente tecnico, Sez. 3, n. 10808 del 16/01/2014, P., Rv. 261495-01). 4 Come detto, questa ponderazione, in punto di fatto, è stata incensurabilmente operata dai giudici di merito in termini di ininfluenza ai fini della spendibilità contra reos di quanto riferito dal testimone.
2.5. Non superano, dunque, la soglia di ammissibilità neppure il secondo e il terzo motivo di ricorso di XXXXXXX, sterilmente reiterativi di censure già congruamente disattese. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di XXXXXXXXXXX sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno adeguatamente chiarito che l’appartamento RP era risultato abusivamente occupato, in maniera stabile, da XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che vi abitavano insieme al figlio minore. Da questa evidente destinazione ad abitazione coniugale, con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici, si è ricavato un contributo partecipativo eziologicamente rilevante da parte della donna, offerto nella piena consapevolezza dell’altruità dell’immobile, a prescindere dal dato formale della notifica della diffida (comunque avvenuta nei confronti del compagno convivente e preceduta da accessi della polizia municipale). Invero, in primo luogo, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, sia pure senza aver partecipato all’iniziale invasione, abbia comunque successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902-01). Il dolo specifico del delitto in esame, inoltre, richiede la finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto e presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701-01). L’elemento soggettivo può essere ritualmente desunto da ogni condotta consapevolmente diretta a stabilizzare l'occupazione (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105-02). 4. Il quarto motivo articolato da XXXXXXX e il quinto motivo di XXXXXXXXXXX sono schiettamente fattuali e manifestamente infondati. Già il Tribunale, con riflessione poi condivisa dai giudici di appello, aveva stigmatizzato, nella pienezza della giurisdizione di merito, onde escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., l’obiettiva gravità del danno connesso alla destinazione pubblicistica del bene e l’arbitraria sottrazione dell’alloggio popolare alla gestione istituzionale, con consistente protrazione temporale del vulnus al bene protetto. In ogni caso, la natura permanente del reato, più volte sottolineata, preclude, sino a quando la condotta occupativa non sia cessata, ogni valutazione di particolare tenuità del fatto, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Sez. 2, n. 13742 del 17/03/2026, Izzo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 9466 del 03/03/2026, Di Fiore, non mass.; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01). 5 5. Il quarto motivo del ricorso di XXXXXXXXXXX è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. In primo luogo, i profili di gravame riferiti alla già intervenuta prescrizione appaiono sollevati in maniera oltremodo generica, tenuto conto che avrebbero dovuto essere adeguatamente precisati quanto alla compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (sulla aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmetico sul calendario, cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01). In ogni caso, in difetto di censure in ordine alla contestazione, la permanenza del reato esercita una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, la protrazione della condotta occupativa, come accennato, era stata adeguatamente rimarcata dal Tribunale, con riferimento alla perdurante residenza di XXXXXXXXXXX presso l’immobile RP e alla dichiarazione di domicilio nel medesimo luogo resa da entrambi gli imputati. 6. Il sesto motivo del ricorso di XXXXXXXXXXX ha per oggetto doglianze non già articolate nell’atto di appello (il cui quarto motivo – posto che le attenuanti generiche erano state concesse dal Tribunale – era inerente soltanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 1, cod. pen. e la Corte di appello ha offerto compiuta risposta a p. 6). La censura è, dunque, non deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 7. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Ottavio Porto, che ha chiesto per XXXXXXXXXXX: in via principale, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,perché il fatto non è provato ovvero perché il fatto non sussiste;
in via subordinata, l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
in via ulteriormente subordinata, l’annullamento con rinvio, in relazione ai vizi motivazionali e alla declaratoria di inammissibilità dell’appello; in via gradata, per l’annullamento con rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio;
per XXXXXXX: in via principale, l’annullamento senza rinvio, in relazione ai vizi motivazionali e alla declaratoria di inammissibilità dell’appello; in via subordinata, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato;
in via ulteriormente subordinata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17064 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 22/04/2026 l’annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 febbraio 2023 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXX 3.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 581, 91 e 597 cod. proc. pen., nonché apparenza della motivazione e travisamento dell’atto di impugnazione, per quel che attiene la declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi di gravame per asserita genericità, laddove, invece, le censure difensive si sarebbero incentrate puntualmente su precisi passaggi motivazionali della sentenza di primo grado. La Corte di appello avrebbe di fatto equiparato impropriamente l’infondatezza e l’inammissibilità, desunta in realtà da una valutazione di non persuasività delle censure, senza neppure indicare i singoli luoghi incisi da aspecificità.
3.2. Violazione dell’art. 633 cod. pen., per erronea configurazione della condotta di invasione (non riferibile all’odierno ricorrente) e della permanenza (confusa con la presenza solo occasionale).
3.3. Violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla testimonianza di XXXXXX, soggetto istituzionalmente coinvolto nei fatti, che aveva assistito all’escussione di altri testi dell’accusa.
3.4. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in difetto di qualsiasi valutazione in concreto della effettiva offensività. 4. Ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.1. Violazione degli artt. 111 Cost. e 581, 91 e 597 cod. proc. pen., nonché apparenza della motivazione e travisamento dell’atto di impugnazione (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.1).
4.2. Violazione degli artt. 42 e 633 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità, basata 2 sulla mera convivenza dell’imputata, così introducendo una forma di responsabilità per fatto altrui.
4.3. Violazione degli artt. 43 e 633 cod. pen., con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, che avrebbe dovuto essere esclusa, in assenza di notifica all’imputata di diffida dell’ente proprietario (atto amministrativo che costituirebbe «il presupposto logico-probatorio del dolo») e difettando, perciò, l’accertamento della coscienza dell’abusività dell’occupazione.
4.4. Violazione degli artt. 157ss cod. pen. e 129 cod. pen., con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, avuto riguardo alla commissione dei fatti in data 11 maggio 2017. 4.5. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione (motivo formulato in termini di pressoché palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.4).
4.6. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione al «trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche» 5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato.
2.1. Anche prima della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103 (e della successiva introduzione del comma 1-bis, ad opera dell’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), era consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822- 01). Il giudice di appello, pertanto, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a 3 confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005-01; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978-01).
2.2. Nel caso di specie, correttamente la Corte catanzarese ha ritenuto che i motivi di gravame non affrontassero in concreto la motivazione della sentenza impugnata. E, invero, l’ampio discorso giustificativo del Tribunale aveva speso congrue argomentazioni in tema di configurabilità del fatto tipico (pp. 5-6), sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo (pp. 4-5, 6-8), mancata emersione di ragioni di compromissione della genuinità delle dichiarazioni del teste XXXXXX (p. 9) e offensività tutt’altro che marginale delle condotte occupative, protratte per un tempo rilevante (pp. 10-11), del tutto trascurate dagli appellanti. Tali conclusioni, coerenti con le risultanze processuali, sono conformi ai princìpi di diritto costantemente espressi da questa Corte regolatrice.
2.3. Ferma restando l’intangibile ricostruzione della vicenda storica, quanto al fatto tipico delineato dalla norma incriminatrice, la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente e ormai consolidata – da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi – ritiene che la nozione di “invasione” non presupponga una connotazione in termini di violenza, che può anche mancare in concreto, ma faccia riferimento al comportamento di colui che si introduce nell’immobile “arbitrariamente” (in quanto privo del diritto d’accesso) e vi permanga, di modo che la condotta può semplicemente consistere nell’occupazione contra ius (cfr., Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105-01; Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, 274671-01). Ciò premesso, non rilevano i mezzi o il modo attraverso cui avviene l’invasione/occupazione, né sono necessari la clandestinità, la violenza sulle cose o l’inganno (Sez. 2, n. 39184 del 10/09/2025, Pede, Rv. 288972-01).
2.4. Inoltre, l’inosservanza del divieto di cui all’art. 149 disp. att. cod. proc. pen. non comporta l'inutilizzabilità della testimonianza, ex art. 191 cod. proc. pen., che concerne esclusivamente le prove illegittimamente acquisite. La violazione di una qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della prova può comportare una irregolarità che, avuto riguardo alla sua natura e gravità, può determinare in astratto la nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività, ex art. 177 cod. proc. pen. Una simile conseguenza, tuttavia, non può derivare dall’inosservanza della disposizione a presidio del rispetto dell'ordine di escussione dei testi, avente carattere meramente regolamentare e priva di sanzione processuale. La circostanza che l’operante XXXXXX, prima del suo esame, sia stato posto in condizione di assistere alla precedente attività istruttoria dibattimentale può semmai influire sulla valutazione di attendibilità, da parte del giudice, del contenuto delle dichiarazioni rese, da apprezzare unitamente a tutti gli altri elementi di rilievo (Sez. 1, n. 17066 del 21/12/2023, dep. 2024, Ranavolo, non mass.; Sez. 3, n. 10076 del 19/10/2023, dep. 2024, Tanzillo, non mass.; Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013, dep. 2014, Calì, Rv. 259036-01;Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Panaioli, Rv. 247312-01; Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107-01. Analogamente, in tema di escussione del consulente tecnico, Sez. 3, n. 10808 del 16/01/2014, P., Rv. 261495-01). 4 Come detto, questa ponderazione, in punto di fatto, è stata incensurabilmente operata dai giudici di merito in termini di ininfluenza ai fini della spendibilità contra reos di quanto riferito dal testimone.
2.5. Non superano, dunque, la soglia di ammissibilità neppure il secondo e il terzo motivo di ricorso di XXXXXXX, sterilmente reiterativi di censure già congruamente disattese. 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di XXXXXXXXXXX sono manifestamente infondati. I giudici di merito hanno adeguatamente chiarito che l’appartamento RP era risultato abusivamente occupato, in maniera stabile, da XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che vi abitavano insieme al figlio minore. Da questa evidente destinazione ad abitazione coniugale, con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici, si è ricavato un contributo partecipativo eziologicamente rilevante da parte della donna, offerto nella piena consapevolezza dell’altruità dell’immobile, a prescindere dal dato formale della notifica della diffida (comunque avvenuta nei confronti del compagno convivente e preceduta da accessi della polizia municipale). Invero, in primo luogo, risponde a titolo di concorso, quanto meno morale, colui che, sia pure senza aver partecipato all’iniziale invasione, abbia comunque successivamente contribuito a perpetuare la condotta criminosa (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902-01). Il dolo specifico del delitto in esame, inoltre, richiede la finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto e presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701-01). L’elemento soggettivo può essere ritualmente desunto da ogni condotta consapevolmente diretta a stabilizzare l'occupazione (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105-02). 4. Il quarto motivo articolato da XXXXXXX e il quinto motivo di XXXXXXXXXXX sono schiettamente fattuali e manifestamente infondati. Già il Tribunale, con riflessione poi condivisa dai giudici di appello, aveva stigmatizzato, nella pienezza della giurisdizione di merito, onde escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., l’obiettiva gravità del danno connesso alla destinazione pubblicistica del bene e l’arbitraria sottrazione dell’alloggio popolare alla gestione istituzionale, con consistente protrazione temporale del vulnus al bene protetto. In ogni caso, la natura permanente del reato, più volte sottolineata, preclude, sino a quando la condotta occupativa non sia cessata, ogni valutazione di particolare tenuità del fatto, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Sez. 2, n. 13742 del 17/03/2026, Izzo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 9466 del 03/03/2026, Di Fiore, non mass.; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01). 5 5. Il quarto motivo del ricorso di XXXXXXXXXXX è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. In primo luogo, i profili di gravame riferiti alla già intervenuta prescrizione appaiono sollevati in maniera oltremodo generica, tenuto conto che avrebbero dovuto essere adeguatamente precisati quanto alla compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (sulla aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non è frutto del mero computo aritmetico sul calendario, cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, Iannuzzi, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181-01). In ogni caso, in difetto di censure in ordine alla contestazione, la permanenza del reato esercita una sua vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, la protrazione della condotta occupativa, come accennato, era stata adeguatamente rimarcata dal Tribunale, con riferimento alla perdurante residenza di XXXXXXXXXXX presso l’immobile RP e alla dichiarazione di domicilio nel medesimo luogo resa da entrambi gli imputati. 6. Il sesto motivo del ricorso di XXXXXXXXXXX ha per oggetto doglianze non già articolate nell’atto di appello (il cui quarto motivo – posto che le attenuanti generiche erano state concesse dal Tribunale – era inerente soltanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 1, cod. pen. e la Corte di appello ha offerto compiuta risposta a p. 6). La censura è, dunque, non deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 7. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7