Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2014, n. 10808
CASS
Sentenza 16 gennaio 2014

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Massime1

La regola stabilita dall'art. 149, disp. att., cod. proc. pen. per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone.

Commentario1

  • 1Un interessante provvedimento della giurisprudenza di merito sulla
    Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Reggio Calabria ha affermato il diritto del consulente di parte di trattenersi in aula durante l'esame dei testi. Le difese degli imputati avevano argomentato la loro richiesta in tal senso evidenziando la diversa natura giuridica del consulente tecnico rispetto a quella del testimone, desumibile, in particolare, dagli artt. 468 c.p.p. e 149. disp. att. c.p.p., che distinguono nettamente le due categorie di soggetti. Inoltre, l'art. 501 c.p.p. prevede espressamente che all'esame dei periti e dei consulenti si applicano le norme relative all'esame dei testi solo in quanto compatibili, e tale clausola di compatibilità non si spiegherebbe se …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2014, n. 10808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10808
Data del deposito : 16 gennaio 2014

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