Sentenza 16 gennaio 2014
Massime • 1
La regola stabilita dall'art. 149, disp. att., cod. proc. pen. per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all'attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone.
Commentario • 1
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1. Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Reggio Calabria ha affermato il diritto del consulente di parte di trattenersi in aula durante l'esame dei testi. Le difese degli imputati avevano argomentato la loro richiesta in tal senso evidenziando la diversa natura giuridica del consulente tecnico rispetto a quella del testimone, desumibile, in particolare, dagli artt. 468 c.p.p. e 149. disp. att. c.p.p., che distinguono nettamente le due categorie di soggetti. Inoltre, l'art. 501 c.p.p. prevede espressamente che all'esame dei periti e dei consulenti si applicano le norme relative all'esame dei testi solo in quanto compatibili, e tale clausola di compatibilità non si spiegherebbe se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2014, n. 10808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10808 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/01/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 113
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 43701/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.J.P. N. IL (OMISSIS) ;
L.B.A. N. IL (OMISSIS) ;
S.S. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 11857/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi, per le parti civili: 1) MA Capitale l'Avv. SABATO Nicola, che ha depositato in atti conclusioni e nota spese e per G.A. e l'Avv. ELTI G. F., in sost. Avv. FANTOZZI G., e Avv. LUCCHI Giorgia che ha depositato le proprie conclusioni;
Uditi i difensori:
Avv. AREDDU Aldo in sostituzione dell'Avv. GIARDINA Paola per P. e L. ;
Avv. TURCI Claudio per S. , che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di MA, in data 2.5.2013, pronunciando, tra gli altri, nei confronti degli odierni ricorrenti P.J.P. , L.B.A. e S.S. , in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di MA del 4.6.2012, riduceva la pena inflitta al P. ad anni sette di reclusione e quella inflitta agli altri imputati ad anni nove di reclusione ciascuno, confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando tutti gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e assistenza sostenute dalle parti civili per il grado.
Il giudice di prime cure aveva condannato il P. ad anni otto di reclusione ed i coimputati ad anni dieci di reclusione ciascuno, oltre spese, pene accessorie, risarcimento del danno e provvisionale in favore delle parti civili per i reati di cui all'art. 81 cpv, art. 110, art. 605 commi 1 e 3, nonché art. 609 octies (in rif. all'art. 609 bis, art. 609 ter, nn. 3 e 4).
I fatti avvennero in XXXX, nel parco di (OMISSIS) , la notte del (OMISSIS) .
Secondo la prospettazione accusatoria, avallata nelle due pronunce di merito, un gruppo di ragazzi, tra cui G.A. , si trovava nel parco, riunito all'interno dell'edificio denominato nel gergo "cupola", quando gli odierni ricorrenti, in uno con altri tre coimputati, fecero irruzione all'interno, con il volto travisato da copricapi e muniti di bastoni, li malmenarono e impedirono loro di scappare, obbligandoli sotto minacce a stendersi faccia a terra. Quasi contemporaneamente, G.A. veniva trascinata a forza, con percosse, all'interno della "cupola" da uno degli imputati, F. , a cui quasi subito si aggiungevano S. e L. .
Qui la ragazza veniva obbligata ad avere rapporti sessuali orali, prima con il F. e poi con gli altri due, dopodiché veniva trascinata a forza fuori dalla cupola e portata nel luogo chiamato "tronco tagliato", sempre all'interno del parco, e lì nuovamente obbligata con la forza ad avere rapporti sessuali con tutti gli imputati, sia quelli iniziali che gli altri nel frattempo sopraggiunti, con penetrazioni orali, anali e vaginali complete e ripetute per lungo tempo.
Subito dopo, senza interruzione, la G. veniva portato in un'altra zona del parco nota come "pratone" ed ancora ripetutamente obbligata allo stesso tipo di rapporti sessuali da parte dei suoi aguzzini.
Le attività di indagine portavano - su segnalazione confidenziale - all'individuazione del P. come uno dei partecipi di tale efferata azione criminosa e lo stesso, vistosi raggiunto dalla polizia per il prelievo buccale finalizzato all'esame del DNA, ammetteva spontaneamente l'addebito, fornendo tutti i particolari della vicenda ed i nomi dei partecipanti, ossia quelli di tutti gli imputati del processo di merito, che vennero raggiunti e sottoposti a provvedimento restrittivo della libertà personale. Gli stessi rendevano - ad eccezione del P. - piena confessione in sede di interrogatorio davanti al PM ed al gip sia dell'aggressione che della violenza sessuale, benché ciascuno di loro diversificando nei contenuti le modalità delle rispettive partecipazioni ai fatti criminosi.
Si perveniva alla sentenza di condanna -come viene ricordato anche nel provvedimento impugnato- oltre che per la sostanziale ammissione dei fatti da parte degli imputati, in virtù delle dichiarazioni dei ragazzi presenti nella prima fase dell'aggressione, che confermarono la privazione per un arco di tempo di 15-20 minuti della libertà di movimento da parte degli aggressori sotto minaccia di bastoni e riconobbero in fotografia gli imputati, oltre che delle dichiarazioni di G.A. , che pure riconosceva tutti gli imputati e descriveva nei particolari la violenza subita.
Riscontri oggettivi si traevano anche dei risultati biologici compiuti sui reperti prelevati sulla persona della G. e sui vestiti della stessa, che fornivano la piena compatibilità del profilo genetico di tutti gli imputati.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1 P.J.P. ;
a. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 62 bis c.p.. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte del fatto che l'imputato ha subito reso ampie e circostanziate dichiarazioni confessorie in ordine ai fatti contestati, che hanno trovato ampio riscontro sia nelle dichiarazioni degli altri coimputati, sia nella ricostruzione degli episodi contestazione operate anche dalle persone offese.
In ragione di ciò ritiene il ricorrente che la pena inflittagli sia da considerare eccessivamente afflittiva e sproporzionata riguardo al fatto contestato, tenuto conto degli indici desumibili dall'art. 133 c.p., anche con riguardo allo stato di assoluta incensuratezza dello stesso, determinando quindi un error in iudicando per quanto concerne la determinazione complessiva del quantum di pena finale;
b. Inosservanza ed erronea applicazione di legge con particolare riferimento all'art. 133 c.p., art. 152 c.p.. Omessa o insufficiente o inadeguata motivazione sulla pena quantificata oltre i minimi edittali, omessa valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. Rileva sul punto il ricorrente che la corte territoriale, nel pronunciare l'impugnata sentenza, avrebbe reiterato il vizio logico già del giudice di primo grado in quanto, nonostante nella sentenza venga riconosciuto il carattere di pregnanza della condotta collaborativa del P. sin dalle prime fasi dell'indagine e in tutte le fasi del giudizio, sarebbe stata irrogata una pena che permane eccessivamente afflittiva.
Sul punto la Corte d'appello non ha accolto il ricorso, ma non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni sottese al rigetto dei motivi espressi dal difensore appellante, in ragione della mera deduzione della elevata gravita dei reati commessili ricorrente chiede pertanto l'annullamento con rinvio ovvero la riforma della sentenza, con determinazione della pena nel minimo edittale, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
2.2 L.B.A. .
a. Erronea applicazione e interpretazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 192 e 220 c.p.p., con particolare riferimento alla L. 18 febbraio 1989, n. 56, art.
1. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto dedotto nell'impugnata sentenza, la relazione neuropsichiatrica condotta dal professor R.P. non risulterebbe essere esaustiva, in quanto mancante di elementi procedurali assolutamente fondamentali per lo svolgimento dell'elaborazione di una perizia ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e volere di un imputato e sulla sua pericolosità sociale.
Viene rimarcato come, erroneamente, sarebbe dedotto nell'impugnata sentenza che l'elaborato peritale non è stato in alcun modo contestato e sottoposto a critica nel contraddicono attivato con l'esame del perito in udienza.
Il difensore ricorrente evidenzia sul punto, invece, di avere posto domande al perito, evidenziandone i punti di criticità proprio in relazione al grado di approfondimento con cui l'indagine dell'imputato era stata condotta, con particolare riferimento al numero di colloqui condotti in carcere e alla durata degli stessi. Lamenta, tra l'altro, che la ctp della difesa non sia stata ammessa in aula per il contraddittorio del perito, configurando una palese violazione del contraddicono processuale.
Si contesta la sentenza impugnata laddove il giudice del gravame ha aderito alla valutazione del giudice di prime cure nei definire il lavoro della ctp una elaborazione di carattere esclusivamente psicologico.
Si afferma che la relazione peritale sarebbe un elaborato assolutamente privo di indicazioni metodologiche e di riferimenti bibliografici, non essendo stata peraltro ne' video e nemmeno audioregistrata. Si aggiunge che il perito avrebbe sottoposto il ricorrente al suo esame dopo circa un anno dal suo arresto, nonché a distanza di oltre 15 mesi dai fatti, durante il periodo del processo di primo grado, in un momento carico di tensioni e di aspettative, e come nella relazione peritale sarebbe fornita risposta ad uno solo dei quesiti posti, contrariamente a quanto invece richiesto dal giudice di prime cure.
b. Carenza contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale, nel pronunciare l'impugnata sentenza, avrebbe reiterato il vizio logico in cui era già incorso il giudice di primo grado. In particolar modo l'impugnato provvedimento non riporterebbe alcuna menzione in ordine all'iter logico mediante il quale il giudice del gravame ha ritenuto di poter desumere l'attendibilità della valutazione del perito e di disattendere le conclusioni di opposto tenore del consulente della difesa.
c. Inosservanza, erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 62 bis c.p.. il ricorrente lamenta che il trattamento sanzionatorio inflittogli appare eccessivamente rigido ed afflittivo. Ciò in ragione della circostanza che il L. ha da subito reso ampie e circostanziate ammissioni in ordine ai fatti contestati, tenuto conto anche della giovane età, dell'incensuratezza e dell'assenza di carichi pendenti. Gli andavano inoltre concesse, a suo avviso, le circostanze attenuanti generiche.
Per tali motivi il ricorrente chiede a questa Corte l'annullamento con rinvio ovvero la riforma della sentenza impugnata, con determinazione della pena nel minimo edititale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. 2.3. S.S.D. ;
a. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 605 c.p., commi 1 e 3, in relazione al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e).
Il ricorrente contesta l'intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 605 c.p., in quanto - in ciò reiterandosi quello che era stato un motivo di appello- si paleserebbe l'erronea applicazione della legge penale, oltre che la manifesta illogicità della motivazione perché il fatto ascrittogli non potrebbe in alcun modo ritenersi sussistente, stante la circostanza che lo stesso mai avrebbe potuto tenere e realizzare simili condotte, data la sua presenza in un diverso contesto spaziale. Infatti -prosegue- la partecipazione del S. dovrebbe essere limitata alla sola fase dell'irruzione nella cupola ed in alcun modo potrebbe ritenersi che questi abbia partecipato anche al successivo sequestro dei ragazzi italiani, poiché, come si evince sia dalle testimonianze che dai racconti resi nel corso delle indagini, egli, insieme con il L. , raggiunse subito al piano inferiore della "cupola" il F. , che era con G.A. .
Egli non avrebbe -in altri termini- partecipato alla privazione della libertà per 15-20 minuti dei ragazzi in quanto già si trovava al piano inferiore intento alla violenza sessuale.
Per tale unico motivo tale ricorrente chiede che questa Corte di cassazione voglia cassare e/o annullare l'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I proposti motivi sono tutti manifestamente infondati e pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Vanno analizzati innanzitutto i motivi di ricorso avanzati dal P. .
Si tratta, come ricordato in precedenza, dell'imputato su cui si sono appuntate le prime indagini degli inquirenti e che con le sue ammissione di responsabilità e la chiamata in correità dei complici, ha consentito di risalire alla identità di questi ultimi. La Corte d'Appello motiva compiutamente in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con riferimento all'elevata gravita dei reati commessi, ancorché l'imputato abbia reso ampia confessione collaborazione, e nonostante la giovane età, in quanto, come peraltro già evidenziato dal giudice di primo grado, non può essere frustrata ne' svilita la funzione punitiva conseguente a tali fatti la cui portata delittuosa non necessita di particolari argomentazioni.
La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto il ricorrente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, gli elementi sopra ricordati.
Va rilevato, inoltre, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.
Anche la motivazione sulla pena appare congrua. Non va trascurato peraltro che, pur non concedendo le invocate circostanze attenuanti generiche, i giudici di appello hanno valorizzato l'attività collaborativa immediata del P. riducendo ulteriormente la pena inflittagli, che già era stata minore rispetto a quella dei correi.
3. Anche L. aveva già proposto in appello la doglianza circa un assunto scarso approfondimento della perizia medico legale del professor Rocchini, a fronte di un esaustivo approfondimento che ci sarebbe stato, invece, nella consulenza tecnica di parte, i cui esiti erano stati disattesi dal giudice di primo grado perché ritenuti irrilevanti in ragione del mero contenuto psicologico dell'elaborato. Già in appello erano stati riproposti anche i due odierni motivi riguardanti l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in relazione ad affermate carenze valutative della perizia di parte e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ebbene, la Corte territoriale (cfr. pagg. 21-24 dell'impugnata sentenza) ha risposto in maniera logica, coerente e convincente alle sopraindicate doglianze. Ha ricordato, ad esempio, come il riconoscimento della piena capacità di intendere di volere del ricorrente al momento dell'azione criminosa discenda dalle conclusioni della disposta perizia e anche da tutti gli altri elementi di fatto presi in considerazione dal giudice di primo grado. Relativamente alle risultanze peritali il giudice del gravame del merito rileva come le stesse "siano del tutto convincenti ed esaustive, attesa la correttezza logico-scientifica dell'attività svolta dal perito d'ufficio e della piena coerenza metodologica procedimentale seguita dallo stesso -quindi tra elementi raccolti, premesse di carattere materiale e scientifico- e conclusioni medico legali rassegnate, nel quale procedimento non è seriamente individuabile alcun vizio metodologico ne' logico-valutativo". La Corte territoriale risponde alle argomentazioni di contenuto opposto proposte dalla difesa rilevando come l'esito della perizia abbia recisamente escluso la sussistenza di qualsiasi psicopatologia rilevante dal punto di vista psichiatrico forense, dando peraltro conto delle ragioni tecniche dell'irrilevanza delle indicazioni fornite dal consulente di parte, rilevandone il carattere psicologico dell'analisi, per ciò stesso del tutto ininfluente sull'esito dell'accertamento demandatogli.
Nel provvedimento impugnato si confuta anche in maniera argomentata, logica e coerente la censura difensiva concernente la presunta accettazione acritica dei risultati peritali da parte del giudice di primo grado, e l'assunta contraddittorietà della valutazione operata con riguardo alla consulenza di parte.
I giudici del gravame del merito rilevano sul punto come la motivazione della sentenza di primo grado sia chiara, lineare ed assolutamente esaustiva, palesando una totale autonomia valutativa di dette risultanze peritali.
Viene peraltro evidenziato come anche dal comportamento post delictum del L. , che non va dimenticato rendeva una piena confessione su tutti i fatti addebitatigli del tutto coincidente con la ricostruzione dei fatti resa dalla G. , non fosse emerso alcun elemento che potesse fare in qualche modo propendere per qualsivoglia anomalia psichica dello stesso.
Manifestamente infondata è poi la censura dell'operato del giudice laddove non ha fatto assistere la consulente di parte all'esame testimoniale del perito.
II consulente tecnico, prima del proprio esame, non può assistere all'attività istruttoria dibattimentale, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone, e quindi vale quanto dispone per il teste l'articolo 149 delle norme di attuazione del codice di rito, e cioè che "l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o i consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza".
La sentenza impugnata risulta coerentemente e logicamente motivata anche per quanto riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in precedenza.
Nel caso di specie le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'estrema gravita dei reati commessi e delle specifiche modalità della condotta ascrivibile in pari misura e responsabilità a tutti gli imputati, stigmatizzandosi il fatto di aver abusato della vittima con atti e comportamenti fortemente degradanti, oltre che agendo in condizioni spazio-temporali (di notte, in zone isolate, per varie ore) tali da intimorire e da impressionare oltremodo la stessa. Nonché per avere compiuto tali condotte su una ragazza di soli 16 anni di età all'epoca dei fatti. Il corretto comportamento processuale dell'imputato per aver reso ampia confessione, secondo i giudici di merito cui competeva tale valutazione, non vale ad annullare il disvalore che emerge dai predetti elementi e che ha portato a negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Quanto al lamentato mancato coinvolgimento del S. del reato di sequestro di persona per essere stato egli, da subito o quasi, uno degli imputati, otto con il F. e il L. , che si è
dedicato alla violenza sessuale, trattasi anche in tal caso di un motivo manifestamente infondato.
Appare di tutta evidenza, come si evince dalla logica, coerente ed esaustiva motivazione del provvedimento impugnato che l'azione posta in essere da tutti i correi sia stata unica ed abbia avuto uno sviluppo per fasi, con una stretta connessione tra coloro che privavano della libertà i ragazzi e quelli che violentavano la G. .
Giustamente rileva la Corte d'appello che il sequestro di persona è stato assolutamente indispensabile per consentire ai correi di realizzare l'abuso sessuale, giacché senza tale impedimento fisico di movimento nei confronti dei ragazzi la violenza sessuale in danno della G. non sarebbe stata possibile ovvero sarebbe stata fortemente ostacolata dalla presumibile reazione di quelli. La Corte territoriale (cfr. pagg. 34 e ss. del provvedimento impugnato) da conto ampiamente del perché il S. sia stato correttamente condannato anche per il reato di cui all'art. 605 c.p. e di come l'irruzione armata nella cupola da parte di tutti gli imputati, ivi compreso il ricorrente, nonché la fase immediatamente successiva dell'inseguimento dei ragazzi italiani fuori dall'edificio (quando questi finivano involontariamente per imboccare una direzione senza uscita e venivano bloccati dagli aggressori di cui faceva parte anche il S. ) facciano già parte dell'unica azione che ha portato poi al sequestro di persona.
Viene peraltro logicamente e coerentemente evidenziato come sia insegnamento costante di questa Corte di legittimità il rilievo che anche la partecipazione morale nel reato può manifestarsi indifferentemente con qualsiasi attività purché questa agisca positivamente sul proposito dell'autore dello stesso, rafforzandolo, e deve essere sorretta dalla volontà di cooperare alla produzione dell'evento criminoso, esprimendo un intento uguale a quello di colui che materialmente la produce.
Ma, al di là del possibile concorso morale, coerentemente i giudici del gravame di merito evidenziano come in fatto il S. ha partecipato anche alla privazione della libertà sia dei ragazzi che successiva della G. .
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, oltre a quella alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in Euro 2500 (duemilacinquecento) in favore di MA Capitale e in Euro 1000 (mille) in favore di G.A. , oltre, per entrambi, agli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute ne. grado dalle parti civili liquidate in Euro 2500 (duemilacinquecento) in favore di MA Capitale e in Euro 1000 (mille) in favore di G.A. , oltre, per entrambi, agli accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in MA, il 16 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2014