Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12056 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 64841 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 6 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto IRPEG SEZIONE TRIBUTARIA - ritenuta su conti correnti e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: titoli dei Comuni R.G.N. 10920/99 Presidente Dott. Enrico PAPA Rel. Consigliere Dott Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 29666 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Ud. 03/04/02 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, lopresso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da DIREZIONE REG. ENTRATE FRIULI VENEZIA, in persona del elettivamente domiciliato in ROMAMinistro pro tempore, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE BEARAB DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 1393
contro
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI;
- intimato avverso la sentenza n. 12/98 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 10/04/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/04/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Visto il ricorso del Ministero delle Finanze contro la sentenza della commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia 13 marzo 10 aprile 1998 con- fermativa della decisione di primo grado, con la quale è stata riconosciuto il diritto del Comune di Mariano del Friuli al rimborso dell'i.r.pe.g. alla quale erano stati assoggettati per ritenuta interessi maturati sul conto di tesoreria, su titoli di Stato e su fondo cassa 1'Amministrazione postale negli anni 1992 e presso 1993;
ritenuto che
, secondo una consolidata giurispruden- za della Corte, l'art.14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale prevede la ritenuta a titolo d'imposta 11 2 nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG ed in ogni altro caso costituisca norma d'interpretazione autentica e quindi abbia applicazione retroattiva, an- che ai rapporti non ancora definiti, per cui l'imposta deve essere applicata anche sugli interessi maturati sui conti correnti, titoli e depositi dei Comuni, an- corchè questi ultimi fossero esclusi dal novero degli assoggettati all'i.r.pe.g., ai sensi dell'art.88 enti 22 dicembre 1986, n.917, nel testo modificato d. P. R. dall'art. 4, terzo comma bis, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 di- fra le altre, sentenze 4904/99; cembre 1990, n.403 ) 5976/2000; 6500/2000; 7340/2000 5431/2000; 3423/2000; ); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sen- tenza deve essere cassata e, sussistendo i presupposti per una decisione nel merito ex art.384, primo comma, cod. proc. civ., deve essere respinto il ricorso intro- duttivo, con la compensazione delle spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese dell'intero giudizio. 3 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 3 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Altieri Enrico Pap гост ماشا A DEPORT -9 AGC. 2002 A A 4