Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA$29 17/02 AULA "B" oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Alberto SPAN O' Consigliere R.G.N.11340/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Consigliere Cron. 6810 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. ha pronunciato la seguente SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.18.12.2001 da SC LA NO PREZIOSO rapp.to e difeso dall'avv. Pierluigi Corradini, presso il quale elett.te domicilia in Civitavecchia, corso Centocelle, n. 27, giusta procura speciale in calce al ricorso, e, dom.to di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ricorrente 5197
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a - intimata 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 00317/1998 del 24.04/04.06.1998, R.G. n. 00472/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. che ha concluso per il rigetto del Giuseppe Napoletano, ricorso. Svolgimento del processo " Con sentenza in data 28 novembre 1996 il Pretore di Civitavecchia respingeva la domanda proposta da SO SC contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie) diretta al riconoscimento del suo diritto all'inquadramento professionale in 8^ fascia quale 1° Ufficiale con decorrenza I° dicembre 1991, e alle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale di Civitavecchia rigettava l'appello dello SC;
spese del grado a carico di quest'ultimo. Osservava il Tribunale: poiché la contrattazione collettiva inquadrava i lavoratori di settimo livello anche come ufficiali di navi, lo SC non andava considerato come sottufficiale che invece appartenevano al quinto e al sesto livello;
le mansioni di guardia, controllo delle operazioni di carico e scarico, controllo e funzionalità dei mezzi di 2 bordo, segreteria della nave, antinfortunistica, pubblicazioni nautiche, strumentazioni nautiche, controllo merci pericolose ed altro, erano compatibili con il profilo di ufficiale navale, atteso che l'art. 101 del contratto presentava ben diverse connotazioni implicanti responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di unità di rilevante importanza;
i colleghi dello SC erano stati inquadrati nell'8° livello in attuazione degli accordi sindacali del 04 dicembre 1990 e del 20 novembre 1992, che, per gli ufficiali navali, prevedeva l'avanzamento per i primi tre di cui alla specifica graduatoria, mentre lo SC era collocato al quinto posto ancorché con le medesime caratteristiche e gli stessi requisiti dei primi in graduatoria;
la circostanza che tale dipendente fosse stato l'unico escluso dall'avanzamento era meramente casuale e non costituiva il pur eccepito momento discriminatorio;
la condanna dello SC alle spese di lite del primo grado era corretta perché in applicazione del principio della soccombenza. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lo SC con tre motivi di censura. La Ferrovie dello Stato s.p.a. non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso SC SO denunzia mancato inquadramento in VIII° livello Area Funzionale Quadro per inosservanza di norme di legge e regolamento: il giudice 3 di appello non aveva considerato che lo SC aveva svolto le mansioni tipo del primo ufficiale (mansioni di guardia, controllo delle operazioni di carico e scarico, controllo e funzionalità dei mezzi di bordo, segreteria della nave, pubblicazioni nautiche, strumentazioni antinfortunistica, nautiche, controllo merci pericolose ed altro); la declaratoria dell'VIII° livello prevedeva proprio attività richiedenti notevole esperienza di servizio e capacità professionali con funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza, e cioè quelle caratteristiche dell'attività svolta dallo SC con assunzione delle relative responsabilità; dall'agosto 1991 tutti gli ufficiali in carriera erano stati promossi a I° ufficiale ad eccezione del ricorrente che era rimasto in VII° livello;
nel raffronto con gli altri suoi colleghi lo SC poteva essere considerato solo un tecnico qualificato (sottufficiale) "rilevandosi in detta area e non in quella di sua spettanza: quella di quadro"; la situazione del dipendente aveva provocato rimostranze da parte dei suoi colleghi e persino un certo caldeggiamento dei sindacati a suo favore. Con il secondo motivo di ricorso SC SO denunzia carenza di motivazione per aver omesso il giudice di appello di riferirsi a tutte le testimonianze agli atti e di pronunciarsi sui motivi di appello, così incorrendo in omessa motivazione del rigetto della impugnazione. h I due motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione tra essi, sono infondati. Si è più volte affermato da parte di questa Corte che delle disposizioni collettive di "l'interpretazione diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale" (fra le ultime, e proprio in tema di valorizzazione di mansioni nel settore FS, Cass. 22 febbraio 2000, n. 2001), e che non " esistendo un principio generale di parità di trattamento anche a parità di mansioni, la ragionevolezza dei trattamenti differenziati, da un lato, va valutata nel complesso dei trattamenti ' riservati ai lavoratori considerati, dall'altro, incontra precise garanzie nella contrattazione collettiva nella quale si realizza una sintesi di contrapposti interessi che non può essere messa in discussione dal giudice allorché non vi sia violazione di norme inderogabili di legge nonché dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede" (Cass. 24 gennaio 1998, n. 10598), nel senso che "la determinazione della qualifica spettante ad un prestatore di lavoro subordinato va effettuata non già sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, ma sulla scorta F 5 dell'accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche, potendo accadere che, per esigenze organizzative dell'impresa, lavoratori aventi una determinata qualifica siano chiamati a svolgere mansioni proprie della qualifica inferiore, e non esistendo, nel vigente ordinamento, un obbligo inderogabile del datore di lavoro di attribuire ai propri dipendenti un trattamento improntato al principio di parità" (Cass. 16 giugno 1988, n. 04070, conforme Cass. S.U. n. 06030 del 1993, Cass. n. 13601 del 1999). Orbene, la sentenza impugnata ha espresso ampia e logica motivazione della decisione adottata, facendo buon uso di tali principi, che al fine ne costituiscono il fondamento. Per contro le censure ad essa opposte in questa sede non colgono certamente nel segno, allorché si richiamano concetti di notevole esperienza e di capacità professionali, nonché funzioni di coordinamento, controllo e vigilanza, mai negati dal giudice di appello, ma solo, da parte dello SC, immotivatamente ricondotti, nel ricorso in esame, al superiore inquadramento dell'ottavo livello richiesto, senza che contemporaneamente si fosse dedotto, e in qualche modo provato, in contrario all'accertamento del giudice di appello, che tali mansioni erano anche estranee all'inquadramento ufficialmente riconosciuto. In realtà, il 6 q fondamento proprio della decisione impugnata, e cioè che il motivo della esclusione dello SC dall'avanzamento a primo ufficiale derivava dalla corretta applicazione degli accordi sindacali con riferimento alla concordata promozione dei primi tre in graduatoria, non risulta minimamente censurata in questa sede. Nel ricorso, infatti, si oppongono solo generiche considerazioni in qualche modo afferenti alla situazione nella quale è venuto a trovarsi lo SC, quale "unico ufficiale tra Civitavecchia e Messina che sia rimasto inquadrato nel settimo livello", riconnettendo tale situazione ad una dedotta, ma non provata illegittimità del comportamento aziendale;
e, tuttavia, contemporaneamente non regolamenti che insi indicano le norme e i citati titolazione si assumono violati (primo motivo), ovvero si richiamano, in alternativa, momenti di illogicità e/o irrazionalità e/o incongruità dei passaggi dell'iter motivazionale, о violazioni di regole ermeneutiche di interpretazione degli accordi sindacali applicati o di altre norme contrattuali eventualmente applicabili (secondo motivo). Tout court, in conclusione, si chiede, con il ricorso in esame, l'annullamento della sentenza per una pretesa discriminazione dello SC in rapporto agli altri dipendenti già promossi primi ufficiali;
il che è in contrasto con i principi sopra ricordati. 7 Con il terzo motivo di ricorso SC SO censura la condanna alle spese di lite in entrambi i gradi di merito in quanto aveva dimostrato la legittimità della propria domanda;
la omessa compensazione della spese dei due gradi di giudizio non era giustificata ed appariva come una "beffa" atteso che comunque esso ricorrente era risultato "discriminato" dal datore di lavoro. Il motivo è infondato. A parte la considerazione dell'assoluta genericità della censura, la sentenza impugnata, motivando il regolamento delle spese dei due gradi di merito con il principio della soccombenza, si è pronunciata nel rispetto del principio, secondo cui "la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte di vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso, e in particolare ove il giudice, pur se motivazione, abbia compensato le spese, in assenza di qualsiasi o, al contrario, le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano 8 A configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 Cost." (Cass. 10 giugno 1997, n. 05174). Il ricorso, pertanto, va rigettato%;B non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione per assenza di attività difensiva, non essendosi la società convenuta neanche costituita in giudizio. B. Q. M. la C o r t rigetta il ricorso;
dichiara doversi provvedere in ordine alle spese del giudizi cassazione. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannilyforgerilla Alberto Spanò deberAffenle IL CANCEL ER Depostato a Cancellerie Oggi, 21 FEB. 2002 CANCELLIERE 9