Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
L'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest'ultima da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2010, n. 21784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21784 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Presidente - del 10/03/2010
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 548
Dott. FAZIO AN Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41015/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile: LI LI, nata a S. Giovanni in [...] il [...];
avverso la sentenza del 12 giugno 2009 emessa dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento
contro
:
HI AN e HE IU;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Fidelbo Giorgio;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito, per la parte civile, l'avvocato Castiello Francesco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito, per gli imputati, l'avvocato Coliva IU, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI LI, in qualità di parte civile, ricorre per cassazione contro la sentenza del 12 giugno 2009 con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva assolto, tra gli altri, HI AN, sindaco del Comune di Anzola Emilia, e HE IU, coordinatore del settore edilizio di quel Comune, dal reato di abuso d'ufficio.
Ai due imputati era stato contestato il reato di abuso d'ufficio, nell'ipotesi di cui all'art. 40 c.p., comma 2, per avere intenzionalmente procurato a LI LI un ingiusto danno attraverso la trasformazione urbanistica di un appezzamento di terreno di sua proprietà da convenzionalmente edificabile (con indice UT) a terreno agricolo non edificabile, motivando tale trasformazione con la presenza sul terreno di tre elettrodotti di 132 KW.
Contro questa decisione la parte civile ha presentato articolati motivi di ricorso, dopo un attenta ricognizione sullo svolgimento dei due giudizi di merito.
Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale e di altre disposizioni di legge, rilevando che il Comune avrebbe motivato l'esclusione dell'utilizzo edificatorio dei terreni in relazione alla sola presenza dei tre elettrodotti, sebbene la L.R. Emilia Romagna n. 10 del 1993 e il D.P.C.M. 23 aprile 1992, non prevedessero l'assoluta inedificabilità, ma solo il mantenimento di determinate distanze.
Ulteriore violazione di legge viene dedotta in rapporto non solo alla disapplicazione delle disposizioni sopra citate, ma anche della L. n.241 del 1990, artt. 3 e 6, denunciando la mancanza di una completa istruttoria amministrativa e della stessa motivazione del provvedimento comunale con cui è stata approvata la variante al piano regolatore. A questo proposito si rileva come il mutamento di destinazione del solo terreno della LI, tra tutti quelli interessati dal passaggio di elettrodotto, sia stato determinato in violazione del principio di imparzialità e di obbligatorietà della motivazione, soprattutto se confrontato con il diverso trattamento riservato ad altra proprietaria, LI NI, cognata del sindaco AN HI, alla quale era stata rilasciata la concessione edilizia pur trovandosi nelle medesime condizioni della LI.
In altri termini si assume che il Comune di Anzola abbia male utilizzato la propria discrezionalità, danneggiando la proprietà della LI ed esaltando la potenzialità edificatoria della NI, realizzando un comportamento arbitrario. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza per aver ritenuto che secondo l'originaria classificazione in F1 la proprietaria non aveva alcuna possibilità di edificare, ma avrebbe avuto una semplice aspettativa di utilizzare in convenzione l'area per impianti sportivi. Secondo la ricorrente, non si sarebbe trattato di una semplice aspettativa, ma di una legittima pretesa, fondata anche sulle prassi amministrative, secondo cui in tali casi al proprietario viene assicurata la realizzazione o la gestione degli impianti ad uso pubblico, sicché la nuova destinazione dei terreni avrebbe comunque arrecato un pregiudizio alle posizioni soggettive della LI. Sotto un diverso profilo sì rileva la illogicità della motivazione con cui i giudici d'appello hanno aderito acriticamente a quanto sostenuto dall'architetto comunale secondo cui il tramutamento della qualificazione di una parte dell'area da F1 a G2 si sarebbe risolta in un beneficio per la proprietaria che avrebbe potuto utilizzare il suo limitato diritto edificatorio per trasferimento in un'altra area edificabile: la ricorrente sottolinea l'erroneità di una tale affermazione, dal momento che l'unica altra area di sua proprietà era quella classificata in E2, quindi non edificabile. Illogica viene ritenuta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui liquida le censure rivolte alla decisione di primo grado per non avere tenuto conto della consulenza tecnica del pubblico ministero, che aveva rilevato l'illegittimità della qualificazione di parte dei terreni in E2 motivata in relazione alla presenza degli elettrodotti: a questo proposito viene criticata la sentenza della Corte d'appello per avere sostituito e integrato con una propria "motivazione" la "motivazione" contenuta nel provvedimento amministrativo comunale.
Peraltro, anche tenendo conto del criterio cui si riferisce la Corte territoriale, cioè quello del dimensionamento dell'edilizia residenziale, la ricorrente rileva che non trova giustificazione il diverso atteggiamento che il Comune ha avuto nei confronti dell'altra proprietaria, LI NI, a cui la licenza edilizia è stata rilasciata in deroga a quegli stessi criteri. Su questo aspetto viene evidenziata la forte contraddittorietà della sentenza impugnata che aderisce acriticamente alle tesi del primo giudice circa la natura edificabile del terreno della NI, senza valutare la documentazione allegata dalla LI volta a dimostrare che anche quel terreno era stato collocato in zona E2, quindi non edificabile e, inoltre, finisce per ritenere giustificata la riclassificazione dei terreni e, in maniera del tutto illogica, considera legittima la concessione edilizia rilasciata alla NI.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, art. 6 Protocollo addizionale CEDU, perché la sentenza avrebbe omesso del tutto di motivare un punto centrale della controversia: quello riguardante l'assenza di elettrodotti nella zona classificata G2 e la non pertinenza dei vincoli di in edificabilità sull'area stessa.
Un vizio di motivazione viene rilevato anche là dove la sentenza impugnata non ha preso in alcuna considerazione le consulenze degli ingegneri Bina e Bruni, i quali avevano evidenziato l'illegittimità della concessione rilasciata alla LL sul terreno in cui era già intervenuta la classificazione di E2. Infine, con l'ultimo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, perché il processo non si sarebbe svolto nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, dal momento che durante l'intero dibattimento di primo rado uno dei testi, l'architetto UD Fallaci, sarebbe rimasto nell'aula di udienza durante l'assunzione delle prove.
AN HI e IU RG hanno depositato una memoria difensiva, con cui ribadiscono la loro completa estraneità ai fatti e rilevano come il ricorso della LI non prenda affatto in esame il loro preteso coinvolgimento.
In particolare, evidenziano che lo studio della variante sia stato affidato ad un professionista esterno all'amministrazione comunale (arch. UD Fallaci), per poi essere adottata dal consiglio comunale e approvata dalla Provincia: nessuno dei due imputati avrebbe fatto alcuna pressione per l'approvazione di tale variante, in funzione di un danno da arrecare alla LI.
Per il resto contestano i motivi proposti dalla ricorrente e chiedono la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con riferimento ai motivi con cui la parte civile ricorrente deduce una serie di vizi di motivazione e anche violazioni di legge, con cui però finisce per censurare sempre la motivazione della sentenza impugnata, deve ribadirsi che, ai sensi di quanto disposto dall'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Nella specie, la Corte d'appello, ha coerentemente e logicamente motivato le ragioni del rigetto dell'impugnazione. Riprendendo le argomentazioni utilizzate dal primo giudice, ha, preliminarmente, rilevato un errore di partenza nelle tesi difensive della parte civile, che non avrebbe considerato che il terreno di sua proprietà non è mai stato classificato come edificabile nel piano regolatore, ma inizialmente era classificato come F1, cioè destinato ad attrezzature sportive di interesse generale. I giudici hanno preso in esame quanto sostenuto dal consulente della parte civile, secondo cui prima dell'approvazione della variante il terreno della LI avrebbe avuto una capacità edificatoria di 0,25 mq., specificando che lo stesso consulente ha poi riconosciuto che la proprietaria non avrebbe potuto edificare abitazioni, ma solo attrezzature destinate ad uso pubblico, previa favorevole delibera dell'autorità comunale. Per quanto riguarda la variante apportata al piano regolatore la Corte d'appello ha preso atto che i terreni sono stati classificati in parte come zona G2 e in parte come zona E2, precisando come, sulla base di quanto dichiarato dall'architetto del Comune, la ricollocazione in zona G2 doveva essere considerata più favorevole rispetto alla zonizzazione precedente (F1), mentre per i terreni ricadenti in zona E2, cioè in zona agricola non edificabile, si era trattato di una modifica adottata in termini generali, per tutto il territorio comunale secondo una valutazione rientrante nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione, dovendo escludersi che sia stata fatta solo per la proprietà della LI.
I giudici hanno censurato le deduzioni della parte civile là dove contestavano il rilievo che il Comune, nella risposta alle controdeduzioni della LI, aveva dato alla presenza dei tre elettrodotti, rilevando come la valutazione dei criteri seguiti dall'amministrazione comunale andasse fatta globalmente e precisando che il riferimento agli elettrodotti rappresenta un dato aggiuntivo della motivazione in ordine alla decisione di limitare gli insediamenti residenziali.
Soprattutto, la sentenza ha escluso la sussistenza del reato facendo leva sui seguenti profili: a) la variante al piano regolatore era stata deliberata dal consiglio comunale che ha approvato la scelta dei criteri di dimensionamento dell'edilizia residenziale;
b) nessun elemento di prova è emerso circa pressioni subite da parte degli imputati nei confronti dell'architetto del Comune che ha redatto la risposta alle osservazioni della Broglia;
c) in ogni caso, anche a voler ritenere l'esistenza di pressioni sul consiglio comunale, non è emersa alcuna prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non avendo l'accusa in alcun modo dimostrato il dolo intenzionale da parte degli imputati di arrecare un ingiusto danno alla parte privata.
Si tratta di una motivazione che non presenta alcuna intrinseca contraddittorietà e rispetto alla quale la ricorrente formula critiche che attengono a questioni di fatto, tutte abbondantemente valutate dai giudici di merito, in relazione alle quali propone una lettura alternativa che non è consentita in sede di legittimità per le ragioni che si sono sopra ricordate.
Infondato è pure l'ultimo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 111 Cost., comma 2. Al riguardo deve escludersi che la presenza del teste UD Fallaci nell'aula di udienza durante l'assunzione delle prove costituisca una violazione del principio del contraddittorio: invero, nella specie risulta violata la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., che detta le regole da osservare prima dell'esame testimoniale, tra cui il divieto per i testimoni di comunicare con le parti o con i difensori ovvero di assistere agli esami di altre parti e testi, ma si tratta di una norma priva di sanzione, sicché l'inosservanza di tali regole può semmai influire sull'attendibilità che il giudice da alle dichiarazioni rese dal testimone in violazione dell'art. 149 cit., ma non può determinare alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta (Sez. 4, 15 gennaio 2007, n. 10103, Granata ed altri). Nella specie, a parte che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare quanto sostenuto in ordine alla presenza del teste durante gli esami delle altre persone, in ogni caso i giudici hanno comunque ritenuto la piena attendibilità del UD Fallaci, utilizzando appieno le dichiarazioni da questi rese.
In conclusione, all'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010