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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1191/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Galleria Porti n. Parte_1 C.F._1
4, presso e nello studio dell'Avv. ZANOVELLO ANDREA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Padova, Galleria Controparte_1 C.F._2
Scrovegni n. 8, presso e nello studio dell'Avv. FABBI ELENA del Foro di Padova, che la rappresenta e difende insieme con l'Avv. TREVISAN LAURA del Foro di Padova, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: Controparte_2 P.IVA_1
), società elettivamente domiciliata in Milano, Viale Brianza n. 30, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e dell'Avv. BRUNETTI MARIACHIARA del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c., previa reiterazione delle istanze istruttorie, richiamando le conclusioni rassegnate in atti e in particolare in atto di citazione e in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo, oltre alla precisazione dell'estensione della rifusione delle spese di lite anche alla fase di mediazione obbligatoria:
“Nel merito, condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, l'Avv. , odierna convenuta, a risarcire al Controparte_1 sig. , odierno attore, i danni da quest'ultimo patiti, e quantificati in € 30.003,21 o nella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o il Giudice riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento al dì del soddisfo;
spese, anche generali, competenze professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza e domanda, nel merito, in via principale, rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la concorrente responsabilità dell'attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; condannare la compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a manlevare e tenere indenne l'Avv. da ogni condanna ed esborso per Controparte_1 qualsivoglia titolo o ragione, comprese le spese legali, ricollegabile alla vicenda per cui è causa, corrispondendo all'attore, in luogo della convenuta, anche ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., tutte le somme che gli fossero eventualmente riconosciute come dovute all'esito del presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c.; in subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dell'Avv. in virtù delle polizze prodotte CP_1
pagina 2 di 8 quale documento 1 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 c.c. o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c. per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti e franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti, ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 c.c., ciascuna per i propri titoli;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere stato titolare alla data Parte_1
del 6.2.2017 di 1821 azioni della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. per un capitale investito di circa €
80.000,00 che andava perduto con la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'istituto bancario;
di aver incaricato l'Avv. di depositare istanza di indennizzo al FIR - Fondo Indennizzo Controparte_1
Risparmiatori istituito con Legge n. 145/2018, come avvenuto quindi in data 23.1.2020; di non aver ricevuto però alcun riscontro e di avere quindi incaricato due consulenti, e , Persona_1 Persona_2
i quali in data 16.2.2022 avevano appreso da Consap S.p.A. che all'originaria istanza di indennizzo non erano stati allegati i documenti attestanti la titolarità delle azioni alla data dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa e ancora alla data della domanda;
di aver dunque inviato la documentazione integrativa e di aver ricevuto un indennizzo pari a € 1.619,05 anziché pari all'importo di € 24.121,46 previsto;
di aver così chiesto chiarimenti e appreso che l'istanza di indennizzo era stata presentata dall'Avv. solo per 100 azioni;
di aver poi ricevuto, a seguito di una nuova Controparte_1
operazione di liquidazione degli azionisti ammessi al rimborso, la somma di € 539,68 anziché quella di
€ 8.040,48 prevista;
di aver quindi subito una minore liquidazione pari a € 30.003,21 complessiva;
che alla controparte era così imputabile l'inadempimento contrattuale consistito nell'errore di aver indicato nell'istanza di indennizzo il numero sbagliato di azioni detenute dall'attore. Questi chiedeva dunque che la stessa venisse condannata a corrispondergli a titolo di risarcimento la somma di € 30.003,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento.
Costituitasi in giudizio, replicava: di aver assunto l'incarico per mera cortesia derivante Controparte_1
da un rapporto di conoscenza personale con l'attore; che dalla documentazione consegnata a Consap
S.p.A. era possibile sia evincere che l'indicazione del numero di azioni era frutto di un mero refuso, sia istruire la pratica in modo tale da riconoscere la liquidazione integrale;
che comunque se controparte avesse contestato il difetto di istruttoria a Consap S.p.A., avrebbe ottenuto l'intero indennizzo atteso;
pagina 3 di 8 che i calcoli proposti dall'attore non erano in ogni caso attendibili. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e con diritto di manleva nei confronti di previa autorizzazione alla sua chiamata in causa. Controparte_2
Si costituiva così in giudizio anche eccependo l'applicazione delle condizioni di polizza, Controparte_2
precisando che non era prevista la copertura assicurativa delle spese legali e comunque associandosi alle difese svolte nel merito dalla parte assicurata convenuta in causa.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e veniva quindi trattenuta in decisione alla successiva udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe.
Tanto premesso, va in primo luogo confermata l'instaurazione tra e Parte_1 Controparte_1
di un rapporto contrattuale d'opera intellettuale, di certo non escluso dall'aver quest'ultima accettato l'incarico “a titolo di mera cortesia”, secondo una difesa proposta in comparsa di costituzione e risposta ma di seguito non più ribadita. La prestazione oggetto di tale accordo negoziale era il deposito dell'istanza di liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 1, c. 493, L. 145/2018.
L'inadempimento contestato dall'attore consiste nell'aver la controparte indicato nell'istanza inoltrata all'ente preposto, Consap S.p.A., che il soggetto che richiedeva l'indennizzo per gli investimenti persi a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. era titolare di sole 100 azioni anziché di 1821 azioni, con la conseguenza che era stato riconosciuto dal predetto ente un indennizzo proporzionalmente inferiore a quello spettante.
L'errore nell'indicazione di un numero inferiore di azioni detenute è evincibile documentalmente (doc.
2 attoreo) e non è contestato dalla convenuta, la quale riconosce di averlo commesso ma lo imputa a un mero refuso materiale di cui Consap S.p.A. avrebbe dovuto avverdersi e che Parte_1
avrebbe potuto agevolmente emendare rettificando, eventualmente per via giudiziaria, il numero di azioni per il quale era stato richiesto l'indennizzo.
La tesi difensiva di non è però condivisibile. Controparte_1
L'errore evidentemente sussiste e non era immediatamente riconoscibile da Consap S.p.A., la quale - per quanto potesse avere evidenza del numero di azioni complessivamente detenute da Pt_1
- non avrebbe comunque potuto sindacare la sua eventuale scelta di chiedere l'indennizzo per
[...]
pagina 4 di 8 un numero inferiore di azioni. Detto altrimenti, Consap S.p.A., sulla base della documentazione fornitale, non era tenuta né a compiere una diversa attività istruttoria né a liquidare un indennizzo maggiore a quello effettivamente riconosciuto nel caso di specie (non aveva infatti evidenza di un refuso che non poteva che essere qualificato come tale).
Poiché l'errore aveva riguardato appunto l'indicazione del numero di azioni per il quale era stata proposta istanza di liquidazione di indennizzo, nessun rimedio emendativo poteva essere adottato dall'odierno attore o dai suoi consulenti: specificare infatti che tale numero doveva essere maggiore di quello precedentemente esplicitato (e che non poteva essere percepito ipso iure come erroneo) voleva dire in realtà di fatto proporre una nuova domanda integrativa quando ormai erano scaduti i termini per formulare le richieste di indennizzo di cui alla legge istitutiva del FIR;
agire giudizialmente contro
Consap S.p.A. non avrebbe presumibilmente condotto a un diverso risultato per analoghe ragioni.
A tale ultimo proposito, si deve osservare che la fattispecie per cui è causa è significativamente diversa da quella trattata dalla pronuncia del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia richiamata dalla parte convenuta
(doc. 4 , nella quale era stato indicato correttamente il numero di azioni per il quale si CP_1
intendeva chiedere l'indennizzo (n. 2973), ma era stato indicato erroneamente che il richiedente era titolare del 10% di quelle azioni anziché dell'intero, laddove però dalla documentazione allegata all'istanza era chiaramente evincibile la titolarità integrale, con conseguente possibilità per l'ente preposto di avvedersi ex actis dell'errore materiale commesso. Detto altrimenti, in quel caso – differente da quello per cui è odiernamente causa – l'ente preposto non poteva che attribuire la discrasia documentale facilmente rilevabile in sede di istruttoria (tra il numero di azioni di fatto detenute e il numero di azioni indicate come detenute) ad un errore materiale del richiedente, mentre nel caso qui in esame la discrasia tra il numero di azioni possedute e quello per cui veniva richiesto l'indennizzo ben poteva discendere da una decisione insindacabile dell'azionista. In altri termini ancora, un'eventuale rettifica da parte dei soggetti interessati sarebbe stato possibile se – come nel caso della vicenda giudiziaria richiamata dalla convenuta – il refuso evincibile ex actis non poteva che essere qualificato alla stregua appunto di un errore materiale, ma tale univocità di interpretazione non connotava l'istanza depositata dall'Avv. per conto di (doc. 2 attoreo). Controparte_1 Parte_1
Nessuna corresponsabilità può essere così imputata all'odierno attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., non essendo individuabile alcuna condotta esigibile che lo stesso avrebbe potuto adottare per rimediare all'errore professionale attribuibile all'odierna convenuta (coglie d'altronde nel pagina 5 di 8 segno l'argomentazione attorea secondo cui l'onere del danneggiato di usare l'ordinaria diligenza per evitare il danno non esige che vengano assunte condotte gravose o di esito aleatorio, quale esperire un'azione giudiziaria).
Nelle proprie difese finali, la parte convenuta suggerisce che la pretesa risarcitoria avversaria sarebbe infondata perché avrebbe ancora la possibilità di rieditare la richiesta di indennizzo Parte_1
(cfr. pag. 6 della comparsa conclusiva): tuttavia, come detto, i termini per presentare la relativa domanda erano ormai scaduti nel momento in cui è stato possibile – senza colpevoli ritardi – avvedersi dell'errore per cui è causa, essendo stati detti termini ex lege fissati prima al 22.8.2019 e poi al
18.6.2020 con la proroga di cui al D.L. 18/2020.
L'errata indicazione contestata dall'attore rimane dunque esclusivamente imputabile a CP_1
.
[...]
Conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. di tale errore è stata la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello spettante in base al numero complessivo di azioni della Banca Popolare di Vicenza
S.p.A. effettivamente detenute da al momento dell'apertura della liquidazione coatta Parte_1
amministrativa della Banca. Essendo già così possibile stabilire un nesso causale tra inadempimento e danno, risulta dunque superfluo indagare su ulteriori omissioni commesse attinenti al deposito della documentazione integrale da allegare all'istanza di liquidazione dell'indennizzo de quo, comunque nel corso della vicenda emendate (per cui ad esse non si può riconoscere una distinta e autonoma efficacia eziologica rispetto alla causazione del danno per il quale viene chiesta la tutela risarcitoria di cui trattasi).
Per effetto di quanto sopra esposto, è tenuta a risarcire il danno causato dall'errore Controparte_1
professionale divisato. Il profilo dell'an debeatur risulta infatti acclarato dalla considerazione per cui, se l'avvocato avesse tenuto la condotta corretta ed esigibile, il soggetto assistito avrebbe conseguito, in base al noto criterio probabilistico della preponderanza dell'evidenza, il riconoscimento dell'intero indennizzo atteso (Cass. n. 2638/2013): in capo a sono stati infatti ravvisati i Parte_1
presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per la liquidazione dell'indennizzo e non è contestato in causa che lo stesso avesse diritto a percepire tale indennizzo in relazione a n. 1821 azioni, la minore liquidazione essendo conseguita solo all'errore professionale di cui si è finora discusso.
Con riguardo al profilo del quantum debeatur, si rileva che la contestazione di parte convenuto è debole e generica, mentre per contro il calcolo proposto fin dall'atto di citazione è fondato sui criteri indicati pagina 6 di 8 dalla stessa Consap S.p.A. (doc. 12 attoreo) e, in base a una facile verifica di coerenza matematica, può essere senz'altro definito corretto.
va quindi condannata a corrispondere a la somma di € 30.003,21 a Controparte_1 Parte_1
titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) dalla data dell'evento, individuabile – in mancanza di una più diligente precisazione da parte dell'attore interessato – in corrispondenza con le date di liquidazione del minor indennizzo da cui è scaturita l'odierna controversia.
Va ora presa in esame la domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
domanda che pare pienamente fondata in particolare alla luce dell'estrema genericità delle difese
[...]
formulate dalla compagnia assicurativa.
Questa si limita a evocare clausole di polizza di cui non specifica né il contenuto né la concreta rilevanza con riguardo al caso di specie: la tempestività della denuncia del sinistro viene accennata in termini meramente ipotetici (“ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula della polizza”) e gli eventuali limiti di polizza, quali sconti, massimali o franchigie sono richiamati in termini puramente astratti, insuscettibili dunque di trovare traduzione nella presente decisione. L'unico riferimento maggiormente circostanziato in comparsa di costituzione e risposta risulta essere quello afferente alla copertura assicurativa delle spese legali, in dipendenza di una clausola che comunque non risulta applicabile in quanto in contrasto con il contenuto precettivo dell'art. 1917, c. 3, c.c. dichiarato inderogabile dal disposto dell'art. 1932 c.c. va dunque condannata a tenere indenne in relazione ai fatti di causa. Controparte_2 Controparte_1
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite da rifondere all'attore vanno poste a carico di parte convenuta, la quale anche in parte qua potrà rivalersi nei confronti della terza chiamata, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante l'esiguità dell'attività processuale svolta, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In base ai medesimi parametri vanno liquidate altresì le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria, con riguardo alla sola fase esperita di introduzione della procedura e alle sole spese documentate (per € 48,80 – doc. 16 attoreo).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere a la somma di € 30.003,21 a titolo Controparte_1 Parte_1
risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. condanna a tenere indenne di quanto la stessa risulta tenuta Controparte_2 Controparte_1
a corrispondere a in esecuzione del precedente capo sub 1) della presente Parte_1
pronuncia;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
€ 600,60 per esborsi e in € 5.797,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a tenere indenne di quanto la stessa risulta tenuta Controparte_2 Controparte_1
a corrispondere a in esecuzione del precedente capo sub 3) della presente Parte_1
pronuncia.
Così deciso in Vicenza, in data 1 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Vicenza, Galleria Porti n. Parte_1 C.F._1
4, presso e nello studio dell'Avv. ZANOVELLO ANDREA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Padova, Galleria Controparte_1 C.F._2
Scrovegni n. 8, presso e nello studio dell'Avv. FABBI ELENA del Foro di Padova, che la rappresenta e difende insieme con l'Avv. TREVISAN LAURA del Foro di Padova, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: Controparte_2 P.IVA_1
), società elettivamente domiciliata in Milano, Viale Brianza n. 30, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI e dell'Avv. BRUNETTI MARIACHIARA del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c., previa reiterazione delle istanze istruttorie, richiamando le conclusioni rassegnate in atti e in particolare in atto di citazione e in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., così chiedendo, oltre alla precisazione dell'estensione della rifusione delle spese di lite anche alla fase di mediazione obbligatoria:
“Nel merito, condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, l'Avv. , odierna convenuta, a risarcire al Controparte_1 sig. , odierno attore, i danni da quest'ultimo patiti, e quantificati in € 30.003,21 o nella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o il Giudice riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento al dì del soddisfo;
spese, anche generali, competenze professionali di causa e relativi accessori interamente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza e domanda, nel merito, in via principale, rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la concorrente responsabilità dell'attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; condannare la compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a manlevare e tenere indenne l'Avv. da ogni condanna ed esborso per Controparte_1 qualsivoglia titolo o ragione, comprese le spese legali, ricollegabile alla vicenda per cui è causa, corrispondendo all'attore, in luogo della convenuta, anche ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., tutte le somme che gli fossero eventualmente riconosciute come dovute all'esito del presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte terza chiamata ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito, rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c.; in subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dell'Avv. in virtù delle polizze prodotte CP_1
pagina 2 di 8 quale documento 1 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 c.c. o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c. per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti e franchigie e delle corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti, ivi inclusa la parte attrice ex art 1227 c.c., ciascuna per i propri titoli;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere stato titolare alla data Parte_1
del 6.2.2017 di 1821 azioni della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. per un capitale investito di circa €
80.000,00 che andava perduto con la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'istituto bancario;
di aver incaricato l'Avv. di depositare istanza di indennizzo al FIR - Fondo Indennizzo Controparte_1
Risparmiatori istituito con Legge n. 145/2018, come avvenuto quindi in data 23.1.2020; di non aver ricevuto però alcun riscontro e di avere quindi incaricato due consulenti, e , Persona_1 Persona_2
i quali in data 16.2.2022 avevano appreso da Consap S.p.A. che all'originaria istanza di indennizzo non erano stati allegati i documenti attestanti la titolarità delle azioni alla data dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa e ancora alla data della domanda;
di aver dunque inviato la documentazione integrativa e di aver ricevuto un indennizzo pari a € 1.619,05 anziché pari all'importo di € 24.121,46 previsto;
di aver così chiesto chiarimenti e appreso che l'istanza di indennizzo era stata presentata dall'Avv. solo per 100 azioni;
di aver poi ricevuto, a seguito di una nuova Controparte_1
operazione di liquidazione degli azionisti ammessi al rimborso, la somma di € 539,68 anziché quella di
€ 8.040,48 prevista;
di aver quindi subito una minore liquidazione pari a € 30.003,21 complessiva;
che alla controparte era così imputabile l'inadempimento contrattuale consistito nell'errore di aver indicato nell'istanza di indennizzo il numero sbagliato di azioni detenute dall'attore. Questi chiedeva dunque che la stessa venisse condannata a corrispondergli a titolo di risarcimento la somma di € 30.003,21 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento.
Costituitasi in giudizio, replicava: di aver assunto l'incarico per mera cortesia derivante Controparte_1
da un rapporto di conoscenza personale con l'attore; che dalla documentazione consegnata a Consap
S.p.A. era possibile sia evincere che l'indicazione del numero di azioni era frutto di un mero refuso, sia istruire la pratica in modo tale da riconoscere la liquidazione integrale;
che comunque se controparte avesse contestato il difetto di istruttoria a Consap S.p.A., avrebbe ottenuto l'intero indennizzo atteso;
pagina 3 di 8 che i calcoli proposti dall'attore non erano in ogni caso attendibili. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e con diritto di manleva nei confronti di previa autorizzazione alla sua chiamata in causa. Controparte_2
Si costituiva così in giudizio anche eccependo l'applicazione delle condizioni di polizza, Controparte_2
precisando che non era prevista la copertura assicurativa delle spese legali e comunque associandosi alle difese svolte nel merito dalla parte assicurata convenuta in causa.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e veniva quindi trattenuta in decisione alla successiva udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe.
Tanto premesso, va in primo luogo confermata l'instaurazione tra e Parte_1 Controparte_1
di un rapporto contrattuale d'opera intellettuale, di certo non escluso dall'aver quest'ultima accettato l'incarico “a titolo di mera cortesia”, secondo una difesa proposta in comparsa di costituzione e risposta ma di seguito non più ribadita. La prestazione oggetto di tale accordo negoziale era il deposito dell'istanza di liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 1, c. 493, L. 145/2018.
L'inadempimento contestato dall'attore consiste nell'aver la controparte indicato nell'istanza inoltrata all'ente preposto, Consap S.p.A., che il soggetto che richiedeva l'indennizzo per gli investimenti persi a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. era titolare di sole 100 azioni anziché di 1821 azioni, con la conseguenza che era stato riconosciuto dal predetto ente un indennizzo proporzionalmente inferiore a quello spettante.
L'errore nell'indicazione di un numero inferiore di azioni detenute è evincibile documentalmente (doc.
2 attoreo) e non è contestato dalla convenuta, la quale riconosce di averlo commesso ma lo imputa a un mero refuso materiale di cui Consap S.p.A. avrebbe dovuto avverdersi e che Parte_1
avrebbe potuto agevolmente emendare rettificando, eventualmente per via giudiziaria, il numero di azioni per il quale era stato richiesto l'indennizzo.
La tesi difensiva di non è però condivisibile. Controparte_1
L'errore evidentemente sussiste e non era immediatamente riconoscibile da Consap S.p.A., la quale - per quanto potesse avere evidenza del numero di azioni complessivamente detenute da Pt_1
- non avrebbe comunque potuto sindacare la sua eventuale scelta di chiedere l'indennizzo per
[...]
pagina 4 di 8 un numero inferiore di azioni. Detto altrimenti, Consap S.p.A., sulla base della documentazione fornitale, non era tenuta né a compiere una diversa attività istruttoria né a liquidare un indennizzo maggiore a quello effettivamente riconosciuto nel caso di specie (non aveva infatti evidenza di un refuso che non poteva che essere qualificato come tale).
Poiché l'errore aveva riguardato appunto l'indicazione del numero di azioni per il quale era stata proposta istanza di liquidazione di indennizzo, nessun rimedio emendativo poteva essere adottato dall'odierno attore o dai suoi consulenti: specificare infatti che tale numero doveva essere maggiore di quello precedentemente esplicitato (e che non poteva essere percepito ipso iure come erroneo) voleva dire in realtà di fatto proporre una nuova domanda integrativa quando ormai erano scaduti i termini per formulare le richieste di indennizzo di cui alla legge istitutiva del FIR;
agire giudizialmente contro
Consap S.p.A. non avrebbe presumibilmente condotto a un diverso risultato per analoghe ragioni.
A tale ultimo proposito, si deve osservare che la fattispecie per cui è causa è significativamente diversa da quella trattata dalla pronuncia del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia richiamata dalla parte convenuta
(doc. 4 , nella quale era stato indicato correttamente il numero di azioni per il quale si CP_1
intendeva chiedere l'indennizzo (n. 2973), ma era stato indicato erroneamente che il richiedente era titolare del 10% di quelle azioni anziché dell'intero, laddove però dalla documentazione allegata all'istanza era chiaramente evincibile la titolarità integrale, con conseguente possibilità per l'ente preposto di avvedersi ex actis dell'errore materiale commesso. Detto altrimenti, in quel caso – differente da quello per cui è odiernamente causa – l'ente preposto non poteva che attribuire la discrasia documentale facilmente rilevabile in sede di istruttoria (tra il numero di azioni di fatto detenute e il numero di azioni indicate come detenute) ad un errore materiale del richiedente, mentre nel caso qui in esame la discrasia tra il numero di azioni possedute e quello per cui veniva richiesto l'indennizzo ben poteva discendere da una decisione insindacabile dell'azionista. In altri termini ancora, un'eventuale rettifica da parte dei soggetti interessati sarebbe stato possibile se – come nel caso della vicenda giudiziaria richiamata dalla convenuta – il refuso evincibile ex actis non poteva che essere qualificato alla stregua appunto di un errore materiale, ma tale univocità di interpretazione non connotava l'istanza depositata dall'Avv. per conto di (doc. 2 attoreo). Controparte_1 Parte_1
Nessuna corresponsabilità può essere così imputata all'odierno attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., non essendo individuabile alcuna condotta esigibile che lo stesso avrebbe potuto adottare per rimediare all'errore professionale attribuibile all'odierna convenuta (coglie d'altronde nel pagina 5 di 8 segno l'argomentazione attorea secondo cui l'onere del danneggiato di usare l'ordinaria diligenza per evitare il danno non esige che vengano assunte condotte gravose o di esito aleatorio, quale esperire un'azione giudiziaria).
Nelle proprie difese finali, la parte convenuta suggerisce che la pretesa risarcitoria avversaria sarebbe infondata perché avrebbe ancora la possibilità di rieditare la richiesta di indennizzo Parte_1
(cfr. pag. 6 della comparsa conclusiva): tuttavia, come detto, i termini per presentare la relativa domanda erano ormai scaduti nel momento in cui è stato possibile – senza colpevoli ritardi – avvedersi dell'errore per cui è causa, essendo stati detti termini ex lege fissati prima al 22.8.2019 e poi al
18.6.2020 con la proroga di cui al D.L. 18/2020.
L'errata indicazione contestata dall'attore rimane dunque esclusivamente imputabile a CP_1
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Conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. di tale errore è stata la liquidazione di un indennizzo inferiore a quello spettante in base al numero complessivo di azioni della Banca Popolare di Vicenza
S.p.A. effettivamente detenute da al momento dell'apertura della liquidazione coatta Parte_1
amministrativa della Banca. Essendo già così possibile stabilire un nesso causale tra inadempimento e danno, risulta dunque superfluo indagare su ulteriori omissioni commesse attinenti al deposito della documentazione integrale da allegare all'istanza di liquidazione dell'indennizzo de quo, comunque nel corso della vicenda emendate (per cui ad esse non si può riconoscere una distinta e autonoma efficacia eziologica rispetto alla causazione del danno per il quale viene chiesta la tutela risarcitoria di cui trattasi).
Per effetto di quanto sopra esposto, è tenuta a risarcire il danno causato dall'errore Controparte_1
professionale divisato. Il profilo dell'an debeatur risulta infatti acclarato dalla considerazione per cui, se l'avvocato avesse tenuto la condotta corretta ed esigibile, il soggetto assistito avrebbe conseguito, in base al noto criterio probabilistico della preponderanza dell'evidenza, il riconoscimento dell'intero indennizzo atteso (Cass. n. 2638/2013): in capo a sono stati infatti ravvisati i Parte_1
presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per la liquidazione dell'indennizzo e non è contestato in causa che lo stesso avesse diritto a percepire tale indennizzo in relazione a n. 1821 azioni, la minore liquidazione essendo conseguita solo all'errore professionale di cui si è finora discusso.
Con riguardo al profilo del quantum debeatur, si rileva che la contestazione di parte convenuto è debole e generica, mentre per contro il calcolo proposto fin dall'atto di citazione è fondato sui criteri indicati pagina 6 di 8 dalla stessa Consap S.p.A. (doc. 12 attoreo) e, in base a una facile verifica di coerenza matematica, può essere senz'altro definito corretto.
va quindi condannata a corrispondere a la somma di € 30.003,21 a Controparte_1 Parte_1
titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) dalla data dell'evento, individuabile – in mancanza di una più diligente precisazione da parte dell'attore interessato – in corrispondenza con le date di liquidazione del minor indennizzo da cui è scaturita l'odierna controversia.
Va ora presa in esame la domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
domanda che pare pienamente fondata in particolare alla luce dell'estrema genericità delle difese
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formulate dalla compagnia assicurativa.
Questa si limita a evocare clausole di polizza di cui non specifica né il contenuto né la concreta rilevanza con riguardo al caso di specie: la tempestività della denuncia del sinistro viene accennata in termini meramente ipotetici (“ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula della polizza”) e gli eventuali limiti di polizza, quali sconti, massimali o franchigie sono richiamati in termini puramente astratti, insuscettibili dunque di trovare traduzione nella presente decisione. L'unico riferimento maggiormente circostanziato in comparsa di costituzione e risposta risulta essere quello afferente alla copertura assicurativa delle spese legali, in dipendenza di una clausola che comunque non risulta applicabile in quanto in contrasto con il contenuto precettivo dell'art. 1917, c. 3, c.c. dichiarato inderogabile dal disposto dell'art. 1932 c.c. va dunque condannata a tenere indenne in relazione ai fatti di causa. Controparte_2 Controparte_1
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite da rifondere all'attore vanno poste a carico di parte convenuta, la quale anche in parte qua potrà rivalersi nei confronti della terza chiamata, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante l'esiguità dell'attività processuale svolta, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In base ai medesimi parametri vanno liquidate altresì le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria, con riguardo alla sola fase esperita di introduzione della procedura e alle sole spese documentate (per € 48,80 – doc. 16 attoreo).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere a la somma di € 30.003,21 a titolo Controparte_1 Parte_1
risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2. condanna a tenere indenne di quanto la stessa risulta tenuta Controparte_2 Controparte_1
a corrispondere a in esecuzione del precedente capo sub 1) della presente Parte_1
pronuncia;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
€ 600,60 per esborsi e in € 5.797,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a tenere indenne di quanto la stessa risulta tenuta Controparte_2 Controparte_1
a corrispondere a in esecuzione del precedente capo sub 3) della presente Parte_1
pronuncia.
Così deciso in Vicenza, in data 1 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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