Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 1
Poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza, rientrano in tale nozione i dati derivanti da atti e documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione a fini cautelari di atti di procedimenti diversi richiesti dal pubblico ministero presso la direzione distrettuale antimafia ad altri uffici di procura perché funzionali alle indagini per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA0549 1-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1916/2019 DOMENICO GALLO -Presidente - CC 29/11/2019 LUCIANO IMPERIALI - R.G.N. 35696/2019 MA RI LM VI LI ANTONIO SARACO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/07/2019, il Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'impugnazione cautelare personale, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano che applicava a NZ IS la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso -con il ruolo di promotore e organizzatore- ed estorsione aggravata dalla minaccia o violenza commessa con l'uso di armi, da più persone riunite e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis, cod.pen.
2. NZ IS, a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi:
2.1. Inosservanza delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. in relazione all'art. 309, commi 5 e 10 e all'art. 177, cod.proc.pen. A tal proposito si premette che era stata eccepita l'inutilizzabilità di tutti gli atti provenienti da Procure diverse da quella di Milano e trasmessi ai sensi dell'art. 117, cod. proc.pen. e l'inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione di tutti gli atti utilizzati sia dal G.i.p. procedente che dai pubblici ministeri delle varie Procure, che li hanno trasmessi solo parzialmente. Si osserva che sono confluite (tra l'altro) intercettazioni telefoniche e ambientali non accompagnate dalla trasmissione dell'intero procedimento o quantomeno delle autorizzazioni a quelle intercettazioni. Si deduce l'esistenza di un divieto di utilizzabilità di atti provenienti da altro procedimento senza che vi sia stata una formale avocazione delle indagini o quantomeno una riunione dei procedimenti. Si aggiunge che la mancata trasmissione di atti essenziali (come ad esempio le autorizzazioni alle intercettazioni) o ancora provvedimenti di iscrizione, tabulati e quant'altro necessario a verificare la legittimità dell'operato delle Procure e delle operazioni di ascolto, integra una violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod.proc.pen. e la conseguente inefficacia della misura cautelare.
2.2. Violazione di legge processuale, ex art. art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione all'art. 297, cod. proc.pen. e alla cd contestazione a catena. La difesa risalta come il Tribunale non abbia superato la deduzione difensiva circa l'esistenza di una contestazione a catena, in quanto si limita a osservare che l'associazione è stata operativa fino al 5/4/2019 ma non individua una data di inizio e, anzi, il Pm e il G.i.p. hanno chiaramente scritto che l'associazione è sempre stata operativa anche durante lo stato di detenzione dei sodali, così dimostrandosi che l'associazione era operativa sin dalla prima ordinanza, ossia dal novembre 2009. Si osserva che il Tribunale non prendeva posizione circa la data finale della 1 Аблили condotta partecipativa e che «a pag. 14 dell'ordinanza impugnata ritiene che non possa operare il disposto di cui all'art. 297 c. 3 c.p.p. poiché la prima ordinanza risale al 2009 e i fatti dell'odierna ordinanza sono contestati come "accertati sino al 5/42019 e in permanenza attuale". Inoltre un capo di imputazione (capo 5) è datato tra febbraio e agosto 2017». Secondo la difesa, quanto ritenuto dal Tribunale non smentisce l'assunto difensivo, giacché con l'ordinanza si limita a confermare che l'associazione è stata operativa fino al 5/4/2019, ma non individua una data di inizio.
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza e alla errata motivazione sugli stessi. La difesa sostiene che non vi sono conversazioni riferibili a NZ IS che abbiano una capacità indiziante, in quanto le intercettazioni telefoniche utilizzate a suo carico riguardano altri soggetti e sono prive di riscontri, tanto da apparire come mere millanterie. Si aggiunge che l'episodio presso i parcheggi dell'aeroporto di Malpensa non poteva essere indicativo di appartenenza al sodalizio criminoso. Con riguardo all'estorsione si sostiene l'inesistenza di elementi capaci di suffragare l'ipotesi investigativa e si afferma che la ricostruzione dei fatti è presuntiva e congetturale. Vengono, dunque, riportati i contenuti delle intercettazioni con riguardo alle quali viene censurata l'interpretazione loro data dal Tribunale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico, perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Il difetto di specificità deriva dal duplice rilievo che il motivo -in primo luogo si rivolge genericamente agli atti di diversi procedimenti, senza che siano specificamente indicati i singoli atti provenienti da altri procedimenti che debbono essere considerati inutilizzabili nell'odierno giudizio cautelare;
in secondo luogo -e conseguentemente il motivo non chiarisce l'incidenza di tale inutilizzabilità sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Oltre a tale preliminare ragione di inammissibilità -già correttamente rilevata dal Tribunale, là dove evidenzia la genericità della questione- si deve altresì rilevare la manifesta infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa relativamente «al fatto che la DDA milanese ha richiesto ad altre 2 Анили Procure ed in particolare a quella di Busto Arsizio, copie di atti dei loro procedimenti», là dove «vi è divieto di utilizzabilità ai fini della custodia cautelare di atti provenienti da altro procedimento senza che vi sia stata una formale avocazione delle indagini o quanto meno riunione dei procedimenti». La deduzione difensiva, che sembra subordinare la possibilità di utilizzare gli atti provenienti da altri procedimenti soltanto in caso di avocazione o di riunione (con la conseguente necessità di trasmettere l'intero procedimento), è palesemente destituita di fondamento, in quanto è in palese contrasto con il dettato contenuto nell'art. 117, comma 1, cod.proc.pen. che espressamente conferisce al PM il potere di ottenere copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto quando ciò sia «necessario per il compimento delle proprie indagini>>. L'esercizio del potere di richiedere (e ottenere) copie di atti relativi ad altri procedimenti, dunque, pretende quale unico presupposto per la sua legittimità che esso sia «necessario per il compimento delle proprie indagini>>, ossia sia funzionale alle indagini in corso e, dunque, utili e utilizzabili in funzione investigativa. Il divieto di utilizzazione dedotto dalla difesa si mostra, dunque, palesemente infondato in quanto gli atti degli altri procedimenti sono stati acquisiti nel rispetto della legge, in forza di un potere riconosciuto dall'art. 117, cod.proc.pen. -proprio- in funzione investigativa e a tal fine utilizzabili. Vale allora ribadire che «poiché gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova non valgono, di per sè, a provare oltre - ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 117 e 371 cod. proc. pen. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare emessa sulla base di fotogrammi, estratti da ripresa televisiva a circuito chiuso, trasmessi al pubblico ministero procedente da altro ufficio di procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei medesimi soggetti per analogo reato di rapina)», (Sez. 2, Sentenza n. 5169 del 04/11/1999, Cerqua, Rv. 214668). La genericità del motivo e la manifesta infondatezza conducono alla sua inammissibilità. 3 Домаи 1.2. A eguale conclusione si deve pervenire anche per il secondo motivo di ricorso, anch'esso affetto da genericità e da manifesta infondatezza. Il tribunale ha rigettato la richiesta di retrodatazione della misura custodiale osservando che «non può operare il disposto dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (contestazione a catena). L'ordinanza relativa al procedimento "Bad Boys" risale al 2009, i fatti di cui al presente procedimento sono successivi in quanto l'associazione ex art. 416-bis, c.p. è contestata "accertata sino al 5/4/2019 e in permanenza attutale" e l'estorsione di cui al capo 5 è contestata come commessa tra il febbraio e l'agosto 2017». Tale motivazione risulta del tutto conforme ai principi di diritto fissati in materia, ove si è chiarito che «ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo (nella specie mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza», (Sez. 6, Sentenza n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511); Sez. 6, Sentenza n. 15821 del 03/04/2014, De Simone, Rv. 259771). Il Tribunale, dunque, ha correttamente rigettato la richiesta di retrodatazione, ponendo l'accento sulla posteriorità dei fatti in esame rispetto alla prima ordinanza, in quanto relativi al protrarsi della condotta associativa per fatti successivi al 2009, per come dimostrato anche dall'estorsione contestata nell'anno 2017, ossia in un'epoca indubitabilmente successiva al 2009. Il motivo in esame elude il confronto con la risposta offerta dal tribunale e, di fatto, non pone nessuna specifica questione attinente ai requisiti necessari ai fini della retrodatazione, contestando ai giudici di merito di non avere indicato la data di inizio di operatività dell'associazione. La mancata indicazione della data di inizio della operatività, però, non importa nessuna conseguenza quanto alla insussistenza dei requisiti richiesti per la retrodatazione, alla luce della non contestata posteriorità della condotta partecipativa oggetto dell'odierna cautela rispetto a quella che giustificava la misura cautelare del 2009. In assenza di contestazioni rispetto alla evidenziata posteriorità dei fatti, così come rilevata dal tribunale, il motivo si muove al di fuori del tema della sussistenza dei requisiti necessari alla retrodatazione così che, di fatto, non contiene specifici rilievi critici all'ordinanza impugnata, sul punto. Da qui la sua inammissibilità.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in valutazioni di merito che, in quanto tali, non possono essere dedotte in sede di 4 Sara legittimità. Si è a tal proposito osservato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel momento del controllo della motivazione, inoltre, non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Più in particolare, in tema di misure cautelari personali è stato ulteriormente precisato che «< il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). Il motivo di ricorso in esame -in effetti- sviluppa censure relative al contenuto delle intercettazioni e ne propone una lettura alternativa rispetto a quella ritenuta dal tribunale, così collocandosi al di fuori del perimetro di giudizio riservato al giudice di legittimità così come demarcato, in quanto censura le valutazioni del giudice, senza illustrare vizi riconducibili alla violazione di legge o alla manifesta illogicità e limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni sviluppate davanti il tribunale e da queste disattese. 5 Da qui l'inammissibilità anche dell'ultimo motivo e, con esso, del ricorso nella sua interezza.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3. Va disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co-1-ter disp-att. cod.proc.pen. Così deciso il 29/11/2019 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Domenico Gallo Ayeuro ·Gell DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 2 FEB. 2020 IL IL CANCELLIERE 6