Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
È perseguibile in Italia il delitto di lesioni personali colpose di cui agli artt. 582 e 583, commi primo e secondo, cod. pen. - devoluto alla competenza del giudice di pace - commesso all'estero, poiché, ferma restando l'applicabilità dei meccanismi di conversione delle pene edittali previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, per quanto concerne tutti gli altri effetti penali deve farsi esclusivo riferimento alle pene edittali stabilite dal codice penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2010, n. 36344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36344 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/07/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1338
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 46801/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DI NO IO, N. IL *29/11/1970*;
avverso la sentenza n. 1/2008 TRIBUNALE di BARI, del 26/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Stefano, in sost. Dell'avv. Dello Russo chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Saro Egidio che chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\DI NO IO ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 26.03.2009, del Tribunale di Bari, con cui, in grado di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal G.d.P. dello stesso capoluogo il 16.10.2007, in ordine al delitto di lesioni personali colpose in relazione all'art. 582 c.p. e art.583 c.p., commi 1 e 2, ha annullato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Con un primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per il reato contestato, commesso all'estero, per il quale non è stabilita una pena restrittiva della libertà personale. Si precisa che per il caso contestato, a partire dal 2.01.2002, data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non è più prevista la pena detentiva ma solo la pena della multa. Dunque, l'unica pena irrogabile del G.d.P. è quella della multa da Euro 258 ad Euro 2582 come previsto dal cit. D.Lgs. art. 52. Conseguentemente, in mancanza di una pena effettivamente applicabile restrittiva della libertà personale l'azione non poteva essere proposta ai sensi dell'art. 9 c.p. e, quindi, la sentenza è affetta da nullità assoluta. Il legislatore ha espressamente previsto con il richiamato art. 52 che per i reati di competenza del G.d.P. "le pene sono così modificate" trattasi di pene modificate e non di sanzioni sostitutive limitate al procedimento innanzi al G.d.P.. Con un secondo motivo, anch'esso già sottoposto all'esame del Tribunale, si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il giudice del gravame di merito non ha tenuto in conto, o meglio, non ha valutato adeguatamente la tesi difensiva del guasto meccanico (cedimento strutturale della sospensione anteriore) come avallata dal consulente di parte, liquidandola senza approfondite argomentazioni che ne dimostrino la assoluta inattendibilità.
Con memoria difensiva, depositata il 1 luglio 2010, il difensore della parte offesa, avv. Nicolo Alessandro Dello Russo, ha contestato il fondamento giuridico della tesi prospettata dal ricorrente con il primo motivo riportandosi alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto (sent. N. 2/2008); quanto al secondo motivo ne ha evidenziata la inammissibilità per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dei motivi esposti, il primo è infondato, il secondo è inammissibile, in quanto non consentito in sede di legittimità, perché concerne differenti valutazioni di risultanze processuali ed allegazioni in fatto, sicché il ricorso deve essere rigettato. Si condivide pienamente la soluzione offerta dal Tribunale in ordine alla questione proposta con il primo motivo, aderente alla risposta uniforme data da questa Corte con una serie di pronunce a partire dall'anno 2007 (V. sez. 5, sentenza n. 40229 del 21.06.2007, Rv. 238177; V. da ultimo Sez. 2 Sentenza n. 45543 del 16.10.2009, Rv. 2458/74) sia pure in materia di prescrizione, suffragate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 2 del 2008. La richiamata giurisprudenza ha affermato che "il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria e minaccia) è quello ordinario di cui all'art. 157 c.p., comma 1 e non già quello triennale previsto dall'art. 157 c.p., comma 5 - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 -
considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e da quella pecuniaria, le quali - come ritenuto dalla Corte Costituzionale con sent. n. 2 del 2008 - non possono identificarsi con le sanzioni paradetentive, applicabili nella specie, in quanto nel diritto vigente non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come richiesto dal disposto dell'art. 157 c.p., comma 5, ma costituiscono oggetto di un'opzione del giudice in alternativa all'irrogazione della pena pecuniaria...".
Il principio enunciato, così sintetizzato "ferma restando l'applicabilità dei meccanismi di conversione previsti dal D.Lgs. n.274 del 2000 in materia di reati di competenza del Giudice di pace,
per quanto concerne tutti gli altri effetti penali deve farsi esclusivo riferimento alle pene edittali stabiliti dal codice penale" è senz'altro applicabile, oltre alla questione relativa al termine di prescrizione, anche a quella procedurale che ci occupa. La Corte Costituzionale, infatti, con la richiamata sentenza ha affermato che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, le pene ivi applicabili "non sono sostitutive, in fase di applicazione, rispetto a quelle originariamente previste, ma sono frutto di un meccanismo di conversione preventivamente ed astrattamente previsto dal legislatore", così stabilendo un principio generale che prescinde dalla questione da essa trattata della prescrizione. Ed ancora, proprio per quel che riguarda gli effetti dei meccanismi di conversione rispetto alla normativa previgente, il Giudice delle leggi, ha fatto riferimento al brocardo "lex generalis posterior non derogat priori speciali" evidenziando "l'esigenza di valutare caso per caso la permanenza della ratio che ha ispirato la norma precedente e l'assenza di una chiara volontà abrogativa desumibile dalla norma successiva".
Per quanto riguarda il caso concreto sottoposto all'esame di questa Corte con il proposto ricorso, non emerge affatto la volontà del legislatore di abrogare le pene edittali previste dall'art. 590 c.p., ciò discende proprio dalle modifiche successivamente apportate a tale disposizione (V. L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 2, comma 2) che, lungi dall'escludervi le pene detentive, le ha addirittura aumentate. Conseguentemente la scelta del legislatore di devolvere una certa categoria di reati (tra cui quella delle lesioni colpose riportate a seguito di incidenti stradali) alla competenza del Giudice di pace, con contestuale previsione di meccanismi di conversione delle pene, non toglie che, ai fini sostanziali e procedurali, occorre sempre far riferimento alle pene edittali stabilite dal codice penale.
In definitiva, è proprio in base a queste ultime - e non a quelle che regolano la competenza per materia del Giudice di pace - che l'art. 9 c.p. ha stabilito l'interesse dello Stato (e della parte offesa) a vedere perseguiti in Italia determinati tipi di reato, tra cui quello contestato al ricorrente.
Quanto al secondo motivo, ricorda preliminarmente il collegio, in punto di connotati dei vizi di motivazione deducibili in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), che è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove;
in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496): il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non può cioè consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5, 4 ottobre 2004, n. 45420),' ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.
L'applicazione degli esposti principi al caso di specie impone, come rilevato, la declaratoria di inammissibilità del motivo in esame. Il Tribunale ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, facendo proprio l'iter motivazionale della sentenza del giudice di pace e, confutando, in maniera analitica, astrattamente persuasiva e scevra da vizi logici, la valutazione delle risultanze istruttorie prospettate dal ricorrente.
In definitiva il motivo di ricorso appare incentrato sulla contestazione dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuta dal tribunale: esso, risolvendosi in censure in fatto della sentenza impugnata, è precluso in questa sede di legittimità (art.606 c.p.p., comma 3). Sia il G.d.P. prima ed il tribunale, in sede di gravame, poi, hanno ritenuto che la condotta tenuta dall'imputato non fosse rispettosa dei criteri di ordinaria prudenza imposti dalle condizioni della strada percorsa (strada sterrata e percorsa per la prima volta, notte passata senza dormire a causa del persistente insabbiamento dell'auto), basando il loro convincimento su elementi di prova in forza dei quali si è ritenuto provato che la velocità mantenuta dal \DI NO\ fosse eccessiva e, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi, tanto da aver provocato il triplice sbandamento prima ed il successivo ribaltamento dell'auto con gravissime conseguenze fisiche per il trasportato \Giannini\.
Quanto alla specifica deduzione difensiva dell'imputato (guasto tecnico), a parte la sua proposizione enunciativa, giusto è il rilievo del Tribunale: quand'anche si volesse ritener che si sia verificato un guasto meccanico, come allegato dal consulente di parte, le conclusioni in ordine alla responsabilità dell'imputato non sarebbero diverse, sulla base dei principi in materia di colpa e di nesso causale, l'eventuale ipotetica effettiva realizzazione del guasto meccanico giammai potrebbe avere effetto interruttivo del nesso di causalità tra condotta colposa definitivamente accertata e ribaltamento dell'auto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010