Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2001, n. 10244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10244 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
E M ееee FOSIT N 6 O 4 8 I 9 5 Z /1 . A I /4 N R A - T 6 T 2 S B I ITALIANA U G 0244 R B E L I E R D R L A N NO ANO E D D I E S T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N R E N S E E I S T E A N A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12753/00 Dott. MA Delli Priscoli Dott. MA Cicala Consigliere Consigliere Cron. 72854 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone CASSAZIONE Ud. 08/05/01 TIRELLI Cons. Rel. Dott. Francesco CAMPIONE CIVILE CORI SU ha pronunciato la seguente: SENT ENZA 70555 N. sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente 1'Avvocatura Generale dello Stato, che la 12, presso rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
AB MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 125/03/99, depositata il 7/7/1999 dalla Commissione Tributaria regionale dell'Umbria. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 114:4 1 udienza dell'8/5/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Arena, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso;
La Corte, osserva quanto segue. Con sentenza in data 1/6/1999, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria accoglieva l'appello proposto da AB MA contro la decisione con cui la Commissione Tributaria di 1° Grado di Terni gli aveva negato il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme corrispostegli dal datore di lavoro a titolo di ferie non godute nell' anno 1991. L'Amministrazione delle Finanze ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione degli artt. 46 e 48 del DPR n. 917/1986, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. L'intimato non svolgeva attività difensiva e la udienza dell' 8/5/2001. R causa veniva decisa all'esito della pubblica 2 MOTIVI DELLA DECISIONE questione della tassabilità meno La dell'indennità di cui si discute è già venuta più volte all'esame di questa Suprema Corte, che l'ha decisa in senso positivo rilevando in proposito che gli artt. 46 e 48 del nuovo TUIR avevano ampliato la nozione di retribuzione imponibile, in via normale tutte le somme ricomprendendovi corrisposte al dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro. L'art. 48 aveva, infatti, partitamente disciplinato una serie di erogazioni ed indennità varie, così implicitamente riconfermando che per le altre non menzionate, come ad esempio quella di ferie non godute, valeva la regola generale di dalassoggettamento ad imposta purchè dipendenti rapporto di lavoro (C.Cass. 1994/07868, 1999/04134, 1999/007202, 2000/03847, 2000/03857, 2000/04405, 2000/04968 e 2000/05172). Non ravvisandosi alcun valido motivo per discostarsi da tale consolidato indirizzo, va ribadita la tassabilità dell'indennità di ferie non godute perché avente natura e funzione di compenso inteso a riequilibrare, sotto il profilo economico, gli effetti del lavoro scambiato nel periodo in 3 questione, traendo in ogni caso origine dalle posizioni soggettive attraverso quel rapporto costituite. Non essendosi uniformata al predetto principio, la impugnata Va pertanto cassata senzasentenza necessità di un rinvio degli atti al giudice di merito, perché non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di rimborso proposta dal AB alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Terni. La natura degli interessi in conflitto consiglia di dichiarare interamente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, cassa la sentenza impugnata e accoglie il ricorso, A decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del AB, dichiarando interamente compensate le spese di lite fra le parti. Roma, 1' 8/5/2001 Lauentofull. CONSIGLIERE IL CANCELERE C1 Innocence Battista IL PRESIDENTEи не сов ое DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 LUG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE Innocenze Battista 4