Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
Nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, di un bene in comunione legale tra i coniugi, intestato unicamente all'indagato, l'altro coniuge è estraneo agli effetti del provvedimento giudiziario e quindi non è legittimato all'impugnazione, a meno che non fornisca la prova che il valore del bene confiscato superi la quota dell'indagato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui il bene ricada in comunione, ma sia stato acquistato interamente dal coniuge estraneo alla condanna - o all'indagine -, questi assume la veste di terzo titolare dell'intero bene, con la conseguenza che potrà procedersi a confisca solo dimostrando l'esistenza di un rapporto interpositorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2016, n. 39349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39349 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
V 39 349 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - SENTENZA N.
1.998 Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere -REGISTRO GENERALE N. 9046/2016 ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE Rel. Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAFFEI MARIAROSARIA N. IL 13/07/1964 PIRONE CIRO N. IL 25/03/1964 avverso l'ordinanza n. 142/2015 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 05/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
2. Or cu concludere jer قدїї гдеть de rcors Udit i difensor Avv.; 1.Il Tribunale di Latina rigettava l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dei coniugi Pirone\FF. Il sequestro veniva disposto ai sensi degli artt. 121 cod. proc. pen. e 12 sexies L. n. 365 del 1992. Il Pirone, appartenente al corpo della Guardia di finanza era indagato per diversi episodi di concussione;
i beni nella disponibilità dei coniugi, sposati in regime di comunione dei beni, veniva ritenuti sproporzionati rispetti alle capacità reddituali lecite.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore della FF, munito di procura speciale, che deduceva vizio di legge, vizio di motivazione e violazione degli artt. 6, 7 e prot. 1 e 7 della Convenzione Edu. Si deduceva la carenza di motivazione in ordine alla riferibilità al Pirone dei beni vincolati alla FF. Questa aveva contratto con l'indagato matrimonio in regime di comunione legale dei beni ed avrebbe partecipato con le sue risorse lecite agli acquisti familiari: la FF sarebbe pertanto legittima titolare della metà delle quote dei beni in sequestro, non essendo stata provata la interposizione fittizia. Si deduceva, inoltre, la natura sostanzialmente sanzionatoria del vincolo reale imposto a persona non sottoposta ad indagine, in contrasto con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti umani.
3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Pirone che deduceva:
3.1. vizio di motivazione: la sproporzione sarebbe stata valutata facendo improprio riferimento agli indici Istat al fine di valutare la capacità reddituale in relazione al costo della vita;
si deduceva che, in ogni caso, i redditi leciti percepiti dalla coppia sarebbero stati sufficienti per giustificare l'acquisto dei beni vincolati;
3.2. carenza di motivazione in ordine al requisito della sproporzione: i redditi leciti e l'acquisizione ereditaria della FF escluderebbero la contestata sproporzione che sarebbe resa evidente anche dal fatto che il valore dei beni vincolati era di gran lunga superiore al profitto illecito generata dalla concussione.
4. Il Procuratore generale con requisitoria scritta instava per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse della FF è infondato 2 1.1.Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 1992, n. 356, opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Cass. sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014 Rv. 258790). Deve dunque essere fornita la prova del riconoscimento dell'interposizione fittizia anche del coniuge, essendo la presunzione (relativa peraltro) limitata all'accumulazione patrimoniale che, una volta provata l'interposizione, si presume illecita e genera un'inversione dell'onere della prova. Nessuna attenuazione dell'onere probatorio è riconosciuta invece nei casi in cui il vincolo reale incida beni di un terzo non legato da vincoli familiari all'indagato; in questo caso dovrà essere rigorosamente provata sia l'interposizione fittizia che l'illiceità e la sproporzione del patrimonio che si intende vincolare (Cass. sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259308, Cass. sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012 Rv. 253957). Quanto alla valutazione dell'interposizione del coniuge, la Cassazione ha chiarito che «la prova dell'accordo interpositorio può essere ricavata dagli stessi presupposti costitutivi della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, ossia dalla sproporzione fra il valore del bene confiscato ed i redditi o proventi delle attività lavorative lecite di tutti i componenti del nucleo familiare e dalla mancanza di giustificazione in ordine alla provenienza dei denaro utilizzato per l'acquisto. Ricorrendo tali circostanze, si può presumere che l'intestazione di un bene immobile al coniuge non dedito ad attività criminosa (anche se percettore di autonomo reddito, ma comunque insufficiente e sproporzionato all'acquisto) abbia natura interpositoria» (così Cass. sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep 2012, Rv. 252807).
1.2. Oltre alle richiamate linee interpretative il collegio condivide anche la giurisprudenza secondo cui la prova della intestazione fittizia resta necessaria (con le attenuazioni sopra indicate) nel caso in cui i coniugi siano soggetti al regime della comunione legale dei beni. Pertanto, che se oggetto della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, è un bene ricadente in comunione legale fra i coniugi, ma il bene è intestato unicamente al condannato (o all'indagato, in caso di sequestro preventivo), l'altro coniuge resta estraneo agli effetti del provvedimento giudiziario e non acquista neppure la qualifica di terzo confiscato (o sequestrato) e quindi 3 legittimato all'impugnazione, a meno che non fornisca la prova che il valore del bene confiscato supera quello della quota del condannato (o indagato). [...] Nel caso inverso in cui il bene ricada in comunione, ma sia stato acquistato individualmente dal coniuge estraneo alla condanna (o all'indagine), quest'ultimo viene in rilievo come terzo titolare dell'intero bene, con la conseguenza che intanto potrà procedersi a confisca, in quanto sia dimostrata l'esistenza di un rapporto interpositorio. Sul piano processuale, solo in questa ipotesi il coniuge è personalmente legittimato all'impugnazione del provvedimento di sequestro o di confisca. Ovviamente, qualora alla comunione legale si sovrapponga quella convenzionale, avendo i coniugi acquistato il bene congiuntamente, occorrerà considerare che ciascuno di essi, oltre ad essere titolare della comunione legale è anche proprietario pro quota del singolo bene» (così Cass. sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep. 2012, Rv. 252807). Dunque ogni bene riferibile al coniuge può essere vincolato se si prova l'interposizione fittizia sull base dei parametri indicati dalla Corte, ovvero la sproporzione dei beni rispetto al patrimonio familiare e la mancanza di giustificazioni 1.3. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la prova della interposizione della FF veniva dedotta dalle anomale circostanze che generavano l'ingresso nel patrimonio comune della coppia dei beni vincolati e, dalla sproporzione di tali beni non solo con i redditi del Pirone, ma anche della coniuge FF.
1.4. Infine: la dimostrazione della interposizione fittizia esclude la dedotta violazione del diritto convenzionale, eventualmente invocabile solo quando il vincolo reale incida i beni di persone non coinvolte nei fatti di penale rilevanza, evenienza estranea al caso di specie, tenuto conto della emersione della interposizione fittizia.
2. Il ricorso proposto nell'interesse del Pirone è infondato.
2.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Cass. sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430;Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Il vizio di legge si estende anche alla assenza di motivazione o alla motivazione apparente, ovvero riconoscibile sotto il profilo grafico, ma, invero, avulsa dalle risultanze processuali o fondata su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Cass. sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Cass. sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). Nel caso di specie il ricorrente con doglianza ai limiti dell'inammissibilità deduceva l'inesistenza la violazione di legge per insussistenza dei presupposti per l'attivazione del vincolo cautelare con particolare riferimento alla insufficienza del ricorso agli indici Istat per determinare la spesa media del nucleo familiare Pirone\FF. Si tratta di doglianza infondata. Il collegio non ignora l'orientamento emerso in materia di misure di prevenzione patrimoniale dove ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti non è sufficiente il generico richiamo agli indici Istat, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi (Cass. sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Rv. 266426). Nel caso di specie, tuttavia, in sostanziale coerenza con tali linee ermeneutiche (esportabili alla materia della confisca atipica), il collegio territoriale non faceva né acritico, né esclusivo riferimento agli indici Istat per valutare la sproporzione, ma effettuava una penetrante analisi del compendio patrimoniale dei coniugi Pirone\FF che, partendo dal fatto che la capacità di risparmio dei due impiegati pubblici era stata esaurita dallo sforzo economico compiuto per l'acquisto degli immobili di via Docibile, e valutate le entrate extrastipendiali, ovvero gli introiti ereditari e l'affitto dell'immobile di via Sermoneta, giungeva a valutare la sproporzione tra la spesa riconducibile alla coppia negli anni tra il 2006 ed il 2011 (pari ad euro 346.000) e la ricchezza accumulata in quegli anni (pari ad euro 238.495,10). La valutazione in ordine alla sproporzione risulta dunque "confermata", ma non "fondata", sulla capacità di risparmio valutata sulla base dei contestati indici Istat (che consentivano la previsione di un risparmio mensile medio di circa 1000 euro). La sproporzione rilevata è peraltro di tale entità che non risulta immediatamente dipendente dalla capacità di risparmio. Né risulta decisiva la 5 allegazione difensiva relativa alla giacenza di euro 60.000 risalente nel 2006, dato che anche tale somma non incide sulla consistente sproporzione rilevata.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse del Pirone. Il requisito della sproporzione risulta ampiamente motivato attraverso l'analisi si tutte le risorse patrimoniali a disposizione dell'indagato ed essendo del tutto ininfluente ai fini della confisca allargata prevista dall'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 (e la relativa misura cautelare come nel caso di specie) l'ammontare del profitto del reato per cui si procede, elemento che non condiziona l'imposizione del vincolo fondato sul diverso requisito del difetto di proporzione tra risorse disponibili e risorse di derivazione lecita (Cass. sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011, dep. 2012, Rv. 252849, Cass. sez.un, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226490).
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016 Il Presidente L'estensore Sandra, Recchione Antonia Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 SEX 2016 039 IL ER LI Comping 6