Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti non è sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2016, n. 14047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14047 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
14047 / 1 6 ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 206 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO N. Dott. CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 22447/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - ANDREA FIDANZIADott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM ON N. IL 21/11/1972 avverso il decreto n. 135/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 01/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. $ Udit i difensor Avv.; Ale Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla misura patrimoniale. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catania, con decreto dell'1/4/2015, a conferma di quello emesso dal locale Tribunale, ha disposto, a carico di IA LF, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - per anni tre, ai sensi degli artt. 1 e 4 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, e l'imposizione a titolo di cauzione della somma di € 3.000, nonché la confisca dei seguenti beni: - autovettura Renault Clio tg DL433FF di proprietà di BR AN (moglie del proposto) e IA AN (sorella del proposto), acquistata nel 2007 per l'importo di € 14.696; - motociclo Honda tg DN15934 di proprietà di BR AN, acquistato nel 2009 per l'importo di € 3.500; - quote della società "In The World" di BR GI & C. sas.
2. La misura personale è stata disposte a carico di IA perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto condannato dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Catania in data 22/9/2012 per associazione mafiosa ed altri reati di favoreggiamento, intestazione fittizia di beni ed estorsioni. La misura reale è stata disposta perché a seguito di perizia contabile disposta nel corso del procedimento - il valore dei beni è apparso sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dal nucleo familiare del proposto negli anni dal 2000 al 2010 e "le affermazioni difensive in ordine alla legittima provenienza dei beni sottoposti a confisca, in base a una lettura critica dell'applicazione dei dati emergenti dagli indici ISTAT, non trovano alcun obbiettivo riscontro". In primo grado era stato evidenziato che, in tutti gli anni presi in considerazione, le spese del nucleo familiare, calcolate secondo le tabelle ISTAT, erano state costantemente e notevolmente superiori alle entrate (oscillanti tra un minimo di € 4495 ed € 14.808) dichiarate o accertate (la differenza, sempre negativa, era stata, in media, di circa € 18.000 all'anno nel corso del decennio, per complessivi € 180.000 circa). Il perito aveva calcolato una spesa annua familiare pari ad € 22.000-27.000 circa.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla misura patrimoniale il difensore del proposto, lamentando- con riguardo alla una violazione di legge e un vizio di motivazione Ill 2 determinazione delle spese del nucleo familiare nel periodo considerato. In appello deduce era stata contestata l'impostazione del Tribunale, che aveva - applicato meccanicisticamente le tabelle ISTAT relative alla media dei consumi familiari, calcolata tenendo conto di una spesa minima ed una spesa massima all'interno della medesima categoria, senza tener conto dell'effettivo tenore di vita del soggetto considerato e del suo nucleo familiare. Inoltre, era stato evidenziato che nel 2007, a fronte dell'acquisto della Renault Clio, era stato dato in permuta altro mezzo, del valore di € 5.400, e che l'automobile era stata acquistata a rate in comproprietà tra la moglie e la sorella del proposto;
che la Honda, acquistata nel 2009, era stata venduta nel 2010, prima della notifica del provvedimento di sequestro (che è del 2012); che IA era, nella società In the World, solo socio accomandante e che non aveva effettuato alcun conferimento nella società suddetta, priva, peraltro, di beni e di qualsiasi valore economico. Ebbene, a fronte di tali critiche specifiche, conclude, la Corte d'appello ha omesso di fornire risposta, trincerandosi dietro una motivazione "laconica", dal contenuto assertivo e autoreferenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Pur dovendosi ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza della disposizione dell'art. 10, comma 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, non è revocabile in dubbio che tale vizio ricorre non solo quando la motivazione sia mancante del tutto, ma anche quando questa presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Tale situazione ricorre nella specie, essendosi la Corte d'appello limitata a postulare una "sperequazione patrimoniale", di cui non ha illustrato la misura e le caratteristiche, e a negare che le affermazioni difensive in ordine alla legittima provenienza dei beni sottoposti a confisca trovino obbiettivo riscontro "in base a una lettura critica dell'applicazione dei dati emergenti dagli indici ISTAT". Trattasi, all'evidenza, di motivazione generica e stereotipata (come sostenuto dal ricorrente), che non rende conto dell'iter logico seguito per accertare la "sperequazione" postulata, né contiene una critica ragionata degli aromenti difensivi. Tale deficienza non è superata dal richiamo della motivazione resa in prima cura, giacché proprio questa motivazione era stata oggetto di specifica censura, con la contestazione dei criteri seguiti per la determinazione della spesa media familiare e, quindi, per l'accertamento della sproporzione tra redditi e 3 аш attività dichiarate e valore degli acquisti. Ne consegue che la Corte d'appello non poteva trincerarsi dietro il generico richiamo degli indici ISTAT, ma avrebbe dovuto entrare nel merito delle allegazioni difensive per dimostrare, sulla base dei valori accertati, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti effettuati nel periodo preso in considerazione. D'altra parte, non è senza fondamento il rilievo che le tabelle elaborate dall'ISTAT per determinare la spesa media familiare e quindi la capacità di - risparmio delle famiglie - sono meramente indicative e vanno lette alla luce degli ulteriori dati accertati in sede di indagine, in considerazione della gran varietà di condizioni sociali ed ambientali riscontrabili sul territorio nazionale, nonché dei dei differenti modi di vita dei singoli e delle famiglie (circostanze su cui nulla - nello specifico – è detto). La motivazione con cui è stata affermata la sussistenza della condizione richiesta per l'applicazione della misura patrimoniale manca, quindi, delle caratteristiche minime per essere ritenuta sussistente, con la conseguenza che il decreto impugnato va annullato con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 4/2/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (paoide(Paolo Bruno) (Antonio Set RoРольво DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 7 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise иJun ш 4