Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
La restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a fini di prova deve essere disposta su richiesta dell'interessato, oltre che d'ufficio, dal pubblico ministero durante le indagini preliminari con decreto che è soggetto ad opposizione nelle forme dell'articolo 127 cod. proc. pen. e, successivamente, con ordinanza emessa de plano, ma passibile di incidente di esecuzione, da parte del giudice di merito che procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/1998, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 22.9.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 2646
3. " GO CE " REGISTRO GENERALE
4. " ER AM " N. 10309/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TE LD, nato a [...] il [...];
avvero l'ordinanza in data 16.10.1997 del Gip presso il Tribunale di Brindisi;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. b. Oliva;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per la conversione del ricorso in incidente di esecuzione. FATTO E DIRITTO
TE LD, nei cui confronti era stata presentata richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di corruzione, ricorre avverso l'ordinanza in data 16.X.1997 con la quale il Gip presso il Tribunale di TE ha respinto la richiesta di restituzione di somme di denaro sottoposte a sequestro probatorio.
Il ricorrente denuncia nell'ordine:
a) la violazione dell'art. 127 c.p.p., essendo stato adottato il provvedimento con la procedura de plano;
b) la violazione dell'art. 125 c.p.p., stante la assoluta mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive supportate da consulenza tecnica contabile.
Il procuratore generale ha chiesto con requisitoria scritta la conversione del ricorso in incidente di esecuzione e la trasmissione degli atti al giudice competente per la trattazione, ed a tale conclusione deve seguire conforme statuizione del Collegio. Infatti, secondo quanto recentemente ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. 14.12.1994, Ric. Adelio) alla restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a fini di prova sono obbligati su richiesta dell'interessato, oltre che d'ufficio, il pubblico ministero durante le indagini preliminari con decreto che è soggetto ad opposizione nelle forme dell'art. 127 c.p.p. (cfr. art. 263, commi 4^ e 5^, c.p.p.) e, successivamente, in virtù di ordinanza emessa de plano (art. 263, 1^ comma, c.p.p.) ma possibile di incidente di esecuzione (conf. Sez. 3^, 27/2/1991, Rizzuto, mass. 186495; Sez. V, 30-9-1993, Bartke, mass. 195238) il giudice di merito che procede.
In applicazione di tale principio, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, il ricorso del TE, di per sè inammissibile, deve essere convertito in incidente di esecuzione, in ossequio alla regola (art. 568 c.p.p.) della salvezza dell'atto processuale fin quando sia possibile.
Gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Brindisi per la relativa decisione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione convertito il ricorso in istanza di incidente di esecuzione contro l'impugnata ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brindisi, dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per la relativa decisione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1999