Sentenza 28 novembre 2012
Massime • 2
Ai fini della confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, il riferimento, quale parametro di accertamento presuntivo della legittima provenienza dei beni oggetto di ablazione, alla proporzione tra i valori delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra il reddito dichiarato dall'interessato ai fini fiscali o alla propria attività economica non va inteso in senso alternativo ma concorrente.
La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, né può farsi riferimento all'indagine sulla sproporzione ed alla natura alternativa o cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art. 12 sexies cit.
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2012, n. 49876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49876 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2012 |
Testo completo
M 4 9 8 7 6 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TITO GARRIBBA -Presidente SENTENZA N. 1648/2012 Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI LANZA - Consigliere - N. 29802/2012 Dott. ANNA PETRUZZELLIS Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OG AD N. IL 30/11/1979 avverso l'ordinanza n. 128/2012 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 08/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Grov e D'supel сви на свето yetten' il rico Udit i difensor Avv.; CL 'sposin dale Сои свето کصی l'accopliment del ucono * UR SA Considerato in fatto 1. Con ordinanza del 25/06/2010, il g.i.p. del Tribunale di Milano ordinava il sequestro preventivo di diverse unità immobiliari intestate a OG AD sul presupposto che, in realtà, appartenessero al convivente AL UN indagato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e usura aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Avverso la suddetta ordinanza la IO, con istanza del 8/06/2011, chiedeva la revoca del sequestro ma il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5/10/2011, la rigettava.
3. Avverso la suddetta ordinanza, la IO proponeva appello ex art. 322 bis cod. proc. pen, ma il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4/11/2011, lo respingeva ritenendosi formato il giudicato cautelare;
4. Interposto ricorso in Cassazione, la Corte con decisione del 20 aprile 2012, annullava il provvedimento impugnato in punto al giudicato cautelare e disponeva il rinvio al Tribunale di Milano in funzione di giudice dell'appello giusta l'art 324 cpp.
5. Il Giudice del rinvio confermava nel merito nuovamente il provvedimento impugnato con la decisione oggetto dell'odierno ricorso.
6. Avverso tale ultima decisione la IO ha proposto l'odierno ricorso in cassazione articolando all'uopo due diversi motivi.
6.1 Con il primo motivo ha addotto violazione di legge ex art 606 comma I lettera c dell'art 322 bis cpp letto in relazione all'art 310 stesso codice per mancata trasmissione da parte del PM di uno degli atti sui quali si fonda l'ordinanza appellata . Non risulterebbe in atti, in particolare la formale trasmissione della ordinanza emessa nel procedimento penale principale , per quel che qui interessa, promosso primariamente ai danni di AL UN, soggetto cui si attribuisce la titolarità sostanziale dei beni oggetto del sequestro reso nei confronti della ricorrente;
provvedimento preso in considerazione dal Tribunale della libertà nel motivare la decisione in contestazione.
6.2. Con il secondo motivo la IO lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all'art 12 sexies legge 356/92 per aver considerato funzionali alla valutazione della legittima provenienza dei beni oggetto di sequestro i soli redditi fiscalmente comprovati e non anche quelli privi di un riscontro fiscale compiutamente documentati . Ancora, deduce vizio di motivazione, assertivamente contraddittoria e illogica nella parte in cui non si considerano le indicazioni istruttorie per lo più documentali, a sostegno della provvista utilizzata per gli acquisti, privando anche di peso specifico le dichiarazioni testimoniale rese in favore della ricorrente. Ritenuto in diritto 7. Il ricorso è manifestamente infondato e merita la declaratoria di inammissibilità.
8. Palesemente pretestuoso deve ritenersi il primo motivo di ricorso, relativo ad una affermata violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale, nel motivare, preso in considerazione richiamandolo, un provvedimento non ritualmente acquisito in atti ( id est, quello applicativo della misura cautelare personale emessa ai danni del AL UN, ritenuto, nell'assunto accusatorio, l'effettivo titolare dei beni sequestrati nella formale titolarità della ricorrente ). La disamina degli atti, favorita dalla natura del vizio lamentato, tradisce immediatamente l'inconsistenza del rilievo sol che si consideri che la ordinanza richiamata nella motivazione del provvedimento in contestazione costituisce un unicum inscindibile con il provvedimento di sequestro reso ai danni della odierna ricorrente ( si tratta del medesimo provvedimento contestualmente contenente misure cautelari personali e reali). Ne consegue che, per quanto la IO risulti essere estranea a qualsivoglia imputazione nel procedimento penale promosso, tra gli altri, ai danni del AL, la stessa, per forza di cose, ha avuto contezza + del provvedimento richiamato dal Tribunale quantomeno in sede di esecuzione del sequestro della cui legittimità oggi si lamenta. Considerazione questa che elide in radice qualsivolglia fondatezza in punto alla lamentata violazione del diritto di difesa. E ciò tralasciando il fatto che , sempre per il medesimo motivo legato alla inscindibilità di contenuto motivazionale tra sequestro e misura personale, il detto provvedimento altro non poteva costituire se non il substrato documentale imprescindibilmente sotteso alla valutazione chiesta al Giudice chiamato a sindacare la richiesta di revoca, nella specie negativamente esitata, costituendo, lo stesso, la base provvedimentale originaria sulla quale doveva cadere ogni considerazione afferente la invocata revoca .
9. Quanto al secondo motivo va ribadito che il ricorso in cassazione volto a sanzionare la illegittimità di una misura cautelare reale può essere proposto solo per violazione di legge giusta il tenore di cui all'art. 325 cpp . Per tale ultima via, può trovare ingresso anche il vizio afferente la motivazione purchè si verta in ipotesi di omissione totale della motivazione o, ancora, di motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto ( tale da inficiare in radice il cammini logico della motivazione stessa ) con esclusione della motivazione insufficiente e non puntuale.
9.1 Nella specie, il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa ha preso in ' considerazioni i rilievi critici mossi avverso il provvedimento di reiezione dell'appello avuto riguardo alla disponibilità finanziaria dedotta dalla ricorrente siccome volta a sostenere gli acquisti oggetto di ablazione ( i redditi non fiscalmente dichiarati;
le regalie dei familiari;
i proventi derivanti dalle dazioni dell'ex coniuge) per poi concludere, con motivazione sintetica ma frutto di una valutazione critica espressamente prospettata per ciascun punto delle osservazioni di segno contrario mosse dalla ricorrente , per la insufficienza probatoria degli elementi addotti a supporto del rispettivo assunto difensivo. Ne viene la manifesta infondatezza del rilievo se volto a lamentare, nei termini sopra riferiti, la mancanza di motivazione e, ancor più in radice, la inammissibilità dei rilievi concretatisi in una denunzia di contraddittorietà della motivazione rispetto alle emergenze processuali, non [E 2 potendo di certo entrare in questa sede il giudizio legato al travisamento probatorio, estraneo al limite imposto dall'art 325 cpp . 11. Considerazione a parte merita il riferimento alla violazione di legge per aver il Tribunale ritenuto che, nel valutare la legittima provenienza dei beni, non può farsi legittimo riferimento ai redditi diversi da quelli fiscalmente comprovati;
e ciò, nell'assunto contestato dalla odierno ricorrente, in adesione all'orientamento in forza al quale l'utilizzo dei parametri di legge della sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato oppure tra detto valore e l'attività economica in genere sarebbe alternativa e non concorrente . 11.1 Il motivo muove da un equivoco di fondo del quale soffre a monte la valutazione sottesa alla decisione impugnata risentendone a valle il ricorso che occupa. Va ricordato come recentemente proprio questa sezione della Corte (si veda Sez. 6, n. 21265 del 2012; ancora, id, n. 29926 del 31/5/2011), differenziandosi rispetto ad un orientamento consolidato ma risalente, ha avuto modo di sottolineare come ai fini della confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art 12 sexies, il riferimento - contenuto in detta norma, quale parametro di accertamento presuntivo della legittima provenienza dei beni oggetto di ablazione alla proporzione tra i valori delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra il reddito dichiarato Thi dall'interessato ai fini fiscali o alla propria attività economica non va inteso in senso alternativo ma concorrente . 4 L'opzione ermeneutica ha un rilievo non indifferente. Se il riferimento fosse alternativo, a fronte di una incapienza reddituale riscontrata fiscalmente a nulla varrebbe rifarsi ad altre fonti reddituali sottratte indebitamente al fisco (cfr in tal senso Sez. 1, n. 2860/1994, Moriggi), ritenendosi al fine, per riscontrare la sperequazione utile alla confisca, sufficiente la presenza di uno solo dei detti parametri di sproporzione, così da rendere assoggettabili ad ablazione beni di valore non proporzionato ai redditi dichiarati, anche se proporzionati all'attività svolta priva di riscontro fiscale. Per contro, nella visione che anche questo Collegio mostra di preferire, una ricostruzione concorrente e non alternativa dei riferimenti al reddito fiscalmente comprovato piuttosto che alla presenza di provviste finanziarie comunque provenienti dalla lecita attività propria dell'interessato pur se prive di riscontro reddituale, consente all'interprete di considerare, per escludere la presunzione della illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate, tutte le fonti lecite e proporzionate di produzione, quali che esse siano. Non rileva che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali ovvero dal giro di affari comunque connesso all'attività economica svolta, anche se non evidenziato, in toto o in parte, nella dichiarazione dei redditi: la non proporzionalità del primo finisce con l'essere superata dalla proporzionalità del secondo giacchè, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, condotta antigiuridica quest'ultima che, pur sanzionabile sotto il profilo fiscale, esula dalla ratio e dal campo operativo dell'istituto previsto dal richiamato art. 12 sexies. Giova tuttavia chiarire che il binomio tra disponibilità finanziarie riscontrate redditualmente o comunque riferibili all'attività dell'interessato nel raffronto proporzionale con le accumulazioni patrimoniali da confiscare, così come dettato dall'art 12 sexies citato, costituisce ragione di riferimento avuto riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato ( la situazione non cambia per le misure di prevenzione patrimoniale quanto al proposto ) cui si ascrive, formalmente o sostanzialmente, la titolarità delle utilità oggetto di ablazione. Per contro, il richiamo a tali parametri tipizzati normativamente finisce per apparire fuorviante laddove, come nella specie, la valutazione della proporzione tra redditi e patrimonio venga effettuata avendo ad oggetto la posizione del terzo che si riveli essere solo il formale intestatario dei cespiti da confiscare . In siffatta evenienza , la sperequazione tra accumulazioni patrimoniali e disponibilità finanziarie, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto alla liceità della accumulazione stessa, costituisce uno dei possibili momenti logici da porre a conforto dell'asserto accusatorio che mira a contestare la natura fittizia di tale imputazione patrimoniale a fronte della disponibilità sostanziale del bene siccome riferibile all'indagato o imputato ( id est l'autore di una delle ipotesi di reato calendate nel comma I dell'art 12 sexies o anche l'effettivo titolare dell'utilità nella ipotesi del trasferimento fraudolento di cui al precedente art 12 quinquies ); o, in alternativa, ed in contrapposizione a siffatta ipotesi costituisce spunto difensivo di segno opposto per superare l'asserto ' accusatorio in presenza di collegamenti tra gli interessati, primariamente legati a parentele, affinità o ragioni di ZA , che possano favorire a monte la dimostrazione della prospettazione legata alla natura fittizia della intestazione del cespite. Ora, è di tutta evidenza che, laddove come nella specie, l'indagine patrimoniale e finanziaria afferisca alla posizione del terzo formale intestatario del cespite sequestrato, i parametri segnalati dalla legge nell'ottica della sproporzione per attivare la presunzione sulla illegittima provenienza dei fondi utilizzati al fine vengono richiamati fuor di ragione, trovando il relativo accertamento soluzione negli ordinari canoni di composizione probatoria, sganciati dalla presunzione favorita dall'art 12 sexies;
e del pari fuori di ragione si rivela essere il riferimento a siffatta indagine quanto al confronto interpretativo sopra richiamato in ordine alla natura alternativa o cumulativa del parametri richiamati dell'art 12 sexies, che non si riferiscono alle capacità del terzo e per le quali non vale in alcun modo dubitare della possibilità di utilizzare, a dimostrazione della riferibilità esclusiva del cespite in contrasto alla prospettazione accusatoria, eventuali dati attestanti la presenza di provviste finanziarie pur non riscontrate fiscalmente ( finanche il prezzo o profitto di reato al terzo ascrivibile, rilevando al fine esclusivamente l'ipotesi delittuosa tipizzata a carico del soggetto che si afferma essere autore di una delle ipotesi di reato di cui all'art 12 sexies citato). Fuorviante, dunque, si rivela essere l'indicazione normativa operata dal Tribunale nel rendere le valutazioni legate alla proporzione reddituale tra fonti finanziarie e cespiti sequestrati rese con riferimento alla posizione della IO e sottese all'accertamento della titolarità effettiva dei beni oggetto di sequestro;
conseguentemente fuorviata è parimenti la contestazione posta a fondamento del motivo legato alla affermata violazione di legge in relazione ad un dato normativo che in parte qua non trova ragione di applicazione. Si tratta tuttavia di errore che non inficia il provvedimento che occupa. Se è vero che il Tribunale, nel rifarsi al contrario orientamento espresso rispetto a quello recentemente segnalato da questa Sezione, detta al fine, un principio in apparenza contrario a quella che pare essere per quanto sopra evidenziato, la più corretta interpretazione in parte qua del dato normativo richiamato per altro verso non può che rimarcarsi che tale ' e di conseguenza anche il rilievo in cui si sostanzia il valutazione ermeneutica di fondo 1 motivo di ricorso in oggetto - è erroneamente indirizzata ad una situazione in fatto diversa da quella utile a giustificare l'applicazione del relativo principio. In ogni caso, poi, per quel che primariamente interessa, il Tribunale, nel corpo della motivazione, pur richiamandosi in modo fuorviante a tale principio, ha poi di fatto debitamente motivato in punto alla riferibilità sostanziale del bene in questione al AL piuttosto che alla ricorrente, mera intestataria formale dei beni, muovendo dal rapporto di ZA corrente tra i due ( utile in sé ad incidere sull'ambito probatorio nel raffronto tra titolarità effettiva e/o meramente fittizia ), guardando ai dati probatori correlati agli effettivi esborsi erogati per gli acquisti rispetto al dato contrattuale, segnalando altri momenti indiziari a conferma della riferibilità sostanziale dei cespiti al valle ( le dichiarazioni di VA LI e quelle del AV Claudio) e soprattutto, per quel che qui interessa, rilevando l'incapiente disponibilità finanziaria della ricorrente rispetto alle acquisizioni in esame ben oltre il mero dato reddituale ( avendo smontato, punto per punto, le indicazioni di segno contrario segnalate dalla difesa della IO : si guardi al riferimento all'indimostrata sussistenza delle regalie dei familiari;
l'inadeguatezza probatoria delle fonti reddituali non comprovate fiscalmente;
l'indimostrata percezione dei fondi erogatigli dall'ex coniuge ). Pur partendo da una affermazione in linea di principio errata per più ragioni (l'utilizzazione dei parametri di sperequazione dettati dall'art 12 sexies peraltro in una accezione interpretativa non condivisibile), il Tribunale ha poi di fatto, con la motivazione sottesa al provvedimento impugnato, ricondotto il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla conclusione in contestazione dentro i binari della disciplina normativa da attagliare alla specie, finendo per ascrivere all'indagato AL la disponibilità sostanziale dei beni sequestrati nella formale titolarità della IO prescindendo del tutto dal riscontro fiscale delle disponibilità finanziarie ascritte alla terza interessata;
piuttosto, è giunto a riferire al AL la disponibilità sostanziale beni sequestrati alla IO avvalendosi al fine di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e finendo per smentire la petizione di principio, erroneamente ma solo apparentemente posta a sostegno della decisione assunta ( all'uopo considerando e ' superando sul piano della conferma probatoria le considerazioni difensive legate alle affermate disponibilità finanziarie, non riscontrate fiscalmente, riferibili alla odierna ricorrente) .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott Tito Garribba Dott Benedetto Paterno Raddusa Jarnishe - DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC 2012 KOFUNZIONARIO GIUDIZIARIO