Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2012, n. 49876
CASS
Sentenza 28 novembre 2012

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Ai fini della confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, il riferimento, quale parametro di accertamento presuntivo della legittima provenienza dei beni oggetto di ablazione, alla proporzione tra i valori delle utilità acquisite letti in raffronto al binomio tra il reddito dichiarato dall'interessato ai fini fiscali o alla propria attività economica non va inteso in senso alternativo ma concorrente.

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, né può farsi riferimento all'indagine sulla sproporzione ed alla natura alternativa o cumulativa dei parametri richiamati dallo stesso art. 12 sexies cit.

Commentario1

  • 1La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non
    Tommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2012, n. 49876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49876
Data del deposito : 28 novembre 2012

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