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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in accoglimento del ricorso: a) dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nr. 035 2024
90033519 82/000 emessa in data 25 ottobre 2024 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, sede di Cremona (26100-Cr), alla via Fabio Filzi nr. 40/F e notificata in data 29 novembre 2024, nonché ogni atto o provvedimento prodromico, anche se non notificato, giacché giuridicamente inesistente e/o comunque nulla, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
b) annullare gli atti impugnati e, quindi,
l'intimazione di pagamento nr. 035 202490033519 82/000 emessa in data 25 ottobre 2024 dall'Agenzia delle entrateRiscossione, sede di Cremona (26100-Cr), alla via Fabio Filzi nr. 40/F e notificata in data 29 novembre
2024, nonché ogni atto o provvedimento prodromico, anche se non notificato, giacché giuridicamente inesistente e/o comunque nulla, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
c) condannare l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. nr. 546/1992, oltre che al rimborso del contributo unificato tributario.
Resistente: dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi il ricorso proposto, per le ragioni espresse nei motivi sopra rassegnati, con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite. In via gradata, in caso di denegato e non creduto accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso da Agenzia delle
EntrateRiscossione n.q., e per l'effetto, condannare e porre a carico dell'Ente Impositore in via esclusiva ogni eventuale spesa di soccombenza, manlevando e tenendo indenne l'Agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Chiamata in causa: rigettarsi il ricorso von condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ricevuto da questa Corte di Giustizia Tributaria in data 16 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, nel già costituito contraddittorio con Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe e notificata in data 29 novembre 2024 con la quale gli era stato intimato il pagamento di € 84.477,08 portato da due cartelle, asseritamente notificate, rispettivamente, il 23 giugno 2008 e il 7 settembre 2011 in relazione a due avvisi di accertamento relativi all'IRPEF dovuta, per il primo, per l'anno 2002 e per il secondo per l'anno 2005.
Sosteneva, in generale, che l'atto impugnato fosse affetto “da illegittimità derivata per l'assoluta inesistenza dei titoli esecutivi, dalla intervenuta decadenza dell'ente impositore alla riscossione della pretesa tributaria e della maturata prescrizione del tributo in esso richiamato” e formulava, in particolare, i seguenti motivi di impugnazione.
I. Nullità degli avvisi di accertamento. Richiamato l'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente pro tempore, il ricorrente evidenziava che l'ente impositore ha l'obbligo di notificare al contribuente l'avviso di accertamento entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero il quinto anno successivo nel caso di omessa dichiarazione e sosteneva che, poiché, nel caso di specie, i due avvisi di accertamento mai gli erano stati notificati gli stessi non fossero divenuti titolo esecutivo e, pertanto, che non potessero essere iscritti a ruolo dall'ente impositore per poi essere riscossi tramite cartella di pagamento.
II. Nullità delle cartelle di pagamento. Nel ricorso si sosteneva, altresì, che neppure le cartelle fossero mai state notificate di talché, laddove la resistente non avesse fornito la relativa prova nel giudizio, necessariamente l'intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere dichiarata illegittima.
III. Decadenza dell'ente impositore. La mancata notificazione degli avvisi di accertamento entro i termini previsti dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 secondo il ricorrente comportava comunque la decadenza del potere dell'ente impositore di esigere il pagamento del credito accertato.
IV. Prescrizione dell'IRPEF. In ogni caso, risultando l'imposta dovuta, rispettivamente, per l'anno 2002 e per l'anno 2005, all'atto dell'asserita notifica delle cartelle doveva ritenersi ormai decorso il termine di prescrizione del credito tributario, infatti “pacificamente quinquennale”.
Formulata preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, il ricorrente concludeva quindi chiedendo di: dichiarare l'illegittimità e quindi annullare l'impugnata intimazione di pagamento nonché ogni atto o provvedimento prodromico, anche se non notificato, giacché giuridicamente inesistente e/o comunque nulla, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
condannare l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. nr. 546/1992, oltre che al rimborso del contributo unificato tributario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione. Eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente impositore – violazione dell'art. 14 comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 (nel caso di specie Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 3 e Dir.prov.le II di Napoli - uff. controlli) dal momento che col ricorso si era eccepita l'illegittimità dell'atto della riscossione quale conseguenza del difetto di notifica di atti (gli avvisi di accertamento) emessi dall'ente impositore. Nel merito, deduceva di avere regolarmente notificato le due cartelle di cui all'intimazione e produceva al riguardo la relativa documentazione. Sosteneva altresì che, in relazione a dette cartelle, erano stati successivamente emessi precedenti avvisi di intimazione, anche questi regolarmente notificati. La circostanza che tanto le prime quanto i secondi non fossero stati impugnati determinava per la resistente l'inammissibilità delle doglianze portate nei confronti dell'atto da ultimo impugnato. Questo valeva anche per le eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione in relazione alla quale, peraltro, il termine rilevante era quello decennale siccome riferito al credito portato da cartelle mai impugnate e quindi divenute definitive. In ogni caso, ai fini della prescrizione, secondo la ricorrente, si sarebbero dovuti considerare i periodi di sospensione legale e in particolare quello previsto dapprima dalla Legge n.147/2013 e Legge n.68/2014 (sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali dal 01.01.2014 al 30.06.2014) e poi dal D.L. n.41/2021 (proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione per tutti gli atti i cui termini di decadenza e prescrizione cadevano nel periodo intercorrente tra l'08.03.2020 ed il 30.04.2021). Da ultimo, la resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze del ricorrente, questa spettando esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Concludeva la resistente chiedendo declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso proposto, con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite;
in via gradata, in caso di denegato e non creduto accoglimento delle avverse domande, accertamento e declaratoria di difetto di legittimazione passiva e di legittimità del procedimento di riscossione intrapreso da Agenzia delle Entrate Riscossione, con la conseguente messa a carico dell'Ente Impositore in via esclusiva di ogni eventuale spesa di soccombenza, con manleva dell'Agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole;
in ogni caso, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Contenendo il ricorso introduttivo istanza cautelare, per la discussione della stessa era fissata l'udienza del 10 aprile 2025. In vista di detta udienza parte ricorrente depositava memoria nella quale contestava la tardività della costituzione di controparte e, altresì, la tardività della produzione di documenti da parte della stessa in quanto avvenuta oltre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. In esito all'udienza del 10 aprile l'adita Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per la trattazione del ricorso era fissata l'udienza del 17 luglio 2025. A questa, il difensore del ricorrente contestava inoltre la conformità delle copie ex adverso prodotte rispetto agli originali ed eccepiva, sotto diverso profilo, l'inammissibilità della produzione dei documenti in formato elettronico in quanto priva dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 25bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Sentita la controparte, la
Corte pronunciava ordinanza con la quale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti che avevano emesso gli avvisi di accertamento prodromici rispetto alle cartelle comprese nell'atto impugnato che il ricorrente assumeva non essergli mai stati notificati.
Datosi corso all'adempimento (il 29 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva intanto prodotto i documenti già oggetto di precedente produzione e stavolta corredati dall'attestazione di conformità), si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli. Assumeva che, poiché l'Agente della Riscossione aveva dato prova dell'avvenuta notifica delle cartelle e degli atti successivi comunque interruttivi della prescrizione, più nessuna questione avrebbe potuto farsi in relazione agli atti alle cartelle stesse prodromici e dunque agli avvisi di accertamento. Resisteva inoltre all'eccezione di prescrizione facendo rilevare l'avvenuta notificazione sia delle cartelle sia degli ulteriori atti interruttivi sostenendo che la prescrizione decennale valeva non solo per il credito relativo all'imposta ma anche per gli accessori ovvero per gli interessi e le sanzioni. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
E' stata fissata per la trattazione la nuova udienza del 22 gennaio 2026. A questa sono comparsi i difensori delle parti che hanno insistito nelle rispettive deduzioni e conclusioni. La Corte ha quindi trattenuto la causa per la decisione emettendo infine il dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
I. Le eccezioni di rito.
I.
1. L'Agenzia delle Entrate riscossione ha eccepito, in limine, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 per non essere stato notificato il ricorso stesso all'Ente impositore in una situazione di evidente litisconsorzio necessario.
La questione così introdotta è stata già affrontata e risolta da questa Corte con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17 luglio 2025 che, disattesa l'eccezione, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte effettivamente pretermessa. Datosi corso all'incombente da parte della ricorrente,
l'Agenzia resistente nulla ha più osservato al riguardo di talchè, nella presente sede decisoria, non può farsi altro che riportarsi a quanto già argomentato in quella ordinanza che va qui integralmente confermata.
I.
2. Il ricorrente, all'udienza del 10 aprile 2025 nella quale si era discusso sull'istanza cautelare, ha eccepito la tardività della costituzione di controparte avvenuta infatti solo tre giorni prima di quella udienza.
L'eccezione è chiaramente infondata. Il ricorrente, ricordato che il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso per la costituzione del convenuto non è presidiato dalla sanzione di inammissibilità, richiama comunque il disposto dell'art. 32, I comma, d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui i documenti devono essere depositati almeno 20 giorni prima dell'udienza. La norma, si sostiene, pur non avendo diretta ricaduta sull'ammissibilità della costituzione del convenuto, determinerebbe comunque la inutilizzabilità della documentazione prodotta ai fini del decidere e questo a tutela del diritto di difesa della controparte.
L'assunto della difesa del ricorrente non può essere condiviso. Infatti, l'udienza menzionata nell'art. 32 citato
è l'udienza di discussione e di decisione sul merito della controversia e non già l'udienza sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. La norma prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi “prima della data di trattazione”, con chiaro riferimento all'art. 30 riguardante la fissazione, da parte del presidente, dell'udienza in cui si discuterà il merito. L'udienza di decisione sull'istanza di inibitoria, peraltro, “non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia” (art. 47, II comma, d.lgs. n. 546 del 1992), il che conferma l'impossibilità di riferire il termine per il deposito dei documenti all'udienza prevista dall'art. 47, II comma, d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie è quindi irrilevante che la documentazione sia stata prodotta tre giorni prima di quest'ultima udienza rilevando invece che la produzione sia avvenuta ben prima dell'udienza del 17 luglio 2025 fissata per la discussione sul merito della controversia.
I.
3. A quest'ultima udienza (poi esitata nell'ordinanza di integrazione del contraddittorio) il ricorrente ha contestato la conformità agli originali delle copie documentali oggetto di produzione.
Anche questa eccezione va disattesa. Va infatti richiamato il costante orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo il quale l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(vedasi in particolare Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione proprio in un caso in cui dal tenore del “disconoscimento” non era dato comprendere se si intendeva disconoscere o mettere in dubbio l'esistenza degli originali o mettere specificamente in dubbio la conformità delle fotocopie stesse agli originali e in quale parte). In sostanza, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive;
il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in questo senso si veda, per tutte, Cassazione civile, sez. V, 16 dicembre 2024, n. 32808).
I.
4. Sempre all'udienza del 17 luglio 2025 il ricorrente ha altresì eccepito l'inutilizzabilità delle produzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in forza dell'art. 25 bis secondo il quale “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”, attestazione che, si rilevava, non era infatti presente a corredo della produzione stessa.
Neppure questa eccezione trova il consenso della Corte. In data 29 luglio 2025 il difensore di Agenzia delle
Entrate – Riscossione ha prodotto, inserendolo nel fascicolo digitale, l'attestazione prevista dall'art. 25 bis,
I comma, d.lgs. n. 546 del 1992 appunto attestando “la corrispondenza tra i … documenti cartacei consegnati allo scrivente difensore da ader e la loro riproduzione in pdf, depositati telematicamente in data 07.04.2025 (in allegato alle controdeduzioni), formati in origine su supporto cartaceo”. I documenti in allora prodotti sono stati nuovamente prodotti assieme a detta attestazione. Tanto premesso, l'eccezione del ricorrente va respinta per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, si osserva che la produzione da ultimo effettuata è avvenuta nel rispetto del termine dei 20 giorni liberi prima dell'udienza in cui la causa è stata decisa e dunque dell'udienza del 22 gennaio 2026.
Della precedente udienza di merito del 17 luglio 2025, infatti, non può tenersi conto dal momento che, per omissione dello stesso ricorrente, nella stessa non erano state convenute tutte le parti necessarie di talché si era reso necessario il rinvio ai fini dell'integrazione del contraddittorio. In sostanza, solo all'ultima udienza il contraddittorio ha potuto dispiegarsi nella sua interezza cosicché il rispetto dei termini funzionali alle esigenze difensive delle parti va considerato appunto in relazione alla detta udienza.
In secondo luogo, la particolare disposizione dell'art. 25 bis, comma V bis, d.lgs n. 546 del 1992 (secondo cui Il giudice non tiene conto dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore) si riferisce al momento della decisione della causa. E' infatti in tale momento che il giudice, se ritiene il documento rilevante ai fini della decisione, deve verificare se esso sia assistito o meno dalla richiesta attestazione di conformità. Nel caso di specie rileva appunto l'attestazione depositata dal difensore il 29 luglio 2025 che si è riferita, lo si ripete, a tutti i documenti già tempestivamente depositati il 7 aprile 2025. Nel momento in cui le parti hanno discusso del merito della causa e la Corte ha trattenuto la causa stessa per la decisione, dunque, tutti i documenti prodotti a suo tempo nell'interesse di ADER risultavano debitamente assistiti dalla dichiarazione di conformità del difensore.
Per queste concorrenti ragioni, i detti documenti possono essere utilizzati ai fini della decisione.
II.
1. Sulla base della documentazione prodotta dalla resistente Agenzia della Riscossione risultano i seguenti fatti;
a) la cartella n. 03520080008302922000 è stata notificata al debitore in data 23 giugno 2008 a mezzo posta e consegnata a mani del coniuge convivente (notifica seguita dalla spedizione al destinatario della raccomandata informativa). In relazione alla detta cartella sono poi seguiti: il 27 novembre 2010 intimazione di pagamento notificata con raccomandata ricevuta dallo stesso destinatario;
il 4 marzo 2015 altra intimazione di pagamento anche questa ricevuta a mani dal contribuente;
il 7 gennaio 2020 altra intimazione di pagamento
è stata inviata al ricorrente e dopo tre vani tentativi di consegna è stata depositata presso la casa comunale con avviso di deposito poi ricevuto personalmente dal destinatario il 7 gennaio 2020; l'8 agosto 2022 altra intimazione di pagamento sempre riferita alla cartella suddetta è stata notificata presso il domicilio del ricorrente e ritirata da persona di famiglia;
il 5 ottobre 2023 è stata notificata e ritirata con le stesse modalità
l'ultima intimazione di pagamento precedente a quella qui impugnata.
b) la cartella n. 03520110018519018000 è stata notificata il 7 settembre 2011 mediante raccomandata ricevuta personalmente dal destinatario;
in relazione alla cartella stessa sono poi seguiti i seguenti atti: il 4 marzo 2015 altra intimazione di pagamento anche questa ricevuta a mani dal contribuente;
il 7 gennaio
2020 altra intimazione di pagamento è stata inviata al ricorrente e dopo tre vani tentativi di consegna è stata depositata presso la casa comunale con avviso di deposito poi ricevuto personalmente dal destinatario il 7 gennaio 2020; l'8 agosto 2022 altra intimazione di pagamento sempre riferita alla cartella suddetta è stata notificata presso il domicilio del ricorrente e ritirata da persona di famiglia;
il 5 ottobre 2023 è stata notificata e ritirata con le stesse modalità l'ultima intimazione di pagamento che ha preceduto quella oggetto della presente impugnazione.
II.
2. Raggiunta la prova della regolare notificazione delle due cartelle delle quali si discute e preso atto che, nonostante la regolarità della notifica, esse non sono state impugnate, ogni questione circa la regolare formazione del titolo esecutivo sub specie della avvenuta notifica (che si contesta) dei prodromici avvisi di accertamento è da considerarsi in questa sede preclusa. Infatti, il difetto di notifica degli avvisi di accertamento avrebbe potuto essere fatto valere solo impugnando l'atto successivo e cioè, appunto, le cartelle esattoriali il che, come si è visto, non è avvenuto. Come si esprime la costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento, in quanto atto consequenziale all'avviso di accertamento, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto;
la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove la cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento. Ne consegue che il contribuente, il quale lamenti che la notificazione della cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella sia gli atti da questa presupposti e non notificati, e, in difetto, decade dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti” (Cassazione civile, sez. V, 4 maggio 2012, n. 6721).
Non solo. Al ricorrente, come si è parimenti detto, sono stati notificati in successione e in relazione a ciascuna delle due cartelle diverse intimazioni di pagamento, anch'esse mai oggetto di impugnazione. A questo proposito va allora richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità laddove, di recente, si è affermato che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d. P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cassazione civile, sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Anche in questo caso, dunque, l'omessa impugnazione delle diverse impugnazioni di pagamento che si sono susseguite in relazione alle due cartelle preclude la possibilità di impugnare queste ultime che dei primi sono atti prodromici.
II.
3. L'atto che nella specie è impugnato ovvero l'intimazione di pagamento n. 03520249003351982000 notificata al ricorrente il 29 novembre 2024 può quindi essere impugnato esclusivamente per motivi che allo stesso attengono risultando quindi ammissibile solo l'eccezione di prescrizione del debito tributario il cui pagamento è stato intimato.
A questo riguardo è però agevole rilevare che l'atto stesso segue quello, di analogo tenore, notificato il 5 ottobre 2023 e dunque che l'atto impugnato è stato notificato ben prima che, a far data dalla precedente notifica, venisse a scadere non solo il termine decennale previsto per il debito relativo all'imposta IRPEF e addizionali portato dalle cartelle menzionate nelle intimazioni stesse ma anche il termine quinquennale
(Cassazione civile, seza. V., 11 agosto 2025, n. 23052) previsto per le sanzioni e gli interessi. A ben vedere, poi, il termine quinquennale (e men che meno quello decennale) neppure è decorso tra l'una e l'altra delle ripetute intimazioni di pagamento notificate al ricorrente e neppure dalla notifica delle carelle alla prima intimazione che alle stesse è stata relativa. Fermo comunque restando che l'eventuale prescrizione avrebbe potuto essere eccepita soltanto impugnando lo specifico atto che fosse stato eventualmente emesso dopo lo spirare del detto termine prescrizionale (Cassazione civile, sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436 cit.).
II.
4. Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.
Le sperse seguono la soccombenza. Il ricorrente pertanto va condannato a rifondere alle controparti le spese di causa. Esse, in ragione del valore della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata, si liquidano: per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in € 1.500, oltre spese generali, Iva e c.p.a.; per l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Napoli II in € 1.200 (tenuto conto della decurtazione derivante dalla difesa in proprio).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di causa alla resistente e alla chiamata liquidate in € 1.500 oltre spese generali, iva e cpa per la prima e in € 1.200 per la seconda.
Il Presidente est.Giulio DEANTONI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 25/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520249003351982000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in accoglimento del ricorso: a) dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nr. 035 2024
90033519 82/000 emessa in data 25 ottobre 2024 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, sede di Cremona (26100-Cr), alla via Fabio Filzi nr. 40/F e notificata in data 29 novembre 2024, nonché ogni atto o provvedimento prodromico, anche se non notificato, giacché giuridicamente inesistente e/o comunque nulla, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
b) annullare gli atti impugnati e, quindi,
l'intimazione di pagamento nr. 035 202490033519 82/000 emessa in data 25 ottobre 2024 dall'Agenzia delle entrateRiscossione, sede di Cremona (26100-Cr), alla via Fabio Filzi nr. 40/F e notificata in data 29 novembre
2024, nonché ogni atto o provvedimento prodromico, anche se non notificato, giacché giuridicamente inesistente e/o comunque nulla, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
c) condannare l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. nr. 546/1992, oltre che al rimborso del contributo unificato tributario.
Resistente: dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi il ricorso proposto, per le ragioni espresse nei motivi sopra rassegnati, con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite. In via gradata, in caso di denegato e non creduto accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso da Agenzia delle
EntrateRiscossione n.q., e per l'effetto, condannare e porre a carico dell'Ente Impositore in via esclusiva ogni eventuale spesa di soccombenza, manlevando e tenendo indenne l'Agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Chiamata in causa: rigettarsi il ricorso von condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ricevuto da questa Corte di Giustizia Tributaria in data 16 settembre 2025 Ricorrente_1 impugnava, nel già costituito contraddittorio con Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe e notificata in data 29 novembre 2024 con la quale gli era stato intimato il pagamento di € 84.477,08 portato da due cartelle, asseritamente notificate, rispettivamente, il 23 giugno 2008 e il 7 settembre 2011 in relazione a due avvisi di accertamento relativi all'IRPEF dovuta, per il primo, per l'anno 2002 e per il secondo per l'anno 2005.
Sosteneva, in generale, che l'atto impugnato fosse affetto “da illegittimità derivata per l'assoluta inesistenza dei titoli esecutivi, dalla intervenuta decadenza dell'ente impositore alla riscossione della pretesa tributaria e della maturata prescrizione del tributo in esso richiamato” e formulava, in particolare, i seguenti motivi di impugnazione.
I. Nullità degli avvisi di accertamento. Richiamato l'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente pro tempore, il ricorrente evidenziava che l'ente impositore ha l'obbligo di notificare al contribuente l'avviso di accertamento entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero il quinto anno successivo nel caso di omessa dichiarazione e sosteneva che, poiché, nel caso di specie, i due avvisi di accertamento mai gli erano stati notificati gli stessi non fossero divenuti titolo esecutivo e, pertanto, che non potessero essere iscritti a ruolo dall'ente impositore per poi essere riscossi tramite cartella di pagamento.
II. Nullità delle cartelle di pagamento. Nel ricorso si sosteneva, altresì, che neppure le cartelle fossero mai state notificate di talché, laddove la resistente non avesse fornito la relativa prova nel giudizio, necessariamente l'intimazione di pagamento avrebbe dovuto essere dichiarata illegittima.
III. Decadenza dell'ente impositore. La mancata notificazione degli avvisi di accertamento entro i termini previsti dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 secondo il ricorrente comportava comunque la decadenza del potere dell'ente impositore di esigere il pagamento del credito accertato.
IV. Prescrizione dell'IRPEF. In ogni caso, risultando l'imposta dovuta, rispettivamente, per l'anno 2002 e per l'anno 2005, all'atto dell'asserita notifica delle cartelle doveva ritenersi ormai decorso il termine di prescrizione del credito tributario, infatti “pacificamente quinquennale”.
Formulata preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, il ricorrente concludeva quindi chiedendo di: dichiarare l'illegittimità e quindi annullare l'impugnata intimazione di pagamento nonché ogni atto o provvedimento prodromico, anche se non notificato, giacché giuridicamente inesistente e/o comunque nulla, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione;
condannare l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15 d.lgs. nr. 546/1992, oltre che al rimborso del contributo unificato tributario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione. Eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ente impositore – violazione dell'art. 14 comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 (nel caso di specie Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 3 e Dir.prov.le II di Napoli - uff. controlli) dal momento che col ricorso si era eccepita l'illegittimità dell'atto della riscossione quale conseguenza del difetto di notifica di atti (gli avvisi di accertamento) emessi dall'ente impositore. Nel merito, deduceva di avere regolarmente notificato le due cartelle di cui all'intimazione e produceva al riguardo la relativa documentazione. Sosteneva altresì che, in relazione a dette cartelle, erano stati successivamente emessi precedenti avvisi di intimazione, anche questi regolarmente notificati. La circostanza che tanto le prime quanto i secondi non fossero stati impugnati determinava per la resistente l'inammissibilità delle doglianze portate nei confronti dell'atto da ultimo impugnato. Questo valeva anche per le eccezioni relative alla decadenza e alla prescrizione in relazione alla quale, peraltro, il termine rilevante era quello decennale siccome riferito al credito portato da cartelle mai impugnate e quindi divenute definitive. In ogni caso, ai fini della prescrizione, secondo la ricorrente, si sarebbero dovuti considerare i periodi di sospensione legale e in particolare quello previsto dapprima dalla Legge n.147/2013 e Legge n.68/2014 (sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali dal 01.01.2014 al 30.06.2014) e poi dal D.L. n.41/2021 (proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione per tutti gli atti i cui termini di decadenza e prescrizione cadevano nel periodo intercorrente tra l'08.03.2020 ed il 30.04.2021). Da ultimo, la resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze del ricorrente, questa spettando esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Concludeva la resistente chiedendo declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso proposto, con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite;
in via gradata, in caso di denegato e non creduto accoglimento delle avverse domande, accertamento e declaratoria di difetto di legittimazione passiva e di legittimità del procedimento di riscossione intrapreso da Agenzia delle Entrate Riscossione, con la conseguente messa a carico dell'Ente Impositore in via esclusiva di ogni eventuale spesa di soccombenza, con manleva dell'Agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole;
in ogni caso, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Contenendo il ricorso introduttivo istanza cautelare, per la discussione della stessa era fissata l'udienza del 10 aprile 2025. In vista di detta udienza parte ricorrente depositava memoria nella quale contestava la tardività della costituzione di controparte e, altresì, la tardività della produzione di documenti da parte della stessa in quanto avvenuta oltre il termine di cui all'art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. In esito all'udienza del 10 aprile l'adita Corte sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per la trattazione del ricorso era fissata l'udienza del 17 luglio 2025. A questa, il difensore del ricorrente contestava inoltre la conformità delle copie ex adverso prodotte rispetto agli originali ed eccepiva, sotto diverso profilo, l'inammissibilità della produzione dei documenti in formato elettronico in quanto priva dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 25bis del d.lgs. n. 546 del 1992. Sentita la controparte, la
Corte pronunciava ordinanza con la quale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti che avevano emesso gli avvisi di accertamento prodromici rispetto alle cartelle comprese nell'atto impugnato che il ricorrente assumeva non essergli mai stati notificati.
Datosi corso all'adempimento (il 29 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva intanto prodotto i documenti già oggetto di precedente produzione e stavolta corredati dall'attestazione di conformità), si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli. Assumeva che, poiché l'Agente della Riscossione aveva dato prova dell'avvenuta notifica delle cartelle e degli atti successivi comunque interruttivi della prescrizione, più nessuna questione avrebbe potuto farsi in relazione agli atti alle cartelle stesse prodromici e dunque agli avvisi di accertamento. Resisteva inoltre all'eccezione di prescrizione facendo rilevare l'avvenuta notificazione sia delle cartelle sia degli ulteriori atti interruttivi sostenendo che la prescrizione decennale valeva non solo per il credito relativo all'imposta ma anche per gli accessori ovvero per gli interessi e le sanzioni. Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
E' stata fissata per la trattazione la nuova udienza del 22 gennaio 2026. A questa sono comparsi i difensori delle parti che hanno insistito nelle rispettive deduzioni e conclusioni. La Corte ha quindi trattenuto la causa per la decisione emettendo infine il dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
I. Le eccezioni di rito.
I.
1. L'Agenzia delle Entrate riscossione ha eccepito, in limine, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis, D.Lgs. 546/92 per non essere stato notificato il ricorso stesso all'Ente impositore in una situazione di evidente litisconsorzio necessario.
La questione così introdotta è stata già affrontata e risolta da questa Corte con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 17 luglio 2025 che, disattesa l'eccezione, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte effettivamente pretermessa. Datosi corso all'incombente da parte della ricorrente,
l'Agenzia resistente nulla ha più osservato al riguardo di talchè, nella presente sede decisoria, non può farsi altro che riportarsi a quanto già argomentato in quella ordinanza che va qui integralmente confermata.
I.
2. Il ricorrente, all'udienza del 10 aprile 2025 nella quale si era discusso sull'istanza cautelare, ha eccepito la tardività della costituzione di controparte avvenuta infatti solo tre giorni prima di quella udienza.
L'eccezione è chiaramente infondata. Il ricorrente, ricordato che il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso per la costituzione del convenuto non è presidiato dalla sanzione di inammissibilità, richiama comunque il disposto dell'art. 32, I comma, d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui i documenti devono essere depositati almeno 20 giorni prima dell'udienza. La norma, si sostiene, pur non avendo diretta ricaduta sull'ammissibilità della costituzione del convenuto, determinerebbe comunque la inutilizzabilità della documentazione prodotta ai fini del decidere e questo a tutela del diritto di difesa della controparte.
L'assunto della difesa del ricorrente non può essere condiviso. Infatti, l'udienza menzionata nell'art. 32 citato
è l'udienza di discussione e di decisione sul merito della controversia e non già l'udienza sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. La norma prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi “prima della data di trattazione”, con chiaro riferimento all'art. 30 riguardante la fissazione, da parte del presidente, dell'udienza in cui si discuterà il merito. L'udienza di decisione sull'istanza di inibitoria, peraltro, “non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia” (art. 47, II comma, d.lgs. n. 546 del 1992), il che conferma l'impossibilità di riferire il termine per il deposito dei documenti all'udienza prevista dall'art. 47, II comma, d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie è quindi irrilevante che la documentazione sia stata prodotta tre giorni prima di quest'ultima udienza rilevando invece che la produzione sia avvenuta ben prima dell'udienza del 17 luglio 2025 fissata per la discussione sul merito della controversia.
I.
3. A quest'ultima udienza (poi esitata nell'ordinanza di integrazione del contraddittorio) il ricorrente ha contestato la conformità agli originali delle copie documentali oggetto di produzione.
Anche questa eccezione va disattesa. Va infatti richiamato il costante orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo il quale l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(vedasi in particolare Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione proprio in un caso in cui dal tenore del “disconoscimento” non era dato comprendere se si intendeva disconoscere o mettere in dubbio l'esistenza degli originali o mettere specificamente in dubbio la conformità delle fotocopie stesse agli originali e in quale parte). In sostanza, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive;
il disconoscimento deve, quindi, a titolo esemplificativo, contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in questo senso si veda, per tutte, Cassazione civile, sez. V, 16 dicembre 2024, n. 32808).
I.
4. Sempre all'udienza del 17 luglio 2025 il ricorrente ha altresì eccepito l'inutilizzabilità delle produzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in forza dell'art. 25 bis secondo il quale “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”, attestazione che, si rilevava, non era infatti presente a corredo della produzione stessa.
Neppure questa eccezione trova il consenso della Corte. In data 29 luglio 2025 il difensore di Agenzia delle
Entrate – Riscossione ha prodotto, inserendolo nel fascicolo digitale, l'attestazione prevista dall'art. 25 bis,
I comma, d.lgs. n. 546 del 1992 appunto attestando “la corrispondenza tra i … documenti cartacei consegnati allo scrivente difensore da ader e la loro riproduzione in pdf, depositati telematicamente in data 07.04.2025 (in allegato alle controdeduzioni), formati in origine su supporto cartaceo”. I documenti in allora prodotti sono stati nuovamente prodotti assieme a detta attestazione. Tanto premesso, l'eccezione del ricorrente va respinta per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, si osserva che la produzione da ultimo effettuata è avvenuta nel rispetto del termine dei 20 giorni liberi prima dell'udienza in cui la causa è stata decisa e dunque dell'udienza del 22 gennaio 2026.
Della precedente udienza di merito del 17 luglio 2025, infatti, non può tenersi conto dal momento che, per omissione dello stesso ricorrente, nella stessa non erano state convenute tutte le parti necessarie di talché si era reso necessario il rinvio ai fini dell'integrazione del contraddittorio. In sostanza, solo all'ultima udienza il contraddittorio ha potuto dispiegarsi nella sua interezza cosicché il rispetto dei termini funzionali alle esigenze difensive delle parti va considerato appunto in relazione alla detta udienza.
In secondo luogo, la particolare disposizione dell'art. 25 bis, comma V bis, d.lgs n. 546 del 1992 (secondo cui Il giudice non tiene conto dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore) si riferisce al momento della decisione della causa. E' infatti in tale momento che il giudice, se ritiene il documento rilevante ai fini della decisione, deve verificare se esso sia assistito o meno dalla richiesta attestazione di conformità. Nel caso di specie rileva appunto l'attestazione depositata dal difensore il 29 luglio 2025 che si è riferita, lo si ripete, a tutti i documenti già tempestivamente depositati il 7 aprile 2025. Nel momento in cui le parti hanno discusso del merito della causa e la Corte ha trattenuto la causa stessa per la decisione, dunque, tutti i documenti prodotti a suo tempo nell'interesse di ADER risultavano debitamente assistiti dalla dichiarazione di conformità del difensore.
Per queste concorrenti ragioni, i detti documenti possono essere utilizzati ai fini della decisione.
II.
1. Sulla base della documentazione prodotta dalla resistente Agenzia della Riscossione risultano i seguenti fatti;
a) la cartella n. 03520080008302922000 è stata notificata al debitore in data 23 giugno 2008 a mezzo posta e consegnata a mani del coniuge convivente (notifica seguita dalla spedizione al destinatario della raccomandata informativa). In relazione alla detta cartella sono poi seguiti: il 27 novembre 2010 intimazione di pagamento notificata con raccomandata ricevuta dallo stesso destinatario;
il 4 marzo 2015 altra intimazione di pagamento anche questa ricevuta a mani dal contribuente;
il 7 gennaio 2020 altra intimazione di pagamento
è stata inviata al ricorrente e dopo tre vani tentativi di consegna è stata depositata presso la casa comunale con avviso di deposito poi ricevuto personalmente dal destinatario il 7 gennaio 2020; l'8 agosto 2022 altra intimazione di pagamento sempre riferita alla cartella suddetta è stata notificata presso il domicilio del ricorrente e ritirata da persona di famiglia;
il 5 ottobre 2023 è stata notificata e ritirata con le stesse modalità
l'ultima intimazione di pagamento precedente a quella qui impugnata.
b) la cartella n. 03520110018519018000 è stata notificata il 7 settembre 2011 mediante raccomandata ricevuta personalmente dal destinatario;
in relazione alla cartella stessa sono poi seguiti i seguenti atti: il 4 marzo 2015 altra intimazione di pagamento anche questa ricevuta a mani dal contribuente;
il 7 gennaio
2020 altra intimazione di pagamento è stata inviata al ricorrente e dopo tre vani tentativi di consegna è stata depositata presso la casa comunale con avviso di deposito poi ricevuto personalmente dal destinatario il 7 gennaio 2020; l'8 agosto 2022 altra intimazione di pagamento sempre riferita alla cartella suddetta è stata notificata presso il domicilio del ricorrente e ritirata da persona di famiglia;
il 5 ottobre 2023 è stata notificata e ritirata con le stesse modalità l'ultima intimazione di pagamento che ha preceduto quella oggetto della presente impugnazione.
II.
2. Raggiunta la prova della regolare notificazione delle due cartelle delle quali si discute e preso atto che, nonostante la regolarità della notifica, esse non sono state impugnate, ogni questione circa la regolare formazione del titolo esecutivo sub specie della avvenuta notifica (che si contesta) dei prodromici avvisi di accertamento è da considerarsi in questa sede preclusa. Infatti, il difetto di notifica degli avvisi di accertamento avrebbe potuto essere fatto valere solo impugnando l'atto successivo e cioè, appunto, le cartelle esattoriali il che, come si è visto, non è avvenuto. Come si esprime la costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento, in quanto atto consequenziale all'avviso di accertamento, assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto;
la seconda, eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove la cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento. Ne consegue che il contribuente, il quale lamenti che la notificazione della cartella non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella sia gli atti da questa presupposti e non notificati, e, in difetto, decade dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti” (Cassazione civile, sez. V, 4 maggio 2012, n. 6721).
Non solo. Al ricorrente, come si è parimenti detto, sono stati notificati in successione e in relazione a ciascuna delle due cartelle diverse intimazioni di pagamento, anch'esse mai oggetto di impugnazione. A questo proposito va allora richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità laddove, di recente, si è affermato che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d. P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cassazione civile, sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Anche in questo caso, dunque, l'omessa impugnazione delle diverse impugnazioni di pagamento che si sono susseguite in relazione alle due cartelle preclude la possibilità di impugnare queste ultime che dei primi sono atti prodromici.
II.
3. L'atto che nella specie è impugnato ovvero l'intimazione di pagamento n. 03520249003351982000 notificata al ricorrente il 29 novembre 2024 può quindi essere impugnato esclusivamente per motivi che allo stesso attengono risultando quindi ammissibile solo l'eccezione di prescrizione del debito tributario il cui pagamento è stato intimato.
A questo riguardo è però agevole rilevare che l'atto stesso segue quello, di analogo tenore, notificato il 5 ottobre 2023 e dunque che l'atto impugnato è stato notificato ben prima che, a far data dalla precedente notifica, venisse a scadere non solo il termine decennale previsto per il debito relativo all'imposta IRPEF e addizionali portato dalle cartelle menzionate nelle intimazioni stesse ma anche il termine quinquennale
(Cassazione civile, seza. V., 11 agosto 2025, n. 23052) previsto per le sanzioni e gli interessi. A ben vedere, poi, il termine quinquennale (e men che meno quello decennale) neppure è decorso tra l'una e l'altra delle ripetute intimazioni di pagamento notificate al ricorrente e neppure dalla notifica delle carelle alla prima intimazione che alle stesse è stata relativa. Fermo comunque restando che l'eventuale prescrizione avrebbe potuto essere eccepita soltanto impugnando lo specifico atto che fosse stato eventualmente emesso dopo lo spirare del detto termine prescrizionale (Cassazione civile, sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436 cit.).
II.
4. Il ricorso, pertanto, non può che essere respinto.
Le sperse seguono la soccombenza. Il ricorrente pertanto va condannato a rifondere alle controparti le spese di causa. Esse, in ragione del valore della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata, si liquidano: per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in € 1.500, oltre spese generali, Iva e c.p.a.; per l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Napoli II in € 1.200 (tenuto conto della decurtazione derivante dalla difesa in proprio).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di causa alla resistente e alla chiamata liquidate in € 1.500 oltre spese generali, iva e cpa per la prima e in € 1.200 per la seconda.
Il Presidente est.Giulio DEANTONI