Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2025, proposto da
AR Di IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Gioacchino Ficco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1658/2024 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 settembre 2024 e notificata come per legge in data 18 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 l’avv.NA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato e depositato in data 18 febbraio 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso dalla stessa proposto, così disponendo:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della c.d. Carta del Docente e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici di cui al ricorso;
- condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (una annualità pari a € 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data diritto alla concreta attribuzione ”.
1.1 - Non si è costituita in giudizio l’IS intimata.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’IS, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’IS in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 18 settembre 2024; sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della IC IS (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del 4 febbraio 2025.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’IS non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’IS deve, pertanto, essere ordinato all’IS intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’IS.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
8. - Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), accoglie il ricorso di ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina all’IS intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE PA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
NA IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IN | LE PA |
IL SEGRETARIO