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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239009627480
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130004421288 I.C.I. 2011 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha proposto ricorso, avverso una intimazione e cartella di pagamento con la quale erano statti messi in riscossione crediti tributari, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Dei diversi motivi di ricorso è fondato ed assorbente quello con il quale si oppone la inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati anche per il periodo successivo all'asserita notifica della stessa cartella di pagamento.
L'agente della riscossione, che di fronte alla contestazione del ricorrente aveva l'onere di provare l'avvenuta notifica delle cartelle, ha prodotto in giudizio cartella n. 29120130004421288000_ notificata il 13.06.2013 a mani della stessa (doc 2-AVI 29120239009627480000) e successiva raccomandata AVI 29120239009627480000 notificata a mani della stessa (doc 3 estratto-ruolo-2912024368_20240308-112548) notificata il 11.12.2023, a mani della stessa costituendo l'atto oggetto di contestazione.
Se ne deduce che trattandosi di ICI dell'anno 2011 oggetto della cartella n. 291 2013 0004421288 000, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (11.12.2023) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (13.6.2013) risulta maturato.
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo, salva la distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento 12 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 503/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239009627480
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130004421288 I.C.I. 2011 MOTIVAZIONE
La ricorrente ha proposto ricorso, avverso una intimazione e cartella di pagamento con la quale erano statti messi in riscossione crediti tributari, nei confronti dell'agente della riscossione che si è costituito.
Dei diversi motivi di ricorso è fondato ed assorbente quello con il quale si oppone la inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti vantati anche per il periodo successivo all'asserita notifica della stessa cartella di pagamento.
L'agente della riscossione, che di fronte alla contestazione del ricorrente aveva l'onere di provare l'avvenuta notifica delle cartelle, ha prodotto in giudizio cartella n. 29120130004421288000_ notificata il 13.06.2013 a mani della stessa (doc 2-AVI 29120239009627480000) e successiva raccomandata AVI 29120239009627480000 notificata a mani della stessa (doc 3 estratto-ruolo-2912024368_20240308-112548) notificata il 11.12.2023, a mani della stessa costituendo l'atto oggetto di contestazione.
Se ne deduce che trattandosi di ICI dell'anno 2011 oggetto della cartella n. 291 2013 0004421288 000, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (11.12.2023) il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica della cartella (13.6.2013) risulta maturato.
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo, salva la distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento 12 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo