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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5811 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16899/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16899/2017
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Catania via Umberto 167, presso lo studio dell'avvocato SALERNO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Finocchiaro Aprile n.101, presso lo studio dell'avvocato REITANO
ROBERTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 12/10/2017, premettendo di essersi Parte_2 separata dal marito consensualmente con decreto di omologazione n. 549/16 emesso nel procedimento n. RG 18941/15 - ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Catania il 18.09.2008, unione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 Persona_1 il 29.06.2010.
[...]
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso di a Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la stessa ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale, sita in Catania viale Vittorio Veneto 160, piano 7, nonché di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico di per il mantenimento del figlio minore un assegno mensile Per_1 di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, la ricorrente ha chiesto, in aggiunta all'assegno di mantenimento, che fosse riconosciuta in proprio favore la quota del 30% della 13° e della 14° mensilità percepite dal resistente e che le fossero corrisposti gli assegni familiari eventualmente riscossi dal coniuge per il figlio minore, con versamento diretto da parte del datore di lavoro per ogni indennità o beneficio economico spettante e riferibile al figlio minore . Persona_1
All'udienza presidenziale del 19.09.2018, è comparsa solo la parte ricorrente e non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Successivamente si è costituito in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto in via preliminare, a titolo di misura temporanea ed urgente, la sospensione per la durata di sei mesi dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio, determinato in sede di separazione consensuale nella misura €
300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, a seguito del licenziamento intimato dalla società presso cui lavorava (con una retribuzione mensile di circa 1600 euro).
Altresì, il convenuto ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e di porre a carico della ricorrente un assegno mensile per il mantenimento del figlio nella misura minima di € 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente Persona_1 secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In subordine, in caso di collocazione del minore presso la madre, il convenuto ha chiesto di determinare a proprio carico un assegno mensile di €150,00 per il mantenimento del figlio.
2 All'udienza del 9/05/2019, la ricorrente ha mutato la domanda di affidamento condiviso del minore in affidamento esclusivo alla madre.
Con ordinanza del 16 novembre 2019, il giudice istruttore, per via della sopravvenuta sospensione dell'attività lavorativa del convenuto, ha ridotto l'assegno di mantenimento a carico di CP_1 per il figlio ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza da
[...] maggio 2019.
Assegnati ad entrambe le parti i termini per le richieste istruttorie e i relativi scritti difensivi, con memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., ha chiesto il risarcimento del danno, quantificato in Controparte_1 euro 20.000,00 o nella maggiore o minore misura ritenuta opportuna dal Tribunale, in relazione al pregiudizio subito a causa della persistente condizione di alienazione parentale e/o di allontanamento determinato dalla condotta dalla ricorrente, la quale avrebbe ostacolato la frequentazione padre-figlio, denigrando inoltre la figura paterna alla presenza del minore.
All'udienza del 4.6.2020, è stato ascoltato il minore (all'epoca di nove anni) e con Persona_1 ordinanza del 14.09.2020, alla luce delle dichiarazioni rese dal minore e delle richieste delle parti, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le condizioni personali dei genitori, i rapporti fra ciascun genitore e il minore, nonché le capacità genitoriali delle parti e l'eventuale presenza di situazioni di disagio o condizionamento, per poter altresì individuare le modalità più idonee di visita del genitore non collocatario e gli interventi più opportuni alla ricostruzione della relazione padre- figlio.
La relazione del 29.01.2021 del perito nominato ha evidenziato l'adeguata capacità genitoriale di
, alla quale il minore è risultato essere legato da un valido rapporto affettivo e di Parte_1 accudimento, mentre per quanto riguarda il padre è emersa una ridotta capacità Controparte_1 riflessiva, mancanza di consapevolezza delle proprie criticità, con la tendenza ad attribuire all'esterno ogni responsabilità, senza una valida capacità di autocritica e denigrazione della figura materna.
E' stato inoltre rilevato che, sebbene il minore avesse conservato un legame affettivo anche con il padre, la relazione con la figura paterna con le predette criticità avrebbe potuto compromettere la serenità del minore , vivendo la condizione familiare come fonte di tensioni e stress. Per_1
La consulenza tecnica d'ufficio ha concluso suggerendo il collocamento del minore presso la madre e, al contempo, l'attivazione di uno spazio neutro per gli incontri con il padre al fine di supportare gradualmente la relazione padre-figlio, raccomandando l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambe le figure genitoriali.
3 Il giudice istruttore con ordinanza del 30.03.2021, a seguito delle conclusioni della consulenza tecnica, ha disposto quale modalità di incontro padre-figlio almeno una volta a settimana lo spazio neutro a cura del Servizio sociale territorialmente competente e la presa in carico di entrambe le parti CP_1
e per un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio
[...] Parte_1 familiare.
Il giudice istruttore – tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio e preso atto della relazione del Consultorio dell'ASP - con ordinanza del 7.11.2023, ha disposto che gli incontri in spazio neutro fossero sempre subordinati al gradimento del minore, dovendosi in mancanza ritenersi sospesi gli incontri.
All'udienza del 10.04.2024 è stato ascoltato nuovamente il minore in Persona_1 ragione del tempo trascorso dalla instaurazione del procedimento e dell'età raggiunta dal minore e, alla luce delle ultime dichiarazioni rese dal figlio delle parti, gli incontri tra padre e figlio sono stati rimessi al gradimento del minore.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata successivamente posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi a richiesta delle parti, previa trasmissione al
Pubblico Ministero, che si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n. 549/16 emesso nel procedimento n. RG 18941/15) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore e alle statuizioni sull'affidamento si osserva quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione) ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
4 Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Lo stesso legislatore prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse della prole, ad esempio in ragione della estraneità della figura paterna dalla vita del minore, dalla relazione affettiva e di accudimento e dal concorso al mantenimento.
Nel caso di specie, in considerazione di tutte le attività svolte nel corso del procedimento, deve ritenersi che l'affidamento esclusivo del minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore Per_1 interesse, sia la scelta che meglio corrisponde all'interesse del minore. Difatti, sebbene in un primo momento, per il tramite dello spazio neutro, si fosse registrato un iniziale miglioramento nel rapporto padre-figlio grazie alla ripresa degli incontri tra i due, nel corso del procedimento le criticità legate alla relazione con la figura paterna non sono state superate e la collaborazione prestata da per il Per_1 recupero effettivo della relazione con il figlio è venuta meno, determinandosi una distanza di Per_1 fatto tra genitore e figlio che non può attribuirsi all'intervento ostacolante e poco collaborativo della ricorrente come invece dedotto dal convenuto. Pt_1
Si rileva, in particolare, che già in occasione dell'ascolto avvenuto in data 4.06.2020, il minore dichiarava di non incontrare il padre da circa un anno e di vivere con ansia Persona_1 il rapporto con la figura paterna, rappresentando ricordi non positivi (“ora, da più di anno non lo vedo e quasi non lo sento per telefono. Quando vedo papà mi viene un attacco di ansia e mi viene paura e da piangere. Una volta papà voleva strozzare o comunque fare del male alla mamma ed io gli ho dato un colpo sulla schiena con un giocattolo di ferro (un cavallo) e lui l'ha lasciata. In quella occasione papà ha detto un sacco di brutte parole alla mamma. Io ero piccolino allora ma ho una buona memoria”).
5 Le criticità relative al padre sono state evidenziate anche dalla consulenza tecnica d'ufficio Per_1 che ha suggerito l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e l'avvio di incontri in spazio neutro con il padre, proprio per la difficoltà di quest'ultimo di comprendere con una reale autocritica le ragioni di chiusura del figlio minore nei suoi confronti.
A fronte dei percorsi attivati nell'ambito del procedimento e dei tentativi di recuperare la relazione padre-figlio e di un comportamento collaborativo della ricorrente , si è riscontrato un Parte_1 progressivo disinteresse del convenuto , che ha manifestato resistenza all'intervento proposto Per_1 di sostegno alla genitorialità volto al fine di superare gli ostacoli ad una serena interazione con il figlio minore.
Tale percorso è stato successivamente interrotto a causa del comportamento del , il quale ha Per_1 mostrato scarsa disponibilità verso gli operatori e un atteggiamento di diffidenza nei confronti dell'intervento proposto.
Le relazioni del Consultorio Familiare (in particolare, del 19/04/2022) hanno evidenziato il permanere della conflittualità tra i coniugi e soprattutto da parte del una considerevole difficoltà ad Per_1 elaborare i vecchi risentimenti e a concentrarsi in un impegno costruttivo volto al rafforzamento delle capacità genitoriali.
Si legge nella relazione che nel corso dell'incontro il convenuto “ha manifestato degli atteggiamenti poco maturi e nettamente punitivi nei confronti dell'ex moglie e del figlio considerati come coalizzati contro di lui. Alla luce di quanto esposto, considerato il permanere di una condizione di pregiudizio e di sfiducia, più marcati e chiaramente dichiarati dal signor , che si è dimostrato diffidente Per_1 anche nei confronti di questo setting specialistico, non si ritiene possibile procedere all'esecuzione dell'intervento richiesto”.
Tale condotta ha comportato una interruzione dell'intervento proposto dal perito e volto proprio al ripristino della relazione padre-figlio.
Anche le relazioni pervenute dallo spazio neutro confermano una difficoltà del padre nell'entrare in relazione con il figlio in modo sereno e, da ultimo, il disinteresse da parte di , che Controparte_1 non si è più presentato agli incontri.
In particolare, con relazione del 17.11.2022, lo spazio neutro ha relazionato circa gli incontri tra padre e figlio, deducendo riguardo a un comportamento autoreferenziale (“manifesta Controparte_1
l'aspettativa di ricevere considerazione e dovuto rispetto dal figlio, tendente inoltre ad assumere un atteggiamento critico ed un tono di rimprovero verso il figlio. In merito al minore è risultato evidente
6 un disagio a che gli incontri con il padre si svolgano presso lo spazio neutro in quanto preferirebbe contesti più liberi e flessibili. E' risultata una generale sfiducia nella possibilità di recuperare il rapporto con il padre, spesso infatti è stato necessario l'intervento degli operatori dello spazio neutro per motivare il minore a proseguire gli incontri con il padre”).
Infine, dalla relazione dello spazio neutro emerge che l'ultimo incontro si è svolto in data 07/01/2022
(mentre il primo incontro era stato effettuato ad agosto 2021) e che agli incontri Controparte_1 successivi non si è presentato comunicando la sua assenza solo quando l'operatore lo contattava affermando di non essere in possesso del greenpass necessario per l'accesso al servizio.
Successivamente, il convenuto non ha intrapreso alcuna iniziativa volta alla riattivazione degli incontri con il figlio minore, sicché - non essendo stato manifestato da l'interesse alla ripresa degli Per_1 incontri - da Gennaio 2022 alcun contatto vi è stato tra il minore ed il padre.
Infine, il successivo ascolto del minore effettuato a distanza di tempo (all'età di tredici anni) Per_1 ha confermato l'assenza di rapporti con il padre da un anno e mezzo e l'assenza di contatti di ogni tipo da un anno. Alla domanda del giudice in ordine alla volontà di incontrare il padre ha risposto “no, non lo voglio vedere, non riesco” alla domanda del giudice istruttore in ordine alla volontà di sentire il padre ha risposto” no non voglio avere nessuno contatto”.
Sono emerse quindi da ultimo l'incapacità di accudimento del minore e il disinteresse da parte del padre, che ha volontariamente abbandonato anche i tentativi di ripristinare una proficua relazione con il figlio , limitandosi ad accusare la ricorrente di avere determinato tale condizione. Per_1
Alla luce della persistente assenza della figura genitoriale paterna nella vita del figlio, conseguente alla scarsa collaborazione del genitore rispetto agli interventi attivati rivolti al recupero di tale relazione affettiva, nonché delle risultanze emerse nel corso del giudizio secondo la perizia, delle relazioni in atti e del mancato concorso al mantenimento del figlio, deve quindi essere disposto in favore di
[...]
l'affidamento esclusivo del minore , anche ai sensi dell'art. 337 Parte_1 Persona_1 quater u.c. c.c., con riferimento alle decisioni di maggiore importanza che riguardano la residenza, la salute e l'istruzione del figlio.
Per le medesime ragioni, il collocamento del minore è disposto presso la madre , alla Parte_1 quale deve essere assegnata la casa coniugale in quanto collocataria della prole minore di età.
Quanto alla permanenza del minore con il padre, stante la mancanza dei Persona_1 rapporti padre-figli all'attualità, l'esito dei due ascolti svolti nel corso del procedimento, le risultanze
7 istruttorie e l'età raggiunta dal figlio nelle more del procedimento, gli eventuali incontri devono essere rimessi al gradimento del minore.
In merito all'assegno di mantenimento in favore del figlio valgono le Persona_1 seguenti considerazioni.
In sede di separazione consensuale, l'assegno mensile di mantenimento per il figlio a carico del padre era stato determinato in euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente in sede di divorzio ne ha chiesto l'aumento ad euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre il convenuto ha chiesto la riduzione ad euro 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Invero, si rileva che con ordinanza del 16.11.2019, il Giudice ha disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, a carico del convenuto, all'importo di € 200,00, in ragione della sospensione dalla retribuzione da parte della società datrice di lavoro di . Controparte_1
Ad oggi è trascorso un considerevole lasso di tempo rispetto all'adozione dell'ordinanza e più in generale rispetto all'epoca in cui è stata dedotta la sopravvenuta condizione di disoccupazione.
Pertanto, si ritiene tale condizione non più attuale, dovendosi presumere che il convenuto abbia nel frattempo reperito una nuova occupazione, ponendolo comunque in una condizione di sufficienza economica, a fronte delle aumentate esigenze del figlio minore in ragione della età raggiunta.
Va altresì rilevato il mancato deposito, da parte di entrambe le parti, delle dichiarazioni reddituali aggiornate, nonostante il preciso invito formulato dal giudice istruttore.
Alla luce di tali considerazioni, il contributo per il mantenimento del figlio minore, in conformità agli standard medi generalmente adottati da questo Tribunale, deve essere determinato ponendo a carico di un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore.
Nulla deve disporsi sull'assegno unico in favore della madre ricorrente, che lo percepirà come per legge.
Va invece rigettata la domanda con cui parte ricorrente ha richiesto la corresponsione del 30% della tredicesima e quattordicesima mensilità percepite dal convenuto in quanto non fondata, considerati i mutamenti di tipo economico intervenuti nelle more e la determinazione del mantenimento con l'assegno mensile già posto a carico del convenuto, da ritenersi onnicomprensivo e idoneo a soddisfare in via ordinaria i bisogni e le esigenze del figlio minore, senza che siano necessarie integrazioni legate a mensilità aggiuntive.
8 Con riguardo alla domanda di sospensione per la durata di sei mesi dell'obbligo di corresponsione del contributo di mantenimento dovuto al figlio, si osserva che già nel corso del procedimento tale condizione temporanea è stata considerata con l'ordinanza che ha ridotto temporaneamente l'assegno mensile ad euro 200,00.
Deve ritenersi l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta di ordine del giudice di disporre il pagamento diretto alla stessa dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro di , atteso che tale istituto (ascrivibile all'art. 156 comma 6 c.c., Controparte_1 che è stato abrogato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) non sarebbe comunque applicabile all'esito del giudizio di divorzio, per il quale, già prima della superiore riforma, era prevista dalla legge
1 dicembre 1970 n. 898 all'art. 8 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita per tutte le fattispecie dall'art. 473-bis.37 c.p.c. per la fase di attuazione dei provvedimenti giudiziali di contenuto economico.
Infine, la domanda di risarcimento del danno endofamiliare va dichiarata inammissibile, in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio, e pertanto non cumulabile nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c.
Tale norma consente, infatti, il cumulo solo nei casi di connessione qualificata ai sensi degli artt. 31-36
c.p.c., restando esclusa la possibilità di proporre congiuntamente domande ma caratterizzate da riti processuali diversi (cfr. da ultimo, Cass. n. 18870/2014; in senso conforme Cass. n. 11828/2009; Cass.
n. 20638/2004). In ogni caso, giova precisare che - tenuto conto delle risultanze complessive acquisite nel corso del giudizio, delle relazioni in atti, dei due ascolti del minore effettuati - non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un comportamento posto in essere dall'altro genitore (nella specie, la madre) volto a ostacolare, manipolare o pregiudicare il rapporto tra il padre e la prole.
Le spese processuali vengono poste a carico del convenuto per il principio di soccombenza e le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono liquidate come da separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16899/2017 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 18.09.2008 trascritto nei registri del Comune di Catania al n. 664, parte 2, Controparte_1 serie A, anno 2008;
9 DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre ricorrente Persona_1 [...]
, anche ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c. per le decisioni di maggiore importanza relative Parte_1 alla istruzione, alla residenza e alla salute;
DISPONE il collocamento del minore presso la madre , alla quale assegna la casa Parte_1 coniugale;
DISPONE che gli incontri padre – figlio siano rimessi al libero gradimento del minore;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Persona_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre
[...] il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della decisione, salvo il pregresso;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla moglie dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro di , formulata dalla ricorrente;
Controparte_1
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di risarcimento del danno formulata dal convenuto;
RIGETTA le restanti domande delle parti;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
CONDANNA alla rifusione in favore della ricorrente dei compensi di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 6164,00, oltre IVA, CP e spese forfettarie come per legge.
Così deciso a Catania il giorno 4/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Lidia Greco
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16899/2017
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Catania via Umberto 167, presso lo studio dell'avvocato SALERNO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro
, nato il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Finocchiaro Aprile n.101, presso lo studio dell'avvocato REITANO
ROBERTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 12/10/2017, premettendo di essersi Parte_2 separata dal marito consensualmente con decreto di omologazione n. 549/16 emesso nel procedimento n. RG 18941/15 - ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Catania il 18.09.2008, unione dalla quale è nato il figlio Controparte_1 Persona_1 il 29.06.2010.
[...]
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso di a Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la stessa ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale, sita in Catania viale Vittorio Veneto 160, piano 7, nonché di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico di per il mantenimento del figlio minore un assegno mensile Per_1 di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, la ricorrente ha chiesto, in aggiunta all'assegno di mantenimento, che fosse riconosciuta in proprio favore la quota del 30% della 13° e della 14° mensilità percepite dal resistente e che le fossero corrisposti gli assegni familiari eventualmente riscossi dal coniuge per il figlio minore, con versamento diretto da parte del datore di lavoro per ogni indennità o beneficio economico spettante e riferibile al figlio minore . Persona_1
All'udienza presidenziale del 19.09.2018, è comparsa solo la parte ricorrente e non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Successivamente si è costituito in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto in via preliminare, a titolo di misura temporanea ed urgente, la sospensione per la durata di sei mesi dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio, determinato in sede di separazione consensuale nella misura €
300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, a seguito del licenziamento intimato dalla società presso cui lavorava (con una retribuzione mensile di circa 1600 euro).
Altresì, il convenuto ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e di porre a carico della ricorrente un assegno mensile per il mantenimento del figlio nella misura minima di € 300,00 mensili, da aggiornarsi annualmente Persona_1 secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In subordine, in caso di collocazione del minore presso la madre, il convenuto ha chiesto di determinare a proprio carico un assegno mensile di €150,00 per il mantenimento del figlio.
2 All'udienza del 9/05/2019, la ricorrente ha mutato la domanda di affidamento condiviso del minore in affidamento esclusivo alla madre.
Con ordinanza del 16 novembre 2019, il giudice istruttore, per via della sopravvenuta sospensione dell'attività lavorativa del convenuto, ha ridotto l'assegno di mantenimento a carico di CP_1 per il figlio ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza da
[...] maggio 2019.
Assegnati ad entrambe le parti i termini per le richieste istruttorie e i relativi scritti difensivi, con memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., ha chiesto il risarcimento del danno, quantificato in Controparte_1 euro 20.000,00 o nella maggiore o minore misura ritenuta opportuna dal Tribunale, in relazione al pregiudizio subito a causa della persistente condizione di alienazione parentale e/o di allontanamento determinato dalla condotta dalla ricorrente, la quale avrebbe ostacolato la frequentazione padre-figlio, denigrando inoltre la figura paterna alla presenza del minore.
All'udienza del 4.6.2020, è stato ascoltato il minore (all'epoca di nove anni) e con Persona_1 ordinanza del 14.09.2020, alla luce delle dichiarazioni rese dal minore e delle richieste delle parti, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le condizioni personali dei genitori, i rapporti fra ciascun genitore e il minore, nonché le capacità genitoriali delle parti e l'eventuale presenza di situazioni di disagio o condizionamento, per poter altresì individuare le modalità più idonee di visita del genitore non collocatario e gli interventi più opportuni alla ricostruzione della relazione padre- figlio.
La relazione del 29.01.2021 del perito nominato ha evidenziato l'adeguata capacità genitoriale di
, alla quale il minore è risultato essere legato da un valido rapporto affettivo e di Parte_1 accudimento, mentre per quanto riguarda il padre è emersa una ridotta capacità Controparte_1 riflessiva, mancanza di consapevolezza delle proprie criticità, con la tendenza ad attribuire all'esterno ogni responsabilità, senza una valida capacità di autocritica e denigrazione della figura materna.
E' stato inoltre rilevato che, sebbene il minore avesse conservato un legame affettivo anche con il padre, la relazione con la figura paterna con le predette criticità avrebbe potuto compromettere la serenità del minore , vivendo la condizione familiare come fonte di tensioni e stress. Per_1
La consulenza tecnica d'ufficio ha concluso suggerendo il collocamento del minore presso la madre e, al contempo, l'attivazione di uno spazio neutro per gli incontri con il padre al fine di supportare gradualmente la relazione padre-figlio, raccomandando l'avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambe le figure genitoriali.
3 Il giudice istruttore con ordinanza del 30.03.2021, a seguito delle conclusioni della consulenza tecnica, ha disposto quale modalità di incontro padre-figlio almeno una volta a settimana lo spazio neutro a cura del Servizio sociale territorialmente competente e la presa in carico di entrambe le parti CP_1
e per un percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio
[...] Parte_1 familiare.
Il giudice istruttore – tenuto conto dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio e preso atto della relazione del Consultorio dell'ASP - con ordinanza del 7.11.2023, ha disposto che gli incontri in spazio neutro fossero sempre subordinati al gradimento del minore, dovendosi in mancanza ritenersi sospesi gli incontri.
All'udienza del 10.04.2024 è stato ascoltato nuovamente il minore in Persona_1 ragione del tempo trascorso dalla instaurazione del procedimento e dell'età raggiunta dal minore e, alla luce delle ultime dichiarazioni rese dal figlio delle parti, gli incontri tra padre e figlio sono stati rimessi al gradimento del minore.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata successivamente posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi a richiesta delle parti, previa trasmissione al
Pubblico Ministero, che si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n. 549/16 emesso nel procedimento n. RG 18941/15) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Con riguardo al figlio minore e alle statuizioni sull'affidamento si osserva quanto segue.
Come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione) ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
4 Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Lo stesso legislatore prevede, all'art. 337 quater c.c., che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse della prole, ad esempio in ragione della estraneità della figura paterna dalla vita del minore, dalla relazione affettiva e di accudimento e dal concorso al mantenimento.
Nel caso di specie, in considerazione di tutte le attività svolte nel corso del procedimento, deve ritenersi che l'affidamento esclusivo del minore alla madre, anche per le decisioni di maggiore Per_1 interesse, sia la scelta che meglio corrisponde all'interesse del minore. Difatti, sebbene in un primo momento, per il tramite dello spazio neutro, si fosse registrato un iniziale miglioramento nel rapporto padre-figlio grazie alla ripresa degli incontri tra i due, nel corso del procedimento le criticità legate alla relazione con la figura paterna non sono state superate e la collaborazione prestata da per il Per_1 recupero effettivo della relazione con il figlio è venuta meno, determinandosi una distanza di Per_1 fatto tra genitore e figlio che non può attribuirsi all'intervento ostacolante e poco collaborativo della ricorrente come invece dedotto dal convenuto. Pt_1
Si rileva, in particolare, che già in occasione dell'ascolto avvenuto in data 4.06.2020, il minore dichiarava di non incontrare il padre da circa un anno e di vivere con ansia Persona_1 il rapporto con la figura paterna, rappresentando ricordi non positivi (“ora, da più di anno non lo vedo e quasi non lo sento per telefono. Quando vedo papà mi viene un attacco di ansia e mi viene paura e da piangere. Una volta papà voleva strozzare o comunque fare del male alla mamma ed io gli ho dato un colpo sulla schiena con un giocattolo di ferro (un cavallo) e lui l'ha lasciata. In quella occasione papà ha detto un sacco di brutte parole alla mamma. Io ero piccolino allora ma ho una buona memoria”).
5 Le criticità relative al padre sono state evidenziate anche dalla consulenza tecnica d'ufficio Per_1 che ha suggerito l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e l'avvio di incontri in spazio neutro con il padre, proprio per la difficoltà di quest'ultimo di comprendere con una reale autocritica le ragioni di chiusura del figlio minore nei suoi confronti.
A fronte dei percorsi attivati nell'ambito del procedimento e dei tentativi di recuperare la relazione padre-figlio e di un comportamento collaborativo della ricorrente , si è riscontrato un Parte_1 progressivo disinteresse del convenuto , che ha manifestato resistenza all'intervento proposto Per_1 di sostegno alla genitorialità volto al fine di superare gli ostacoli ad una serena interazione con il figlio minore.
Tale percorso è stato successivamente interrotto a causa del comportamento del , il quale ha Per_1 mostrato scarsa disponibilità verso gli operatori e un atteggiamento di diffidenza nei confronti dell'intervento proposto.
Le relazioni del Consultorio Familiare (in particolare, del 19/04/2022) hanno evidenziato il permanere della conflittualità tra i coniugi e soprattutto da parte del una considerevole difficoltà ad Per_1 elaborare i vecchi risentimenti e a concentrarsi in un impegno costruttivo volto al rafforzamento delle capacità genitoriali.
Si legge nella relazione che nel corso dell'incontro il convenuto “ha manifestato degli atteggiamenti poco maturi e nettamente punitivi nei confronti dell'ex moglie e del figlio considerati come coalizzati contro di lui. Alla luce di quanto esposto, considerato il permanere di una condizione di pregiudizio e di sfiducia, più marcati e chiaramente dichiarati dal signor , che si è dimostrato diffidente Per_1 anche nei confronti di questo setting specialistico, non si ritiene possibile procedere all'esecuzione dell'intervento richiesto”.
Tale condotta ha comportato una interruzione dell'intervento proposto dal perito e volto proprio al ripristino della relazione padre-figlio.
Anche le relazioni pervenute dallo spazio neutro confermano una difficoltà del padre nell'entrare in relazione con il figlio in modo sereno e, da ultimo, il disinteresse da parte di , che Controparte_1 non si è più presentato agli incontri.
In particolare, con relazione del 17.11.2022, lo spazio neutro ha relazionato circa gli incontri tra padre e figlio, deducendo riguardo a un comportamento autoreferenziale (“manifesta Controparte_1
l'aspettativa di ricevere considerazione e dovuto rispetto dal figlio, tendente inoltre ad assumere un atteggiamento critico ed un tono di rimprovero verso il figlio. In merito al minore è risultato evidente
6 un disagio a che gli incontri con il padre si svolgano presso lo spazio neutro in quanto preferirebbe contesti più liberi e flessibili. E' risultata una generale sfiducia nella possibilità di recuperare il rapporto con il padre, spesso infatti è stato necessario l'intervento degli operatori dello spazio neutro per motivare il minore a proseguire gli incontri con il padre”).
Infine, dalla relazione dello spazio neutro emerge che l'ultimo incontro si è svolto in data 07/01/2022
(mentre il primo incontro era stato effettuato ad agosto 2021) e che agli incontri Controparte_1 successivi non si è presentato comunicando la sua assenza solo quando l'operatore lo contattava affermando di non essere in possesso del greenpass necessario per l'accesso al servizio.
Successivamente, il convenuto non ha intrapreso alcuna iniziativa volta alla riattivazione degli incontri con il figlio minore, sicché - non essendo stato manifestato da l'interesse alla ripresa degli Per_1 incontri - da Gennaio 2022 alcun contatto vi è stato tra il minore ed il padre.
Infine, il successivo ascolto del minore effettuato a distanza di tempo (all'età di tredici anni) Per_1 ha confermato l'assenza di rapporti con il padre da un anno e mezzo e l'assenza di contatti di ogni tipo da un anno. Alla domanda del giudice in ordine alla volontà di incontrare il padre ha risposto “no, non lo voglio vedere, non riesco” alla domanda del giudice istruttore in ordine alla volontà di sentire il padre ha risposto” no non voglio avere nessuno contatto”.
Sono emerse quindi da ultimo l'incapacità di accudimento del minore e il disinteresse da parte del padre, che ha volontariamente abbandonato anche i tentativi di ripristinare una proficua relazione con il figlio , limitandosi ad accusare la ricorrente di avere determinato tale condizione. Per_1
Alla luce della persistente assenza della figura genitoriale paterna nella vita del figlio, conseguente alla scarsa collaborazione del genitore rispetto agli interventi attivati rivolti al recupero di tale relazione affettiva, nonché delle risultanze emerse nel corso del giudizio secondo la perizia, delle relazioni in atti e del mancato concorso al mantenimento del figlio, deve quindi essere disposto in favore di
[...]
l'affidamento esclusivo del minore , anche ai sensi dell'art. 337 Parte_1 Persona_1 quater u.c. c.c., con riferimento alle decisioni di maggiore importanza che riguardano la residenza, la salute e l'istruzione del figlio.
Per le medesime ragioni, il collocamento del minore è disposto presso la madre , alla Parte_1 quale deve essere assegnata la casa coniugale in quanto collocataria della prole minore di età.
Quanto alla permanenza del minore con il padre, stante la mancanza dei Persona_1 rapporti padre-figli all'attualità, l'esito dei due ascolti svolti nel corso del procedimento, le risultanze
7 istruttorie e l'età raggiunta dal figlio nelle more del procedimento, gli eventuali incontri devono essere rimessi al gradimento del minore.
In merito all'assegno di mantenimento in favore del figlio valgono le Persona_1 seguenti considerazioni.
In sede di separazione consensuale, l'assegno mensile di mantenimento per il figlio a carico del padre era stato determinato in euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente in sede di divorzio ne ha chiesto l'aumento ad euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre il convenuto ha chiesto la riduzione ad euro 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Invero, si rileva che con ordinanza del 16.11.2019, il Giudice ha disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, a carico del convenuto, all'importo di € 200,00, in ragione della sospensione dalla retribuzione da parte della società datrice di lavoro di . Controparte_1
Ad oggi è trascorso un considerevole lasso di tempo rispetto all'adozione dell'ordinanza e più in generale rispetto all'epoca in cui è stata dedotta la sopravvenuta condizione di disoccupazione.
Pertanto, si ritiene tale condizione non più attuale, dovendosi presumere che il convenuto abbia nel frattempo reperito una nuova occupazione, ponendolo comunque in una condizione di sufficienza economica, a fronte delle aumentate esigenze del figlio minore in ragione della età raggiunta.
Va altresì rilevato il mancato deposito, da parte di entrambe le parti, delle dichiarazioni reddituali aggiornate, nonostante il preciso invito formulato dal giudice istruttore.
Alla luce di tali considerazioni, il contributo per il mantenimento del figlio minore, in conformità agli standard medi generalmente adottati da questo Tribunale, deve essere determinato ponendo a carico di un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore.
Nulla deve disporsi sull'assegno unico in favore della madre ricorrente, che lo percepirà come per legge.
Va invece rigettata la domanda con cui parte ricorrente ha richiesto la corresponsione del 30% della tredicesima e quattordicesima mensilità percepite dal convenuto in quanto non fondata, considerati i mutamenti di tipo economico intervenuti nelle more e la determinazione del mantenimento con l'assegno mensile già posto a carico del convenuto, da ritenersi onnicomprensivo e idoneo a soddisfare in via ordinaria i bisogni e le esigenze del figlio minore, senza che siano necessarie integrazioni legate a mensilità aggiuntive.
8 Con riguardo alla domanda di sospensione per la durata di sei mesi dell'obbligo di corresponsione del contributo di mantenimento dovuto al figlio, si osserva che già nel corso del procedimento tale condizione temporanea è stata considerata con l'ordinanza che ha ridotto temporaneamente l'assegno mensile ad euro 200,00.
Deve ritenersi l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto la richiesta di ordine del giudice di disporre il pagamento diretto alla stessa dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro di , atteso che tale istituto (ascrivibile all'art. 156 comma 6 c.c., Controparte_1 che è stato abrogato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) non sarebbe comunque applicabile all'esito del giudizio di divorzio, per il quale, già prima della superiore riforma, era prevista dalla legge
1 dicembre 1970 n. 898 all'art. 8 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita per tutte le fattispecie dall'art. 473-bis.37 c.p.c. per la fase di attuazione dei provvedimenti giudiziali di contenuto economico.
Infine, la domanda di risarcimento del danno endofamiliare va dichiarata inammissibile, in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio, e pertanto non cumulabile nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c.
Tale norma consente, infatti, il cumulo solo nei casi di connessione qualificata ai sensi degli artt. 31-36
c.p.c., restando esclusa la possibilità di proporre congiuntamente domande ma caratterizzate da riti processuali diversi (cfr. da ultimo, Cass. n. 18870/2014; in senso conforme Cass. n. 11828/2009; Cass.
n. 20638/2004). In ogni caso, giova precisare che - tenuto conto delle risultanze complessive acquisite nel corso del giudizio, delle relazioni in atti, dei due ascolti del minore effettuati - non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un comportamento posto in essere dall'altro genitore (nella specie, la madre) volto a ostacolare, manipolare o pregiudicare il rapporto tra il padre e la prole.
Le spese processuali vengono poste a carico del convenuto per il principio di soccombenza e le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono liquidate come da separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 16899/2017 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 18.09.2008 trascritto nei registri del Comune di Catania al n. 664, parte 2, Controparte_1 serie A, anno 2008;
9 DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre ricorrente Persona_1 [...]
, anche ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c. per le decisioni di maggiore importanza relative Parte_1 alla istruzione, alla residenza e alla salute;
DISPONE il collocamento del minore presso la madre , alla quale assegna la casa Parte_1 coniugale;
DISPONE che gli incontri padre – figlio siano rimessi al libero gradimento del minore;
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Persona_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre
[...] il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della decisione, salvo il pregresso;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di pagamento diretto alla moglie dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro di , formulata dalla ricorrente;
Controparte_1
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di risarcimento del danno formulata dal convenuto;
RIGETTA le restanti domande delle parti;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
CONDANNA alla rifusione in favore della ricorrente dei compensi di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 6164,00, oltre IVA, CP e spese forfettarie come per legge.
Così deciso a Catania il giorno 4/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Lidia Greco
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