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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2256 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1943, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella
Cinquemani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il CP_1 C.F._2
20/12/1949, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 08/01/1972, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08/01/1972 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Assemini, anno 1972, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 08/01/1972, in Assemini Parte_1 CP_1
iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 1972.
Pag. 2 di 3 2) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato Civile del
Comune di Assemini affinché proceda alle annotazioni prescritte dall'art. 69 del d.p.r. 396/2000.
3) Stabilire a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
moglie un assegno divorzile pari ad € 500,00 per il suo CP_1
mantenimento, da versare entro il 15 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato IBAN: [...].
4) I coniugi concordano che gli eventuali cambi di residenza di soggetti estranei
al nucleo familiare originario ( , ) dovranno Parte_1 CP_1
essere concordati e autorizzati da entrambi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2256 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1943, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella
Cinquemani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il CP_1 C.F._2
20/12/1949, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 08/01/1972, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08/01/1972 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1
dello stato civile del Comune di Assemini, anno 1972, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 08/01/1972, in Assemini Parte_1 CP_1
iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, Serie A, anno 1972.
Pag. 2 di 3 2) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato Civile del
Comune di Assemini affinché proceda alle annotazioni prescritte dall'art. 69 del d.p.r. 396/2000.
3) Stabilire a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
moglie un assegno divorzile pari ad € 500,00 per il suo CP_1
mantenimento, da versare entro il 15 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato IBAN: [...].
4) I coniugi concordano che gli eventuali cambi di residenza di soggetti estranei
al nucleo familiare originario ( , ) dovranno Parte_1 CP_1
essere concordati e autorizzati da entrambi.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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