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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente tra
, CF , in persona del Sindaco pro tempore autorizzato in Parte_1 P.IVA_1
forza e in esecuzione della G.M. n°394, del 24.10.2024, rappresentato e difeso dall'avv. DI
IR IM giusta procura in atti, attore nei confronti di
, nata in [...] in data [...], CF , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GALFANO GIOVANNI, giusta procura in atti, convenuto
E di
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale di Marsala - Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via principale e nel merito: - Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 24.7.2024, per i motivi meglio specificati sia nell'atto di citazione che nelle memorie 171 ter cpc e, conseguentemente, - Ritenere e dichiarare il diritto del alla ripetizione delle spese di lite liquidate nella fase del procedimento Parte_1
esecutivo n°498/2024 RGEM;
Con condanna della controparte alle spese e compensi del presente procedimento, oltre Irap nella misura del 8,5%, atteso che i procuratori degli Enti Pubblici non sono assoggettati ad Iva e Cpa”; parte convenuta ha concluso: “- insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, da ritenersi reiterate e trascritte infra il presente atto” e quindi “chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia: - A) rigettare le domande spiegate dal nell'atto di citazione poiché infondate in fatto ed in diritto;
- B) dichiarare Parte_1
l'illegittimità delle norme regolamentari adottate dal e poste alla base Parte_1
dell'azione in esame;
- C) condannare il al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
-D) condannare il ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.8.2024 l'odierno attore ha proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 498/2024 RG di questo Tribunale, nei di lui confronti promossa da al fine di ottenere il pagamento dell'importo Controparte_1
liquidato dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza n .2185/2023.
Allegava a sostegno della opposizione un unico motivo costituto dalla “nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento nei confronti del giacché infondato, in Parte_1
fatto ed in diritto”.
Eccepiva invero l'opponente la illegittimità del pignoramento in quanto “al tempo dell'introduzione del presente giudizio e alla data di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi” parte creditrice (per tale dovendosi intendere la predetta quanto di lei delegato CP_1
all'incasso Avv. G. Galfano) “non aveva ancora regolarizzato la sua posizione tributaria”.
Esponeva il ricorrente che ricevuta la notifica dell'atto di precetto per il pagamento della somma de qua, in seguito ai disposti accertamenti, erano emersi debiti tributari della creditrice e del di lei delegato all'incasso avv. Giovanni Galfano nei confronti dell'amministrazione CP_1
debitrice; che pertanto parte creditrice “avrebbe potuto attivare la procedura d'ufficio per la compensazione, prevista dalla delibera della Giunta Municipale n°52, del 27.5.2017 e dall'art.18, comma 3°, del Regolamento delle Entrate Comunali (approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n°306, del 30/12/2019), in relazione al quale il predetto professionista avrebbe potuto compensare la sua esposizione debitoria a titolo di tributi locali nei confronti del Parte_1 e rimuovere, in questo modo, la causa ostativa al pagamento delle somme dovute ad essa
[...]
Società.”
Chiedeva quindi “In via preliminare:
Ritenuto che
dall'eventuale esecuzione del provvedimento, nelle more della definizione del giudizio di merito, possa derivare un pregiudizio per l'erario dell'Ente, si chiede che venga concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato atto di pignoramento, attesa la sussistenza di validi e fondati motivi che ne giustificano la concessione. - Nel merito: Accogliere la presente opposizione e ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopraccennate, la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, per i motivi meglio sopraspecificati. Fatto salvo ogni altro diritto, specie in ordine alle deduzioni, eccezioni e difese e istanze di controparte, con riserva di produrre documenti e indicare, nei modi e nei termini di legge ogni mezzo istruttorio. - Con condanna della controparte alle spese e compenso del presente procedimento giudizio, oltre Irap stante che i procuratori degli enti pubblici non sono assoggettati ad iva e cpa”.
Fissata l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto ed argomentato dall'opponente.
Rilevava che non sussisteva alcun debito tributario né del delegato all'incasso né della delegante, che il comune era stato inerente nel dare spontanea esecuzione alla sentenza della Corte di Appello e che non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensione cautelare.
Chiedeva quindi “che l'Ill.mo Tribunale - Giudice dell'Esecuzione voglia: A) rigettare la richiesta avversa di adozione della misura cautelare;
B) dichiarare l'illegittimità delle norme regolamentari adottate dal e poste alla base dell'opposizione in esame;
C) Parte_1
rigettare l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
D) condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della concludente, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
E) condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, il GE con ordinanza riservata del dì 11.9.2024 la rigettava assegnando al contempo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 616 cpc termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'atto di citazione notificato il 4.11.2024 il debitore esecutato ha quindi inteso incardinare la fase di merito della suddetta opposizione, reiterando quanto dedotto ed allegato nel ricorso in opposizione e chiedendo: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via principale e nel merito: - Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 24.7.2024, per i motivi meglio sopraspecificati. - Fatto salvo ogni altro diritto, specie in ordine alle deduzioni, eccezioni e difese e istanze di controparte, con riserva di produrre documenti e indicare, nei modi e nei termini di legge, ogni mezzo istruttorio. - Con condanna della controparte alle spese e compenso del presente giudizio, oltre Irap stante che i procuratori degli enti pubblici non sono assoggettati ad iva e cpa.”
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha pure reiterato ed allegato quanto dedotto nella memoria di costituzione della fase cautelare, rassegnando le conclusioni su indicate.
Non si è costituito il terzo pignorato.
Depositate le memorie previste dall'art 171 ter cpc, ed acquisito ai sensi dell'art. 186 disp. att. cpc il fascicolo dell'opposizione, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
L'opposizione è infondata.
Eccepisce il Comune debitore la illegittimità dell'atto di pignoramento per l'esistenza a carico sia del delegato all'incasso che della delegante (rectius della di lei coniuge) di debiti tributari in favore di esso opponente.
Tale assunto non è condivisibile
Dalla copiosa documentazione in atti risulta che il titolo esecutivo sotteso alla procedura de qua è stato notificato all'odierna parte attrice in data 8.01.2024; che in data 24.5.2024 - successivamente al decorso del termine di cui all'art 14 del D.Lgs. 669/1996- è stato notificato l'atto di precetto e che in data 24.7.2024 è stato notificato l'atto di pignoramento.
Risulta altresì che solo il 4.7.2024 e quindi ben oltre il termine di legge previsto in favore delle amministrazioni debitrici per “completa(re) le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro”, il Comune ha informato il delegato all'incasso dell'esistenza di una di lui esposizione tributaria, circostanza ritenuta ostativa dell'esecuzione del chiesto pagamento.
Ebbene dall'”Atto di Liquidazione n° 227 del 10/10/2024” depositato dalla odierna parte attrice i fatti sottesi al giudizio risultano così ricostruiti: “…. con Deliberazione di Consiglio di
Consiglio Comunale n. 95 del 18/06/2024 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, giusta proposta n. 13 del 06/02/2024, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di € 1.750,94 di cui di cui € 1.200,00 quali competenze liquidate in sentenza, € 180,00 quali rimborso spese generali, € 55,20 a titolo di C.P.A ed € 315,74 per IVA nei confronti della Sig.ra e per essa al procuratore Avv. Giovanni Galfano, gista Controparte_1
delega all'incasso, in relazione alla condanna di pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, in esecuzione della sentenza n. 2185/2023 del 29/12/52023; …. con Determinazione
Generale n. 718 del 9/07/2024 è stato assunto l'impegno di spesa al cap.45015/2024 per l'importo di € 1.750,94 (Id. 121450); … al fine di procedere alla liquidazione del dovuto, l'ufficio provvedeva ad inoltrare la richiesta per le verifiche circa la regolarità idrica e tributaria a mezzo nota del
20/06/2024 prot. 58693 ed alla stessa seguiva riscontro dell'ufficio tributi del 28/06/2024 prot. n.
61407 con cui veniva comunicata la posizione irregolare per la TARI, relativamente al suddetto professionista, mentre l'ufficio bollettazione del settore idrico con nota prot. n. 70384 del
26/07/2024 comunicava che l'avv.to Giovanni Galfano non era titolare di sbocco idrico;
…. con nota del 01/07/2024 veniva comunicata la morosità all'avv. Giovanni Galfano, a mezzo nota prot.
n. 62144; … successivamente, perdurando la morosità, con nota del 24/07/2024 prot. 69649
l'ufficio Contenzioso dei Lavori Pubblici chiedeva di procedere alla quantificazione del dovuto al fine di operare la compensazione degli importi dovuti ed alla liquidazione del residuo importo ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 3 lettera b del Regolamento delle entrate comunali, e consentire la prosecuzione dell'iter di liquidazione;
… in pari data l'avv.to Giovanni Galfano notificava, a mezzo prot. n. 69725/2024, atto di pignoramento della somme dovute e debende a qualsiasi titolo nell'interesse della Sig.ra ….in data 08/08/2024 con nota Controparte_1
prot. 74007/2024, l'Ufficio Tributi comunicava l'impossibilità di quantificare gli importi dovuti giacché era necessario instaurare un contraddittorio tra le parti.”
Dal contenuto dell'atto de quo -proveniente come evidenziato dallo stesso debitore- risulta che ancora alla data del dì 8.8.2024 non era stato quantificato a carico del delegato all'incasso alcun credito dell'amministrazione esigibile.
Ne deriva che tanto alla data di notificazione del pignoramento (24.7.2024) quanto alla data di proposizione dell'opposizione (9.8.2024) l'amministrazione debitrice era consapevole di non vantare nei confronti della controparte alcun credito certo, liquido ed esigibile da poter contrapporre a quello azionato in via esecutiva o comunque idoneo a privare di efficacia (in tutto o in parte) pignoramento opposto.
Né del resto, appare conducente il riferimento alla deliberazione della Giunta Municipale
n.52 del 27.3.2017 attuativa del comma 167 dell'art. 1 della L.n. 296/2006 a mente del quale “gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al a titolo di tributi locali” atteso che la certezza sull'esistenza del Pt_1
diritto opposto in compensazione (totale o parziale che però nel caso di specie il Pt_1
opponente non ha nemmeno eccepito limitandosi ad eccepire la illegittimità/nullità tout court del pignoramento) costituisce requisito essenziale del credito medesimo il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur (Cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Qualora detto requisito non venisse rispettato, infatti, la determinazione dell'ammontare del credito opposto (ovvero la sua liquidazione) assumerebbe una valenza meramente provvisoria, dunque, verrebbe connotata da gravi profili di incertezza.
Inoltre, la circostanza che la delega all'incasso non trasferisce la titolarità del credito o del debito, ma solo la facoltà di incassare, non consente di ritenere pertinente l'operato del comune con riferimento a presunti (visto quanto più su specificato) debiti tributari del delegato.
Quanto poi al debito tributario del coniuge della odierna convenuta della quale l'Amministrazione ha eccepito la responsabilità solidale, esso è stato formalmente contestato soltanto con “l'avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele denuncia ed irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss della L. 160/2019” del 25.10.2024, di gran lunga successivo al contestato pignoramento.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc atteso che da una parte, il rigetto della domanda non implica di per sé la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave e dall'altra che la convenuta non ha neppure allegato la sussistenza di un danno derivatole dalla condotta dell'Amministrazione attrice. L'opposizione va quindi rigettata e parte attrice condannata al pagamento delle spese del giudizio le quali tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€
1.939,72), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, della natura sono documentale della espletata istruttoria in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1627/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal con riferimento alla Parte_1
procedura esecutiva n. 498/2024 RG EM di questo Tribunale;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.276,00 Controparte_1
oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente tra
, CF , in persona del Sindaco pro tempore autorizzato in Parte_1 P.IVA_1
forza e in esecuzione della G.M. n°394, del 24.10.2024, rappresentato e difeso dall'avv. DI
IR IM giusta procura in atti, attore nei confronti di
, nata in [...] in data [...], CF , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. GALFANO GIOVANNI, giusta procura in atti, convenuto
E di
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale di Marsala - Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via principale e nel merito: - Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 24.7.2024, per i motivi meglio specificati sia nell'atto di citazione che nelle memorie 171 ter cpc e, conseguentemente, - Ritenere e dichiarare il diritto del alla ripetizione delle spese di lite liquidate nella fase del procedimento Parte_1
esecutivo n°498/2024 RGEM;
Con condanna della controparte alle spese e compensi del presente procedimento, oltre Irap nella misura del 8,5%, atteso che i procuratori degli Enti Pubblici non sono assoggettati ad Iva e Cpa”; parte convenuta ha concluso: “- insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, da ritenersi reiterate e trascritte infra il presente atto” e quindi “chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia: - A) rigettare le domande spiegate dal nell'atto di citazione poiché infondate in fatto ed in diritto;
- B) dichiarare Parte_1
l'illegittimità delle norme regolamentari adottate dal e poste alla base Parte_1
dell'azione in esame;
- C) condannare il al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
-D) condannare il ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.8.2024 l'odierno attore ha proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 498/2024 RG di questo Tribunale, nei di lui confronti promossa da al fine di ottenere il pagamento dell'importo Controparte_1
liquidato dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza n .2185/2023.
Allegava a sostegno della opposizione un unico motivo costituto dalla “nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento nei confronti del giacché infondato, in Parte_1
fatto ed in diritto”.
Eccepiva invero l'opponente la illegittimità del pignoramento in quanto “al tempo dell'introduzione del presente giudizio e alla data di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi” parte creditrice (per tale dovendosi intendere la predetta quanto di lei delegato CP_1
all'incasso Avv. G. Galfano) “non aveva ancora regolarizzato la sua posizione tributaria”.
Esponeva il ricorrente che ricevuta la notifica dell'atto di precetto per il pagamento della somma de qua, in seguito ai disposti accertamenti, erano emersi debiti tributari della creditrice e del di lei delegato all'incasso avv. Giovanni Galfano nei confronti dell'amministrazione CP_1
debitrice; che pertanto parte creditrice “avrebbe potuto attivare la procedura d'ufficio per la compensazione, prevista dalla delibera della Giunta Municipale n°52, del 27.5.2017 e dall'art.18, comma 3°, del Regolamento delle Entrate Comunali (approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n°306, del 30/12/2019), in relazione al quale il predetto professionista avrebbe potuto compensare la sua esposizione debitoria a titolo di tributi locali nei confronti del Parte_1 e rimuovere, in questo modo, la causa ostativa al pagamento delle somme dovute ad essa
[...]
Società.”
Chiedeva quindi “In via preliminare:
Ritenuto che
dall'eventuale esecuzione del provvedimento, nelle more della definizione del giudizio di merito, possa derivare un pregiudizio per l'erario dell'Ente, si chiede che venga concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato atto di pignoramento, attesa la sussistenza di validi e fondati motivi che ne giustificano la concessione. - Nel merito: Accogliere la presente opposizione e ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopraccennate, la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, per i motivi meglio sopraspecificati. Fatto salvo ogni altro diritto, specie in ordine alle deduzioni, eccezioni e difese e istanze di controparte, con riserva di produrre documenti e indicare, nei modi e nei termini di legge ogni mezzo istruttorio. - Con condanna della controparte alle spese e compenso del presente procedimento giudizio, oltre Irap stante che i procuratori degli enti pubblici non sono assoggettati ad iva e cpa”.
Fissata l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto ed argomentato dall'opponente.
Rilevava che non sussisteva alcun debito tributario né del delegato all'incasso né della delegante, che il comune era stato inerente nel dare spontanea esecuzione alla sentenza della Corte di Appello e che non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensione cautelare.
Chiedeva quindi “che l'Ill.mo Tribunale - Giudice dell'Esecuzione voglia: A) rigettare la richiesta avversa di adozione della misura cautelare;
B) dichiarare l'illegittimità delle norme regolamentari adottate dal e poste alla base dell'opposizione in esame;
C) Parte_1
rigettare l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
D) condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della concludente, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario;
E) condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, il GE con ordinanza riservata del dì 11.9.2024 la rigettava assegnando al contempo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 616 cpc termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. Con l'atto di citazione notificato il 4.11.2024 il debitore esecutato ha quindi inteso incardinare la fase di merito della suddetta opposizione, reiterando quanto dedotto ed allegato nel ricorso in opposizione e chiedendo: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- In via principale e nel merito: - Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 24.7.2024, per i motivi meglio sopraspecificati. - Fatto salvo ogni altro diritto, specie in ordine alle deduzioni, eccezioni e difese e istanze di controparte, con riserva di produrre documenti e indicare, nei modi e nei termini di legge, ogni mezzo istruttorio. - Con condanna della controparte alle spese e compenso del presente giudizio, oltre Irap stante che i procuratori degli enti pubblici non sono assoggettati ad iva e cpa.”
Si è costituita la creditrice opposta la quale ha pure reiterato ed allegato quanto dedotto nella memoria di costituzione della fase cautelare, rassegnando le conclusioni su indicate.
Non si è costituito il terzo pignorato.
Depositate le memorie previste dall'art 171 ter cpc, ed acquisito ai sensi dell'art. 186 disp. att. cpc il fascicolo dell'opposizione, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
L'opposizione è infondata.
Eccepisce il Comune debitore la illegittimità dell'atto di pignoramento per l'esistenza a carico sia del delegato all'incasso che della delegante (rectius della di lei coniuge) di debiti tributari in favore di esso opponente.
Tale assunto non è condivisibile
Dalla copiosa documentazione in atti risulta che il titolo esecutivo sotteso alla procedura de qua è stato notificato all'odierna parte attrice in data 8.01.2024; che in data 24.5.2024 - successivamente al decorso del termine di cui all'art 14 del D.Lgs. 669/1996- è stato notificato l'atto di precetto e che in data 24.7.2024 è stato notificato l'atto di pignoramento.
Risulta altresì che solo il 4.7.2024 e quindi ben oltre il termine di legge previsto in favore delle amministrazioni debitrici per “completa(re) le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro”, il Comune ha informato il delegato all'incasso dell'esistenza di una di lui esposizione tributaria, circostanza ritenuta ostativa dell'esecuzione del chiesto pagamento.
Ebbene dall'”Atto di Liquidazione n° 227 del 10/10/2024” depositato dalla odierna parte attrice i fatti sottesi al giudizio risultano così ricostruiti: “…. con Deliberazione di Consiglio di
Consiglio Comunale n. 95 del 18/06/2024 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, giusta proposta n. 13 del 06/02/2024, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di € 1.750,94 di cui di cui € 1.200,00 quali competenze liquidate in sentenza, € 180,00 quali rimborso spese generali, € 55,20 a titolo di C.P.A ed € 315,74 per IVA nei confronti della Sig.ra e per essa al procuratore Avv. Giovanni Galfano, gista Controparte_1
delega all'incasso, in relazione alla condanna di pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, in esecuzione della sentenza n. 2185/2023 del 29/12/52023; …. con Determinazione
Generale n. 718 del 9/07/2024 è stato assunto l'impegno di spesa al cap.45015/2024 per l'importo di € 1.750,94 (Id. 121450); … al fine di procedere alla liquidazione del dovuto, l'ufficio provvedeva ad inoltrare la richiesta per le verifiche circa la regolarità idrica e tributaria a mezzo nota del
20/06/2024 prot. 58693 ed alla stessa seguiva riscontro dell'ufficio tributi del 28/06/2024 prot. n.
61407 con cui veniva comunicata la posizione irregolare per la TARI, relativamente al suddetto professionista, mentre l'ufficio bollettazione del settore idrico con nota prot. n. 70384 del
26/07/2024 comunicava che l'avv.to Giovanni Galfano non era titolare di sbocco idrico;
…. con nota del 01/07/2024 veniva comunicata la morosità all'avv. Giovanni Galfano, a mezzo nota prot.
n. 62144; … successivamente, perdurando la morosità, con nota del 24/07/2024 prot. 69649
l'ufficio Contenzioso dei Lavori Pubblici chiedeva di procedere alla quantificazione del dovuto al fine di operare la compensazione degli importi dovuti ed alla liquidazione del residuo importo ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 3 lettera b del Regolamento delle entrate comunali, e consentire la prosecuzione dell'iter di liquidazione;
… in pari data l'avv.to Giovanni Galfano notificava, a mezzo prot. n. 69725/2024, atto di pignoramento della somme dovute e debende a qualsiasi titolo nell'interesse della Sig.ra ….in data 08/08/2024 con nota Controparte_1
prot. 74007/2024, l'Ufficio Tributi comunicava l'impossibilità di quantificare gli importi dovuti giacché era necessario instaurare un contraddittorio tra le parti.”
Dal contenuto dell'atto de quo -proveniente come evidenziato dallo stesso debitore- risulta che ancora alla data del dì 8.8.2024 non era stato quantificato a carico del delegato all'incasso alcun credito dell'amministrazione esigibile.
Ne deriva che tanto alla data di notificazione del pignoramento (24.7.2024) quanto alla data di proposizione dell'opposizione (9.8.2024) l'amministrazione debitrice era consapevole di non vantare nei confronti della controparte alcun credito certo, liquido ed esigibile da poter contrapporre a quello azionato in via esecutiva o comunque idoneo a privare di efficacia (in tutto o in parte) pignoramento opposto.
Né del resto, appare conducente il riferimento alla deliberazione della Giunta Municipale
n.52 del 27.3.2017 attuativa del comma 167 dell'art. 1 della L.n. 296/2006 a mente del quale “gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al a titolo di tributi locali” atteso che la certezza sull'esistenza del Pt_1
diritto opposto in compensazione (totale o parziale che però nel caso di specie il Pt_1
opponente non ha nemmeno eccepito limitandosi ad eccepire la illegittimità/nullità tout court del pignoramento) costituisce requisito essenziale del credito medesimo il quale, per considerarsi effettivamente liquido ed esigibile, necessita di essere definito sia nell'an che nel quantum debeatur (Cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Qualora detto requisito non venisse rispettato, infatti, la determinazione dell'ammontare del credito opposto (ovvero la sua liquidazione) assumerebbe una valenza meramente provvisoria, dunque, verrebbe connotata da gravi profili di incertezza.
Inoltre, la circostanza che la delega all'incasso non trasferisce la titolarità del credito o del debito, ma solo la facoltà di incassare, non consente di ritenere pertinente l'operato del comune con riferimento a presunti (visto quanto più su specificato) debiti tributari del delegato.
Quanto poi al debito tributario del coniuge della odierna convenuta della quale l'Amministrazione ha eccepito la responsabilità solidale, esso è stato formalmente contestato soltanto con “l'avviso di accertamento esecutivo per omessa/infedele denuncia ed irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss della L. 160/2019” del 25.10.2024, di gran lunga successivo al contestato pignoramento.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc atteso che da una parte, il rigetto della domanda non implica di per sé la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave e dall'altra che la convenuta non ha neppure allegato la sussistenza di un danno derivatole dalla condotta dell'Amministrazione attrice. L'opposizione va quindi rigettata e parte attrice condannata al pagamento delle spese del giudizio le quali tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€
1.939,72), dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, della natura sono documentale della espletata istruttoria in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1627/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal con riferimento alla Parte_1
procedura esecutiva n. 498/2024 RG EM di questo Tribunale;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.276,00 Controparte_1
oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo