CASS
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/08/2025, n. 28312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28312 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE GI RO Sent. n. sez. 2107/2025 CC - 17/06/2025 R.G.N. 14219/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione del consigliere Eva Toscani;
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, ai sensi dell’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la liberazione anticipata concessa a CO NA nella misura di duecentoventicinque giorni, per più semestri, puntualmente indicati nel provvedimento, comunque, compresi tra il 24 marzo 2018 e il 23 settembre 2020. Quindi lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'incidenza della commissione del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero Penale Sent. Sez. 1 Num. 28312 Anno 2025 Presidente: RO GI Relatore: SC EVA Data Udienza: 17/06/2025 3. Il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, intervenuto con requisitoria scritta in data 31 maggio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso denuncia censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate e dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile. connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA SC GI RO 3
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato, ai sensi dell’art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), la liberazione anticipata concessa a CO NA nella misura di duecentoventicinque giorni, per più semestri, puntualmente indicati nel provvedimento, comunque, compresi tra il 24 marzo 2018 e il 23 settembre 2020. Quindi lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'incidenza della commissione del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero Penale Sent. Sez. 1 Num. 28312 Anno 2025 Presidente: RO GI Relatore: SC EVA Data Udienza: 17/06/2025 3. Il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, intervenuto con requisitoria scritta in data 31 maggio 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso denuncia censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate e dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile. connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA SC GI RO 3