Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6 della Legge 3 maggio 2019, n. 39
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- Legge 3 maggio 2019, n. 39
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17 maggio 2019
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