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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 897/2025
Il Giudice LU MU, all'esito dell'udienza del 9/12/2025, viste le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ANGONESE FILIPPO/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASSO
MARIATERESA/ resistente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- Accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris
e del periculum in mora, ex art. 700 c.p.c., previ gli accertamenti del caso
e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, disporsi e/o ordinarsi, con provvedimento reso inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 sexies, comma, 2, c.p.c., con contestuale assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di accoglimento alla resistente, a parte resistente il riconoscimento in favore del ricorrente, Sig.
, degli effetti giuridici ed economici previsti ex art. Parte_1
42, comma 5 ter, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 a far data dal 26.05.2025.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, fissarsi l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedersi all'assunzione dei mezzi istruttori.
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto soggettivo del ricorrente, Sig. , al riconoscimento del Parte_1
congedo straordinario biennale richiesto, istituito con L. 05 febbraio 1992
n. 104 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26.05.2025, come da domanda amministrativa presentata in data 21.05.2025 n. A2252207, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Per la parte resistente: “PER LA FASE CAUTELARE: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge e, conseguentemente, rigettare la domanda cautelare proposta.
PER LA FASE DI MERITO: nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione.”.
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni esposte nell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, la cui parte motiva viene ritrascritta limitatamente a quanto di interesse (e, quindi, limitatamente al fumus boni iuris):
“A sostegno delle esposte conclusioni, il ricorrente, dipendente di
NESPAK S.p.A. dal 8.7.2011 e residente unitamente ai propri genitori e ha allegato di aver usufruito del CP_2 Controparte_3
congedo straordinario biennale ex l. n. 104/1992 e s.m.i. per l'assistenza del padre dal 22.5.2023 sino al 21.5.2025 e di aver presentato una nuova domanda di congedo straordinario biennale per assistere la madre, le cui condizioni di salute si sono medio tempore aggravate.
Tuttavia, espone il ricorrente, ha rigettato la domanda, deducendo che CP_4
il richiedente aveva integralmente usufruito del congedo, e avverso tale provvedimento di rigetto è stato presentato ricorso amministrativo al quale l' non ha risposto nel termine di 90 giorni. CP_1
Con riguardo al periculum in mora, il allega che, attualmente, sta Pt_1
usufruendo delle ferie per prestare assistenza ai propri genitori.
Si è costituito resistendo al ricorso. CP_4
La domanda cautelare è fondata.
Quanto al fumus boni iuris, premesso che l' non contesta la CP_1
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconsocimento del diritto al congedo straordinario biennale ad eccezione di quello relativo al limite temporale di 730 giorni, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 42, comma 5, d.lgs 150/2001 stabilisce che “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
Pag. 3 di 7 fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”.
Tale disposizione, nonostante la fuorviante rubrica dell'art. 42 (che parla di
“Riposi e permessi per i figli con handicap grave”), è dichiaratamente riferibile ai soggetti chiaramente indicati che debbano prestare assistenza a un soggetto con disabilità grave, e non soltanto ai genitori che debbano prestare assistenza ai figli portatori di handicap.
L'art. 4, comma 2, l. 53/2000, che prevede il contenuto del congedo al quale sono legittimati i soggetti indicati dalla disposizione sopra richiamata e al quale rinvia l'art. 42, comma 5, d.lgs 150/2001, prevede che “I
Pag. 4 di 7 dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”.
Il quadro normativo è completato dal comma 5 bis dell'art. 42 d.lgs
150/2001, a mente del quale “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo
33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e 33, comma 1, del presente decreto.”.
Ora, è evidente la potenziale antinomia tra l'art. 4, comma 2, l. n. 53/2000
(e quindi tra l'art. 42, comma 5, d.lgs 150/2001 che tale disposizione richiama) e l'art. 42, comma 5 bis d.lgs 150/2001: la prima disposizione,
Pag. 5 di 7 infatti, prevede che il congedo non possa superare i due anni;
la seconda statuisce che il congendo non possa superare la durata di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap.
L'antinomia normativa va risolta nel senso della prevalenza della disposizione di cui all'art. 42, comma 5 bis d.lgs 150/2001, che è norma speciale rispetto all'art. 4, comma 2, l. n. 30/2000.
Il campo di applicazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 30/2000 è, infatti, ben più ampio rispetto a quello di cui all'art. 42, comma 5 d.lgs 150/2001; il primo, infatti, disciplina il congedo del quale possono usufruire i dipendenti per “gravi e documentati motivi familiari”; il secondo, invece, disciplina il congedo del quale possono usufruire i soggetti indicati dalla norma per l'assistenza del soggetto con disabilità grave.
Nel primo caso, il congedo non può superare i due anni, nel secondo, per espressa disposizione normativa, il congedo non può superare i due anni
“per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”.
È, perciò, evidente che se un lavoratore si trova nella situazione di cui agli artt. 42, comma 5, d.lgs 150/2001 rispetto a due diversi soggetti con disabilità in due diversi momenti – come è pacificamente accaduto al ricorrente – ha diritto a usufruire del congedo di due anni per l'assistenza di uno e poi di un altro congedo per l'assistenza dell'altro.”.
Non vi sono ragioni di integrare la motivazione, non avendo , la CP_4
quale ha depositato un'unica memoria con cui si è costituita sia nella fase cautelare sia nella fase di merito, svolto ulteriori difese e argomentazioni a seguito di detta ordinanza.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sia per la fase cautelare sia per la fase di merito (valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, 3 fasi svolte, scaglione di valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso accerta il diritto di a Parte_1
usufruire del congedo straordinario biennale per un termine di ulteriori 730 giorni decorrenti dal 26.5.2025, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici di legge, oltre interessi;
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida per il merito in € 3.291 e per la fase cautelare in € 1.615, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
10/12/2025 Il Giudice
LU MU
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
N.R.G. 897/2025
Il Giudice LU MU, all'esito dell'udienza del 9/12/2025, viste le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ANGONESE FILIPPO/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASSO
MARIATERESA/ resistente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- Accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris
e del periculum in mora, ex art. 700 c.p.c., previ gli accertamenti del caso
e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, disporsi e/o ordinarsi, con provvedimento reso inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 sexies, comma, 2, c.p.c., con contestuale assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di accoglimento alla resistente, a parte resistente il riconoscimento in favore del ricorrente, Sig.
, degli effetti giuridici ed economici previsti ex art. Parte_1
42, comma 5 ter, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 a far data dal 26.05.2025.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, fissarsi l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedersi all'assunzione dei mezzi istruttori.
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi di cui in narrativa, il diritto soggettivo del ricorrente, Sig. , al riconoscimento del Parte_1
congedo straordinario biennale richiesto, istituito con L. 05 febbraio 1992
n. 104 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26.05.2025, come da domanda amministrativa presentata in data 21.05.2025 n. A2252207, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, CPA di legge, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, in favore del procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Per la parte resistente: “PER LA FASE CAUTELARE: accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge e, conseguentemente, rigettare la domanda cautelare proposta.
PER LA FASE DI MERITO: nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione.”.
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni esposte nell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, la cui parte motiva viene ritrascritta limitatamente a quanto di interesse (e, quindi, limitatamente al fumus boni iuris):
“A sostegno delle esposte conclusioni, il ricorrente, dipendente di
NESPAK S.p.A. dal 8.7.2011 e residente unitamente ai propri genitori e ha allegato di aver usufruito del CP_2 Controparte_3
congedo straordinario biennale ex l. n. 104/1992 e s.m.i. per l'assistenza del padre dal 22.5.2023 sino al 21.5.2025 e di aver presentato una nuova domanda di congedo straordinario biennale per assistere la madre, le cui condizioni di salute si sono medio tempore aggravate.
Tuttavia, espone il ricorrente, ha rigettato la domanda, deducendo che CP_4
il richiedente aveva integralmente usufruito del congedo, e avverso tale provvedimento di rigetto è stato presentato ricorso amministrativo al quale l' non ha risposto nel termine di 90 giorni. CP_1
Con riguardo al periculum in mora, il allega che, attualmente, sta Pt_1
usufruendo delle ferie per prestare assistenza ai propri genitori.
Si è costituito resistendo al ricorso. CP_4
La domanda cautelare è fondata.
Quanto al fumus boni iuris, premesso che l' non contesta la CP_1
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconsocimento del diritto al congedo straordinario biennale ad eccezione di quello relativo al limite temporale di 730 giorni, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 42, comma 5, d.lgs 150/2001 stabilisce che “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
Pag. 3 di 7 fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo
2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”.
Tale disposizione, nonostante la fuorviante rubrica dell'art. 42 (che parla di
“Riposi e permessi per i figli con handicap grave”), è dichiaratamente riferibile ai soggetti chiaramente indicati che debbano prestare assistenza a un soggetto con disabilità grave, e non soltanto ai genitori che debbano prestare assistenza ai figli portatori di handicap.
L'art. 4, comma 2, l. 53/2000, che prevede il contenuto del congedo al quale sono legittimati i soggetti indicati dalla disposizione sopra richiamata e al quale rinvia l'art. 42, comma 5, d.lgs 150/2001, prevede che “I
Pag. 4 di 7 dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.”.
Il quadro normativo è completato dal comma 5 bis dell'art. 42 d.lgs
150/2001, a mente del quale “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo
33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e 33, comma 1, del presente decreto.”.
Ora, è evidente la potenziale antinomia tra l'art. 4, comma 2, l. n. 53/2000
(e quindi tra l'art. 42, comma 5, d.lgs 150/2001 che tale disposizione richiama) e l'art. 42, comma 5 bis d.lgs 150/2001: la prima disposizione,
Pag. 5 di 7 infatti, prevede che il congedo non possa superare i due anni;
la seconda statuisce che il congendo non possa superare la durata di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap.
L'antinomia normativa va risolta nel senso della prevalenza della disposizione di cui all'art. 42, comma 5 bis d.lgs 150/2001, che è norma speciale rispetto all'art. 4, comma 2, l. n. 30/2000.
Il campo di applicazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 30/2000 è, infatti, ben più ampio rispetto a quello di cui all'art. 42, comma 5 d.lgs 150/2001; il primo, infatti, disciplina il congedo del quale possono usufruire i dipendenti per “gravi e documentati motivi familiari”; il secondo, invece, disciplina il congedo del quale possono usufruire i soggetti indicati dalla norma per l'assistenza del soggetto con disabilità grave.
Nel primo caso, il congedo non può superare i due anni, nel secondo, per espressa disposizione normativa, il congedo non può superare i due anni
“per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”.
È, perciò, evidente che se un lavoratore si trova nella situazione di cui agli artt. 42, comma 5, d.lgs 150/2001 rispetto a due diversi soggetti con disabilità in due diversi momenti – come è pacificamente accaduto al ricorrente – ha diritto a usufruire del congedo di due anni per l'assistenza di uno e poi di un altro congedo per l'assistenza dell'altro.”.
Non vi sono ragioni di integrare la motivazione, non avendo , la CP_4
quale ha depositato un'unica memoria con cui si è costituita sia nella fase cautelare sia nella fase di merito, svolto ulteriori difese e argomentazioni a seguito di detta ordinanza.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sia per la fase cautelare sia per la fase di merito (valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, 3 fasi svolte, scaglione di valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso accerta il diritto di a Parte_1
usufruire del congedo straordinario biennale per un termine di ulteriori 730 giorni decorrenti dal 26.5.2025, con riconoscimento degli effetti giuridici ed economici di legge, oltre interessi;
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida per il merito in € 3.291 e per la fase cautelare in € 1.615, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
10/12/2025 Il Giudice
LU MU
Pag. 7 di 7