Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
In tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, del quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata. (Fattispecie in cui il verbale contenente l'elezione recava, in corrispondenza dello spazio riservato alla sottoscrizione del dichiarante, la seguente dicitura apposta con un timbro: "Si rifiuta di firmare accetta copia").
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La legge non richiede l'assenso del difensore di ufficio alla elezione di domicilio in forma scritta. Sono valide le notifiche effettuate presso il domicilio eletto anche nel caso in cui l'indagato si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. In motivazione, la Corte ha precisato che l'ordinamento non richiede per l'elezione di domicilio, avente natura di dichiarazione di volontà con valore negoziale, la forma scritta, e dunque, la necessaria sottoscrizione Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 30 gennaio – 10 giugno 2020, n. 17818 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con provvedimento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2017, n. 33956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33956 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
33956 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE NALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14.06.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Antonio PRESTIPINO N. Presidente Late Domenico GALLO Consigliere Margherita TADDEI REGISTRO GENERALE Consigliere N. 15190/2017 Consigliere Anna Maria DE SANTIS Giuseppe COSCIONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA RA NN JH, nato il [...] avverso la sentenza n.10185/2015 in data 11/02/2016 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Cam RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 febbraio 2016 il Tribunale di Milano condannava NA LA NN HN alla pena di anni tre di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di rapina.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di NA LA NN HN con richiesta di rescissione del giudicato, eccependo che non aveva mai avuto conoscenza del procedimento penale in quanto le notifiche erano state effettuate presso il difensore d'ufficio, malgrado egli non avesse mai dichiarato di voler eleggere domicilio presso detto difensore, in quanto il verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio, relativo ad un furto di un telefonino e non anche della rapina contestata, non era stato tradotto nella lingua dell'indagato e non risultava dallo stesso sottoscritto;
pareva infatti che NA LA, verosimilmente per la condizione di manifesta ubriachezza in cui si trovava, come da annotazione della Questura di Milano, si fosse rifiutato di sottoscrivere il verbale;
nonostante dagli atti di causa risultasse il domicilio di NA LA, le notifiche erano state effettuate al difensore di ufficio senza che il ricorrente ne avesse effettiva conoscenza, per cui non aveva potuto partecipare al procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Relativamente alla mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio, giova rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte "il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, richiedendosi l'ulteriore presupposto dell'accertata ignoranza della lingua italiana in capo a quest'ultimo (Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Burkhart, Rv. 256389; Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693); sicché "qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (Sez. 2, n. 8094 del 4/02/2016, T., Rv. 266238). Tanto premesso, osserva il Collegio come dagli atti del procedimento risulti una stabile dimora in Italia (il ricorrente risulta domiciliato di fatto a Milano) e che il ricorrente ha sempre risposto alle domande rivoltegli senza alcuna annotazione circa una sua presunta non conoscenza della lingua italiana. 2 Quanto alla rimanente censura, come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, "la rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro evidenziato il corretto esercizio del mandato con la partecipazione all'udienza). Pertanto il ricorrente, avendo eletto domicilio presso il difensore di ufficio, ha operato la scelta di venire a conoscenza degli atti relativi al processo a suo carico attraverso il difensore nominato, e non può quindi dolersi del fatto che le comunicazioni non gli siano state inviate personalmente, avendo lui l'onere di informarsi presso il difensore;
poiché quindi il difetto di informazione dipende da una causa ascrivibile a sua colpa, il ricorso non può essere accolto. Sulla censura secondo la quale l'elezione di domicilio non sarebbe valida perché il ricorrente non ha sottoscritto il relativo verbale, dall'analisi dello stesso risulta che al posto della sottoscrizione del ricorrente è stato apposto un timbro con la dicitura "si rifiuta di firmare accetta copia". Secondo l'orientamento giurisprudenziale più risalente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria, attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negoziai-processuale, sono nulle qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante, mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante (Sez. 5, n. 28618 del 28/05/2008, Rv. 240430, Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv.228319, Sez. 1, n. 4100 del 24/11/1998, dep. 31/03/1999, Rv. 213259). Il Collegio reputa però maggiormente condivisibile, per le ragioni di seguito esposte, il più recente e consolidato orientamento, secondo il quale il verbale redatto da pubblici ufficiali è atto pubblico, il cui contenuto fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità, ed a nulla rileva la circostanza che l'allora indagato si sia rifiutato di firmarlo atteso che "la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio" (Sez. 4, Sentenza n. 16144 del 01/03/2017 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 269607; Sez. 5, Sentenza n. 40286 del 14/04/2016 Ud. (dep. 28/09/2016) Rv. 268076; Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015, Rv. 263901; Sez. 3, n. 23870 del 26/04/2013, Rv. 256288; ). Tale interpretazione si fonda sul dato testuale dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., che, pur contemplando espressamente l'ipotesi che uno dei soggetti intervenuti non voglia sottoscrivere il verbale, non ne prevede l'inefficacia, prescrivendo soltanto che della circostanza sia fatta menzione a verbale;
neppure ne è prevista la nullità, come si ricava dalla lettura coordinata dell'art. 142 cod. proc. pen., atteso che la nullità del verbale è tassativamente prevista solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale;
ne discende che la mancata sottoscrizione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio non invalida l'atto né la mancata sottoscrizione può interpretarsi, di per sé, come revoca della dichiarazione di domicilio, in quanto, come appena detto, per aversi tale effetto occorreva che la mancata sottoscrizione venisse giustificata esplicitamente dal ricorrente con tale motivazione, ai sensi dell'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., dopo aver ricevuto lettura del verbale.
3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di - inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Antonio Prestipino Gimme hunпи DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE NALE 12 LUG, 2017 IL CANCELLIERE/ Claudia Pianel A : P E U T S R O C 4