Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato che tale interpretazione è aderente al combinato disposto degli artt. 137 e 142 cod. proc. pen., che, nell'ipotesi in cui alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscrivere il verbale redatto dal pubblico ufficiale, prescrive soltanto la necessità di indicare il motivo della mancata sottoscrizione, senza prevedere l'inefficacia dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 40286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40286 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
402 8 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1146 Paolo Antonio Bruno UP - 14/04/2016 Eduardo De Gregorio R.G. N. 33916/2015 Rosa Pezzullo Alfredo Guardiano Relatore - Paolo Micheli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AR EZ NU OD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 10/04/2015 dalla Corte di appello di Trento visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile non ricorrente IR RG, l'Avv. Elena Santoro, la quale ha concluso riportandosi alla memoria in atti RITENUTO IN FATTO 1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di NU OD AR EZ avverso la sentenza emessa nei confronti di quest'ultimo, in data 03/03/2014, dal Tribunale della stessa città, recante la condanna del medesimo a pena ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali;
secondo l'ipotesi accusatoria, l'AR aveva colpito il IR con uno schiaffo, occultando però nella mano una lametta, sì da procurargli una ferita da taglio al collo. La Corte territoriale, disattendendo le censure proposte dalla difesa dell'imputato, osservava che: - l'AR aveva ricevuto rituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, avendo eletto domicilio presso il difensore di ufficio regolarmente nominato (il relativo verbale non era stato da lui sottoscritto, ma da ciò non poteva evincersi l'invalidità dell'elezione, trattandosi di dichiarazione ricevuta dai verbalizzanti e contenuta in un atto proprio di questi ultimi). In seguito, l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, senza però revocare la precedente elezione di domicilio;
in ogni caso, l'atto di appello era stato presentato il 28/05/2014, malgrado il termine per impugnare la sentenza del Tribunale venisse a scadere il giorno precedente (visto che il giudice di primo grado aveva depositato la relativa motivazione entro i termini fissati ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. ed a nulla rilevando la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo cui era stato possibile acquisire materialmente copia della pronuncia solo il 22 aprile, disponendo così di 35 giorni per predisporre i motivi di gravame): ove ne fosse derivata una concreta incidenza negativa sul diritto di impugnazione, l'interessato avrebbe dovuto promuovere una istanza di restituzione nel termine.
2. Avverso la sentenza della Corte trentina propone ricorso per cassazione il difensore dell'AR, che deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 161, 585 e 548 cod. proc. pen. La difesa precisa che la decisione di primo grado fu assunta all'udienza del 03/03/2014, e che giudice si assegnò un termine di 40 giorni per la stesura della motivazione (poi concretamente depositata in anticipo, il 23 marzo); la Cancelleria diede poi corso, il 31 marzo, alla procedura per la notifica all'imputato contumace del relativo estratto. Tale notifica intervenne, comunque, presso il difensore di ufficio indicato in atti, a seguito della ricordata elezione di domicilio, senza tenere conto che già l'11/03/2014 (ergo, prima del deposito della motivazione) l'AR aveva nominato un legale di fiducia. Nell'interesse dell'imputato si ribadisce quindi la tesi già sostenuta dinanzi alla Corte di appello, secondo cui la mancata sottoscrizione del verbale di ви 2 elezione di domicilio da parte del medesimo deve intendersi comportare la nullità dell'atto, privilegiandosi una interpretazione costituzionalmente orientata (anche alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato nella giurisprudenza sovranazionale) delle disposizioni di legge volte a garantire l'effettiva partecipazione di un soggetto al processo che si celebri nei suoi confronti. In altre parole, l'elezione di domicilio deve essere considerata un atto personalissimo, come tale da compiere necessariamente in maniera espressa dall'imputato nelle forme previste»: sul punto, nel ricorso vengono evocati plurimi precedenti, e si evidenzia come il verbale in atti rechi la testuale dicitura (nello spazio predisposto per la sottoscrizione dell'indagato) "si rifiuta di firmare ma accetta copia". La conclusione è che «una dichiarazione (specie di natura personalissima come una elezione di domicilio) contenuta in un atto redatto e confezionato da altro/i soggetto/i, priva della sottoscrizione del dichiarante, che anzi faccia verbalizzare il suo rifiuto a sottoscrivere, non può in alcun modo esser ricondotta ad una effettiva volontà dell'interessato di indicare il luogo e la persona (domiciliataria) capace di ricevere l'atto per suo conto>>. In definitiva, a nulla rilevando la mancata revoca dell'elezione di domicilio de qua (perché non vi era mai stata una valida elezione), nella vicenda in esame vi fu un rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio, manifestata attraverso il rifiuto di sottoscrivere l'atto ove un domicilio risultava indicato: con la conseguenza che le notificazioni avrebbero dovuto eseguirsi mediante consegna al difensore (di fiducia) nel frattempo nominato. Nel caso di specie, inoltre, risulta conclamato che il difensore di ufficio non riuscì a prendere contatto alcuno con l'imputato, durante l'intero corso del giudizio di primo grado, il che comporta comunque che l'AR si trovò in una condizione di ignoranza incolpevole circa l'esistenza stessa di un processo a suo carico. A tal proposito, il ricorrente richiama la necessità di riconoscere rango costituzionale al diritto di un individuo di partecipare al proprio processo, vuoi ai sensi dell'art. 111 della Carta fondamentale, vuoi in base al già ricordato art. 6 Cedu ed all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con la conseguente doverosità di un annullamento della sentenza di primo grado e della restituzione degli atti al Tribunale, per la celebrazione di un nuovo giudizio: vero è che le nuove previsioni di cui alla legge n. 67/2014, in tema di processo in absentia, parrebbero non doversi applicare nella fattispecie concreta, perché entrate in vigore dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, ma ad avviso del difensore dell'AR la disposizione transitoria appena ricordata (contenuta nell'art. 15-bis della menzionata novella) risulta costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3, 24, 10 e 117 Cost., Для 3 stante la natura plurifasica di una sentenza non definitiva, i cui effetti non si esauriscono certamente con la lettura del dispositivo. Quanto ai termini per impugnare, sottolineato ancora il particolare che nel momento del deposito della motivazione della sentenza di primo grado il ricorrente risultava assistito unicamente dal difensore di fiducia da poco nominato, nell'interesse dell'AR si rappresenta che a presentare il gravame fu proprio il suddetto legale, al quale non fu mai inoltrato alcun avviso di deposito della pronuncia;
pertanto, quand'anche si ritenessero valide le notifiche degli atti processuali all'imputato, «tale decisione non determinerebbe per ciò solo la tardività dell'appello proposto dal difensore». Inoltre, la tesi difensiva è che non sia corretto far decorrere i 45 giorni previsti per la presentazione dell'appello a far data dallo spirare del termine (nel caso di specie, pari a 40 giorni) fissato dal giudice per la stesura della motivazione: ciò in quanto il deposito non avvenne alla scadenza dei suddetti 40 giorni, ma prima, con la conseguente necessità di applicare la seconda parte dell'art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, visto che la Cancelleria provvide «alla notifica e comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza antecedentemente depositata>>. Sostiene la difesa, infatti, che la notifica dell'avviso di deposito è imposta dall'art. 548 cod. proc. pen. "quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice", vale a dire «non solo nel caso in cui il deposito del provvedimento avvenga oltre il diverso termine indicato dal giudice nel dispositivo, ma anche qualora lo stesso avvenga entro un termine diverso da quello indicato, antecedente temporalmente a quest'ultimo»; in linea con tale interpretazione appare la consolidata giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, secondo cui l'avviso di deposito si impone nell'ipotesi di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della relativa notifica. Ne deriva che i 45 giorni utili per impugnare non sarebbero decorsi dalla scadenza dei 40 indicati dal giudicante in dispositivo, bensì dall'avvenuta notifica, per ciascuna parte, dell'avviso di deposito ovvero della sentenza stessa»: notifiche mai intervenute per il difensore, come sopra rilevato, il quale non ha mai visto decorrere i termini anzidetti, né avrebbe potuto instare per una restituzione ex art. 175 cod. proc. pen., come argomentano i giudici di merito, a fronte di un termine giammai scaduto. Infine, la difesa dell'AR censura la motivazione della sentenza impugnata, che reputa carente e contraddittoria, anche in punto di applicazione dell'art. 165 cod. pen.: secondo la tesi del ricorrente, non vi sarebbe stato alcun presupposto per subordinare la sospensione condizionale concessa all'imputato, 4 ея definito "sostanzialmente incensurato" anche dal Tribunale di Trento, all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato a lui ascritto, tenendo peraltro conto del suo comportamento collaborativo e dei suoi documentati deficit di conoscenza sulla stessa pendenza del giudizio.
3. Il difensore della parte civile, con atto depositato il 29/03/2016, ha curato una memoria con la quale mira a confutare tutte le deduzioni del ricorrente. Ad avviso della difesa del IR, che sollecita il rigetto del ricorso dell'imputato, con l'ulteriore aggravio delle spese anche di legittimità a favore della parte civile costituita»: -l'appello fu certamente tardivo, giacché la notifica all'AR dell'estratto contumaciale della pronuncia (presso il domicilio inizialmente eletto e mai revocato) appare rituale, mentre al difensore di fiducia nominato medio tempore non spettavano avvisi di sorta;
- l'elezione di domicilio ricordata non può intendersi nulla per effetto della mancata sottoscrizione, recando l'attestazione di formali dichiarazioni rese dall'indagato e raccolte dai verbalizzanti, tanto più che l'AR ritirò copia dell'atto, nel quale erano espressamente chiarite sia le modalità delle future notificazioni che la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni;
- nel caso di specie non può trovare applicazione la disciplina prevista dalla legge n. 67 del 2014, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in situazioni analoghe;
- l'imputato non era incensurato, si trovò pienamente in condizione di comprendere che vi sarebbe stato un procedimento a suo carico, con la relativa facoltà di parteciparvi, e non vi sarebbero elementi indicativi di un suo contegno collaborativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è palesemente inammissibile, per manifesta infondatezza di tutti i motivi di doglianza.
1.1 In ordine alla contestata validità dell'elezione di domicilio, deve rilevarsi come del resto evidenzia lo stesso ricorrente l'AR si rifiutò di che - - sottoscrivere il relativo verbale, peraltro ritirandone copia, ma non rappresentò mai che l'indicazione del difensore di ufficio quale domiciliatario non rispondesse al reale contenuto delle dichiarazioni da lui rese appena prima. In altre parole, non smentito verbale de quo, curato da pubblici ufficiali stando al nell'esercizio di funzioni istituzionali, un soggetto ritualmente identificato all'atto تک 50 dell'acquisizione di una notitia criminis (l'elezione di domicilio reca la stessa data del tempus commissi delicti di cui alla rubrica, e venne redatta alle 05:00 del mattino) rappresentò di non avere un difensore di fiducia, segnalò la propria residenza anagrafica e informato su correlati obblighi e facoltà di legge, di cui - ebbe materiale conferma scritta attraverso il ritiro di copia - dichiarò di voler ricevere le notificazioni relative all'instaurando procedimento presso lo studio del legale di ufficio designato in quella stessa sede. Situazione, questa, che non equivale affatto a quella di chi si rifiuti di eleggere o dichiarare un domicilio, atteso che «la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio» (Cass., Sez. IV, n. 22372 del 26/02/2015, HI, Rv 263901). Nella motivazione della pronuncia appena richiamata si dà atto di un ormai superato contrasto interpretativo, con argomenti che il collegio ritiene opportuno ribadire, condividendoli espressamente: infatti, «un più risalente orientamento sostiene che l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante deve essere considerata tamquam non esset, in quanto il rifiuto della sottoscrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legittimamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161 cod. proc. pen., comma 4, presso il difensore [...]. Si pone l'accento anche sul fatto che la dichiarazione o elezione di domicilio hanno natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, sicché esse sono nulle qualora espresse in un processo verbale che non risulti sottoscritto dal dichiarante [...]. Più di recente, tuttavia, ha assunto consistenza l'opposta tesi per la quale la mancata sottoscrizione da parte dell'indagato del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio [...]. Si tratta di interpretazione che fonda sul combinato disposto dagli artt. 137 e 142 cod. proc. pen., secondo cui il verbale redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale è valido anche laddove alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscriverlo;
riconoscendo la necessità di pervenire a differenti conclusioni solo nel caso in cui alla mancata sottoscrizione corrisponda l'effettiva volontà del dichiarante di revocare o rettificare la dichiarazione». Opzione esegetica privilegiata dalla sentenza HI «perché più aderente alla previsione dell'art. 137 cod. proc. pen., che espressamente contempla l'ipotesi che il 6 verbale non venga sottoscritto dal soggetto interessato, senza prevedere l'inefficacia dello stesso»>; precisato poi come, in quella fattispecie concreta, l'imputato non avesse mai messo in discussione che la dichiarazione di domicilio fosse stata inserita nel verbale in quanto effettivamente da lui formulata (analogamente a quanto verificatosi nel caso oggi in esame), la sentenza HI giunge ad escludere che «la mancata sottoscrizione debba interpretarsi di per sè come revoca della dichiarazione di domicilio [...]; per aversi tale effetto occorre che la mancata sottoscrizione venga giustificata esplicitamente con tale motivazione, come è ben possibile all'interessato, considerato che l'art. 137 cod. proc. pen., comma 2, prevede espressamente che nel verbale si faccia menzione del motivo della mancata sottoscrizione».
1.2 Alla data della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, dunque, l'AR risultava assistito da un difensore di ufficio, presso il quale aveva formalmente eletto domicilio: egli era stato altresì posto in grado di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, atteso che dal verbale sopra ricordato (consegnatogli in copia) risultavano tutti i recapiti del difensore de quo, ivi compreso un telefono cellulare. Ne deriva che il giudizio di primo grado si era svolto con la consapevole determinazione dell'imputato di non parteciparvi, con la conseguente necessità di escludere che egli potesse aver titolo ad una qualsivoglia rimessione in termini, ai sensi dell'art. 175 del codice di rito, nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014; a riguardo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che «la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo» (Cass., Sez. II, n. 23882 del 27/05/2014, Asan, Rv 259634). La motivazione della sentenza ora ricordata si sofferma diffusamente anche sul tema, affrontato dalla difesa del ricorrente, delle peculiarità degli atti aventi struttura articolata in più segmenti procedurali, pervenendo alla conclusione indicata in massima senza ravvisare alcun profilo di incostituzionalità.
1.3 La determinazione della Cancelleria di rendere edotto l'AR circa l'avvenuto deposito della sentenza, al fine di garantirgli una piena possibilità di valutare se proporre impugnazione, fu senz'altro rispondente ad obblighi di legge;
ma non si trattò affatto, come sostiene la difesa del ricorrente, di un avviso di deposito con allegata copia di una sentenza depositata entro un termine diverso da quello ordinario o fissato dal giudice (art. 548, comma 2, del 7 codice di rito), bensì di un tipico caso di notifica di estratto contumaciale (art. 548, comma 3). La disciplina dettata dal secondo comma dell'articolo appena menzionato riguarda le ipotesi in cui la motivazione di una sentenza venga depositata più tardi rispetto al termine previsto dalla legge o stabilito dal giudicante ai sensi del precedente art. 544, comma 3, non certo quelle dove il deposito avvenga prima di quella scadenza (come qui accaduto): la diversa tesi sostenuta dal ricorrente confligge, in vero, non solo con la chiara lettura del dato normativo, ma anche con ovvie considerazioni logiche, dovendosi altrimenti ritenere che il giudice, ove abbia inteso concedersi un termine per la stesura dei motivi della decisione, sia giocoforza tenuto a provvedere al deposito soltanto all'ultimo giorno. Le ulteriori incombenze gravanti sulla Cancelleria si giustificano, invece, solo in caso di deposito tardivo, qui non era affatt o necessario darvi corso: preso atto che l'AR era ancora da ritenere elettivamente domiciliato presso il primo difensore di ufficio (la nomina del difensore fiduciario, intervenuta medio tempore, non conteneva alcuna revoca dell'elezione anzidetta), l'estratto contumaciale e soltanto quello - gli fu ivi notificato. Né al difensore di fiducia spettava alcuna comunicazione, avviso o notifica di sorta: ciò sarebbe stato necessario si ribadisce in caso di deposito della - - motivazione della pronuncia oltre il termine ordinario o comunque fissato in dispositivo. E solo a quel punto avrebbe avuto un senso verificare, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, chi tra l'imputato ed il proprio difensore avesse ricevuto più tardi la notifica de qua. Nel caso in esame, invece, il termine di 40 giorni ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. veniva a scadere il 12/04/2014, mentre all'imputato fu notificato l'estratto contumaciale (come si precisa nel corpo del ricorso) già il 02/04/2014. I 45 giorni per presentare impugnazione, decorrendo dal 12, venivano così a scadere il 27 maggio: e l'appello, depositato il giorno dopo, fu correttamente ritenuto tardivo dalla Corte territoriale.
1.4 Per le ragioni appena esposte, è escluso che la Corte di appello potesse (o possa oggi il giudice di legittimità) affrontare il tema della carente motivazione assunta dal Tribunale circa la subordinazione della sospensione condizionale all'avvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così 8 equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. L'imputato deve altresì essere condannato a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, da liquidare in via equitativa come in dispositivo (atteso che vi è stata rituale formulazione di una richiesta in tal senso, all'atto della richiamata memoria del difensore del IR, pur senza il deposito di notule in udienza).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/04/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Paolo MicheliPeNar Paolo Antonio Bruno R DEPOSITATA IN CANCELLERIA adef 28 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise олучих 9