Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 8094
CASS
Sentenza 4 febbraio 2016

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In tema di traduzione degli atti, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente dimostrata la comprensione della lingua italiana alla luce della nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, dell'attestazione della sua conoscenza della lingua italiana nel verbale di interrogatorio, della sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro, nonchè del ricorso per cassazione, presentato personalmente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 8094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8094
    Data del deposito : 4 febbraio 2016

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