Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente dimostrata la comprensione della lingua italiana alla luce della nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, dell'attestazione della sua conoscenza della lingua italiana nel verbale di interrogatorio, della sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro, nonchè del ricorso per cassazione, presentato personalmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2016, n. 8094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8094 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
[ 80 9 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 04/02/2016 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 359/2016 Dott. ANTONIO PRESTIPINO +++Presidente + REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - N.49779/2014 Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI ++++ Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - In caso di diffusione del - Consigliere - Dott. ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI presente provvedimento MONTRONE omettere le generalità e gli altri dati identificativi, noma all'art. 52 d.ks. * Quanio: ha pronunciato la seguente Q disc d'ufficio SENTENZA ☐ a richiesta di parte/ ✓ imposto dalla legge/ sul ricorso proposto da: CANCELLIERE T.A. OMISSIS Claudia Piane avverso la sentenza n. 6/2014 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di SALERNO del 11/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GALASSO che ha concluso per INAMMISSIBILITA' TOTALE Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO T.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione per i minorenni, in data 11 giugno 2014 la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Salerno in data 21 novembre 2013, ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa per ricettazione e detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce un unico motivo, con cui lamenta una violazione dell'art. 143, comma 2 c.p.p. per mancata traduzione nella lingua araba l'unica da - lui conosciuta - del decreto di citazione immediata a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e della sentenza di primo grado. Il ricorrente, argomentando nel senso che l'art. 143, comma 2 c.p.p. così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 32/2014 altro non è se non la trasposizione di obblighi che già discendevano da norme sovraordinate, deduce pertanto errata interpretazione e mancata applicazione delle stesse;
trattasi, in particolare, degli artt. 111 Cost., art. 6 par. 3 CEDU, art. 3 par. 2 direttiva n. 64/2010. CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, non essendo stato il motivo dedotto nell'atto di appello, e molteplici essendo gli elementi che depongono nel senso della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. Ciò premesso l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata al verificarsi di una condizione essenziale, e cioè l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 cod. proc. pen., deve risultare in modo inequivocabile che lo straniero ignori la lingua italiana (Cass., sez. unite, n. 12, 31 maggio 2000, Jakani;
Cass., sez. unite, n. 5052, 24 settembre 2003, Zalagaitis): la disposizione de qua va pertanto interpretata nel senso che presupposto indefettibile per la sua applicazione è che risulti dagli atti la non conoscenza o la difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (Cass. n.40807/2005). Nel caso di specie, nessuna violazione del diritto di difesa si è determinata, in quanto la conoscenza della lingua italiana emerge sia dal ricorso per Cassazione, in quanto presentato personalmente, sia dal momento iniziale della nomina del difensore di fiducia, nonché dagli atti del procedimento. Quanto a quest'ultimo aspetto, si nota in particolare che in sede di interrogatorio è stato dato atto del fatto che il T.A. conoscesse la lingua italiana e, per converso, nel verbale di perquisizione e sequestro in data OMISSIS non emerge che questi non la comprendesse. Ulteriore elemento indice della conoscenza della lingua è la sottoscrizione dei verbali da parte dell'imputato. Non si è riscontrato, per il resto, nessun atto del procedimento da cui emerge che l'imputato non conoscesse la lingua italiana. Deve pertanto dichiararsi il ricorso inammissibile. Si manda alla cancelleria per l'annotazione ai sensi dell'art. 52 d.lvo n. 196/2003.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per l'annotazione ai sensi dell'art. 52 d.lvo n. 196/2003. Roma, 4 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE #hotellow IL 29 FEB. 2016 Antonio Prestipino Giovanni Diotallevi Il Cancellere CANCELLIERE Claudia Pianelli W