Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Commentario • 1
- 1. Notifica via PEC, come eccepire diversità degli allegati? (Cass. 11241/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2017, n. 16144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16144 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
16 144-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA BIANCHI Dott. LUISA Presidente - 347 Dott. UGO BELLINI - Consigliere- n. - Consigliere rel.- Dott. GABRIELLA CAPPELLO Dott. ALESSANDRO RANALDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE n. 49911/2016 PAVICH - Consigliere- Dott. GIUSEPPE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO ST n. 24/05/1967 avverso la sentenza n.12732/15 del TRIBUNALE di MILANO in data 25/11/2015 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Pompeo VIOLA, il quale ha concluso per l'acquisizione, mediante la can- celleria, del fascicolo per il dibattimento del Tribunale di Milano e la ritra- smissione degli atti all'Ufficio per la formulazione delle richieste conclusi- ve. op Ritenuto in fatto 1. CO ST ha personalmente proposto ricorso ex art. 625 ter cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 12732/15 del 25/11/2015 della V sezione penale del Tribunale di Milano, definitiva il 21/12/2015, resa nel procedimento n. 20781/2015 RGNR, con la quale egli era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies C.d.S. A sostegno dell'impugnazione, la parte fa presente che il 20/04/2011 era stato fermato dalla polizia municipale di Milano e che, a seguito di alcune contestazioni mossegli, era scaturito un diverbio con conseguente denuncia per resistenza, lesioni e oltraggio, reati che ne determinavano la sottoposizione al procedimento penale recante il n. 35107/11 RGNR, conclusosi con l'assoluzione in via definitiva;
che aveva partecipato regolarmente al procedimento, ricevendo le notifiche presso la nuova residenza laddove, in maniera del tutto anomala, il procedimento di cui alla condanna oggetto del ricorso era stato iscritto solo nel 2015 e tutte le notifiche erano state effettuate presso la vecchia residenza, indicata il 20/04/2011. Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca della sentenza definitiva n. 12732/15, resa nel procedimento n. 20781/2015 RGNR, stante la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, allegando l'ordine di esecuzione e il verbale di elezione di domicilio del 20/04/2011 e riservando la produzione della sentenza assolutoria definitiva, resa dal Tribunale di Milano nel diverso procedimento n. 35107/11 RGNR. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Supremo Collegio di questa Corte ha chiarito che il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione (cfr. Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259990). Si è pure precisato che l'istituto trova applicazione solo in caso di procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente (cfr. Sez. U. 36848 citata, Rv. 259992). 2 де Nella motivazione della sentenza richiamata si è pure precisato che, pur essendo stabilito un onere del richiedente di allegare una documentazione a sostegno, ciò non impedirebbe alla Corte di cassazione l'acquisizione di documentazione integrativa, per chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale>>. Tuttavia, al contempo, si è affermato che la rescissione del giudicato può essere disposta solo a condizione che il condannato «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo>>>>, sussistendo un onere a carico del richiedente di allegazione della documentazione a sostegno...... Dunque, diversamente dalla disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175 cod. proc. pen. come novellata nell'anno 2005 a seguito delle ripetute condanne della Corte ED (per tutte, sent. 10/11/2004, Sejdovic c. Italia) - in questo nuovo rimedio a favore del condannato grava sullo stesso l'onere di provare la mancata conoscenza del processo a suo carico. La previsione appare avere una sua plausibilità, in ragione degli specifici accertamenti ora demandati al giudice ai fini della verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza di cui al novellato art. 420-bis cod. proc. pen.>>.
3. Dagli atti allegati al ricorso, emerge che l'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione è stato notificato alla parte personalmente in data 03/11/2016, laddove ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano in data 02/12/2016, cosicché deve concludersi per la tempestività di esso a norma dell'art. 625 ter co. 2 cod. proc. pen. La sentenza di merito è passata in giudicato il 21/12/2015, successivamente quindi alla entrata in vigore della legge 67 del 28/04/2014. 4. Tanto premesso, quanto alla validità dell'elezione di domicilio di cui al verbale di P.G., si osserva che la giurisprudenza di questa Corte e di questa stessa sezione ha chiarito, anche di recente, che la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio [cfr. sez. 5 n. 40286 del 14/04/2016, Rv. 268076 (in fattispecie in cui si è sottolineato che tale interpretazione è aderente al combinato disposto degli artt. 137 e 142 cod. proc. pen., che, nell'ipotesi in cui alcuno degli intervenuti non voglia o non sia in grado di sottoscrivere il verbale redatto dal pubblico ufficiale, prescrive soltanto la necessità di indicare il motivo della mancata sottoscrizione, senza prevedere l'inefficacia dell'atto); sez. 6 n. 46671 del 18/10/2016, Rv. 268355; sez. 4 n. 48879 de 19/10/2016, Rv. 268616]. Pertanto, deve ritenersi infondato l'assunto difensivo che pretende di far derivare un'inesistente invalidità dell'elezione di domicilio effettuata davanti alla P.G. che aveva operato il controllo con riferimento ai fatti per i quali il CO ha riportato la condanna definitiva della cui rescissione si tratta. 3 де 5. Per completezza, tuttavia, non può non rilevarsi come la parte non abbia sodisfatto neppure l'onere di allegazione documentale, essendosi limitata a produrre l'ordine di esecuzione relativo al titolo del quale si chiede la rescissione, il verbale contenente l'elezione di domicilio (dal quale non si ricava a quale contestazione si riferisce e la sentenza n. 12732 del 2015, nulla allegando, invece, a dimostrazione che dal fermo eseguito nei suoi confronti in data 20.4.2011 siano scaturiti due procedimenti (come egli assume) e l'impossibilità da parte sua di conoscere il secondo, laddove egli stesso ammette di avere avuto piena conoscenza del primo, avendo comunicato il nuovo indirizzo.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 in favore della casse delle ammende. Deciso in Roma il giorno 01 marzo 2017. Il Consigliere est. Il Presidente wisa Bianchi Brend Gemella Coppello Gabriella Cappello Depositata in Cancelleria 30 MAR. 2017 Oggi, Il Funzionano Giudiziario S A I O E N Z 803 Patrizia Ciorra 4