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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/10/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 309/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Pt_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nastasi Nicola;
appellante
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marchetta;
appellata
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanbattista Freni
Appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2023 del Tribunale di Barcellona pubblicata in data 10.3.2023.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del processo di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata che qui di seguito si trascrive: “ Pt_1
ha chiamato in giudizio e ai fini della
[...] CP_2 CP_1
liquidazione dei danni subiti in conseguenza del comportamento criminoso delle convenute accertato in sede penale. A fondamento della domanda, Pt_1
ha esposto: che in data 9.08.2006, denunciava l'alterazione
[...] Pt_1
dello stato dei luoghi di un proprio terreno, sito nel Comune di S. Pier Niceto, identificato in catasto al foglio 3, particella 291, nella parte limitrofa alla particella 292; che, in particolare, l'alterazione riguardava “un ripido viottolo gravato da servitù di esclusivo transito pedonale, mentre dopo l'alterazione dei luoghi, ho constatato uno spianamento di detto viottolo”; che veniva instaurato il procedimento penale n. 512/06 R.G.N.R. a carico delle convenute per il reato previsto e punito dall'art. 632 c.p. perché queste “realizzando un muro a secco di tipo ecologico ed ampliando di fatto un sentiero sul quale vantavano una mera servitù di passaggio pedonale e ciò al fine di potervi accedere anche con mezzi meccanici, mutavano lo stato dei luoghi della proprietà di ”; Pt_1
che con sentenza n. 41/14 il Giudice di Pace di Milazzo dichiarava le imputate e colpevoli del reato ascritto e le condannava, ciascuna, CP_1 CP_2
alla pena di € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede;
che l'appello proposto dalle convenute era rigettato con sentenza n. 35/15 del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
che, a seguito di ricorso per
Cassazione, proposto da entrambe le imputate, la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per effetto di prescrizione, confermando le statuizioni civili. Ciò premesso, ha Pt_1
2 chiesto di: “1) Ritenuta la responsabilità delle Sigg.re e CP_1 CP_2
, così come dichiarata dal Giudice penale, liquidare il danno
[...]
patrimoniale, non patrimoniale e morale subiti dalla dott.ssa in Pt_1
conseguenza del comportamento criminoso delle convenute;
2)
Conseguentemente, condannare le convenute Sigg.re e CP_1 CP_2
al pagamento in favore della dott.ssa della somma che verrà Pt_1
quantificata, quale risarcimento, a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e morale secondo la determinazione in via equitativa del
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione;
3) Inoltre, condannare le convenute
Sigg.re e ad eseguire, a cura e spese loro, le opere CP_1 CP_2
necessarie a ricondurre il terreno dell'attrice nello stato primitivo, eliminando ciò che è stato fatto in violazione del diritto della dott.ssa ”. Pt_1
Nella costituzione di e di il Tribunale dichiarava CP_2 CP_1
cessata la materia del contendere tra e , avendo queste nel Pt_1 CP_2
corso del giudizio definito in via transattiva la controversia. Quanto alla posizione di , il primo giudice, rigettata l'istanza di integrazione CP_1
del contraddittorio nei confronti di , terzo acquirente del terreno di CP_3
, richiamava il giudicato formatosi in sede penale in ordine alla CP_1
sussistenza del fatto e alla sua commissione da parte dell'imputato, aggiungendo che “la sentenza penale che, accertata l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte costituita civile demandandone la liquidazione in sede civile, ha effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato”.
In tale prospettiva, il Tribunale riteneva non allegato da parte dell'attrice alcun danno conseguenza, aggiungendo che “né, in difetto del danno c.d. 3 conseguenza, può essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi modificato dalla violazione del precetto penale di cui all'art. 632 c.p.c. (danno c.d. evento), atteso che al ripristino dell'ordine formale violato è finalizzata la tutela reale, estranea all'oggetto del presente giudizio, non trattandosi di azione a tutela della proprietà, quanto piuttosto vertendosi in tema di pretesa riparatoria, come si evince dal tenore delle difese attoree e dalla memoria istruttoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ove ha modificato la domanda di Pt_1
risarcimento in forma specifica originariamente formulata in domanda di risarcimento per l'equivalente monetario delle spese necessarie all'esecuzione delle opere di ripristino (come pure confermato dalla richiesta di c.t.u. per quantificare dette spese)”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Anche si è costituita evidenziando il suo difetto di legittimazione CP_2
Parte_ passiva in ordine alla impugnazione proposta dalla
Con ordinanza emessa in data 16.4.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_ Con il primo motivo la deduce l'errore in cui è incorso il primo giudice nel rilevare un difetto di allegazione e di prove del danno subito, poiché nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato dedotto il danno subito da essa attrice consistito nella modifica dello stato dei luoghi con l'eliminazione, mediante riempimento, di una scarpata con alterazione del naturale declivio delle acque a valle in una zona soggetta a rischio idrogeologico. Inoltre l'allegazione del danno era accompagnata dalla produzione di due perizie di parte, che descrivevano l'alterazione del terreno in questione, e dalla richiesta di prova per testi dei professionisti che avevano redatto i predetti elaborati tecnici.
4 La richiesta di ctu – prosegue l'appellante – non era quindi meramente esplorativa, poiché gli atti prodotti già fornivano la prova dell'alterazione dello stato dei luoghi e la consulenza avrebbe dovuto quantificare l'ammontare delle spese per riportare i luoghi al pristino stato.
Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma del capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio nella prospettiva dell'accoglimento del superiore motivo di gravame.
In subordine, chiede la compensazione delle spese del primo grado in ragione Parte_ dell'accertata condotta dolosa della
Prima di esaminare i motivi d'appello, va evidenziata l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa, poiché l'unica forma d'intervento consentita in appello è l'intervento di chi potrebbe proporre opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.. Nella specie il terzo ( ) è l'acquirente del terreno di proprietà CP_3
della convenuta (particelle 789 e 790 del foglio di mappa n. 3, Comune CP_1
di San Pier Niceto) ed è quindi estraneo alla vicenda processuale che attiene alle conseguenze dannose di un reato rispetto al quale il terzo è rimasto del tutto estraneo.
Il primo motivo d'appello ha un'indubbia valenza, posto che gli atti di causa
(sentenza penale e le perizie di parte sopra richiamate) evidenziano l'alterazione dello stato dei luoghi imputabile alla (oltre che alla ) CP_1 CP_2
e, quindi, la conseguenza dannosa del reato di cui all'art. 632 c.p.c. accertato in sede penale. La sentenza, quindi, se è condivisibile quanto al non meglio specificato danno non patrimoniale, in realtà non allegato compiutamente, appare erronea quanto al danno morale, inteso come sofferenza soggettiva interiore conseguente al reato, la cui sussistenza può anche ritenersi provata mediante l'utilizzazione della categoria delle massime di esperienza, e quanto Parte_ alla domanda risarcitoria per equivalente richiesta dalla per riportare i luoghi al pristino stato.
5 Parte_ La ha, infatti, chiesto con riferimento alla riduzione in pristino del suo terreno la condanna della al pagamento “della parte di spese necessarie CP_1
all'esecuzione di dette opere”, dopo avere dedotto di avere definito in via transattiva ogni controversia con la anche in punto di spese processuali. CP_2
Tuttavia, l'acquisizione dell'intervenuta transazione con la , coobbligata CP_2
in solido con la in quanto anch'ella autrice del fatto-reato accertato in CP_1
sede penale, è assolutamente indispensabile per la quantificazione del danno residuo risarcibile da porre a carico della transazione alla cui CP_1
Parte_ produzione la si è opposta. Ora, ritiene la Corte che sia onere del creditore, anche in for za del principio di vicinanza della prova, che abbia concluso nel corso del giudizio una transazione che ha sciolto il vincolo di solidarietà con solo alcuni dei debitori in solido convenuti produrre in causa la transazione per dimostrare il quantum della sua residua obbligazione verso i debitori non transigenti;
l'omessa produzione della transazione implica sul piano della prova la mancata dimostrazione del quantum della obbligazione risarcitoria su cui il
Tribunale è chiamato a pronunciare la condanna: senza la produzione della transazione o in altro modo offrire la prova del suo contenuto non è dato al giudice determinare il quantum della obbligazione residua cui i convenuti devono essere condannati. Va infatti rammentato che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l' accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.” (Cass SU 30174/2011).
6 Omettendo la produzione della transazione l'attrice è venuta meno all'onere di fornire elementi a sua disposizione e necessari per provare il quantum del residuo danno nel suo preciso ammontare.
Da ciò discende il rigetto dell'impugnazione.
Va anche rigettato il secondo motivo, in quanto il rigetto della domanda risarcitoria (confermata in questa sede anche se con diversa motivazione) configura la soccombenza dell'attrice, odierna appellante. Inoltre non si ravvisa alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., compresa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
Le spese nei rapporti fra l'appellante e la liquidate come da dispositivo CP_1
o sulla base dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore Parte_ indeterminabile di bassa complessità, vanno poste a carico della in forza dl principio di soccombenza.
La citazione in giudizio della è avvenuta solo per esigenze di integrità del CP_2
contraddittorio. In assenza di domande nei confronti della predetta da parte dell'appellante, sono irripetibili le spese sostenute dalla alla quale era stato CP_2
notificato l'appello al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo la CP_2
contraddittore dell'appellante e rimanendo indifferente all'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
225/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di e di , così provvede: CP_1 CP_2
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, di cui
[...]
€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per
7 la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. Parte_ 115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 309/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Pt_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nastasi Nicola;
appellante
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marchetta;
appellata
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_2 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanbattista Freni
Appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 225/2023 del Tribunale di Barcellona pubblicata in data 10.3.2023.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del processo di primo grado può sintetizzarsi secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata che qui di seguito si trascrive: “ Pt_1
ha chiamato in giudizio e ai fini della
[...] CP_2 CP_1
liquidazione dei danni subiti in conseguenza del comportamento criminoso delle convenute accertato in sede penale. A fondamento della domanda, Pt_1
ha esposto: che in data 9.08.2006, denunciava l'alterazione
[...] Pt_1
dello stato dei luoghi di un proprio terreno, sito nel Comune di S. Pier Niceto, identificato in catasto al foglio 3, particella 291, nella parte limitrofa alla particella 292; che, in particolare, l'alterazione riguardava “un ripido viottolo gravato da servitù di esclusivo transito pedonale, mentre dopo l'alterazione dei luoghi, ho constatato uno spianamento di detto viottolo”; che veniva instaurato il procedimento penale n. 512/06 R.G.N.R. a carico delle convenute per il reato previsto e punito dall'art. 632 c.p. perché queste “realizzando un muro a secco di tipo ecologico ed ampliando di fatto un sentiero sul quale vantavano una mera servitù di passaggio pedonale e ciò al fine di potervi accedere anche con mezzi meccanici, mutavano lo stato dei luoghi della proprietà di ”; Pt_1
che con sentenza n. 41/14 il Giudice di Pace di Milazzo dichiarava le imputate e colpevoli del reato ascritto e le condannava, ciascuna, CP_1 CP_2
alla pena di € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede;
che l'appello proposto dalle convenute era rigettato con sentenza n. 35/15 del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
che, a seguito di ricorso per
Cassazione, proposto da entrambe le imputate, la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per effetto di prescrizione, confermando le statuizioni civili. Ciò premesso, ha Pt_1
2 chiesto di: “1) Ritenuta la responsabilità delle Sigg.re e CP_1 CP_2
, così come dichiarata dal Giudice penale, liquidare il danno
[...]
patrimoniale, non patrimoniale e morale subiti dalla dott.ssa in Pt_1
conseguenza del comportamento criminoso delle convenute;
2)
Conseguentemente, condannare le convenute Sigg.re e CP_1 CP_2
al pagamento in favore della dott.ssa della somma che verrà Pt_1
quantificata, quale risarcimento, a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e morale secondo la determinazione in via equitativa del
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione;
3) Inoltre, condannare le convenute
Sigg.re e ad eseguire, a cura e spese loro, le opere CP_1 CP_2
necessarie a ricondurre il terreno dell'attrice nello stato primitivo, eliminando ciò che è stato fatto in violazione del diritto della dott.ssa ”. Pt_1
Nella costituzione di e di il Tribunale dichiarava CP_2 CP_1
cessata la materia del contendere tra e , avendo queste nel Pt_1 CP_2
corso del giudizio definito in via transattiva la controversia. Quanto alla posizione di , il primo giudice, rigettata l'istanza di integrazione CP_1
del contraddittorio nei confronti di , terzo acquirente del terreno di CP_3
, richiamava il giudicato formatosi in sede penale in ordine alla CP_1
sussistenza del fatto e alla sua commissione da parte dell'imputato, aggiungendo che “la sentenza penale che, accertata l'esistenza del reato, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte costituita civile demandandone la liquidazione in sede civile, ha effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato”.
In tale prospettiva, il Tribunale riteneva non allegato da parte dell'attrice alcun danno conseguenza, aggiungendo che “né, in difetto del danno c.d. 3 conseguenza, può essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi modificato dalla violazione del precetto penale di cui all'art. 632 c.p.c. (danno c.d. evento), atteso che al ripristino dell'ordine formale violato è finalizzata la tutela reale, estranea all'oggetto del presente giudizio, non trattandosi di azione a tutela della proprietà, quanto piuttosto vertendosi in tema di pretesa riparatoria, come si evince dal tenore delle difese attoree e dalla memoria istruttoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. ove ha modificato la domanda di Pt_1
risarcimento in forma specifica originariamente formulata in domanda di risarcimento per l'equivalente monetario delle spese necessarie all'esecuzione delle opere di ripristino (come pure confermato dalla richiesta di c.t.u. per quantificare dette spese)”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Anche si è costituita evidenziando il suo difetto di legittimazione CP_2
Parte_ passiva in ordine alla impugnazione proposta dalla
Con ordinanza emessa in data 16.4.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_ Con il primo motivo la deduce l'errore in cui è incorso il primo giudice nel rilevare un difetto di allegazione e di prove del danno subito, poiché nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato dedotto il danno subito da essa attrice consistito nella modifica dello stato dei luoghi con l'eliminazione, mediante riempimento, di una scarpata con alterazione del naturale declivio delle acque a valle in una zona soggetta a rischio idrogeologico. Inoltre l'allegazione del danno era accompagnata dalla produzione di due perizie di parte, che descrivevano l'alterazione del terreno in questione, e dalla richiesta di prova per testi dei professionisti che avevano redatto i predetti elaborati tecnici.
4 La richiesta di ctu – prosegue l'appellante – non era quindi meramente esplorativa, poiché gli atti prodotti già fornivano la prova dell'alterazione dello stato dei luoghi e la consulenza avrebbe dovuto quantificare l'ammontare delle spese per riportare i luoghi al pristino stato.
Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma del capo di sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio nella prospettiva dell'accoglimento del superiore motivo di gravame.
In subordine, chiede la compensazione delle spese del primo grado in ragione Parte_ dell'accertata condotta dolosa della
Prima di esaminare i motivi d'appello, va evidenziata l'inammissibilità della richiesta di chiamata in causa, poiché l'unica forma d'intervento consentita in appello è l'intervento di chi potrebbe proporre opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.. Nella specie il terzo ( ) è l'acquirente del terreno di proprietà CP_3
della convenuta (particelle 789 e 790 del foglio di mappa n. 3, Comune CP_1
di San Pier Niceto) ed è quindi estraneo alla vicenda processuale che attiene alle conseguenze dannose di un reato rispetto al quale il terzo è rimasto del tutto estraneo.
Il primo motivo d'appello ha un'indubbia valenza, posto che gli atti di causa
(sentenza penale e le perizie di parte sopra richiamate) evidenziano l'alterazione dello stato dei luoghi imputabile alla (oltre che alla ) CP_1 CP_2
e, quindi, la conseguenza dannosa del reato di cui all'art. 632 c.p.c. accertato in sede penale. La sentenza, quindi, se è condivisibile quanto al non meglio specificato danno non patrimoniale, in realtà non allegato compiutamente, appare erronea quanto al danno morale, inteso come sofferenza soggettiva interiore conseguente al reato, la cui sussistenza può anche ritenersi provata mediante l'utilizzazione della categoria delle massime di esperienza, e quanto Parte_ alla domanda risarcitoria per equivalente richiesta dalla per riportare i luoghi al pristino stato.
5 Parte_ La ha, infatti, chiesto con riferimento alla riduzione in pristino del suo terreno la condanna della al pagamento “della parte di spese necessarie CP_1
all'esecuzione di dette opere”, dopo avere dedotto di avere definito in via transattiva ogni controversia con la anche in punto di spese processuali. CP_2
Tuttavia, l'acquisizione dell'intervenuta transazione con la , coobbligata CP_2
in solido con la in quanto anch'ella autrice del fatto-reato accertato in CP_1
sede penale, è assolutamente indispensabile per la quantificazione del danno residuo risarcibile da porre a carico della transazione alla cui CP_1
Parte_ produzione la si è opposta. Ora, ritiene la Corte che sia onere del creditore, anche in for za del principio di vicinanza della prova, che abbia concluso nel corso del giudizio una transazione che ha sciolto il vincolo di solidarietà con solo alcuni dei debitori in solido convenuti produrre in causa la transazione per dimostrare il quantum della sua residua obbligazione verso i debitori non transigenti;
l'omessa produzione della transazione implica sul piano della prova la mancata dimostrazione del quantum della obbligazione risarcitoria su cui il
Tribunale è chiamato a pronunciare la condanna: senza la produzione della transazione o in altro modo offrire la prova del suo contenuto non è dato al giudice determinare il quantum della obbligazione residua cui i convenuti devono essere condannati. Va infatti rammentato che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l' accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.” (Cass SU 30174/2011).
6 Omettendo la produzione della transazione l'attrice è venuta meno all'onere di fornire elementi a sua disposizione e necessari per provare il quantum del residuo danno nel suo preciso ammontare.
Da ciò discende il rigetto dell'impugnazione.
Va anche rigettato il secondo motivo, in quanto il rigetto della domanda risarcitoria (confermata in questa sede anche se con diversa motivazione) configura la soccombenza dell'attrice, odierna appellante. Inoltre non si ravvisa alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., compresa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
Le spese nei rapporti fra l'appellante e la liquidate come da dispositivo CP_1
o sulla base dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore Parte_ indeterminabile di bassa complessità, vanno poste a carico della in forza dl principio di soccombenza.
La citazione in giudizio della è avvenuta solo per esigenze di integrità del CP_2
contraddittorio. In assenza di domande nei confronti della predetta da parte dell'appellante, sono irripetibili le spese sostenute dalla alla quale era stato CP_2
notificato l'appello al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo la CP_2
contraddittore dell'appellante e rimanendo indifferente all'esito della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
225/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di e di , così provvede: CP_1 CP_2
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, di cui
[...]
€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per
7 la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. Parte_ 115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
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