Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EP NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRACESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVIA ORAZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RISTOCHEF SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERETTA STEFANO, TRIFIROI SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato TESTA CESARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSTINO PATRIZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1385/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 14/02/98 R.G.N. 1239/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato NAPOLITANO per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Milano, depositato il 22 gennaio 1996, AN RA esponeva che aveva prestato servizio quale cassiera alle dipendenze della società EF s.p.a., appaltatrice della mensa aziendale della Ansaldo;
che il 6 dicembre 1995 era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo consistente nella cessazione dell'appalto, nel quale era subentrata la società AM s.p.a.; che quest'ultima, con lettera del 5 gennaio 1996, le aveva comunicato di non essere disposta ad assumerla per carenza dei requisiti normativo/contrattuali. Sulla base di tali fatti chiedeva che fosse dichiarato nullo o inefficace il licenziamento comminato dalla EF;
che le società convenute fossero condannate (in via solidale e/o alternativa) a reintegrarla nel posto di lavoro e (in via solidale) a risarcirle il danno nella misura delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegra o, comunque, mediante versamento di una somma pari a lire 12.302.520 (corrispondente a cinque mensilità di retribuzione) ex art.18 della legge n. 300 del 1970.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza in data 6 maggio 1996, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 5 gennaio 1996 dalla AM e assolveva la EF dalle domande. La AM proponeva appello contestando di avere assunto la RA;
la lavoratrice resisteva e, con appello incidentale, chiedeva che, in caso di riforma della sentenza, fosse condannata la EF alla reintegra, non avendo la stessa dimostrato la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo e l'impossibilità di adibirla ad altra mensa. Si costituiva la EF eccependo che la AM non aveva impugnato la sentenza nella parte favorevole ad essa appellata e che la sentenza stessa era, per questa parte, passata in giudicato (anche) nei confronti della RA, per tardività del suo appello. Nel merito deduceva la infondatezza della impugnazione. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 14 febbraio 1998, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva fondato l'appello della AM, infondato quello della RA e rigettava quindi le domande della lavoratrice nei confronti di entrambe le società. Il Tribunale osservava che erroneamente il Pretore aveva ritenuto che l'AM avesse assunto la RA dal 2 gennaio 1996 e l'avesse poi licenziata, in quanto tali circostanze non erano state mai allegate dalla lavoratrice, la quale aveva solo lamentato che la società era inadempiente all'obbligo di assumerla, senza neppure dedurre di avere di fatto lavorato nella gestione subentrante, circostanza questa che, da sola, avrebbe comportato il sorgere di un nuovo rapporto di lavoro. Nè, aggiungeva il Tribunale, la deduzione di un'avvenuta assunzione da parte della AM poteva desumersi dalle conclusioni della lavoratrice dirette ad ottenere la condanna delle due società in via solidale (per il risarcimento danni) e/o in alternativa (con riferimento alla reintegra ex art. 18 Statuto dei lavoratori), dal momento che, a fondamento di tali conclusioni, erano state poste le disposizioni di cui agli artt. 300 e segg. del CCNL, che si limitavano a prevedere l'impegno della società subentrante a procedere a nuove assunzioni, non già la continuazione del medesimo rapporto di lavoro;
con la conseguenza che le domande di reintegra e di risarcimento ex art. 18 St., proposte nei confronti della AM, dovevano essere rigettate, presupponendo l'avvenuta assunzione da parte della società, mai dedotta in ricorso.
Il Tribunale esaminava poi l'appello incidentale della RA contro la EF e, ritenuta ritualmente proposta la impugnazione della lavoratrice, affermava, in linea di principio, che, nonostante la esistenza di norme contrattuali a tutela del personale di imprese che cessano dall'appalto, la società doveva ugualmente provare la legittimità del recesso e, quindi, la esistenza del giustificato motivo oggettivo.
In concreto riteneva tale prova raggiunta, in quanto dalle deposizioni testimoniali raccolte era risultato che, negli appalti in gestione, non esistevano posti scoperti in mansioni equivalenti a quelle proprie del livello (il V) di inquadramento della RA, la quale, a sua volta, non aveva indicato posti disponibili, essendosi limitata ad affermare - con deduzione, peraltro, di una circostanza di fatto mai allegata in primo grado e la cui prova non risultava dagli atti - di aver svolto attività di livello inferiore a quello nel quale era inquadrata.
Contro tale sentenza AN RA ha proposto ricorso con tre motivi;
le società AN e EF resistono con controricorso. La EF ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 304 del contratto collettivo Turismo comparto pp.ee. in relazione all'art. 1362 cod.civ. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contratto collettivo si limitava a prevedere l'impegno della società subentrante a procedere a nuove assunzioni. Assume che tale conclusione è frutto di una interpretazione assolutamente contrastante con i dettami dell'art. 1362 cod. civ., posto che l'art. 304 del contratto collettivo dispone testualmente che "La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga e matricola della gestione uscente ..." e l'art. 301, fornendo la ratio delle disposizioni in materia di cambio di gestione, stabilisce un vero e proprio obbligo di assunzione in capo alla gestione subentrata nell'appalto. Aggiunge che un tale obbligo, nella fattispecie, era ribadito nel verbale di accordo del 21 dicembre 1995 e prosegue osservando che non vi sarebbe stata ragione di prevedere un obbligo di assunzione se questa non avesse avuto il significato di passaggio automatico dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda subentrante. Pertanto, la restituzione dei documenti alla RA con lettera del 5 gennaio 1996 da parte della AM non rappresenterebbe altro che un licenziamento, con la conseguente legittimità delle richieste contro tale società formulate ex art. 18 St.lav. In subordine, vi sarebbe stato comunque il diritto della ricorrente ad essere risarcita per l'illegittima condotta posta in essere dalla AM, recedendo da un contratto già perfetto ed efficace.
Il motivo non è fondato.
Le disposizioni della contrattazione collettiva trascritte in ricorso hanno una formulazione letterale che non contraddice l'interpretazione fornitane nella sentenza impugnata, anzi ne confermano la giuridica correttezza, in quanto è evidente che l'espressione "assumerà tutto il personale" di cui all'art. 304, non equivale a configurare una sorta di passaggio automatico del personale dall'una all'altra società, potendo anche - e solamente - significare impegno della società subentrante ad effettuare nuove assunzioni;
mentre, a sua volta, il testo dell'art. 301 non offre elementi idonei a stabilire con certezza che, nell'intento dei contraenti collettivi, il dichiarato scopo "di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro" fosse da realizzare assicurando loro la continuazione del medesimo rapporto di lavoro e non piuttosto un'assunzione "qualificata" da un passaggio immediato e diretto (in modo da evitare lungaggini per l'avviamento al lavoro e intervalli tra un rapporto e l'altro).
Nè può esser preso dalla Corte in considerazione il verbale di accordo del 21 dicembre 1995, al fine di verificarne la decisività nei sensi prospettati dalla ricorrente, non avendo la stessa adempiuto all'onere di riportarne, sia pure sinteticamente, il contenuto nel ricorso per cassazione (per tutte, vedi Cass. 25 maggio 1995 n. 5748). Del resto, il vizio di omesso esame o, comunque, di motivazione in relazione al suddetto documento non è stato neppure dedotto.
In definitiva, nessun utile elemento è stato offerto che possa far dire violata, da parte del Tribunale, la norma di ermeneutica contrattuale contenuta nell'art. 1362 cod.civ. nella individuazione dell'intento negoziale espresso nelle norme collettive, posto che la interpretazione che ne prospetta la ricorrente è solo una ricostruzione possibile ma non è certo l'unica argomentabile dal loro contenuto;
per la qualcosa le valutazioni espresse dal giudice del merito e i risultati cui lo stesso è pervenuto nell'operazione di ricostruzione della volontà negoziale non meritano censura. Del tutto corretta, una volta esclusa la sussistenza di un'avvenuta assunzione da parte della società AM, appare, naturalmente, l'affermazione della sentenza impugnata relativa alla non applicabilità, nei confronti della società subentrante, del regime dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la relativa disciplina presupponendo un licenziamento, e, quindi, la esistenza di un rapporto di lavoro in atto che, nel caso, è stata invece negata. La doglianza da ultimo formulata nel motivo di ricorso è inammissibile, non risultando dagli atti che dinanzi al giudice del merito sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno diversa da quella fondata sull'art. 18 St. lav. e che su di essa si sia svolto il contraddittorio.
Con il secondo motivo e con deduzione di violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966,
sostiene la ricorrente che il Tribunale ha arbitrariamente e ingiustificatamente limitato la indagine relativa all'assolvimento dell'obbligo di "repechage" alla sola città di Milano, con ciò contravvenendo a consolidati principi, espressi in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che impongono al datore di lavoro di dimostrare la insussistenza di mansioni equivalenti a quelle espletate dal lavoratore licenziato con riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale. Anche questo motivo è da rigettare.
La sentenza impugnata, invero, non specifica affatto che la verifica della esistenza di posti di lavoro compatibili con il livello di inquadramento della lavoratrice è stata condotta con riferimento ai (soli) appalti gestiti o acquisiti dalla EF nella città di Milano, essendosi limitata ad affermare, sulla base della prova testimoniale raccolta, che all'epoca del licenziamento non erano stati acquisiti nuovi appalti e che non vi erano posti di V livello scoperti negli appalti in gestione;
indicazioni entrambe che, per la loro genericità, non possono essere intese se non come riferite a "tutti" gli appalti in gestione e a quelli di nuova acquisizione, mentre, da parte della ricorrente, nessun argomento viene portato a dimostrazione del fatto che la insussistenza di posti di V livello scoperti, riferita dai testimoni, riguardava il solo territorio di Milano.
Con il terzo motivo e con deduzione del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., assume la ricorrente che solo sulla base della generica deposizione del teste AI il Tribunale ha ritenuto che la EF avesse assolto all'onere su di essa gravante, mentre ha ritenuto irrilevanti le deposizioni del teste AN - il quale aveva riferito della esistenza di molte unità operative con oltre tremila dipendenti e dell'avvenuta rilevazione di altri appalti (con relativo personale) prima e dopo il licenziamento - e della teste AZ che aveva riferito di aver curato alcuni passaggi di gestione alla EF dopo il licenziamento della RA. Neppure il Tribunale ha speso una parola sull'attendibilità del teste AI, che indubbiamente contrasta con quelle dei testi AN e AZ, e, tantomeno, riferisce che la testimonianza che suffragherebbe la deposizione del AI proviene dal responsabile dell'amministrazione del personale che, nella sua veste, non poteva deporre diversamente. Quest'ultimo motivo più che infondato è addirittura inammissibile. È noto il principio che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibidità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come pure la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito;
il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi, per implicito, tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (per tutte, Cass. 25 maggio 1995 n. 5748, 12 marzo 1996 n. 2008).
Per altro verso, il mancato esame di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione si traduce in un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, come tale idoneo a comportare la cassazione della pronuncia di merito, solamente nel caso la risultanza non esaminata attenga a circostanze che, ove fossero state correttamente valutate, avrebbero potuto indurre a una decisione diversa da quella adottata (per tutte Cass. 13 gennaio 1995 n. 381). Nel caso concreto, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto dimostrata dalla EF la impossibilità di impiegare in mansioni equivalenti la lavoratrice, richiamando (non solo) la deposizione del teste AI, sindacalista, ma anche quella del teste RO, del quale ha espressamente indicato la qualifica di responsabile dell'amministrazione del personale, e spiegando come i testi AN e AZ, entrambi sindacalisti, non fossero stati in grado di fornire dati precisi circa l'acquisizione di nuovi appalti e il tempo in cui avvennero, come pure circa la sussistenza di posti scoperti di V livello negli appalti in gestione. Il contenuto delle dichiarazioni di AN e AZ, così come trascritto in ricorso, non contraddice la ricostruzione che ne è stata data dal giudice di appello, posto che il AN non ha affatto affermato che, nelle unità operative in gestione e in quelle rilevate dalla EF, vi fossero mansioni compatibili con il livello professionale della RA, mentre la AZ ha riferito di acquisizioni di appalti successive al licenziamento tenendo, tuttavia, a precisare di non sapere "quanto tempo dopo". Il ricorso va, quindi, rigettato.
Ravvisa la Corte nella natura della controversia e nel diverso esito dei giudizi di merito, la sussistenza di giusti motivi (art. 92, comma 2, c.p.c.) per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001