Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
Nell'affitto di fondo rustico il contenuto del contratto - canone, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto - se le parti non sono assistite dalle organizzazioni professionali (art. 23, terzo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203) è determinato dalla legge. Ne deriva che le contrarie pattuizioni - quali ad esempio regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi compenso ulteriore, da parte dell'affittuario, rispetto al canone di affitto, che deve essere corrisposto in denaro, nella misura normativamente stabilita - sono nulle, ai sensi degli artt. 1 e 9 legge 12 giugno 1962, n. 567, e 58 della succitata legge 203/1982, e sono automaticamente sostituite, ai sensi dell 'art. 1339, da quelle legali, ferma restando l'esistenza e la validità del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ..
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Cosa accade al contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in deroga alle previsioni della Legge 203/82, che non sia stato sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ma solo dalle parti ? Per comprendere la conseguenza di ciò è opportuno chiarire che la legge 203/82 prevede alcune regole cui i contratti debbono necessariamente attenersi, derogabili solamente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali. Tra queste, a titolo di esempio, v'è la durata minima di 15 anni rinnovabili a favore dell'affittuario. Il contratto che avesse durata pari a 4 anni (e quindi in deroga alla durata prevista per legge), firmato dalle sole parti senza le rispettive OO.SS., sarebe …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6956 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che lo difende untiamente e disgiuntamente all'avv. Giampaolo Ferrari, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NG MA LI
- intimata -
nonché
sul ricorso proposto da:
NG MA LI, elettivamente domiciliata in Roma, via Luca Valerio n. 69, presso l'avv. Rosario Tarantola, che la difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Nazzareno Siccardi, giusta delega in atti.
- controricorrente ricorrente Incidentale -
contro
RR CO
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 698/98 dell'11 giugno 1998, deliberata il 18 giugno 1998 e pubblicata il 23 settembre 1998 (R.G. 147/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. R. Tarantola, per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 25 maggio 1988 RR CO conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Savona NG MA LI.
Premesso di essere proprietario di alcuni terreni in comune di Albenga confinanti con altri già di proprietà di RR IN e da costui venduti alla convenuta con atto 21 maggio 1987 in violazione del diritto di prelazione spettante ad esso concludente, RR CO dichiarava di voler esercitare il riscatto degli stessi, chiedendo, pertanto, che l'adito tribunale disponesse il trasferimento in suo favore dei terreni in questione. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda eccependone la infondatezza, atteso, da un lato, che i terreni oggetto di controversia erano da lei coltivati già anteriormente all'atto 21 maggio 1987, dapprima unitamente al proprio marito e allo zio e dante causa, in forma associativa e, successivamente, dal 1972 - 73 in forza di un atipico contratto concluso con il proprio zio divenuto inabile, contratto assimilabile al contratto di affitto, dall'altro, che l'attore era privo di tutti i requisiti soggettivi per esercitare il riscatto, anche tenuto presente che aveva acquistato il terreno, confinante con quello oggetto di controversia, esclusivamente il 15 novembre 1986 e, quindi, non da oltre un biennio, da ultimo, infine, che anche essa concludente era proprietaria di altri fondi, confinanti con quelli oggetto di controversia.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 15 dicembre 1994 - 15 giugno 1995 rigettava la domanda, compensate tra le parti le spese di lite.
Gravata tale pronunzia in via principale dal RR e, in via incidentale dalla NG (per il capo relativo alla disposta compensazione delle spese di lite), la corte di appello di Genova con sentenza, deliberata il 18 giugno e pubblicata il 23 settembre 1998 rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, in parziale riforma della sentenza del primo giudice condannava il RR al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Per la cassazione di tale ultima sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi RR CO.
Resiste, con controricorso, e ricorso incidentale affidato a un motivo, ancorché per errore materiale non rubricato con altro numero di ruolo, NG MA LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. I giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice, di riscatto del fondo oggetto di controversia, perché al momento del trasferimento di tale fondo in favore della NG, la NG era insediata sullo stesso in forza di un contratto di affitto agrario. È rimasto, in particolare, accertato, in causa, che tra la NG e RR IN, precedente proprietario del terreno, esisteva un rapporto contrattuale in forza del quale RR IN consentiva alla NG e al di lei marito lo sfruttamento di tale terreno verso un corrispettivo.
Tale corrispettivo era costituito dal mantenimento, dalla cura e dalla assistenza che la NG e il marito prestavano al RR, inabile, nella propria abitazione.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura nella parte de qua tale pronunzia lamentando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, n. 2, ultima parte legge n. 817 del 1971, art. 1, comma 1, legge n. 365 del 1967 e degli artt. 8 e seguenti della legge n. 302
[recte: 203] del 1982".
Assume, infatti il ricorrente che il canone di affitto di fondi rustici - a norma dell'art. 1, l. 12 giugno 1962, n. 567 - deve essere determinato e corrisposto in denaro e che sono nulle le regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto. Anche nelle ipotesi in cui, in contrasto con il dettato normativo, la Corte di cassazione ha affermato che il corrispettivo a carico dell'affittuario può consistere in cose diverse dal denaro, prosegue il ricorrente, è pur sempre necessaria, per la configurabilità di un contratto di affitto, la determinazione della prestazione dell'affittuario e della obbligatorietà della stessa, nel senso che detta prestazione non può trovare la causa in ragioni di convenienza, opportunità o cortesia e nella specie tali requisiti (determinazione e obbligatorietà della controprestazione) non sussistono.
Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente, il ricorrente denunzia ancora "insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia", atteso che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione che "l'ammontare minimo di detto corrispettivo (vale a dire il costo minimo del mantenimento e delle cure fornite al concedente) era nettamente superiore al canone tabellare avuto riguardo alle dimensioni e alle coltura del fondo (il punto è pacifico)".
3. Entrambi i motivi sono infondati, e da disattendere, alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Sotto il profilo di cui all'art. 360 n.
3. c.p.c. è esatto quanto si deduce in ricorso, allorché si afferma che ex lege nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro e che, ancora, sono vietate regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto, con conseguente nullità di diritto delle eventuali relative pattuizioni (cfr. , artt. 1 e 9, l. 12 giugno 1962, n. 567).
Da tale premessa - peraltro - contrariamente a quanto si deduce in ricorso, non deriva, affatto, la "nullità" dell'intero rapporto d'affitto, stipulato con clausole contra legem.
Premesso, infatti, in limine, che le disposizioni legislative in materia di contratti agrari sono, in linea di massima, inderogabili, salvi eventuali accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, ai sensi dell'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11 (cfr., art. 29, l. 11 febbraio 1971, n. 11, nonché art. 58, l. 3 maggio 1982, n. 203), si osserva che la più recente giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere la applicabilità, nella specifica materia, dell'art. 1419, comma 2, c.c. Si è affermato, pertanto, sul punto che per l'accertamento della esistenza di un rapporto di affitto agrario deve ritenersi sufficiente la esistenza (e la prova) dell'intervenuto consensus in idem placitum tra le parti sulla circostanza che una di esse abbia, per fini agricoli, ricevuto in godimento un fondo, del quale l'altra abbia, viceversa, la disponibilità, e non è anche necessaria la dimostrazione di ulteriori circostanze negoziali, essendo il contenuto del contratto (id est corrispettivo spettante al concedente, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto, ecc.) rigorosamente predeterminato dalla normativa vigente con disposizioni inderogabili, tali, cioè, da far ritenere senz'altro applicabile, nella specie, la regola di cui all'art. 1339 c.c., secondo la quale eventuali clausole contrattuali devono ritenersi automaticamente sostituite da quelle di legge, se in contrasto con esse (Cass. 2 agosto 1997 n. 7177, nonché Cass. 1^ dicembre 1999 n. 13359). Sempre in questo senso in altra occasione si è osservato - altresì - che per il disposto dell'art. 58 della l. n. 203 del 1982 sull'affitto di fondi rustici, le norme della legge in questione si configurano come imperative, e perciò inderogabili, tutte le volte in cui le parti contraenti non siano, ai sensi dell'art. 45, assistite dalle organizzazioni professionali, assistenza che si risolve in un onere specifico, assolto il quale, quelle norme medesime si degradano a meramente dispositive.
Ne consegue che, nell'eventualità in cui si configuri, invece, la inderogabilità delle norme in questione, le singole pattuizioni nulle per contrasto con quelle medesime norme, conoscono la loro sostituzione con le disposizioni legali, ai sensi del combinato disposto degli art. 1339 e 1419, comma 2, c.c., alla cui operatività non si rende di ostacolo il fatto che il legislatore non abbia altresì espressamente previsto la sostituzione delle clausole e pattuizioni in contrasto con le disposizioni della legge n. 203 citata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7822, ove, in motivazione una serrata e puntuale critiche alle diverse argomentazioni svolte in Cass. 12 gennaio 1995 n. 287, che si era espressa in senso diverso, critiche che in questa sede non possono che ulteriormente confermarsi). Certo quanto sopra è evidente che è irrilevante, al fine del decidere, e di verificare se la NG fosse o meno affittuaria del fondo oggetto di controversia, che "contrattualmente", cioè per espresso accordo delle parti, il canone non fosse quantificato in una somma di danaro (ma in una serie di "servizi") e che - ancora - le parti non avessero determinato la "esatta" misura del corrispettivo dovuto dalla affittuaria.
In tema di contratti di affitto agrario - infatti - la sostituzione delle clausole difformi a quelle che la l. 3 maggio 1982, n. 203 e le altre disposizioni in materià prevedono espressamente come inderogabili - salvo che siano state concordate tra le parti con l'assistenza delle associazioni di categoria - con quelle contenute nella stessa legge e negli altri testi normativi, deriva dal combinato disposto di cui agli artt. 1339 c.c. (secondo cui "le clausole ... impost[e] dalla legge sono di diritto inserit[e] nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi approvate dalle parti") e 58 della l. 3 maggio 1982, n. 203. Deriva da quanto sopra, concludendo sul punto, da un lato, che il contratto già in essere tra il precedente proprietario del fondo oggetto di controversia e la NG, non era affatto nullo, atteso che le clausole contra legem erano sostituite, di diritto, da quelle di legge, dall'altro, che in qualsiasi momento il concedente (o la stessa affittuaria) potevano agire, giudizialmente per sentire determinare la esatta somma, in danaro, dovuta a titolo di affitto al concedente, in applicazione degli articoli 8 e seguenti della l. 3 maggio 1982, n. 203, da ultimo, che esattamente i giudici del merito hanno escluso che il RR vantasse, sul fondo in questione, il diritto di prelazione di cui all'art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 [certo essendo che in tanto il diritto in questione sussiste, in capo ai coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quelli offerti in vendita, in quanto sugli stessi non siano insediati affittuari].
3.2. Assume, ancora, il ricorrente, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., da un lato, che nella specie non è neppure ravvisabile l'obbligatorietà della prestazione di versamento del canone corrispettivo di affitto, risultando evidente che le prestazioni de quibus erano effettuate affectionis causa (essendo state prestata l'assistenza e la cura anche dopo la stipula del contratto di vendita), dall'altro, che i giudici hanno affermato che "l'ammontare minimo di detto corrispettivo (vale a dire il costo minimo del mantenimento e delle cure fornite al concedente) era nettamente superiore al canone tabellare avuto riguardo alle dimensioni ed alle culture del fondo (il punto è pacifico)", senza alcuna indicazione dei dati concreti dai quali quei giudici abbiano tratto tali conclusioni.
3.3. Entrambe le deduzioni sono inammissibili.
3.3.1. Come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, solo quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però una approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle risultanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti, si ha motivazione insufficiente nella ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento, ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice del merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito (Recentemente, in termini, cfr. Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054, specie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che nel caso concreto i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione che "circa l'obbligatorietà del corrispettivo, la stessa risulta provata da numerose testimonianze".
"Infatti, hanno evidenziato quei giudici i testimoni .... hanno riferito concordemente di avere appreso da IN RR [precedente proprietario del fondo per cui è controversia] che questi aveva dato in affitto al NI NG LB i fondi in questione". "Ebbene, hanno concluso i giudici di appello, una tale pacifica risultanza esclude che le prestazioni fornite dalla coppia NG AL al RR traessero fondamento in ragioni (di convenienza, opportunità, liberalità, cortesia ecc.) diverse dalla forza cogente del rapporto contrattuale. Invero le ragioni di parentela e di reciproca riconoscenza ricorrenti tra le parti semmai hanno agevolato e non ostacolato il rapporto contrattuale tra le stesse". Pacifico quanto precede è palese l'inammissibilità della prima delle riferite censure, atteso, da un lato, che i giudici del merito hanno congruamente e logicamente motivato la propria conclusione, dall'altro, che il ricorrente, anziché denunziare lacune nello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata si limita a sovrapporre alla interpretazione delle risultanze istruttorie fatta dai giudici di merito la propria, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze.
3.3.2. Quanto alla seconda censura (relativa all'affermazione, fatta propria dai giudici del merito, in assenza di qualsiasi prova, che il corrispettivo in concreto erogato dalla NG per il godimento del fondo era superiore al canone tabellare dovuto) la stessa è inammissibile per difetto di interesse.
Accertato, come sopra si è accertato, che la clausola contrattuale che prevedeva, a carico della NG e del di lei marito, l'erogazione in favore di RR IN di un canone di affitto in natura era nulla e sostituita, ex lege, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., da quanto dettato dalle norme inderogabili in materia,
è evidente che è irrilevante e non pertinente, al fine del decidere, qualsiasi indagine volta ad accertare se quanto in concreto erogato dagli affittuari al concedente avesse un valore superiore o, per ventura, inferiore, al canone equo legale.
Anche nella eventualità, pertanto, si dovesse giungere alla conclusione che i giudici del merito non hanno motivato, adeguatamente, la propria affermazione (circa la misura del canone in concreto dovuto), non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della pronunzia impugnata, trattandosi di una affermazione ad abudantiam e sulla quale non si sorregge in alcun modo il dictum di quei giudici.
4. Risultato infondato in ogni sua parte, il ricorso principale, in conclusione, deve rigettarsi, con assorbimento di quello incidentale, espressamente condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso di controparte.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 20 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001