Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6956
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

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Nell'affitto di fondo rustico il contenuto del contratto - canone, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto - se le parti non sono assistite dalle organizzazioni professionali (art. 23, terzo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203) è determinato dalla legge. Ne deriva che le contrarie pattuizioni - quali ad esempio regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi compenso ulteriore, da parte dell'affittuario, rispetto al canone di affitto, che deve essere corrisposto in denaro, nella misura normativamente stabilita - sono nulle, ai sensi degli artt. 1 e 9 legge 12 giugno 1962, n. 567, e 58 della succitata legge 203/1982, e sono automaticamente sostituite, ai sensi dell 'art. 1339, da quelle legali, ferma restando l'esistenza e la validità del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6956
Data del deposito : 22 maggio 2001

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