Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
Il saggio fonico costituisce prova documentale, non dichiarativa, e non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti, perché in esso è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né pro né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia, sicché esso è acquisibile senza formalità, non incidendo sulla libertà personale dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28681 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/07/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 2795
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 6353/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA HE;
GA GI;
GA IN;
OI ON;
avverso la sentenza 4.12.08 della Corte d'Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita la difesa del OI - avv. Soro Lorenzo -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di rito abbreviato, con sentenza 19.7.07 il GUP del Tribunale di Lanusei condannava per i reati di furti, rapine e associazione per delinquere loro rispettivamente ascritti RA HE (capo Z10),GA GI e GA IN (capi A, I, L, M, V, Z, Z6, Z16, Z17 e Z20, il primo anche capi Z9 e Z10) e OI ON (capi A, I, L, M, Z4, Z5, Z6 e Z16).
I predetti GA e il OI erano altresì condannati (in solido con altri coimputati) anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ER Renato.
A seguito di appello del PG e degli imputati, con sentenza 4.12.08 la Corte d'Appello di Cagliari dichiarava i GA e il OI colpevoli anche dei reati loro ascritti ai capi O, P, Q, R, S e U dell'editto accusatorio, unificati nel vincolo della continuazione con i reati per i quali avevano già riportato condanna in primo grado, per l'effetto rideterminando la pena a loro carico.
Confermava nel resto la statuizione di prime cure.
Con separati atti ricorrevano il RA, i due GA e il OI contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il solo RA censurava la sentenza per:
a) carenza della motivazione in ordine alle eccezioni di inesistenza, nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e della perizia fonica, considerate le modalità di raccolta dei campioni fonici poi adoperati per l'attribuzione delle voci;
tutti i ricorrenti deducevano:
b) violazione dell'art. 268, commi 4 e 6 e dell'art. 271, comma 1, artt. 415 e 416 c.p.p. per mancato deposito dei supporti magnetici delle intercettazioni e del relativo avviso ai difensori;
c) violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 perché i campioni di voce serviti per la perizia fonica erano stati registrati in caserma senza previo avviso e presenza dei difensori, nonostante che i ricorrenti risultassero all'epoca già indagati;
i GA e il OI lamentavano altresì:
d) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione ai capi O, P, Q, R, S e U per avere la Corte territoriale svalutato l'alibi dei ricorrenti (accolto in prime cure) sol perché nel piccolo paese di Talana non era plausibile che si fosse organizzato un diverso gruppo criminale;
ne' a fondare l'affermazione di responsabilità poteva bastare il tenore - generico e risalente a circa cinque mesi prima dei fatti - delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale;
e) vizio di motivazione in ordine ai capi I, L e M, laddove si era valutato a carico dei GA il ritrovamento presso il loro ovile, ad un anno dai fatti, di una torcia da speleologo analoga a quella rinvenuta sui luoghi del furto;
del pari illogico era fondare la responsabilità del OI su una domanda fattagli dal RR (altro coimputato non ricorrente), così come insufficiente era il tenore delle intercettazioni ambientali, visto che anche una piccola imprecisione di trascrizione poteva falsarne il significato e che l'interpretazione dei dialoghi e l'attribuzione delle voci soffriva della suggestione accusatoria;
analoghe doglianze circa il significato da attribuire alle conversazioni captate erano sollevate, sempre da parte dei GA e del OI, in ordine ai capi V, Z, Z1 e Z2 relativamente al furto perpetrato ai danni dell'ufficio postale di Talana, ai capi Z18, Z19 e Z20 (rispetto ai quali il tenore delle intercettazioni era ambiguo e confuso e non univoco laddove si parlava di caricare su un "Fiorino" FIAT alcuni agnelli: per altro, l'uso di un mezzo simile per il trasporto degli animali non era affatto inconsueto), al capo Z10 (nella stessa ordinanza applicativa della misura custodiale la voce era attribuita ad altro soggetto), ai capi ZA, Z5 e Z6 relativi al tentato furto al bancomat del Banco di Sardegna di Tortoli e al reato di cui al capo Z9, attribuito a GA GI, rispetto al quale la gravata pronuncia aveva trascurato la valenza difensiva della produzione del biglietto aereo sul volo Olbia-Stoccarda del 17.2.05 intestato al GA G. medesimo;
f) quanto al tentato danneggiamento di cui al capo Z16, l'accusa non era supportata da prove od indizi, il reato comunque era rimasto solo nella fase preparatoria e, ad ogni modo, erroneamente era stata negata l'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 2 visto che i GA avevano agito nello stato d'ira determinato dall'ingiusta uccisione di alcune delle loro pecore da parte del ER;
g) ancora priva di prova era l'accusa di tentato furto di cui al capo Z17: in proposito la condanna era frutto del travisamento del fatto in ordine alla data del reato, che non era avvenuto il 5.2.06, il che svuotava di significato il tenore delle intercettazioni;
h) in ordine al delitto p. e p. ex art. 416 c.p. la condanna era stata emessa malgrado l'assenza di accordo associativo, organizzazione e relativo programma, non bastando la mera commissione di più reati in concorso;
i) era stata del tutto omessa la motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p. con criterio di prevalenza e di riduzione della pena, eccessiva vista la tenuità dei reati.
1- I ricorsi sono inammissibili.
Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del novero di quelli consentiti ex art. 606 c.p.p., in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 c.p.p., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. 4^, n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l'imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. 2^ n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv. 242634).
Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto;
se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione. Ma nel caso di specie, come appresso meglio esplicitato, la gravata pronuncia non è incorsa negli errori di diritto lamentati.
2- Il motivo che precede sub b) è generico perché con esso i ricorrenti non esaminano specificamente - per confutarle - le considerazioni svolte dal provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre tout court il motivo d'appello motivatamente disatteso dai giudici del gravame, i quali hanno evidenziato che il PM era stato autorizzato ex art. 268 c.p.p., comma 5 a ritardare fino alla conclusione delle indagini preliminari il deposito dei nastri registrati, deposito poi avvenuto contestualmente a tutti gli altri atti di indagine e del quale le parti hanno ricevuto avviso ex art.415 bis c.p.p., senza che fosse necessario un altro separato avviso per il deposito dei nastri de quibus o una specificazione analitica degli atti di indagini depositati;
quanto al fatto che i nastri non erano stati depositati nella cancelleria del GIP unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, si consideri che l'art. 269 c.p.p. prevede - anzi - che i verbali e le registrazioni siano conservati presso l'ufficio del PM (cfr., in proposito, Cass. Sez. 2^ n. 15242 del 6.4.06, dep. 3.5.06, rv. 233815). Nè i ricorrenti si dolgono di aver invano chiesto di poter ascoltare le registrazioni effettuate.
3- Il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato perché l'art. 63 c.p.p., comma 2 si riferisce alle dichiarazioni indizianti rese da persona indagata od imputata o che sin dall'inizio doveva essere sentita in questa veste, mentre il mero saggio fonico registrato dalla p.g. ha natura documentale (e non di prova dichiarativa) al pari del saggio grafico e, in quanto tale, è acquisibile senza formalità perché non incide sulla libertà personale dell'interessato ne' ha carattere comunque invasivo (cfr. Cass. Sez. 1^, n. 24178 del 7.6.07, dep. 20.6.07, rv. 236957). Nè è equiparabile ad una intercettazione fra presenti perché nel saggio fonico è del tutto indifferente il contenuto delle frasi, che non viene valutato ne' pro ne' contro chi le pronuncia, ma serve come mero parametro di riferimento nell'espletare la perizia (cfr. altresì Cass. Sez. Un. 2611 del 18.1.93, dep. 18.3.93, rv. 193579).
4- I motivi che precedono sub d) e sub e) sono esterni all'area dell'art. 606 c.p.p. perché sostanzialmente in essi si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente e logica hanno analiticamente esaminato per ciascun reato il tenore delle conversazioni intercettate, in cui i ricorrenti facevano espresso riferimento alle modalità esecutive dell'azione e ad altre circostanze verificatesi in occasione delle condotte delittuose.
Quanto alle critiche relative all'interpretazione del tenore delle intercettazioni ambientali, si ricordi che la giurisprudenza di questa Corte Suprema - da cui non si ravvisa ragione di discostarsi - ha costantemente statuito che l'interpretazione del linguaggio adoperato nel corso di colloqui intercettati, anche quando esso sia criptico o cifrato, resta questione di mero fatto, sottratta al giudizio di legittimità se la valutazione compiuta dai Giudici del merito risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., ad es., Cass. Sez. 6^ n. 17619 dell'8.1.2008, dep. 30.4.2008; Cass. Sez. 6^ n. 15396 dell'11.12.2007, dep. 11.4.2008;
Cass. Sez. 6^ n. 35680 del 10.6.2005, dep. 4.10.2005; Cass. Sez. 4^ n. 117 del 28.10.2005, dep. 5.1.2006; Casse. Sez. 5^ n. 3643 del 14.7.97, dep. 19.9.2007). Nel caso di specie la critica viene effettuata dai ricorrenti non già mediante precisa individuazione di eventuali arbitrarie massime di comune esperienza, bensì mediante mera estrapolazione di taluni passi delle conversazioni intercettate.
Riguardo alla condanna per i reati di cui ai capi O, P, Q, R, S e U (concernenti la rapina a mano armata ai danni del Banco di Sardegna di Talana), non risponde al vero che la Corte territoriale abbia pronunciato condanna sol perché nel piccolo paese di Talana non sarebbe stato plausibile ipotizzare la complessa organizzazione del colpo da parte di un diverso gruppo criminale, trattandosi soltanto di un'argomentazione ulteriore e di contorno rispetto a quella legata fondamentalmente al tenore delle conversazioni intercettate, su cui i giudici d'appello hanno congruamente motivato.
Nè risponde al vero che la penale responsabilità per i reati di cui ai capi I, L e M sia stata ritenuta sol perché presso l'ovile dei GA era stata rinvenuta una torcia da speleologo analoga a quella trovata sui luoghi del furto: in realtà si trattava di mero riscontro del tenore della conversazione del 2.4.05, oggetto di intercettazione ambientale, in cui i GA, il OI ed il RR, nel commentare l'azione delittuosa svolta alcune ore prima, parlavano - fra l'altro - di una lampadina che si era rotta;
la Corte territoriale ha evidenziato che, appunto, si trattava di una lampada da speleologo analoga a quella poi ritrovata nell'ovile. Quanto alle correzioni apportate sui brogliacci ai nomi degli interlocutori, la gravata pronuncia ha logicamente notato che esse - anzi - sono frutto dell'accurato lavoro svolto dalla p.g.: la mera ipotesi di errori non corretti è argomento difensivo non denunciabile per cassazione.
Neppure risponde al vero che per il reato sub Z19 la penale responsabilità sia stata ritenuta soltanto in virtù dell'uso di un "Fiorino" FIAT per caricare alcuni agnelli nonostante che tale mezzo sia, secondo l'assunto dei ricorrenti, usuale per siffatti trasporti:
in realtà la gravata pronuncia ha espressamente risposto con il dire che l'obiezione non tiene conto del tenore delle intercettazioni ambientali, da cui risulta l'uso del mezzo in questione per trasportare gli ovini rubati.
Appartiene, ancora, al merito del processo la valutazione del biglietto aereo sul volo Olbia-Stoccarda del 17.2.05 a nome GA, non risultando se poi effettivamente seguì l'imbarco sull'aeromobile: le considerazioni svolte in ricorso attengono alla mera persuasività della soluzione accolta e, in quanto tali, non sono riproponibili in sede di legittimità.
5- Quanto al tentato danneggiamento di cui al capo Z16, il motivo di ricorso che precede sub f) per un verso è generico laddove si limita, in modo meramente assertivo, a negare l'esistenza di prove od indizi a carico dei ricorrenti e il raggiungimento della soglia di punibilità del tentativo (su cui, invece, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con riferimento ai mezzi predisposti e all'imminente esecuzione dell'azione delittuosa); per altro verso il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta il diniego dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 2, motivatamente escluso dall'impugnata sentenza vista la notevole cesura temporale fra l'azione del ER e la programmata ritorsione.
6- Il motivo di ricorso che precede sub g) involge una mera quaestio facti laddove sostiene, per altro in modo meramente assertivo, che sarebbe erronea la data di commissione del reato ritenuta dai giudici del merito.
7- La censura che precede sub h) è manifestamente infondata perché l'esistenza dell'associazione per delinquere e della affectio societatis scelerum è stata desunta non soltanto dall'ingente numero di reati fine (tutti contro il patrimonio), ma anche dall'utilizzo di una, sia pure rudimentale, organizzazione che prevedeva - come emerso sempre dalle intercettazioni ambientali - numerosi periodici incontri presso l'ovile dei GA per esaminare i risultati delle azioni intraprese, programmarne di nuove e condividere le esperienze maturate con gli altri componenti che non avevano partecipato alla commissione di un dato reato.
È risultata altresì la precisa suddivisione dei ruoli fra i veri membri, la messa in comune dei mezzi necessari per conseguire gli obiettivi criminali presi di mira (armi, esplosivi, ricetrasmittenti, scanner, autovetture), il controllo dei movimenti delle forze dell'ordine, il tutto protrattosi per un considerevole arco di tempo, senza improvvisazione alcuna e con la comune consapevolezza del contributo degli altri.
8- Ancora manifestamente infondata è la doglianza che precede sub i), giacché - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - l'impugnata sentenza ha espressamente motivato il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena con il numero e la gravità dei reati e l'intensità del dolo, il tutto valutato anche in ragione del prolungato arco di tempo nell'ambito del quale hanno avuto luogo le condotte criminose per cui è processo;
è noto in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità o meno delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^ n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1^ n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001, nonché numerose altre).
9- In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010