Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7888
CASS
Sentenza 22 luglio 1999

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Il mandato, pur caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia necessariamente basato sull'"intuitus personae", onde il mandatario può avvalersi dell'opera di un sostituto, salvo che il divieto sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività rientranti nei limiti di un incarico affidato "intuitus personae"; ne consegue che l'amministratore di un condominio, da qualificarsi come mandatario, ben può, in difetto di contraria manifestazione nell'atto di nomina, delegare le proprie funzioni ad un terzo, se del caso anche con attribuzione di rappresentanza processuale, sempre che questa sia conferita unitamente alla rappresentanza sostanziale.

Commentari3

  • 1Il (nuovo) rapporto fiduciario dell’amministratore di condominioAccesso limitato
    Roberto Rizzo · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2022

  • 2Anche una persona giuridica può amministrare un condominioAccesso limitato
    Clorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006

  • 3Anche la persona giuridica può amministrare il condominio
    Edoardo Riccio · https://www.filodiritto.com/ · 11 novembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7888
Data del deposito : 22 luglio 1999

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