Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 1
Il mandato, pur caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia necessariamente basato sull'"intuitus personae", onde il mandatario può avvalersi dell'opera di un sostituto, salvo che il divieto sia espressamente stabilito, ovvero si tratti di attività rientranti nei limiti di un incarico affidato "intuitus personae"; ne consegue che l'amministratore di un condominio, da qualificarsi come mandatario, ben può, in difetto di contraria manifestazione nell'atto di nomina, delegare le proprie funzioni ad un terzo, se del caso anche con attribuzione di rappresentanza processuale, sempre che questa sia conferita unitamente alla rappresentanza sostanziale.
Commentari • 3
- 1. Il (nuovo) rapporto fiduciario dell’amministratore di condominioAccesso limitatoRoberto Rizzo · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2022
- 2. Anche una persona giuridica può amministrare un condominioAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
- 3. Anche la persona giuridica può amministrare il condominioEdoardo Riccio · https://www.filodiritto.com/ · 11 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7888 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI Presidente
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. ROrio DE JULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 6234 197 proposto da
CONDOMINIO AREE CONSORTILI di Via Piave n. 144 is. 70 - 78, in persona dell'Amministratore p.t. dott. Giovanni ST, elettivamente domiciliato in Roma, Via N. Ricciotti n. 9, presso lo studio dell'Avv. V. Colacino, difeso dall'Avv. Silio Italico Aedo Violante come da procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
DE SA ER AD, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Caselli n. 67, presso lo studio dell'Avv. Ruggero de Gaetano, difeso dall'Avv. Raffaele Arcella come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza del Giudice Conciliatore di Napoli n. 50/96 del 23.3/11.4.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.4.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Giancarlo Violante per delega.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 30.11.1994, AD De RO LI proponeva opposizione, dinanzi al Conciliatore di Napoli, al decreto ingiuntivo (n. 118/94), emesso su richiesta del Condominio Aree Consortili di Via Piave n. 70-78 (in seguito solo Condominio) avente ad oggetto il pagamento della somma di L. 39.920 per oneri condominiali. Deduceva l'opponente: 1) la nullità della procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di legitimatio ad processum, in quanto sottoscritta da NN RE, procuratrice dell'amministratore del Condominio;
2) l'inesistenza della mora debendi, avendo provveduto al pagamento. Il Condominio sosteneva la validità della procura e l'infondatezza dell'opposizione. In particolare rilevava che l'amministratore dott. Giovanni ST, tetraplegico, non aveva l'uso degli arti ed era quindi impossibilitato ad apporre qualsiasi firma;
che la delega conferita alla RE doveva intendersi quindi come semplice "delega di firma", perché altrimenti il ST non avrebbe mai potuto esercitare le funzioni di amministratore, contrariamente allo spirito della 1. 5.2.1992 n. 104 (artt. 1 e 2). Con sentenza n. 50/96 del 23.3/11.4.1996, il Conciliatore accoglieva l'opposizione, dichiarava la nullità della procura e revocava il decreto ingiuntivo, osservando, fra l'altro, che la funzione di amministratore non è delegabile e che, in ogni caso, la rappresentanza di un soggetto sul piano processuale non può mai scindersi da quella sostanziale, in quanto la potestas delegandi può essere delegata solo ove tra i poteri conferiti al rappresentante vi sia anche quello di nominare a sua volta un proprio rappresentante o sostituto. Aggiungeva che nessuna norme di legge prevede che l'amministratore condominiale possa delegare terzi nell'espletamento dei compiti suoi propri ovvero che sia consentita la cosiddetta delega di firma, specie in ordine al rilascio della procura ad litem. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in base a quattro motivi, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non aver considerato che l'invalidità dell'amministratore ST risultava dal contenuto della procura generale per atto pubblico 21.10.1988 attestante che "il mandante non firma siccome affetto da tetraplegia"; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 c.p.c., 1387, 1388, 1703 e 1704 c.c., per aver affermato in contrasto con gli artt. 35 e 38 della Cost, ma anche con il contenuto della L.
5.2.1992 n. 104, che i soggetti fisicamente impediti nell'uso degli arti non possono assumere il compito di mandatari;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 c.p.c., 2702 e 2724 c.c., per non aver considerato che la procura può essere rilasciata in piena libertà di forma e di sottoscrizione;
4) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver dichiarato la nullità della procura sul solo presupposto della inammissibilità della delega di firma, omettendo qualsiasi motivazione circa la riconducibilità della procura alla volontà e alla persona dell'amministratore.
De RO LI AD ha resistito con controricorso. Il Condominio ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto deve rilevarsi che nel controricorso parte resistente eccepisce che la procura a margine del ricorso - così come era accaduto per la procura in, calce al ricorso per decreto ingiuntivo, che ha originato la controversia - risulta sottoscritta in nome dell'amministratore del Condominio da tale NN RE, che si definisce procuratrice del dott. Giovanni ST, amministratore di detto condominio. Parte resistente deduce, pertanto, l'irritualità della procura e ne fa discendere l'inammissibilità del ricorso, così riproponendo con riferimento ad essa la stessa questione che aveva proposto con riguardo alla procura apposta in calce al ricorso monitorio.
Consegue che la questione dell'inammissibilità del ricorso assume carattere preliminare.
Al riguardo va rilevato che la situazione somministrata dal rilascio della procura a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio è caratterizzata dal fatto che nel ricorso figura come "parte ricorrente", nel senso di soggetto destinatario degli effetti del processo e della sentenza emessa all'esito della stessa (cd. parte in senso processuale), il Condominio;
mentre è indicata come "parte ricorrente" (cd. parte formale), nel senso di soggetto che può compiere gli atti del processo e quindi di soggetto attraverso il quale il ON (quale ente di gestione privo di personalità giuridica) sta in giudizio, ai sensi dell'art. 75 codice di rito, l'amministratore condominiale dott. Giovanni ST. L'art. 82, terzo comma, c.p.c. nel far riferimento alla parte quale soggetto che deve conferire la procura (con atto pubblico o scrittura privata autenticata: art. 83, 2^ comma, c.p.c.) e la cui sottoscrizione, nel caso di procura speciale, può essere certificata autografa dal difensore (art. 83, 3^ comma c.p.c.), intende alludere alla parte idonea ad essere soggetto degli atti processuali, posto che il rilascio della procura integra un atto che, se non è processuale in senso stretto, ha rilevanza processuale e come tale è soggetto alla disciplina degli atti processuali. Questo comporta che, nell'ipotesi di persona fisica non incapace che agisca in giudizio direttamente, viene a determinarsi coincidenza tra tale persona fisica e il soggetto che deve rilasciare la procura, poiché vi è identità fra parte processuale e parte formale. Viceversa, nel caso in cui la persona fisica sia incapace ovvero agisca tramite suo procuratore volontario legittimato ai sensi dell'art. 77 c.p.c., nonché nell'ipotesi che agisca in giudizio un ente (dotato o meno di personalità) tramite la persona fisica che è titolare dell'organo abilitato a rappresentare l'ente stesso, la coincidenza fra parte processuale e parte formale viene a mancare;
conseguentemente abilitato a rilasciare la procura è il legale rappresentante dell'incapace o il rappresentante volontario della persona fisica o il soggetto titolare dell'organo rappresentativo dell'ente. Nel caso in esame v'è la singolarità che, mentre la procura risulta rilasciata dalla RE, nell'asserita qualità di rappresentante volontario dell'amministratore condominiale ST, nel ricorso la persona indicata come soggetto degli atti processuali (cd. parte formale) è individuata nello stesso ST e non nella RE medesima.
Si ha così una situazione nella quale, mentre la procura è stata rilasciata da un soggetto (RE) nella qualità di preteso rappresentante volontario della persona (ST) ricoprente la veste di titolare dell'organo rappresentativo della parte processuale (Condominio), il soggetto che sta in giudizio quale parte formale, non risulta essere il detto rappresentante volontario, ma il soggetto rappresentato, cioè l'amministratore (che è a sua volta rappresentante della parte processuale vera e propria, cioè il Condominio).
In tale situazione si pone l'interrogativo (e la questione preliminare da risolvere è) se la procura alle liti possa essere rilasciata da un soggetto rappresentante volontario e possa poi stare in giudizio non tale soggetto, bensì lo stesso rappresentato, valendosi del ministero del difensore investito del mandato ad litem dal suo rappresentante volontario.
È evidente che una eventuale risposta negativa a tale quesito comporterebbe, nel caso specifico, il difetto di una valida procura, essendo quella a margine del ricorso rilasciata da un soggetto (RE) che non ha assunto nel ricorso stesso la veste di cd. parte formale, essendo stata assunta da un soggetto diverso (ST).
Ciò, invece, è da escludere in caso di risposta positiva ove si ammetta, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte in tema di subentro in giudizio (Cass.
3.11.1988 n. 5960; 21.11.1983 n. 6918;
11.2.1977 n. 615; 30.5.1975 n. 2193), che il rappresentato possa stare in giudizio, ex art. 75 c.p.c., fin dal primo atto del giudizio ancorché la procura ad litem ad un difensore sia stata conferita da un proprio rappresentante, che così sia divenuto rappresentante volontario, in quanto non perde la propria legittimazione processuale, stante il carattere di secondarietà di tale rappresentanza. Invero il procuratorè generale "ad negotia", cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado, con possibilità di sostituzione soltanto successiva (Cass.
9.7.1994 n. 6524). Inoltre, stante la qualificazione dell'amministratore condominiale come mandatario (Cass. 27.1.1997 n. 826; 9.6.1994 n. 5608; 14.12.1993 n. 12304), deve ammettersi ai sensi dell'art. 1717 c.c. che questi deleghi le proprie funzioni ad un terzo, se del caso con conseguente attribuzione di rappresentanza processuale, in difetto di contraria manifestazione nell'atto di nomina dell'amministratore. Invero, il mandato pur essendo caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'intuitus personae, per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto sia espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae (Cass.
7.11.1979 n. 5744; 6.10.1975 n. 3174).
Resta però l'impossibilità di conferire legittimamente la rappresentanza processuale separatamente da quella sostanziale (Cass.24.2.1997 n. 1681; 3.5.1990 n. 3666; 9.11.1983 n. 6621), per cui l'amministratore di un condominio, al pari del rappresentante legale di una società, non può conferire ad un terzo una rappresentanza volontaria limitata soltanto agli atti del processo. La procura speciale a ricorrere per cassazione deve essere rilasciata dalla parte interessata, titolare del rapporto giuridico dedotto in causa o dal procuratore generale ad negotia, e non può essere rilasciata dal procuratore ad litem. La rappresentanza processuale può infatti essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Se attribuita con riferimento soltanto alla sfera processuale, la rappresentanza è invalida, e da ciò scaturisce anche l'invalidità della procura ad litem sulla sua base conferita. Ne deriva quindi che la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 365 c.p.c., può essere rilasciata, oltre che dalla parte, solo dal procuratore generale ad negotia della stessa in quanto abilitato a porre in essere atti giuridici direttamente riferibili al rappresentato, ma non anche dal procuratore ad lites, il cui incarico è limitato alla rappresentanza processuale della parte medesima. Viceversa il procuratore ad negotia non ha bisogno di essere munito di un mandato speciale per ricorrere in cassazione a nome e nell'interesse del mandante, qualora la procura lo abiliti a stare in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria. A norma dell'art. 77 codice di rito, il potere di agire in giudizio a tutela di un interesse altrui deve essere espressamente attribuito dal titolare dell'interesse medesimo, salvo che la legge non lo attribuisca o non lo presuma attribuito implicitamente a determinate persone ed in determinate circostanze. Nel caso specifico è indiscutibile che la procura non risulti rilasciata dall'amministratore del Condominio (dott. Giovanni ST), ma sottoscritta da un rappresentante volontario di costui, come si evince chiaramente dalla lettura del mandato a margine dell'atto di impugnazione. Nè è controverso che la persona (NN RE) conferente il mandato speciale per proporre ricorso per cassazione sia procuratrice del ST in virtù di una procura generale per atto pubblico rilasciata il 21.10.1988, e cioè molto tempo prima che il ST assumesse la veste di amministratore del Condominio nel maggio 1993.
Tale procura generale, riferendosi necessariamente ai soli rapporti giuridici imputabili direttamente al ST, e non a costui quale amministratore del Condominio, non può ritenersi idonea - anche a voler considerare attribuiti con essa poteri di rappresentanza volontaria processuale, oltre che di rappresentanza volontaria sostanziale - ad abilitare la rappresentante volontaria a conferire mandato speciale per proporre ricorso per cassazione relativamente ad una controversia in cui il ST era coinvolto nella sua qualità di amministratore condominiale. Per affari di questo tipo sarebbe stato indispensabile una nuova procura generale ad negotia, rilasciata dopo l'assunzione dell'incarico di amministratore condominiale. Solo in virtù di una siffatta procura la RE avrebbe potuto conferire un valido mandato speciale a proporre ricorso per cassazione, così come in virtù della stessa avrebbe potuto conferire una valida procura a proporre ricorso per ingiunzione.
Invero non essendo sufficiente la suddetta prima procura generale del 21.10.1988 (riguardante necessariamente i soli il rapporti giuridici imputabili al ST e non a costui quale amministratore del Condominio) ad attribuire alla RE la rappresentanza processuale in ordine a controversie coinvolgenti la figura dell'amministratore condominiale, in quanto interessanti il condominio, sarebbe stato necessario un ulteriore atto scritto, indispensabile per il principio del parallelismo delle forme sancito dall'art. 1392 c.c. in relazione all'art. 83 c.p.c., con il quale il ST avrebbe dovuto conferire alla RE, una volta nominato amministratore del condominio, la rappresentanza processuale congiuntamente a quella sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
In mancanza di ciò, il proposto ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, risultando la procura ad litem rilasciata da persona non legittimata, in quanto non munita di apposita procura conferita dal ST, specificamente riferita ai suoi poteri di amministratore, con conseguente congiunto conferimento di rappresentanza processuale e di rappresentanza sostanziale. Nè in senso contrario vale richiamare norme costituzionali e articoli della L.
5.2.1992 n. 104, ovvero invocare le drammatiche e gravissime condizioni in cui versa il ST, siccome affetto da tetraplegia, perché, a parte ogni umana comprensione e piena solidarietà, il ST può attivare idoneo rimedio giuridico (così come aveva fatto per il passato) per superare gli ostacoli che si frappongono all'esercizio dell'attività di amministratore del Condominio, conferendo ulteriore procura generale ad negotia in relazione a tale nuovo incarico.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 7 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999