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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37431 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT NO nato a [...] il [...] PU ER nato a [...] il [...] LA AN nato a [...] il [...] AS IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOAN FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore presso questa Corte di cassazione PAOLA MA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
l'avvocato ANTONIO MARINO che nell'interesse della parte civile AN DO si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese;
e gli avvocati ELENA DEL TRONO, AN MIROLI, CO LE e PI SI che hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei rispettivi assistiti;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37431 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOAN Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2021, a seguito del gravame interposto da AN BO, OB IO, EA OR e IO IA, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia in data 12 ottobre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità di: - AN BO per associazione per delinquere, più delitti (sei consumati e due tentati) di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (capi da 1 a 11 della rubrica); - IO IA per associazione per delinquere, più delitti (cinque consumati e due tentati) di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a pubblico ufficiale (capi 1 nonché da 3 a 11); - OB IO per associazione per delinquere e più delitti (tre consumati e uno tentato) di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (capi 1 nonché da 3 a 8); - EA OR per associazione per delinquere e due delitti di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (capi 1, 4, 5, 6, 7); e, unificati i delitti ascritti a ciascun imputato sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di furto in abitazione di cui al capo 5 (contestato a tutti gli imputati) e concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, e tutti al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Tutti gli imputati sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile VA PA;
AN BO è stato, altresì, condannato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore di AB GI IA. 2. Avverso la decisione di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, nei termini di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. I difensori di AN BO (avvocati EA Miroli e Domenico Candelletta) hanno presentato un unico ricorso, articolando tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 416 cod. pen. in quanto erroneamente sarebbero stati ravvisati i presupposti del delitto di associazione per delinquere, ricorrendo piuttosto il concorso di persone nel reato continuato. La difesa ha rappresentato che, a fronte di un'imputazione che aveva descritto l'organizzazione criminale come una struttura verticistica ed attribuito agli imputati uno specifico ruolo in seno ad essa, le sentenze di merito hanno condannato tutti gli imputati per partecipazione, così attribuendo alla societas una struttura orizzontale. Tale ritenuta caratterizzazione dell'associazione avrebbe richiesto un maggior approfondimento, prima di 2 affermare la sussistenza del delitto in discorso, in quanto nella specie difetterebbero la stabilità e la permanenza del vincolo associativo. Al riguardo, il ricorso ha evidenziato: che degli otto delitti di furto in abitazione (che costituirebbero i reati fine) soltanto due (commessi nel febbraio 2019) vedrebbero la partecipazione di tutti e quattro gli imputati, uno (commesso nel novembre 2018) è stato attribuito al solo BO e tre (commessi nel maggio 2019) allo stesso BO e a un solo computato;
che i legami familiari tra i compiutati non possono sovrapporsi all'affectio societatis (cfr. Sez. 2, n. 21606 del 18/02/2009); e che difetterebbe - oltre che una struttura gerarchica - un'effettiva organizzazione (che già il primo Giudice aveva ritenuto rudimentale). 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione alla ritenuta responsabilità del BO per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (capi 6 e 7), contestati in relazione alla fuga in auto degli imputati (il 23 febbraio 2019) e alle conseguenze riportate nell'occorso da uno degli operanti (il maresciallo VA PA). La difesa ha rappresentato che: - il rapido accordo tra gli imputati al momento del fatto - evidenziato dal primo Giudice a sostegno del concorso di persone nei reati in discorso - sarebbe stato tratto da un passo dell'informativa redatta all'esito delle indagini dai Carabinieri (secondo la quale il conducente della vettura si sarebbe voltato verso gli altri occupanti e poco dopo avrebbe effettuato improvvisamente una manovra brusca e pericolosa) che non è presente nella informativa redatta subito dopo i fatti;
e, in ogni caso, l'atto di voltarsi da parte del conducente sarebbe un gesto unilaterale di quest'ultimo, non dimostrativo del consenso degli altri;
- non potrebbe rilevare neppure la mancata dissociazione ex post, cui la Corte territoriale ha attribuito rilievo in violazione dei princìpi che governano il concorso di persone nel reato, i quali richiedono un contributo morale o materiale alla commissione del fatto che non può ravvisarsi né in atteggiamento passivo (che può costituire una connivenza non punibile) né in un'adesione successiva (che comunque il BO non avrebbe espresso). 2.1.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la mancanza di motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., la cui eccessività era stata motivo di gravame e che sarebbero stati determinati in misura superiore al minimo edittale previsto per i reati satellite senza alcuna argomentazione già da parte del primo Giudice (nonostante quest'ultimo avesse determinato in misura prossima al minimo edittale la pena per il reato più grave e concesso anche al BO le circostanze attenuanti generiche, il che avrebbe richiesto una compiuta esposizione delle ragioni a sostegno degli elevati aumenti per i reati satellite). Né potrebbe ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della pena da parte della provvedimento impugnato, la cui motivazione non potrebbe integrarsi con quella della sentenza di primo grado che al riguardo non avrebbe argomentato. 2.2. Nell'interesse di IO IA ha presentato ricorso l'avvocato Fabrizio Bordoni, formulando un unico motivo, con il quale sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere 3 in vece del concorso eventuale. In particolare, la Corte di merito avrebbe disatteso senza argomentare effettivamente le doglianze prospettate, limitandosi a ribadire la motivazione resa dal G.u.p. Tuttavia, nella specie, difetterebbe un vincolo stabile o permanente tra gli imputati, destinato a durare dopo la commissione dei singoli reati, tenuto conto che: - gli elementi posti a fondamento dell'associazione (i giorni in cui commettere i furti, la predisposizione dei mezzi per perpetrarli, le perlustrazioni per individuare i luoghi per agire) costituirebbero parte dell'attività necessaria per commettere i reati in continuazione;
- pure la collocazione cronologica di essi escluderebbe la sussistenza della societas in quanto, dopo la consumazione dei primi quattro reati, si sono esauriti i contatti tra tutti gli imputati e i successivi delitti sono stati posti in essere soltanto da due di loro (IA e BO); tanto che, nonostante fino all'applicazione della misura cautelare fosse ancora in corso l'attività investigativa, non è emerso alcun altro reato da attribuirsi al gruppo iniziale. 2.3. L'avvocato Elena del Trono ha presentato ricorso con un unico atto nell'interesse di IO IA e OB IO, formulando tre motivi. 2.3.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 416 cod. pen. in quanto, nel caso di specie, erroneamente sarebbero stati ravvisati i presupposti del delitto di associazione per delinquere, potendosi ravvisare al più il concorso di persone nel reato continuato. Ad avviso della difesa, infatti, nella specie consterebbe soltanto la commissione di più furti, difettando gli elementi che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - sono propri del delitto associativo in discorso, tra i quali non potrebbe valorizzarsi il rapporto di parentela tra gli imputati;
tuttavia, i Giudici di merito avrebbero disatteso la prospettazione difensiva. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen., in quanto - in relazione ai fatti di cui ai capi 8 (ascritto all'IA e al IO) e 11 (contestato all'IA) - erroneamente non è stata ritenuta la desistenza volontaria, che si evincerebbe con chiarezza (in quanto i ricorrenti, se avessero voluto, avrebbero certamente continuato nell'azione già intrapresa). 2.3.3. Con il terzo motivo è stato assunto il vizio di motivazione, rappresentando che la Corte distrettuale avrebbe ripercorso in maniera pedissequa «quanto successo» in primo grado ed omesso di motivare la conferma della prima decisione, in particolare disattendendo il primo e il secondo motivo di gravame tramite il richiamo di risalenti arresti giurisprudenziali senza analizzare effettivamente le fattispecie concrete. 2.4. Nell'interesse di EA OR ha presentato ricorso l'avvocato Pietro Messina, che ha formulato tre motivi. 2.4.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 530 cod. proc. pen., 416, 42 e 43 cod. pen. - sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - apparente, carente e contraddittoria -, in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto associativo. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del tenore complessivo delle conversazioni intrattenute dall'OR con i coimputati (da cui emergerebbe il suo rifiuto a partecipare agli 4 illeciti e alle attività ad essi prodromiche), così rendendo (per il tramite del richiamo della sentenza di primo grado) una motivazione apparente sulla sussistenza del prescritto dolo specifico, nonostante dai detti elementi di prova si tragga la precarietà e la marginalità del contributo dell'OR - il quale ha partecipato soltanto a due furti - alle attività delittuose dei coimputati, corroborata pure dal suo rapporto familiare con alcuni correi (apprezzato invece in maniera negativa) e dal difetto nella specie dell'affectio societatis e di un ente strutturato con la distribuzione di ruoli. 2.4.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 530 cod. proc. pen., 110, 337, 339, 582 e 585 cod. pen. - sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - carente e illogica -, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno del maresciallo VA PA (capi 6 e 7). Ad avviso della difesa, gli apodittici asserti contenuti nella decisione impugnata non sarebbero atti a integrare la motivazione della sentenza di primo grado, che era pervenuta alla condanna degli imputati in ragione di un presunto «scambio di intesa» tra il conducente (IO IA) e i passeggeri;
in ogni caso, il ricorrente occupava il posto alle spalle del conducente e la rapidità dell'azione dell'IA non gli avrebbe consentito di influire sulla decisione del coimputato;
e sarebbero ultronee le considerazioni relative all'imputazione soggettiva dei reati a titolo di dolo eventuale, non potendo rilevare il comportamento successivo all'illecito, consumato in maniera istantanea e imprevedibile. 2.4.3. Con il terzo motivo - richiamando gli artt. 132, 133, 81, comma 2, cod. pen. - sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, carente o insussistente, in relazione alla determinazione delle pene irrogate al ricorrente. Nella specie, non si sarebbe fatta una corretta applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in quanto, pur essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in virtù del comportamento collaborativo dell'OR, non si sarebbe considerato che egli è soggetto giovane, immune da precedenti, coinvolto per motivi familiari in una vicenda rispetto alla quale ha manifestato disagio e palese dissociazione. Inoltre, nonostante egli abbia partecipato - in ampio lasso di tempo - solo a due furti, le sanzioni a lui irrogate sarebbero state determinate secondo gli stessi criteri di quelle dei coimputati;
e rispetto a quanto indicato nell'atto di appello, la Corte di merito si sarebbe espressa con mere clausole di stile, peraltro illogiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo formulato dalla difesa di AN BO - che ha denunciato la violazione della legge penale in ragione della ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere e non del concorso di persone nel reato continuato - è inammissibile. La giurisprudenza ha già chiarito che, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia 5 ci pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune» (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 - 01); e che «l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 - dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009). La sentenza impugnata - oltre ad aver richiamato quanto esposto dal G.i.p. - ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratto l'esistenza della soci etas scelerum (in particolare, facendo riferimento al medesimo nucleo di persone che hanno commesso i reati fine, al comune modus operandi secondo un modello organizzativo predefinito, alla condivisione di agire solo in alcuni giorni, alla presenza di una cassa comune per le spese legali e il pagamento dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli impiegati per operare, al compimento dei sopralluoghi da parte di alcuni degli imputati per individuare gli obiettivi e alla comunicazione dell'esito delle azioni criminose a coloro che non vi avevano partecipato;
alla volontà di non estromettere chi non partecipava alla commissione di taluni reati fine), non limitandosi affatto a far riferimento ai soli legami di parentela o affinità tra gli imputati, così argomentando in maniera conforme a diritto. Ne deriva che il motivo in esame è manifestamente infondato e, per vero, privo della necessaria specificità perché non si è confrontato compiutamente con l'argomentazione appena compendiata, difettando della necessaria critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Il secondo motivo articolato dalla difesa del BO - che ha addotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'attribuzione al medesimo imputato della responsabilità per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (capi 6 e 7) - è inammissibile. Quanto alla resistenza a pubblico ufficiale per la dirimente considerazione che in ordine ad esso non erano state prospettate doglianze con l'atto di appello, riferito - sia nell'enunciazione del secondo motivo sia nell'esposizione delle ragioni a sostegno di esso - solo sulla fattispecie di lesioni personali, non potendo neppure assumersi che il riferimento all'azione posta in essere nell'occorso con l'autoveicolo de quo possa costituire una critica - meno che mai assistita dalla 6 necessaria specificità (cfr. art 591 cod. proc. pen. già nel testo applicabile allorché è stato interposto appello) — alla statuizione di primo grado relativa al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; dunque, il ricorso è in parte qua inedito (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 — 01, secondo cui «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» e, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). In ogni caso, e comunque con specifico riferimento alle lesioni personali, deve osservarsi che: la prospettata indicazione solo nell'informativa finale del dato posto a sostegno della responsabilità anche del BO (ossia il fatto che il coimputato che conduceva il veicolo si sia voltato verso gli altri occupanti il mezzo prima di effettuare una manovra pericolosa, ravvisando nella condotta di costoro uno «scambio di intesa») non è elemento ex se atto a incidere sull'impiego di tale dato da parte dei Giudici di merito;
la censura relativa all'apprezzamento di esso è assertiva, non essendo stato neppure dedotto un travisamento della prova, e comunque finisce col perorare irritualmente in questa sede una diversa valutazione di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), rispetto a quella su cui già il G.i.p. (la cui decisione la Corte territoriale ha condiviso) aveva fondato anzitutto la propria statuizione, valorizzando — conformemente al diritto (cfr. Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 — 01: «ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso»; cfr. già Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 - dep. 2001, Sormani Rv. 218525 — 01; Sez. 3, n. 23916 del 26/03/2003, Basile, Rv. 224771 - 01) — l'intesa istantanea tra gli occupanti prima che l'IA mettesse in moto il mezzo che ha attinto la persona offesa, elemento che priva di rilevanza le censure relative al riferimento all'agire successivo di costoro. 3. Il terzo motivo di AN BO — che ha denunciato la mancanza di motivazione sugli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. — è inammissibile. Difatti, con il quinto motivo di appello ci si era limitati a dedurre assertivamente l'illogicità e la sproporzione di quanto disposto dal prima Giudice, solo per aver determinato gli aumenti per continuazione, quanto al delitto di associazione per delinquere, in otto mesi di reclusione rispetto al minimo edittale di un anno previsto dall'art. 416, comma 1, cod. pen., erroneamente assumendo che in sostanza esso fosse 7 superiore al minimo edittale (nell'ipotesi in cui - in mancanza di continuazione - in relazione ad esso si fosse operata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche); e deducendo che sarebbero pure superiori al minimo edittale le pene inflitte per le lesioni aggravate (otto mesi di reclusione) e per i furti tentati (quattro mesi di reclusione). L'assunto difensivo era fondato su un dato ipotetico a proposito del delitto associativo e manifestamente erroneo nel resto, sol che si pensi che il minimo edittale per le lesioni aggravate di cui il BO è stato ritenuto responsabile è di nove mesi (artt. 582, 585, comma 1, in relazione all'art. 576, n. 1 e n. 5, cod. pen.) e quello posto per i tentati furti in abitazione aggravati ascritti all'imputato è di un anno e quattro mesi (artt. 56, comma 2, e 624-bis, comma 3, cod. pen., nel testo anteriore alla legge 2 aprile 2019, n. 36, che rileva nella specie). Ragion per cui rispetto a tale allegazione è con evidenza adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che ha affermato la congruità della pena irrogata dal G.i.p. 4. L'unico motivo articolato dalla difesa di IO IA - relativo alla sussistenza del delitto associativo - è manifestamente infondato e generico. Ciò è a dirsi per il medesimo ordine di ragioni esposte (cfr. retro, par. 1) in relazione al primo motivo di ricorso del BO, dovendosi qui ribadire che la Corte territoriale ha dato conto, conformemente alla legge penale e con una motivazione congrua e non manifestamente illogica - e perciò qui non sindacabile (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) -, dei dati sulla scorta dei quali ha ritenuto sussistenti gli elementi propri dell'associazione per delinquere;
e che il motivo in esame, oltre a non confrontarsi in toto con tale iter (non argomentando compiutamente in ordine a esso), è versato in fatto perché ha finito col proporre una lettura alternativa del compendio acquisito;
ed è manifestamente infondato pure allorché ha fatto riferimento al tempus dei reati e alla partecipazione ad alcuni di essi soltanto di due imputati e non di tutto il gruppo iniziale, sol che si pensi che, «ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere è necessaria la esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato» (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099 - 01);, e «non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo» (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 - dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01). 5. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di IO IA e OB IO - che ha assunto la violazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere - è inammissibile in ragione della genericità degli asserti difensivi, nei quali non può ravvisarsi una compiuta critica alla decisione impugnata. Il che esime dal dilungarsi oltre, bastando richiamare e ribadire quanto già esposto, a proposito delle argomentazioni spese dalla Corte di merito in ordine al delitto associativo, allorché si è esaminata l'impugnazione di AN BO (cfr. retro, par .1). 8 6. Il secondo motivo di ricorso di IO IA e OB IO - che ha censurato, sub specie della violazione della legge penale, la sentenza impugnata per non aver ritenuto al desistenza volontaria in ordine ai delitti tentati di furto in abitazione aggravato di cui ai capi 8 (contestato all'IA e al IO) e 11 (contestato all'IA) - è inammissibile poiché si sostanzia in espressioni assertive e genericamente riferite ad entrambe le fattispecie, senza censurare l'iter esposto nel provvedimento impugnato, e ha prospettato - per vero, pure in maniera generica - un diverso apprezzamento della condotta degli imputati. 7. Il terzo motivo di ricorso di IO IA e OB IO è inammissibile poiché ha denunciato il vizio di motivazione in maniera apodittica, senza neppure indicare sotto quale profilo esso ricorrerebbe, riferendolo ex se alla conferma della prima decisione e facendo mero rimando alle censure avanzate con l'atto di appello (e che sarebbero state disattese) senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 8. Il primo motivo presentato dal difensore di EA OR - con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'attribuzione all'imputato della responsabilità per il delitto associativo - è inammissibile. Anzitutto, esso è inedito nella parte in cui ha dedotto - segnatamente sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo - che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente considerato il contenuto dei dialoghi captati intercorsi tra l'OR e i coimputati. Inoltre, esso non si confronta compiutamente con quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata che ha indicato gli elementi da cui ha tratto la sussistenza dell'organizzazione criminale (come esposto quando si è esaminato il primo motivo di ricorso del BO: cfr. retro, par. 1), ha evidenziato che l'OR - oltre a svolere il ruolo di palo o di esecutore materiale - ha preso parte all'attività volta a individuare gli obiettivi dell'agire criminoso e ha condiviso le informazioni con i sodali;
e - allorché ha dato conto degli elementi valorizzati dal primo Giudice, la cui decisione la Corte di appello ha condiviso - ha rappresentato che l'OR ha partecipato all'acquisto di un'automobile impiegata per commettere i reati fine;
in tal modo, dunque, la sentenza impugnata - in maniera con evidenza congrua e logica - ha negato rilievo al fatto, prospettato con il gravame, che il ricorrente non abbia preso parte a tutti i furti commessi dal gruppo. 9. Il secondo motivo di EA OR - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione a proposito dell'attribuzione al ricorrente della responsabilità per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (capi 6 e 7) - è inammissibile per il medesimo ordine di ragioni già esposte a proposito del secondo motivo di ricorso del BO (cfr. par. 2), non solo nella parte in cui ha prospettato irritualmente in questa sede di legittimità 9 cv-r--- l'apprezzamento di elementi di fatto (relativi alla possibilità di ravvisare un vero e proprio accordo tra tutti coloro che erano a bordo della vettura de qua, al posto occupato dall'OR all'interno di essa e alla rapidità dell'azione dell'IA), ma anche perché ha mosso censure generiche all'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito (senza neppure prospettare il travisamento della prova), i quali hanno - avendo ritenuto che nella specie si sia verificata un'intesa istantanea tra i coimputati, compreso l'OR - in ossequio alla legge penale (cfr. retro, par. 2) ne hanno affermato la responsabilità per i delitti in discorso. 10. Il terzo motivo di EA OR - con il quale sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio - è inammissibile, sia perché l'atto di appello in parte qua era affidato ad asserti del tutto generici (cfr. quarto motivo di appello) e, per vero, neppure chiaramente riferibili al caso di specie, essendo sul punto inammissibile già l'impugnazione di merito (inammissibilità che qui può essere rilevata: cfr. art. 591, comma, comma 4, cod. proc. pen.). 11. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). I soli BO AN e EA OR, i quali hanno presentato motivi di ricorso in relazione al fatto per cui VA PA è costituito parte civile, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da quest'ultimo nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, BO AN e OR EA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VA PA, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOAN FRANCOLINI;
uditi: il Sostituto Procuratore presso questa Corte di cassazione PAOLA MA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
l'avvocato ANTONIO MARINO che nell'interesse della parte civile AN DO si è riportato alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese;
e gli avvocati ELENA DEL TRONO, AN MIROLI, CO LE e PI SI che hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei rispettivi assistiti;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37431 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOAN Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2021, a seguito del gravame interposto da AN BO, OB IO, EA OR e IO IA, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia in data 12 ottobre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità di: - AN BO per associazione per delinquere, più delitti (sei consumati e due tentati) di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (capi da 1 a 11 della rubrica); - IO IA per associazione per delinquere, più delitti (cinque consumati e due tentati) di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a pubblico ufficiale (capi 1 nonché da 3 a 11); - OB IO per associazione per delinquere e più delitti (tre consumati e uno tentato) di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (capi 1 nonché da 3 a 8); - EA OR per associazione per delinquere e due delitti di furto in abitazione aggravati, nonché per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale (capi 1, 4, 5, 6, 7); e, unificati i delitti ascritti a ciascun imputato sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di furto in abitazione di cui al capo 5 (contestato a tutti gli imputati) e concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, e tutti al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Tutti gli imputati sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile VA PA;
AN BO è stato, altresì, condannato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore di AB GI IA. 2. Avverso la decisione di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, nei termini di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. I difensori di AN BO (avvocati EA Miroli e Domenico Candelletta) hanno presentato un unico ricorso, articolando tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 416 cod. pen. in quanto erroneamente sarebbero stati ravvisati i presupposti del delitto di associazione per delinquere, ricorrendo piuttosto il concorso di persone nel reato continuato. La difesa ha rappresentato che, a fronte di un'imputazione che aveva descritto l'organizzazione criminale come una struttura verticistica ed attribuito agli imputati uno specifico ruolo in seno ad essa, le sentenze di merito hanno condannato tutti gli imputati per partecipazione, così attribuendo alla societas una struttura orizzontale. Tale ritenuta caratterizzazione dell'associazione avrebbe richiesto un maggior approfondimento, prima di 2 affermare la sussistenza del delitto in discorso, in quanto nella specie difetterebbero la stabilità e la permanenza del vincolo associativo. Al riguardo, il ricorso ha evidenziato: che degli otto delitti di furto in abitazione (che costituirebbero i reati fine) soltanto due (commessi nel febbraio 2019) vedrebbero la partecipazione di tutti e quattro gli imputati, uno (commesso nel novembre 2018) è stato attribuito al solo BO e tre (commessi nel maggio 2019) allo stesso BO e a un solo computato;
che i legami familiari tra i compiutati non possono sovrapporsi all'affectio societatis (cfr. Sez. 2, n. 21606 del 18/02/2009); e che difetterebbe - oltre che una struttura gerarchica - un'effettiva organizzazione (che già il primo Giudice aveva ritenuto rudimentale). 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione alla ritenuta responsabilità del BO per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (capi 6 e 7), contestati in relazione alla fuga in auto degli imputati (il 23 febbraio 2019) e alle conseguenze riportate nell'occorso da uno degli operanti (il maresciallo VA PA). La difesa ha rappresentato che: - il rapido accordo tra gli imputati al momento del fatto - evidenziato dal primo Giudice a sostegno del concorso di persone nei reati in discorso - sarebbe stato tratto da un passo dell'informativa redatta all'esito delle indagini dai Carabinieri (secondo la quale il conducente della vettura si sarebbe voltato verso gli altri occupanti e poco dopo avrebbe effettuato improvvisamente una manovra brusca e pericolosa) che non è presente nella informativa redatta subito dopo i fatti;
e, in ogni caso, l'atto di voltarsi da parte del conducente sarebbe un gesto unilaterale di quest'ultimo, non dimostrativo del consenso degli altri;
- non potrebbe rilevare neppure la mancata dissociazione ex post, cui la Corte territoriale ha attribuito rilievo in violazione dei princìpi che governano il concorso di persone nel reato, i quali richiedono un contributo morale o materiale alla commissione del fatto che non può ravvisarsi né in atteggiamento passivo (che può costituire una connivenza non punibile) né in un'adesione successiva (che comunque il BO non avrebbe espresso). 2.1.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la mancanza di motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., la cui eccessività era stata motivo di gravame e che sarebbero stati determinati in misura superiore al minimo edittale previsto per i reati satellite senza alcuna argomentazione già da parte del primo Giudice (nonostante quest'ultimo avesse determinato in misura prossima al minimo edittale la pena per il reato più grave e concesso anche al BO le circostanze attenuanti generiche, il che avrebbe richiesto una compiuta esposizione delle ragioni a sostegno degli elevati aumenti per i reati satellite). Né potrebbe ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della pena da parte della provvedimento impugnato, la cui motivazione non potrebbe integrarsi con quella della sentenza di primo grado che al riguardo non avrebbe argomentato. 2.2. Nell'interesse di IO IA ha presentato ricorso l'avvocato Fabrizio Bordoni, formulando un unico motivo, con il quale sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere 3 in vece del concorso eventuale. In particolare, la Corte di merito avrebbe disatteso senza argomentare effettivamente le doglianze prospettate, limitandosi a ribadire la motivazione resa dal G.u.p. Tuttavia, nella specie, difetterebbe un vincolo stabile o permanente tra gli imputati, destinato a durare dopo la commissione dei singoli reati, tenuto conto che: - gli elementi posti a fondamento dell'associazione (i giorni in cui commettere i furti, la predisposizione dei mezzi per perpetrarli, le perlustrazioni per individuare i luoghi per agire) costituirebbero parte dell'attività necessaria per commettere i reati in continuazione;
- pure la collocazione cronologica di essi escluderebbe la sussistenza della societas in quanto, dopo la consumazione dei primi quattro reati, si sono esauriti i contatti tra tutti gli imputati e i successivi delitti sono stati posti in essere soltanto da due di loro (IA e BO); tanto che, nonostante fino all'applicazione della misura cautelare fosse ancora in corso l'attività investigativa, non è emerso alcun altro reato da attribuirsi al gruppo iniziale. 2.3. L'avvocato Elena del Trono ha presentato ricorso con un unico atto nell'interesse di IO IA e OB IO, formulando tre motivi. 2.3.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 416 cod. pen. in quanto, nel caso di specie, erroneamente sarebbero stati ravvisati i presupposti del delitto di associazione per delinquere, potendosi ravvisare al più il concorso di persone nel reato continuato. Ad avviso della difesa, infatti, nella specie consterebbe soltanto la commissione di più furti, difettando gli elementi che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - sono propri del delitto associativo in discorso, tra i quali non potrebbe valorizzarsi il rapporto di parentela tra gli imputati;
tuttavia, i Giudici di merito avrebbero disatteso la prospettazione difensiva. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen., in quanto - in relazione ai fatti di cui ai capi 8 (ascritto all'IA e al IO) e 11 (contestato all'IA) - erroneamente non è stata ritenuta la desistenza volontaria, che si evincerebbe con chiarezza (in quanto i ricorrenti, se avessero voluto, avrebbero certamente continuato nell'azione già intrapresa). 2.3.3. Con il terzo motivo è stato assunto il vizio di motivazione, rappresentando che la Corte distrettuale avrebbe ripercorso in maniera pedissequa «quanto successo» in primo grado ed omesso di motivare la conferma della prima decisione, in particolare disattendendo il primo e il secondo motivo di gravame tramite il richiamo di risalenti arresti giurisprudenziali senza analizzare effettivamente le fattispecie concrete. 2.4. Nell'interesse di EA OR ha presentato ricorso l'avvocato Pietro Messina, che ha formulato tre motivi. 2.4.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 530 cod. proc. pen., 416, 42 e 43 cod. pen. - sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - apparente, carente e contraddittoria -, in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto associativo. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del tenore complessivo delle conversazioni intrattenute dall'OR con i coimputati (da cui emergerebbe il suo rifiuto a partecipare agli 4 illeciti e alle attività ad essi prodromiche), così rendendo (per il tramite del richiamo della sentenza di primo grado) una motivazione apparente sulla sussistenza del prescritto dolo specifico, nonostante dai detti elementi di prova si tragga la precarietà e la marginalità del contributo dell'OR - il quale ha partecipato soltanto a due furti - alle attività delittuose dei coimputati, corroborata pure dal suo rapporto familiare con alcuni correi (apprezzato invece in maniera negativa) e dal difetto nella specie dell'affectio societatis e di un ente strutturato con la distribuzione di ruoli. 2.4.2. Con il secondo motivo - richiamando gli artt. 530 cod. proc. pen., 110, 337, 339, 582 e 585 cod. pen. - sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - carente e illogica -, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno del maresciallo VA PA (capi 6 e 7). Ad avviso della difesa, gli apodittici asserti contenuti nella decisione impugnata non sarebbero atti a integrare la motivazione della sentenza di primo grado, che era pervenuta alla condanna degli imputati in ragione di un presunto «scambio di intesa» tra il conducente (IO IA) e i passeggeri;
in ogni caso, il ricorrente occupava il posto alle spalle del conducente e la rapidità dell'azione dell'IA non gli avrebbe consentito di influire sulla decisione del coimputato;
e sarebbero ultronee le considerazioni relative all'imputazione soggettiva dei reati a titolo di dolo eventuale, non potendo rilevare il comportamento successivo all'illecito, consumato in maniera istantanea e imprevedibile. 2.4.3. Con il terzo motivo - richiamando gli artt. 132, 133, 81, comma 2, cod. pen. - sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, carente o insussistente, in relazione alla determinazione delle pene irrogate al ricorrente. Nella specie, non si sarebbe fatta una corretta applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in quanto, pur essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in virtù del comportamento collaborativo dell'OR, non si sarebbe considerato che egli è soggetto giovane, immune da precedenti, coinvolto per motivi familiari in una vicenda rispetto alla quale ha manifestato disagio e palese dissociazione. Inoltre, nonostante egli abbia partecipato - in ampio lasso di tempo - solo a due furti, le sanzioni a lui irrogate sarebbero state determinate secondo gli stessi criteri di quelle dei coimputati;
e rispetto a quanto indicato nell'atto di appello, la Corte di merito si sarebbe espressa con mere clausole di stile, peraltro illogiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo formulato dalla difesa di AN BO - che ha denunciato la violazione della legge penale in ragione della ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere e non del concorso di persone nel reato continuato - è inammissibile. La giurisprudenza ha già chiarito che, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia 5 ci pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune» (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 - 01); e che «l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018 - dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009). La sentenza impugnata - oltre ad aver richiamato quanto esposto dal G.i.p. - ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratto l'esistenza della soci etas scelerum (in particolare, facendo riferimento al medesimo nucleo di persone che hanno commesso i reati fine, al comune modus operandi secondo un modello organizzativo predefinito, alla condivisione di agire solo in alcuni giorni, alla presenza di una cassa comune per le spese legali e il pagamento dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli impiegati per operare, al compimento dei sopralluoghi da parte di alcuni degli imputati per individuare gli obiettivi e alla comunicazione dell'esito delle azioni criminose a coloro che non vi avevano partecipato;
alla volontà di non estromettere chi non partecipava alla commissione di taluni reati fine), non limitandosi affatto a far riferimento ai soli legami di parentela o affinità tra gli imputati, così argomentando in maniera conforme a diritto. Ne deriva che il motivo in esame è manifestamente infondato e, per vero, privo della necessaria specificità perché non si è confrontato compiutamente con l'argomentazione appena compendiata, difettando della necessaria critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Il secondo motivo articolato dalla difesa del BO - che ha addotto la violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'attribuzione al medesimo imputato della responsabilità per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (capi 6 e 7) - è inammissibile. Quanto alla resistenza a pubblico ufficiale per la dirimente considerazione che in ordine ad esso non erano state prospettate doglianze con l'atto di appello, riferito - sia nell'enunciazione del secondo motivo sia nell'esposizione delle ragioni a sostegno di esso - solo sulla fattispecie di lesioni personali, non potendo neppure assumersi che il riferimento all'azione posta in essere nell'occorso con l'autoveicolo de quo possa costituire una critica - meno che mai assistita dalla 6 necessaria specificità (cfr. art 591 cod. proc. pen. già nel testo applicabile allorché è stato interposto appello) — alla statuizione di primo grado relativa al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; dunque, il ricorso è in parte qua inedito (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 — 01, secondo cui «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» e, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). In ogni caso, e comunque con specifico riferimento alle lesioni personali, deve osservarsi che: la prospettata indicazione solo nell'informativa finale del dato posto a sostegno della responsabilità anche del BO (ossia il fatto che il coimputato che conduceva il veicolo si sia voltato verso gli altri occupanti il mezzo prima di effettuare una manovra pericolosa, ravvisando nella condotta di costoro uno «scambio di intesa») non è elemento ex se atto a incidere sull'impiego di tale dato da parte dei Giudici di merito;
la censura relativa all'apprezzamento di esso è assertiva, non essendo stato neppure dedotto un travisamento della prova, e comunque finisce col perorare irritualmente in questa sede una diversa valutazione di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01), rispetto a quella su cui già il G.i.p. (la cui decisione la Corte territoriale ha condiviso) aveva fondato anzitutto la propria statuizione, valorizzando — conformemente al diritto (cfr. Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 — 01: «ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso»; cfr. già Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 - dep. 2001, Sormani Rv. 218525 — 01; Sez. 3, n. 23916 del 26/03/2003, Basile, Rv. 224771 - 01) — l'intesa istantanea tra gli occupanti prima che l'IA mettesse in moto il mezzo che ha attinto la persona offesa, elemento che priva di rilevanza le censure relative al riferimento all'agire successivo di costoro. 3. Il terzo motivo di AN BO — che ha denunciato la mancanza di motivazione sugli aumenti di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. — è inammissibile. Difatti, con il quinto motivo di appello ci si era limitati a dedurre assertivamente l'illogicità e la sproporzione di quanto disposto dal prima Giudice, solo per aver determinato gli aumenti per continuazione, quanto al delitto di associazione per delinquere, in otto mesi di reclusione rispetto al minimo edittale di un anno previsto dall'art. 416, comma 1, cod. pen., erroneamente assumendo che in sostanza esso fosse 7 superiore al minimo edittale (nell'ipotesi in cui - in mancanza di continuazione - in relazione ad esso si fosse operata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche); e deducendo che sarebbero pure superiori al minimo edittale le pene inflitte per le lesioni aggravate (otto mesi di reclusione) e per i furti tentati (quattro mesi di reclusione). L'assunto difensivo era fondato su un dato ipotetico a proposito del delitto associativo e manifestamente erroneo nel resto, sol che si pensi che il minimo edittale per le lesioni aggravate di cui il BO è stato ritenuto responsabile è di nove mesi (artt. 582, 585, comma 1, in relazione all'art. 576, n. 1 e n. 5, cod. pen.) e quello posto per i tentati furti in abitazione aggravati ascritti all'imputato è di un anno e quattro mesi (artt. 56, comma 2, e 624-bis, comma 3, cod. pen., nel testo anteriore alla legge 2 aprile 2019, n. 36, che rileva nella specie). Ragion per cui rispetto a tale allegazione è con evidenza adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che ha affermato la congruità della pena irrogata dal G.i.p. 4. L'unico motivo articolato dalla difesa di IO IA - relativo alla sussistenza del delitto associativo - è manifestamente infondato e generico. Ciò è a dirsi per il medesimo ordine di ragioni esposte (cfr. retro, par. 1) in relazione al primo motivo di ricorso del BO, dovendosi qui ribadire che la Corte territoriale ha dato conto, conformemente alla legge penale e con una motivazione congrua e non manifestamente illogica - e perciò qui non sindacabile (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) -, dei dati sulla scorta dei quali ha ritenuto sussistenti gli elementi propri dell'associazione per delinquere;
e che il motivo in esame, oltre a non confrontarsi in toto con tale iter (non argomentando compiutamente in ordine a esso), è versato in fatto perché ha finito col proporre una lettura alternativa del compendio acquisito;
ed è manifestamente infondato pure allorché ha fatto riferimento al tempus dei reati e alla partecipazione ad alcuni di essi soltanto di due imputati e non di tutto il gruppo iniziale, sol che si pensi che, «ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere è necessaria la esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato» (Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099 - 01);, e «non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo» (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 - dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698 - 01). 5. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di IO IA e OB IO - che ha assunto la violazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere - è inammissibile in ragione della genericità degli asserti difensivi, nei quali non può ravvisarsi una compiuta critica alla decisione impugnata. Il che esime dal dilungarsi oltre, bastando richiamare e ribadire quanto già esposto, a proposito delle argomentazioni spese dalla Corte di merito in ordine al delitto associativo, allorché si è esaminata l'impugnazione di AN BO (cfr. retro, par .1). 8 6. Il secondo motivo di ricorso di IO IA e OB IO - che ha censurato, sub specie della violazione della legge penale, la sentenza impugnata per non aver ritenuto al desistenza volontaria in ordine ai delitti tentati di furto in abitazione aggravato di cui ai capi 8 (contestato all'IA e al IO) e 11 (contestato all'IA) - è inammissibile poiché si sostanzia in espressioni assertive e genericamente riferite ad entrambe le fattispecie, senza censurare l'iter esposto nel provvedimento impugnato, e ha prospettato - per vero, pure in maniera generica - un diverso apprezzamento della condotta degli imputati. 7. Il terzo motivo di ricorso di IO IA e OB IO è inammissibile poiché ha denunciato il vizio di motivazione in maniera apodittica, senza neppure indicare sotto quale profilo esso ricorrerebbe, riferendolo ex se alla conferma della prima decisione e facendo mero rimando alle censure avanzate con l'atto di appello (e che sarebbero state disattese) senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 8. Il primo motivo presentato dal difensore di EA OR - con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'attribuzione all'imputato della responsabilità per il delitto associativo - è inammissibile. Anzitutto, esso è inedito nella parte in cui ha dedotto - segnatamente sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo - che la Corte territoriale non avrebbe compiutamente considerato il contenuto dei dialoghi captati intercorsi tra l'OR e i coimputati. Inoltre, esso non si confronta compiutamente con quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata che ha indicato gli elementi da cui ha tratto la sussistenza dell'organizzazione criminale (come esposto quando si è esaminato il primo motivo di ricorso del BO: cfr. retro, par. 1), ha evidenziato che l'OR - oltre a svolere il ruolo di palo o di esecutore materiale - ha preso parte all'attività volta a individuare gli obiettivi dell'agire criminoso e ha condiviso le informazioni con i sodali;
e - allorché ha dato conto degli elementi valorizzati dal primo Giudice, la cui decisione la Corte di appello ha condiviso - ha rappresentato che l'OR ha partecipato all'acquisto di un'automobile impiegata per commettere i reati fine;
in tal modo, dunque, la sentenza impugnata - in maniera con evidenza congrua e logica - ha negato rilievo al fatto, prospettato con il gravame, che il ricorrente non abbia preso parte a tutti i furti commessi dal gruppo. 9. Il secondo motivo di EA OR - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione a proposito dell'attribuzione al ricorrente della responsabilità per i delitti aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (capi 6 e 7) - è inammissibile per il medesimo ordine di ragioni già esposte a proposito del secondo motivo di ricorso del BO (cfr. par. 2), non solo nella parte in cui ha prospettato irritualmente in questa sede di legittimità 9 cv-r--- l'apprezzamento di elementi di fatto (relativi alla possibilità di ravvisare un vero e proprio accordo tra tutti coloro che erano a bordo della vettura de qua, al posto occupato dall'OR all'interno di essa e alla rapidità dell'azione dell'IA), ma anche perché ha mosso censure generiche all'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito (senza neppure prospettare il travisamento della prova), i quali hanno - avendo ritenuto che nella specie si sia verificata un'intesa istantanea tra i coimputati, compreso l'OR - in ossequio alla legge penale (cfr. retro, par. 2) ne hanno affermato la responsabilità per i delitti in discorso. 10. Il terzo motivo di EA OR - con il quale sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio - è inammissibile, sia perché l'atto di appello in parte qua era affidato ad asserti del tutto generici (cfr. quarto motivo di appello) e, per vero, neppure chiaramente riferibili al caso di specie, essendo sul punto inammissibile già l'impugnazione di merito (inammissibilità che qui può essere rilevata: cfr. art. 591, comma, comma 4, cod. proc. pen.). 11. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). I soli BO AN e EA OR, i quali hanno presentato motivi di ricorso in relazione al fatto per cui VA PA è costituito parte civile, devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da quest'ultimo nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, BO AN e OR EA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile VA PA, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/05/2023.