Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2012, n. 17339
CASS
Sentenza 4 dicembre 2012

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Massime2

Il giudice di appello non può fondare la valutazione di attendibilità del minore in tenera età, vittima di abusi sessuali, sulla consulenza psicologica disposta dal pubblico ministero e sui pareri dei consulenti tecnici di parte, ma deve ordinare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, qualora sollecitata dalla difesa, disponendo una perizia "personologica" nel contraddittorio delle parti.

In tema di valutazione delle dichiarazioni rese da minore vittima di abusi sessuali, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello non può essere giustificato con rinvio alle risultanze della consulenza tecnica del P.M., senza che siano stati analizzati con congrua motivazione i punti di criticità dedotti con l'atto di impugnazione.

Commentario1

  • 1Reati sessuali su minori impongono perizia (Cass. 43245/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2012, n. 17339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17339
Data del deposito : 4 dicembre 2012

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